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Segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/58/CEE recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce i requisiti minimi relativi alla segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in particolare:

  • segnali di divieto (ad esempio, divieto di accesso ai veicoli industriali);
  • segnali di avvertimento (ad esempio, carichi sospesi);
  • segnali di prescrizione (ad esempio, utilizzo di protezione per gli occhi);
  • segnali di salvataggio o di soccorso (ad esempio, uscita di emergenza/via di fuga) o
  • segnali per le attrezzature antincendio (ad esempio, manichetta antincendio).

Definisce inoltre i requisiti minimi per i segnali luminosi e acustici, i segnali gestuali e per la comunicazione verbale.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva integra la direttiva quadro 89/391/CEE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (si veda la sintesi).
  • La direttiva non si applica alla segnaletica relativa all’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, di prodotti e/o attrezzature, salvo altrimenti disposto dall’Unione europea (Unione), né alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo.

Obblighi dei datori di lavoro

  • Il datore di lavoro deve fornire segnaletiche di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure di prevenzione o sistemi di organizzazione del lavoro.
  • La segnaletica relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, deve essere impiegata, se del caso, all’interno delle imprese o degli stabilimenti.

Informazioni complementari

  • Gli Stati membri dell’Unione possono specificare determinate esenzioni entro precisi limiti.
  • Lavoratrici e lavoratori devono essere informati sulle misure da adottare e devono ricevere una formazione adeguata (istruzioni precise).
  • Lavoratrici e lavoratori devono essere consultati e autorizzati a partecipare alle questioni contemplate dalla direttiva.

Atti delegati

Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 92/58/CEE conferendo alla Commissione europea il potere, a partire dal 26 luglio 2019, di adottare atti delegati per apportare modifiche di natura prettamente tecnica ai suoi allegati, al fine di tenere conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alla progettazione e alla realizzazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute o dei dispositivi sul luogo di lavoro, nonché di progressi tecnici, di cambiamenti nei regolamenti internazionali o nelle specifiche e nei progressi delle conoscenze nell’ambito della segnaletica di sicurezza e/o di salute o dei dispositivi sul luogo di lavoro.

Abrogazione

La direttiva 92/58/CEE abroga la direttiva 77/576/CEE relativa alla segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 27 luglio 1992 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 24 giugno 1994.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

Le modifiche successive alla direttiva 92/58/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.12.2021

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