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Document 32015D1290
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1290 of 23 July 2015 authorising the placing on the market of refined oil from the seeds of Buglossoides arvensis as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2015) 4961)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1290 della Commissione, del 23 luglio 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 4961]
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1290 della Commissione, del 23 luglio 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 4961]
OJ L 198, 28.7.2015, p. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1290 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 4961]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 giugno 2013 la società Technology Crops International ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere nel mercato l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare. |
(2) |
Il 6 gennaio 2014 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(3) |
Il 21 gennaio 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
(4) |
Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. |
(5) |
L'11 giugno 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
(6) |
Nel parere scientifico sulla sicurezza dell'olio raffinato di Buglossoides quale nuovo ingrediente alimentare del 5 febbraio 2015 (2), l'EFSA ha concluso che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti. |
(7) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) formula prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce prescrizioni per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 1999/21/CE della Commissione (5) stabilisce prescrizioni per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 96/8/CE della Commissione (6) fissa prescrizioni per quanto riguarda gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Fatte salve le prescrizioni di dette normative è pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 1999/21/CE e dalla direttiva 96/8/CE.
Articolo 2
La designazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides».
Articolo 3
La Technology Crops International, 7996 North Point Blvd Winston Salem, NC 27106, USA è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2015; 13(2):4029.
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
(5) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).
(6) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).
ALLEGATO I
SPECIFICHE RELATIVE ALL'OLIO RAFFINATO DAI SEMI DI BUGLOSSOIDES ARVENSIS
Descrizione: L'olio raffinato di Buglossoides è estratto dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.
Test |
Specifiche |
Acido alfa-linolenico |
Non inferiore al 35 % p/p degli acidi grassi complessivi |
Acido stearidonico |
Non inferiore al 15 % p/p degli acidi grassi complessivi |
Acido linoleico |
Non inferiore all'8 % p/p degli acidi grassi complessivi |
Acidi grassi trans |
Non superiore al 2 % p/p degli acidi grassi complessivi |
Indice di acidità |
Non superiore a 0,6 mg KOH/g |
Indice di perossidi |
Non superiore a 5 meq O2/kg |
Tenore di insaponificabili |
Non superiore al 2 % |
Tenore di proteine (azoto complessivo) |
Non superiore a 10 μg/ml |
Alcaloidi pirrolizidinici |
Non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4 μg/kg |
ALLEGATO II
USI AUTORIZZATI DELL'OLIO RAFFINATO DAI SEMI DI BUGLOSSOIDES ARVENSIS
Categoria di alimenti |
Livello massimo dell'acido stearidonico |
Prodotti lattieri e prodotti analoghi |
250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande |
Formaggio e prodotti caseari |
750 mg/100 g |
Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare (non destinati a cottura o frittura) |
750 mg/100 g |
Cereali da colazione |
625 mg/100 g |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
500 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante |
Alimenti dietetici a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE, tranne gli alimenti dietetici destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati |
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso quali definiti dalla direttiva 96/8/CE |
250 mg/sostituto di un pasto |