EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1290

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1290 della Commissione, del 23 luglio 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 4961]

OJ L 198, 28.7.2015, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1290/oj

28.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1290 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2015

che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 4961]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 giugno 2013 la società Technology Crops International ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere nel mercato l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 6 gennaio 2014 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 21 gennaio 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.

(5)

L'11 giugno 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Nel parere scientifico sulla sicurezza dell'olio raffinato di Buglossoides quale nuovo ingrediente alimentare del 5 febbraio 2015 (2), l'EFSA ha concluso che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) formula prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce prescrizioni per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 1999/21/CE della Commissione (5) stabilisce prescrizioni per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 96/8/CE della Commissione (6) fissa prescrizioni per quanto riguarda gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Fatte salve le prescrizioni di dette normative è pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 1999/21/CE e dalla direttiva 96/8/CE.

Articolo 2

La designazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides».

Articolo 3

La Technology Crops International, 7996 North Point Blvd Winston Salem, NC 27106, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(2):4029.

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(5)  Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(6)  Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).


ALLEGATO I

SPECIFICHE RELATIVE ALL'OLIO RAFFINATO DAI SEMI DI BUGLOSSOIDES ARVENSIS

Descrizione: L'olio raffinato di Buglossoides è estratto dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

Test

Specifiche

Acido alfa-linolenico

Non inferiore al 35 % p/p degli acidi grassi complessivi

Acido stearidonico

Non inferiore al 15 % p/p degli acidi grassi complessivi

Acido linoleico

Non inferiore all'8 % p/p degli acidi grassi complessivi

Acidi grassi trans

Non superiore al 2 % p/p degli acidi grassi complessivi

Indice di acidità

Non superiore a 0,6 mg KOH/g

Indice di perossidi

Non superiore a 5 meq O2/kg

Tenore di insaponificabili

Non superiore al 2 %

Tenore di proteine (azoto complessivo)

Non superiore a 10 μg/ml

Alcaloidi pirrolizidinici

Non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4 μg/kg


ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DELL'OLIO RAFFINATO DAI SEMI DI BUGLOSSOIDES ARVENSIS

Categoria di alimenti

Livello massimo dell'acido stearidonico

Prodotti lattieri e prodotti analoghi

250 mg/100 g;

75 mg/100 g per le bevande

Formaggio e prodotti caseari

750 mg/100 g

Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare (non destinati a cottura o frittura)

750 mg/100 g

Cereali da colazione

625 mg/100 g

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

500 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante

Alimenti dietetici a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE, tranne gli alimenti dietetici destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso quali definiti dalla direttiva 96/8/CE

250 mg/sostituto di un pasto


Top