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Document JOL_2011_191_R_0001_01

2011/443/UE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011 , relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

OJ L 191, 22.7.2011, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2011/443/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea è competente ad adottare misure di conservazione, di gestione e di controllo delle risorse della pesca. È altresì competente a concludere accordi con paesi terzi e nell’ambito di organizzazioni internazionali.

(2)

L’Unione europea è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, che impone, fra l’altro, a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

(3)

L’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti contraenti dell’accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, entrata in vigore l’11 dicembre 2001.

(4)

La conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha approvato, nel corso della sua 36a sessione tenutasi a Roma dal 18 al 23 novembre 2009, l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («l’accordo») a norma dell’articolo XIV, paragrafo 1, dell’atto costitutivo della FAO, tramite presentazione ai membri della FAO.

(5)

L’accordo è stato firmato il 22 novembre 2009 a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(6)

L’Unione svolge un ruolo importante nell’ambito della pesca internazionale e costituisce uno dei principali mercati globali per i prodotti della pesca ed è dunque nel suo interesse svolgere un ruolo efficace nell’attuazione dell’accordo e approvare l’accordo.

(7)

È opportuno pertanto approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («l’accordo»).

Il testo dell’accordo e la dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo a norma dell’articolo 26 dello stesso, unitamente alla dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


TRADUZIONE

ACCORDO

sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

PREAMBOLO

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATE dalla persistenza della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e dalle sue conseguenze negative sugli stock ittici, sugli ecosistemi marini e sul sostentamento dei pescatori legittimi, nonché dalla crescente necessità di sicurezza alimentare a livello mondiale,

CONSAPEVOLI del ruolo svolto dallo Stato di approdo nell’adozione di misure efficaci intese a promuovere l’uso sostenibile e la conservazione a lungo termine delle risorse marine vive,

RICONOSCENDO che le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata devono fondarsi sulla responsabilità principale degli Stati di bandiera e avvalersi di tutta la giurisdizione disponibile in conformità al diritto internazionale, comprese le misure dello Stato di approdo, le misure degli Stati costieri, le misure di mercato e quelle intese a garantire che i cittadini non pratichino né coadiuvino la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

RICONOSCENDO che le misure di competenza dello Stato di approdo costituiscono un mezzo potente ed economicamente efficace per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

CONSAPEVOLI della necessità di aumentare il coordinamento a livello regionale e interregionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata con le misure di competenza dello Stato di approdo,

RICONOSCENDO il rapido sviluppo della tecnologia delle comunicazioni, delle banche dati, delle reti e dei registri mondiali a sostegno delle misure di competenza dello Stato di approdo,

RICONOSCENDO la necessità di assistere i paesi in via di sviluppo nell’adozione e attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo,

PRENDENDO NOTA che la comunità internazionale, tramite il sistema delle Nazioni Unite, compresi l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Comitato per la pesca dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, in appresso «la FAO», ha invitato ad istituire uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle norme minime da applicare alle misure di competenza dello Stato di approdo, basato sul piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato dalla FAO nel 2001, e sul regime di riferimento dello Stato di approdo per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato dalla FAO nel 2005,

TENENDO CONTO che, nell’esercizio della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, gli Stati possono adottare misure più severe, in conformità al diritto internazionale,

RICHIAMANDO le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, in appresso «la convenzione»,

RICHIAMANDO l’accordo del 4 dicembre 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e il codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,

RICONOSCENDO la necessità di concludere un accordo internazionale nell’ambito della FAO in virtù dell’articolo XIV dell’atto costitutivo della FAO,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Termini utilizzati

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«misure di conservazione e di gestione», le misure volte a conservare e gestire le risorse biologiche marine che sono adottate e applicate in modo compatibile con le pertinenti norme del diritto internazionale, comprese quelle riflesse nella convenzione;

b)

«pesce», tutte le specie di risorse biologiche marine, anche trasformate;

c)

«pesca», la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

d)

«attività inerenti alla pesca», qualsiasi operazione di supporto o di preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare;

e)

«pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata», le attività indicate nel paragrafo 3 del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in appresso «pesca INN», adottato dalla FAO nel 2001;

f)

«parte», uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che abbiano accettato di essere vincolati dal presente accordo e per i quali lo stesso è in vigore;

g)

«porto», terminali offshore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l’approvvigionamento;

h)

«organizzazione regionale di integrazione economica», un’organizzazione di integrazione economica regionale alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dal presente accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie;

i)

«organizzazione regionale di gestione della pesca», un’organizzazione intergovernativa o un accordo intergovernativo, a seconda del caso, che ha facoltà di stabilire misure di conservazione e di gestione; e infine

j)

«nave», qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca.

Articolo 2

Obiettivo

Obiettivo del presente accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’applicazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo, assicurando così la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.

Articolo 3

Applicazione

1.   Ciascuna parte, in qualità di Stato di approdo, applica il presente accordo alle navi non autorizzate a battere la propria bandiera che chiedono di entrare nei suoi porti o si trovano in uno dei suoi porti, fatta eccezione per:

a)

le navi di uno Stato vicino dedite alla pesca artigianale di sussistenza, purché lo Stato di approdo e lo Stato di bandiera cooperino per assicurare che tali navi non pratichino la pesca INN né attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e

b)

le navi container che non trasportano pesce o trasportano solo pesce che è stato precedentemente sbarcato, purché non esistano motivi fondati di sospettare che tali navi abbiano praticato attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

2.   Una parte può decidere, in qualità di Stato di approdo, di non applicare il presente accordo alle navi noleggiate dai propri cittadini esclusivamente per pescare in zone comprese nella propria giurisdizione nazionale e che operano nelle stesse sotto la sua autorità. Tali navi sono soggette a misure decise dalla parte altrettanto efficaci delle misure applicate alle navi che battono la sua bandiera.

3.   Il presente accordo si applica alla pesca praticata in zone marine che sia illegale, non dichiarata e non regolamentata, secondo quanto definito all’articolo 1, lettera e), del presente accordo, e alle attività inerenti alla pesca a supporto di tale pesca.

4.   Il presente accordo è applicato in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in conformità al diritto internazionale.

5.   Poiché il presente accordo ha portata mondiale e si applica a tutti i porti, le parti incoraggiano le altre entità ad applicare misure compatibili con le sue disposizioni. Le entità che non possono diventare parti contraenti del presente accordo possono esprimere il loro impegno ad agire in modo compatibile con le sue disposizioni.

Articolo 4

Relazione con il diritto internazionale e altri strumenti internazionali

1.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti a norma del diritto internazionale. In particolare, nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata in modo da pregiudicare:

a)

la sovranità delle parti sulle rispettive acque interne, arcipelagiche e territoriali o i diritti di sovranità sulla rispettiva piattaforma continentale e nelle rispettive zone economiche esclusive;

b)

l’esercizio delle parti della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio in conformità al diritto internazionale, compreso il diritto di negare l’accesso a tali porti e di adottare misure dello Stato di approdo più severe di quelle previste dal presente accordo, comprese le misure adottate a seguito di una decisione di un’organizzazione regionale di gestione della pesca.

2.   L’applicazione del presente accordo non implica che una parte riconosca un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui non è membro né che diventi vincolata a misure o decisioni della stessa.

3.   Una parte non è mai obbligata in virtù del presente accordo a dare esecuzione a misure o decisioni di un’organizzazione regionale di gestione della pesca se tali misure o decisioni non sono state adottate in conformità al diritto internazionale.

4.   Il presente accordo è interpretato e applicato in conformità al diritto internazionale tenendo conto delle norme e disposizioni internazionali applicabili, comprese quelle stabilite tramite l’Organizzazione marittima internazionale e altri strumenti internazionali.

5.   Le parti adempiono in buona fede agli obblighi assunti nell’ambito del presente accordo ed esercitano i diritti da esso riconosciuti in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 5

Integrazione e coordinamento a livello nazionale

Nella misura del possibile ciascuna parte:

a)

integra o coordina le misure di competenza dello Stato di approdo relative alla pesca con il sistema più ampio di controlli esercitati dallo Stato di approdo;

b)

integra le misure di competenza dello Stato di approdo con altre misure al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN tenendo conto, se del caso, del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO nel 2001; e

c)

adotta misure per lo scambio di informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e per il coordinamento delle attività di tali organismi ai fini dell’attuazione del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Allo scopo di promuovere un’efficace attuazione del presente accordo e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti di riservatezza, le parti cooperano e scambiano informazioni con gli Stati appropriati, la FAO, altre organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare sulle misure adottate da tali organizzazioni regionali in relazione all’obiettivo del presente accordo.

2.   Per quanto possibile, ciascuna parte prende provvedimenti a sostegno delle misure di conservazione e di gestione adottate da altri Stati e da altre pertinenti organizzazioni internazionali.

3.   Le parti cooperano a livello subregionale, regionale e mondiale ai fini di un’efficace applicazione del presente accordo, anche, ove opportuno, attraverso la FAO o organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca.

PARTE 2

ENTRATA IN PORTO

Articolo 7

Designazione dei porti

1.   Ciascuna parte designa e rende noti i porti in cui le navi possono chiedere di entrare ai sensi del presente accordo. Ciascuna parte trasmette un elenco dei porti designati alla FAO, che provvede a darvi debita pubblicità.

2.   Per quanto possibile, ciascuna parte assicura che ognuno dei porti designati e resi noti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo disponga di capacità sufficiente per eseguire ispezioni a norma del presente accordo.

Articolo 8

Richiesta anticipata di entrata in porto

1.   Prima di autorizzare una nave ad entrare in un suo porto, ciascuna parte chiede che le vengano fornite almeno le informazioni indicate nell’allegato A.

2.   Ciascuna parte chiede che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo le siano fornite con sufficiente anticipo da consentire allo Stato di approdo di esaminarle.

Articolo 9

Autorizzazione o rifiuto di entrata in porto

1.   Dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti di cui all’articolo 8, nonché altre informazioni eventualmente richieste per determinare se la nave che chiede l’entrata in porto ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, ciascuna parte decide se autorizzare o rifiutare l’entrata della nave nel suo porto e comunica tale decisione alla nave o al suo rappresentante.

2.   Se l’entrata è autorizzata, il comandante o il rappresentante della nave è tenuto a presentare l’autorizzazione alle autorità competenti della parte all’arrivo in porto della nave.

3.   Se l’entrata è negata, ciascuna parte comunica la decisione presa a norma del paragrafo 1 del presente articolo allo Stato di bandiera della nave e, se opportuno e nella misura del possibile, agli Stati costieri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali pertinenti.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, se una parte dispone di prove sufficienti per dimostrare che una nave che ha chiesto di entrare in uno dei suoi porti ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, in particolare se la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato la pesca INN o attività inerenti a tale pesca adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca pertinente in conformità alle norme e alle procedure di tale organizzazione e al diritto internazionale, la parte rifiuta a tale nave l’entrata nei suoi porti, tenendo nel debito conto i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, una parte può autorizzare l’entrata in uno dei suoi porti di una nave di cui ai suddetti paragrafi esclusivamente a fini di ispezione e per prendere altre misure appropriate in conformità al diritto internazionale che siano almeno altrettanto efficaci del divieto di entrare in porto nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

6.   Se una delle navi di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo si trova in porto per qualsiasi motivo, la parte interessata vieta alla nave l’utilizzo dei propri porti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio. In tali casi si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 11. Il divieto di utilizzare i porti per tali finalità è conforme al diritto internazionale.

Articolo 10

Forza maggiore o difficoltà grave

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce l’entrata in porto di navi in caso di forza maggiore o di difficoltà grave, in conformità al diritto internazionale, o vieta a uno Stato di approdo di autorizzare l’entrata in porto di una nave esclusivamente al fine di prestare assistenza a persone, imbarcazioni o aeromobili in pericolo o in difficoltà grave.

PARTE 3

UTILIZZO DEI PORTI

Articolo 11

Utilizzo dei porti

1.   Se una nave è entrata in uno dei suoi porti, la parte le nega l’utilizzo del porto, a norma delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in modo compatibile con il diritto internazionale, compreso il presente accordo, per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio, se:

a)

la parte constata che la nave non dispone di un’autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o attività inerenti alla pesca richiesta dal suo Stato di bandiera;

b)

la parte constata che la nave non dispone di un’autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o attività inerenti alla pesca richiesta da uno Stato costiero per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di tale Stato;

c)

la parte riceve prove fondate che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in violazione dei requisiti applicabili di uno Stato costiero per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di tale Stato;

d)

lo Stato di bandiera non conferma entro un periodo di tempo ragionevole, su richiesta dello Stato di approdo, che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in conformità ai requisiti applicabili di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3; oppure

e)

la parte ha motivi fondati di ritenere che la nave abbia in qualche modo praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, anche a supporto di una nave di cui all’articolo 9, paragrafo 4, a meno che la nave possa dimostrare:

i)

che operava in modo compatibile con le pertinenti misure di conservazione e di gestione; oppure,

ii)

nel caso della messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare, che la nave rifornita non era, al momento del rifornimento, una delle navi di cui all’articolo 9, paragrafo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1, una parte non nega a una nave di cui al suddetto paragrafo l’utilizzo dei servizi portuali:

a)

essenziali per la sicurezza o la salute dell’equipaggio o per la sicurezza della nave, purché tali necessità siano debitamente provate; oppure

b)

se del caso, per la demolizione della nave.

3.   Se una parte ha vietato l’utilizzo del porto in conformità del presente articolo, essa notifica tempestivamente la propria decisione allo Stato di bandiera e, se opportuno, agli Stati costieri interessati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti e ad altre organizzazioni internazionali interessate.

4.   Una parte ritira il divieto di utilizzo del porto nei riguardi di una nave a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni per cui l’utilizzo era stato vietato erano inadeguate o erronee o che tali motivazioni non sono più pertinenti.

5.   Se una parte ritira il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa ne dà notifica tempestiva alle parti che erano state informate del divieto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

PARTE 4

ISPEZIONI E AZIONI DI CONTROLLO

Articolo 12

Livelli e priorità di ispezione

1.   Ciascuna parte ispeziona nei propri porti il numero di navi richiesto per raggiungere un livello annuale di ispezioni sufficiente a conseguire l’obiettivo del presente accordo.

2.   Le parti si impegnano a raggiungere un accordo sui livelli minimi di ispezione delle navi tramite, a seconda del caso, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, la FAO o altri mezzi.

3.   Per decidere quali navi ispezionare le parti danno priorità:

a)

alle navi che non sono state autorizzate ad entrare in un porto o ad utilizzare un porto in conformità del presente accordo;

b)

alle richieste di ispezione di determinate navi presentate da altre parti, Stati od organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti, in particolare ove tali richieste siano corroborate da prove che la nave in questione abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e

c)

alle altri navi per le quali esistono motivi fondati di sospettare che abbiano praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

Articolo 13

Esecuzione delle ispezioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché i propri ispettori svolgano almeno le funzioni indicate nell’allegato B.

2.   Nell’eseguire le ispezioni in porto ciascuna parte:

a)

provvede affinché le ispezioni siano condotte da ispettori adeguatamente qualificati autorizzati a tal fine, con particolare riguardo all’articolo 17;

b)

provvede affinché, prima dell’ispezione, gli ispettori presentino al comandante della nave un documento attestante la loro qualifica di ispettori;

c)

provvede affinché gli ispettori esaminino tutte le zone pertinenti della nave, il pesce presente a bordo, le reti ed eventuali altri attrezzi ed equipaggiamenti nonché qualsiasi documento o registro tenuto a bordo che consenta di verificare il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione;

d)

impone al comandante della nave di fornire agli ispettori l’assistenza e le informazioni necessarie e di presentare, su loro richiesta, il materiale e i documenti pertinenti o copie certificate degli stessi;

e)

invita lo Stato di bandiera della nave a partecipare all’ispezione qualora esistano accordi in tal senso con detto Stato;

f)

fa tutto il possibile per evitare di ritardare indebitamente la nave, per ridurre al minimo le interferenze e i disagi, compresa la presenza non necessaria di ispettori a bordo, e per evitare azioni che avrebbero come conseguenza la degradazione della qualità del pesce a bordo;

g)

fa tutto il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell’equipaggio, anche facendo accompagnare l’ispettore da un interprete ove sia possibile e necessario;

h)

assicura che le ispezioni siano condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e che non si verifichino episodi di intimidazione su nessuna nave; e

i)

non interferisce con la facoltà del comandante, in conformità al diritto internazionale, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera.

Articolo 14

Esiti delle ispezioni

Le parti includono almeno le informazioni indicate nell’allegato C nel rapporto scritto sugli esiti di ciascuna ispezione.

Articolo 15

Trasmissione degli esiti delle ispezioni

Le parti trasmettono gli esiti di ciascuna ispezione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se del caso:

a)

alle parti e agli Stati interessati, compresi:

i)

gli Stati nelle cui acque di giurisdizione nazionale l’ispezione ha appurato che la nave ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e

ii)

lo Stato di cui è cittadino il comandante della nave;

b)

le organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate; e

c)

la FAO e altre organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 16

Scambio elettronico di informazioni

1.   Per facilitare l’attuazione del presente accordo le parti istituiscono, ove possibile, un sistema di comunicazione che consenta lo scambio elettronico diretto di informazioni, tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza.

2.   Nella misura del possibile e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza, le parti cooperano per porre in atto, congiuntamente ad altre iniziative multilaterali e intergovernative appropriate, un meccanismo di condivisione delle informazioni, di preferenza coordinato dalla FAO, nonché per facilitare lo scambio di informazioni con le banche dati esistenti pertinenti per il presente accordo.

3.   Ciascuna parte designa un’autorità che funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo e comunica tale designazione alla FAO.

4.   Ciascuna parte gestisce le informazioni da trasmettere attraverso uno dei sistemi istituiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in conformità all’allegato D.

5.   La FAO chiede alle organizzazioni regionali di gestione della pesca appropriate di fornire informazioni sulle misure o decisioni da esse adottate e attuate che abbiano attinenza con il presente accordo al fine di integrare tali informazioni, nella misura del possibile e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza, nel meccanismo di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 17

Formazione degli ispettori

Le parti provvedono affinché i propri ispettori siano adeguatamente formati tenendo conto degli orientamenti per la formazione degli ispettori figuranti nell’allegato E. Le parti si impegnano a cooperare a tale riguardo.

Articolo 18

Misure adottate dallo Stato di approdo a seguito di ispezioni

1.   Se, a seguito di un’ispezione, esistono motivi fondati di ritenere che una nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, la parte che ha eseguito l’ispezione:

a)

comunica tempestivamente le proprie constatazioni allo Stato di bandiera e, se del caso, agli Stati costieri interessati, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali appropriate nonché allo Stato di cui è cittadino il comandante della nave; e

b)

vieta alla nave l’utilizzo del proprio porto per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio, se queste misure non sono già state prese nei confronti della nave in modo compatibile con il presente accordo, compreso l’articolo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una parte non vieta a una nave di cui al suddetto paragrafo l’utilizzo dei propri servizi portuali qualora siano essenziali per la sicurezza o la salute dell’equipaggio o per la sicurezza della nave.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere misure che siano conformi al diritto internazionale oltre a quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le misure che lo Stato di bandiera della nave ha espressamente richiesto o a cui ha acconsentito.

Articolo 19

Informazioni sul ricorso nello Stato di approdo

1.   Ciascuna parte tiene a disposizione del pubblico e fornisce, su richiesta scritta, all’armatore, all’operatore, al comandante o al rappresentante della nave le informazioni relative a eventuali ricorsi presentati in conformità alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali in merito a misure dello Stato di approdo prese da detta parte a norma dell’articolo 9, 11, 13 o 18, comprese le informazioni relative ai servizi pubblici o alle istituzioni giudiziarie esistenti a tale scopo, nonché le informazioni su eventuali diritti di indennizzo previsti dalle leggi e regolamentazioni nazionali in caso di perdita o danno subiti in conseguenza di un presunto atto illecito della parte.

2.   La parte informa lo Stato di bandiera, l’armatore, l’operatore, il comandante o il rappresentante, a seconda del caso, dell’esito di tale ricorso. Se altre parti, Stati od organizzazioni internazionali sono stati informati della decisione precedentemente presa a norma dell’articolo 9, 11, 13 o 18, la parte li informa di eventuali modifiche della propria decisione.

PARTE 5

RUOLO DEGLI STATI DI BANDIERA

Articolo 20

Ruolo degli Stati di bandiera

1.   Ciascuna parte impone alle navi battenti la propria bandiera di cooperare con lo Stato di approdo durante le ispezioni condotte a norma del presente accordo.

2.   Se una parte ha motivi fondati di ritenere che una nave autorizzata a battere la propria bandiera abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN e chieda di entrare, o si trovi, nel porto di un altro Stato, essa chiede a detto Stato, a seconda del caso, di ispezionare la nave o di prendere altre misure compatibili con il presente accordo.

3.   Ciascuna parte incoraggia le navi autorizzate a battere la propria bandiera a sbarcare, trasbordare, condizionare e trasformare il pesce e a utilizzare gli altri servizi portuali nei porti degli Stati che agiscono in modo conforme o compatibile con il presente accordo. Le parti sono incoraggiate ad elaborare procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca e la FAO, per identificare gli Stati che possono non agire in modo conforme o compatibile con il presente accordo.

4.   Se, a seguito di un’ispezione dello Stato di approdo, una parte che è uno Stato di bandiera riceve un rapporto d’ispezione secondo il quale esistono motivi fondati di ritenere che una nave autorizzata a battere la propria bandiera abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, essa procede immediatamente a un’indagine approfondita della questione e, se dispone di prove sufficienti, adotta senza indugio le misure coercitive previste dalle leggi e regolamentazioni nazionali.

5.   Ciascuna parte, in qualità di Stato di bandiera, riferisce alle altre parti, agli Stati di approdo appropriati e, se del caso, ad altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca appropriati e alla FAO sulle misure prese nei confronti delle navi autorizzate a battere la propria bandiera che, a seguito di misure dello Stato di approdo adottate in forza del presente accordo, risultano aver praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

6.   Ciascuna parte provvede affinché le misure applicate alle navi autorizzate a battere la propria bandiera siano almeno altrettanto efficaci delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

PARTE 6

ESIGENZE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo 21

Esigenze degli Stati in via di sviluppo

1.   Le parti riconoscono pienamente le esigenze speciali delle parti che sono Stati in via di sviluppo per quanto riguarda l’attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo compatibili con il presente accordo. A tale riguardo le parti, direttamente o indirettamente tramite la FAO, altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite o altri organismi e organizzazioni internazionali appropriati, fra cui le organizzazioni regionali di gestione della pesca, forniscono loro assistenza al fine, fra l’altro, di:

a)

rafforzare la facoltà, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, di elaborare una base giuridica e la capacità di attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo;

b)

facilitare la loro partecipazione a qualsiasi organizzazione internazionale che promuova l’elaborazione e l’attuazione efficaci di misure di competenza dello Stato di approdo; e

c)

agevolare l’assistenza tecnica per rafforzare l’elaborazione e l’applicazione delle misure di competenza dello Stato di approdo da parte di tali Stati, in coordinamento con i meccanismi internazionali appropriati.

2.   Le parti tengono nel debito conto le esigenze speciali delle parti che sono Stati di approdo in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per accertare che un onere eccessivo risultante dall’applicazione del presente accordo non sia trasferito direttamente o indirettamente su di loro. Qualora sia dimostrato il trasferimento di un onere eccessivo, le parti cooperano per facilitare alle parti interessate che sono Stati in via di sviluppo l’attuazione di obblighi specifici nel quadro del presente accordo.

3.   Le parti valutano, direttamente o tramite la FAO, le esigenze specifiche delle parti che sono Stati in via di sviluppo in materia di attuazione del presente accordo.

4.   Le parti cooperano al fine di istituire adeguati meccanismi di finanziamento per assistere gli Stati in via di sviluppo nell’attuazione del presente accordo. Questi meccanismi sono specificamente destinati, fra l’altro:

a)

all’elaborazione di misure nazionali e internazionali di competenza dello Stato di approdo;

b)

allo sviluppo e al potenziamento delle capacità, compresa la capacità di monitoraggio, di controllo e di sorveglianza e la capacità di formazione, a livello nazionale e regionale, dei gestori dei porti, degli ispettori, del personale delle forze dell’ordine e del personale giuridico;

c)

alle attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e verifica pertinenti alle misure di competenza dello Stato di approdo, compreso l’accesso alla tecnologie e al materiale; e

d)

ad aiutare le parti che sono Stati in via di sviluppo a far fronte ai costi delle procedure di risoluzione di controversie risultanti da azioni da esse prese in virtù del presente accordo.

5.   La cooperazione con e fra le parti che sono Stati in via di sviluppo per le finalità stabilite nel presente articolo può comprendere la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria tramite canali bilaterali, multilaterali e regionali, compresa la cooperazione Sud-Sud.

6.   Le parti istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc per riferire e formulare raccomandazioni periodicamente alle parti in merito all’istituzione di meccanismi di finanziamento, fra cui un regime di contributi, all’individuazione e alla mobilizzazione di fondi, all’elaborazione di criteri e procedure per l’orientamento dell’attuazione nonché allo stato di avanzamento dell’attuazione dei meccanismi di finanziamento. Oltre alle considerazioni enunciate nel presente articolo, il gruppo di lavoro tiene fra l’altro conto dei seguenti elementi:

a)

la valutazione delle esigenze delle parti che sono Stati in via di sviluppo, in particolare di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;

b)

la disponibilità e l’erogazione tempestiva di fondi;

c)

la trasparenza dei processi decisionali e gestionali concernenti la raccolta e l’assegnazione dei fondi; e

d)

l’obbligo di rendicontazione delle parti beneficiarie che sono Stati in via di sviluppo per quanto riguarda l’utilizzo concordato dei fondi.

Le parti tengono conto delle relazioni ed eventuali raccomandazioni del gruppo di lavoro ad hoc e prendono i provvedimenti opportuni.

PARTE 7

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 22

Risoluzione pacifica delle controversie

1.   Una parte può chiedere consultazioni con un’altra parte o altre parti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di raggiungere il prima possibile una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2.   Se la controversia non è risolta tramite queste consultazioni entro un periodo di tempo ragionevole, le parti in questione si consultano fra loro non appena possibile al fine di risolvere la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3.   Le controversie di questo tipo che non sono state in tal modo risolte sono deferite, con il consenso di tutte le parti interessate, alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale internazionale per il diritto del mare oppure sottoposte ad arbitrato. Se non è possibile giungere a un accordo sul ricorso alla Corte internazionale di giustizia, al Tribunale internazionale per il diritto del mare o all’arbitrato, le parti continuano a consultarsi e a cooperare al fine di risolvere la controversia conformemente alle norme del diritto internazionale relative alla conservazione delle risorse biologiche marine.

PARTE 8

PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 23

Parti non contraenti del presente accordo

1.   Le parti incoraggiano le parti non contraenti del presente accordo ad aderirvi e/o ad adottare leggi e regolamenti e ad attuare misure compatibili con le disposizioni dello stesso.

2.   Le parti adottano misure eque, non discriminatorie e trasparenti, compatibili con il presente accordo e il diritto internazionale applicabile, al fine di scoraggiare le attività delle parti non contraenti che compromettono l’attuazione efficace del presente accordo.

PARTE 9

MONITORAGGIO, ESAME E VALUTAZIONE

Articolo 24

Monitoraggio, esame e valutazione

1.   Le parti assicurano, nell’ambito della FAO e dei suoi organi competenti, il monitoraggio e l’esame periodici e sistematici dell’attuazione del presente accordo, nonché la valutazione dei progressi realizzati per conseguirne l’obiettivo.

2.   Quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo la FAO convoca una riunione delle parti per esaminare e valutare l’efficacia del presente accordo nel conseguire il suo obiettivo. Le parti decidono di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità.

PARTE 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Firma

Il presente accordo è aperto alla firma, presso la FAO, di tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica dal ventidue novembre 2009 al ventuno novembre 2010.

Articolo 26

Ratifica, accettazione o approvazione

1.   Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2.   Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 27

Adesione

1.   Al termine del periodo di apertura alla firma, il presente accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato od organizzazione regionale di integrazione economica.

2.   Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 28

Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Nei casi in cui un’organizzazione regionale di integrazione economica di cui all’allegato IX, articolo 1, della convenzione non abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, l’allegato IX della convenzione si applica, mutatis mutandis, alla partecipazione di tale organizzazione regionale di integrazione economica al presente accordo, ad eccezione delle seguenti disposizioni di detto allegato:

a)

articolo 2, prima frase; e

b)

articolo 3, paragrafo 1.

2.   Nei casi in cui un’organizzazione regionale di integrazione economica che sia un’organizzazione internazionale di cui all’allegato IX, articolo 1, della convenzione abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, le seguenti disposizioni si applicano alla partecipazione dell’organizzazione regionale di integrazione economica al presente accordo:

a)

al momento della firma o dell’adesione la suddetta organizzazione presenta una dichiarazione nella quale afferma:

i)

che ha competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo;

ii)

che, per tale motivo, i suoi Stati membri non diventano Stati parti, fatta eccezione per i loro territori per i quali l’organizzazione non è responsabile; e

iii)

che accetta i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù del presente accordo;

b)

la partecipazione di tale organizzazione non conferisce alcun diritto in virtù del presente accordo agli Stati membri dell’organizzazione;

c)

in caso di conflitto tra gli obblighi che incombono a tale organizzazione in virtù del presente accordo e gli obblighi che le incombono in forza dell’accordo che istituisce tale organizzazione o di qualsiasi atto correlato, prevalgono gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 29

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità all’articolo 26 o 27.

2.   Per ogni firmatario che ratifica, accetta o approva il presente accordo dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del relativo strumento di adesione.

4.   Ai fini del presente articolo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 30

Riserve ed eccezioni

Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 31

Dichiarazioni

L’articolo 30 non impedisce a uno Stato o a un’organizzazione regionale di integrazione economica, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione del presente accordo o dell’adesione allo stesso, di presentare una dichiarazione, in qualsiasi modo formulata o denominata, finalizzata, fra l’altro, ad armonizzare le proprie leggi e regolamenti con le disposizioni del presente accodo, a condizione che tale dichiarazione non comporti l’esclusione o la modifica degli effetti giuridici delle disposizioni del presente accordo nella loro applicazione a tale Stato od organizzazione regionale di integrazione economica.

Articolo 32

Applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dagli Stati o dalle organizzazioni regionali di integrazione economica che acconsentono alla sua applicazione provvisoria inviando al depositario una notifica scritta a tale scopo. Tale applicazione provvisoria prende effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

2.   L’applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un’organizzazione regionale di integrazione economica cessa a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo per detto Stato od organizzazione regionale di integrazione economica oppure dalla notifica di detto Stato od organizzazione regionale di integrazione economica, inviata per iscritto al depositario, della sua intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria.

Articolo 33

Modifiche

1.   Qualsiasi parte può proporre modifiche al presente accordo al termine di un periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore.

2.   Le proposte di modifica del presente accordo sono trasmesse mediante comunicazione scritta al depositario insieme alla richiesta di convocare una riunione delle parti per esaminare dette proposte. Il depositario trasmette a tutte le parti detta comunicazione nonché tutte le risposte alla richiesta ricevute dalle parti. Salvo obiezione alla richiesta sollevata da metà delle parti nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, il depositario convoca una riunione delle parti per esaminare la proposta di modifica.

3.   Fatto salvo l’articolo 34, qualsiasi modifica del presente accordo è adottata solo per consenso delle parti presenti alla riunione nella quale essa è presentata per adozione.

4.   Fatto salvo l’articolo 34, qualsiasi modifica adottata dalla riunione delle parti entra in vigore per le parti che l’hanno ratificata, accettata o approvata il novantesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei due terzi delle parti del presente accordo, in funzione del numero delle parti alla data di adozione della modifica. Successivamente la modifica entra in vigore per qualsiasi altra parte il novantesimo giorno dopo che la parte in questione ha depositato il relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

5.   Ai fini del presente articolo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 34

Allegati

1.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e un riferimento al presente accordo rimanda anche agli allegati.

2.   Una modifica a un allegato del presente accordo può essere adottata da due terzi delle parti del presente accordo presenti alla riunione in cui la proposta di modifica dell’allegato è esaminata. Tuttavia si fa tutto il possibile per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi modifica dell’allegato. Una modifica di un allegato è incorporata nel presente accordo ed entra in vigore per le parti che hanno espresso la loro accettazione a decorrere dalla data in cui il depositario riceve la notifica di accettazione da un terzo delle parti del presente accordo, in funzione del numero di parti alla data di adozione della modifica. Successivamente la modifica entra in vigore per ciascuna delle parti rimanenti a decorrere dal ricevimento dell’accettazione da parte del depositario.

Articolo 35

Recesso

Qualsiasi parte può recedere dal presente accordo in qualunque momento allo scadere di un anno dalla data in cui l’accordo è entrato in vigore per la parte in questione notificando per iscritto tale recesso al depositario. Il recesso diventa effettivo un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 36

Il depositario

Il direttore generale della FAO è il depositario del presente accordo. Il depositario:

a)

trasmette copie certificate del presente accordo a ciascun firmatario e parte;

b)

provvede affinché il presente accordo sia registrato, a partire dalla sua entrata in vigore, presso il segretariato delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;

c)

informa tempestivamente ciascun firmatario e parte del presente accordo:

i)

delle firme e degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione depositati a norma degli articoli 25, 26 e 27;

ii)

della data di entrata in vigore del presente accordo a norma dell’articolo 29;

iii)

delle proposte di modifica del presente accordo e della loro adozione ed entrata in vigore a norma dell’articolo 33;

iv)

delle proposte di modifica degli allegati e della loro adozione ed entrata in vigore a norma dell’articolo 34; e

v)

dei recessi dal presente accordo a norma dell’articolo 35.

Articolo 37

Testi facenti fede

I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma, addì ventidue novembre duemilanove.

ALLEGATO A

Informazioni che le navi che chiedono di entrare in porto devono fornire preliminarmente

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ALLEGATO B

Procedure di ispezione dello stato di approdo

Gli ispettori:

a)

verificano, per quanto possibile, che la documentazione relativa all’identificazione della nave presente a bordo e le informazioni relative all’armatore siano autentiche, complete e corrette, anche, se necessario, prendendo contatti appropriati con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi da pesca;

b)

verificano che la bandiera e la marcatura delle nave (ossia il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero di identificazione dell’Organizzazione marittima internazionale, l’indicativo internazionale di chiamata e altre marcature nonché le dimensioni principali) corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;

c)

verificano, nella misura del possibile, che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell’allegato A;

d)

esaminano tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi, ove possibile, quelli in formato elettronico e i dati del sistema di monitoraggio delle navi da pesca (VMS) provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolo dell’equipaggio, piani e schemi grafici dello stivaggio, descrizioni delle stive e documenti richiesti a titolo della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

e)

esaminano, per quanto possibile, tutti i pertinenti attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili, e nella misura del possibile verificano che siano conformi alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati per quanto possibile anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per la nave ispezionata;

f)

determinano, per quanto possibile, se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

g)

esaminano il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel far questo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l’integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;

h)

valutano l’esistenza di prove fondate del fatto che la nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN;

i)

presentano il rapporto contenente l’esito dell’ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante della nave, che lo deve firmare insieme all’ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni od obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto. Una copia del rapporto è fornita al comandante; e

j)

provvedono, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.

ALLEGATO C

Rapporto relativo all’esito dell’ispezione

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ALLEGATO D

SISTEMI DI INFORMAZIONE SULLE MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO

Nell’attuare il presente accordo ciascuna parte:

a)

si impegna a stabilire un sistema di comunicazione informatizzato in conformità all’articolo 16;

b)

crea, per quanto possibile, siti web per rendere noti l’elenco dei porti designati in conformità all’articolo 7 e le misure prese in conformità alle pertinenti disposizioni del presente accordo;

c)

identifica, nella misura del possibile, ciascun rapporto di ispezione con un numero di riferimento unico che inizia con il codice alpha-3 dello Stato di approdo e l’identificatore dell’organismo emittente;

d)

utilizza, per quanto possibile, il sistema di codificazione internazionale indicato negli allegati A e C e converte altri sistemi di codificazione nel sistema internazionale.

Paesi/territori

:

codice paese ISO-3166 alpha-3

specie

:

codice alpha-3 ASFIS (chiamato anche codice alpha-3 FAO)

tipo di nave

:

codice ISSCFV (chiamato anche codice alpha FAO)

tipi di attrezzi

:

codice ISSCFG (chiamato anche codice alpha FAO).

ALLEGATO E

Orientamenti per la formazione degli ispettori

I programmi di formazione per gli ispettori degli Stati di approdo devono trattare almeno gli aspetti seguenti:

1)

etica;

2)

questioni di igiene, sicurezza e protezione;

3)

leggi e regolamentazioni nazionali applicabili, settori di competenza e misure di conservazione e di gestione delle ORGP pertinenti e diritto internazionale applicabile;

4)

raccolta, valutazione e conservazione degli elementi di prova;

5)

procedure ispettive generali, come tecniche di redazione dei rapporti e di intervista investigativa;

6)

analisi delle informazioni, quali giornali di bordo, documentazione elettronica e storia della nave (nome, armatore/i e Stato di bandiera), necessaria per convalidare le informazioni fornite dal comandante della nave;

7)

imbarco e ispezione della nave, in particolare ispezioni della stiva e calcolo dei volumi di stivaggio;

8)

verifica e convalida delle informazioni relative al pesce sbarcato, trasbordato, trasformato e al pesce rimasto a bordo, anche utilizzando i fattori di conversione per le varie specie e i vari prodotti;

9)

identificazione delle specie ittiche e misurazione della lunghezza e di altri parametri biologici;

10)

identificazione delle navi e degli attrezzi da pesca e tecniche di ispezione e di misurazione degli attrezzi;

11)

attrezzatura e funzionamento del VMS e di altri sistemi di sorveglianza elettronica; e

12)

misure da prendere a seguito di un’ispezione.


DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA CON RIGUARDO ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALL’ACCORDO SULLE MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO INTESE A PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA

[Dichiarazione formulata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo]

1.

L’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo stabilisce che, nei casi in cui un’organizzazione regionale di integrazione economica abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, essa presenta una dichiarazione a tale effetto all’atto della firma o dell’adesione.

2.

A norma dell’articolo 1, lettera h), dell’accordo, per «organizzazione di integrazione economica regionale» si intende un’organizzazione di integrazione economica regionale a cui i relativi Stati membri hanno trasferito le proprie competenze per le materie oggetto del presente accordo, incluso il potere di prendere in proposito decisioni vincolanti per gli Stati stessi.

3.

L’Unione europea è considerata un’organizzazione regionale di integrazione economica in conformità agli articoli sopra citati.

4.

L’Unione europea dichiara pertanto che:

i)

ha competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo;

ii)

per tale motivo i suoi Stati membri non diventano Stati parti, fatta eccezione per i loro territori per i quali essa non è responsabile.

Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

iii)

accetta i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù del presente accordo.

5.

L’Unione europea dichiara che, nel caso del conflitto contemplato all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, applicherà gli obblighi derivanti da tale disposizione in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


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