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Document JOL_2010_108_R_0001_01

2010/224/,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010 , relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra

OJ L 108, 29.4.2010, p. 1–354 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2010

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

(2010/224/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 8,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («l'accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2007, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale dell'Unione nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, ad effettuare la notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, alla “Unione europea”.».

Articolo 3

1.   La posizione che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

2.   A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è presa di volta in volta dal Consiglio o dalla Commissione ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 138 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010

Per il Consiglio

Il presidente

E. ESPINOSA

Per la Commissione

Il presidente

O. REHN


ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso «il Montenegro»,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Montenegro di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri.

CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità.

CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile il Montenegro nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.

VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.

CONSIDERANDO l’impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in prosieguo: «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.

RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Montenegro.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea.

CONSIDERANDO l’impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.

TENENDO PRESENTE l'impegno del Montenegro a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Parte della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Montenegro di essere vincolati come Parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti.

RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra.

2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

a)

aiutare il Montenegro a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

b)

contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione;

c)

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;

d)

sostenere gli sforzi del Montenegro volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

e)

aiutare il Montenegro a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;

f)

promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e il Montenegro;

g)

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

Articolo 3

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Articolo 4

Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l’ICTY.

Articolo 5

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali del Montenegro.

Articolo 6

Il Montenegro s’impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 7

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 8

L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il CSA») istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Montenegro. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Montenegro e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

Articolo 9

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 10

1.   Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Montenegro e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

2.   Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:

a)

la piena integrazione del Montenegro nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;

b)

una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;

c)

la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

d)

una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

3.   Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)

l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

b)

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

c)

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 11

1.   Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli.

2.   Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

a)

all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino il Montenegro, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;

b)

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;

c)

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

Articolo 12

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.

Articolo 13

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 14

Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Montenegro promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta il Montenegro preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

Il Montenegro attua integralmente gli accordi bilaterali esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Serbia e Montenegro, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

Articolo 15

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, il Montenegro avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

a)

il dialogo politico,

b)

l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;

c)

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;

d)

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità del Montenegro a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

Il Montenegro avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 16

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

Il Montenegro avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 17

Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA

1.   Il Montenegro dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra il Montenegro e detto paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2.   Il Montenegro avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 18

1.   Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

3.   Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

a)

degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;

b)

dei dazi antidumping o compensativi;

c)

dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

a)

la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b)

la tariffa montenegrina applicata (2).

5.   Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

a)

dai negoziati tariffari in sede di OMC o

b)

dall'adesione del Montenegro all'OMC o

c)

da riduzioni successive dopo l'adesione del Montenegro all'OMC,

i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6.   La Comunità e il Montenegro si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 19

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o del Montenegro elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

2.   Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 20

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro.

2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro.

Articolo 21

Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Montenegro sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.

3.   I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.

4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 22

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 23

Riduzione accelerata dei dazi doganali

Il Montenegro si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 24

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o del Montenegro.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

Articolo 25

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari del Montenegro al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 800 tonnellate, espresse in peso carcasse.

Articolo 27

Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a);

b)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c)

riduce progressivamente al 50 % i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III c), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

Articolo 28

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

Articolo 29

Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari del Montenegro.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Montenegro ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 30

Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 31

Clausola di revisione

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche del Montenegro nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia montenegrina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione del Montenegro all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Montenegro esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 32

Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 33

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

1.   Il Montenegro assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Montenegro sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.

2.   Il Montenegro vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   Il Montenegro rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2 registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso non saranno più utilizzati dopo il 1o gennaio 2009. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Montenegro.

6.   Il Montenegro si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo il 1o gennaio 2009 non violino le disposizioni del presente articolo.

7.   Il Montenegro garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 34

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

Articolo 35

Concessioni più favorevoli

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 36

Standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche del Montenegro e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1.

Articolo 37

Divieto di discriminazione fiscale

1.   La Comunità e il Montenegro si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 38

Dazi di carattere fiscale

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 39

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia e Montenegro o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dal Montenegro per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e del Montenegro sanciti nel presente accordo.

Articolo 40

Dumping e sovvenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.

2.   Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 41

Clausola di salvaguardia

1.   Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)

grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure

b)

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), la Comunità o il Montenegro forniscono quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.

5.   Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

b)

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o il Montenegro assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

Articolo 42

Clausola di penuria

1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice oppure

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o il Montenegro forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o il Montenegro possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 43

Monopoli di Stato

In merito ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, il Montenegro fa in modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini del Montenegro per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Articolo 44

Norme di origine

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 45

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 46

Mancata cooperazione amministrativa

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

2.   Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l’altro:

a)

la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

c)

il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.   L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni unitamente alle informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

b)

Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c)

Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione

5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 47

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 48

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

Articolo 49

1.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

a)

il trattamento concesso ai lavoratori cittadini del Montenegro legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;

b)

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.

2.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, il Montenegro concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Montenegro.

Articolo 50

1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

a)

si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

b)

gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2.   Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 51

1.   Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità montenegrina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

a)

tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

b)

le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

c)

ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2.   Il Montenegro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 52

Definizione

Ai fini del presente accordo:

a)

per «società comunitaria» o «società montenegrina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o del Montenegro viene considerata una società comunitaria o montenegrina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Montenegro;

b)

per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

c)

per «filiale» di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione;

d)

per «stabilimento» s'intende:

i)

per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii)

per quanto riguarda le società comunitarie o montenegrine, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Montenegro o nella Comunità;

e)

per «attività» s'intende l'esercizio di attività economiche;

f)

le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g)

per «cittadino della Comunità» o «cittadino del Montenegro» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o del Montenegro;

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o cittadini del Montenegro stabiliti al di fuori della Comunità e del Montenegro e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o del Montenegro e controllate da cittadini comunitari o del Montenegro, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Montenegro in base alle rispettive legislazioni;

h)

per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.

Articolo 53

1.   Il Montenegro agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede:

a)

per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b)

per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

a)

per lo stabilimento di società montenegrine nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b)

per l'attività delle filiali e consociate montenegrine stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

3.   Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.

4.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e del Montenegro che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a)

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Montenegro;

b)

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società montenegrine e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società montenegrine, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

Articolo 54

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.

2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 55

1.   Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (4) (in prosieguo: «l'ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2.   Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 56

1.   Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 57

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e montenegrini l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Montenegro e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 58

1.   Una società comunitaria stabilita nel territorio del Montenegro o una società montenegrina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Montenegro e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o del Montenegro, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a)

le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:

i)

dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

ii)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

iii)

hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b)

i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3.   L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o del Montenegro rispettivamente di cittadini montenegrini o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società montenegrina oppure una consociata o una filiale montenegrina di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Montenegro, a condizione che:

a)

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;

b)

la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e del Montenegro e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Montenegro.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi

Articolo 59

1.   La Comunità e il Montenegro si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o montenegrini stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o del Montenegro e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

3.   Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 60

1.   Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e del Montenegro stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Articolo 61

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e il Montenegro, si applicano le disposizioni seguenti:

1)

nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso il Montenegro e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa montenegrina in materia di trasporti con quella della Comunità.

2)

Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3)

Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:

a)

evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

b)

aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

c)

ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4)

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.

5)

Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6)

Il Montenegro adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7)

A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

CAPITOLO IV

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 62

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro.

Articolo 63

1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.

3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

4.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Montenegro e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

6.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o del Montenegro, la Comunità e il Montenegro, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

7.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

8.   Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e il Montenegro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 64

1.   Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2.   Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Montenegro delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

Disposizioni di carattere generale

Articolo 65

1.   L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

Articolo 66

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.

Articolo 67

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini montenegrini e società o cittadini comunitari.

Articolo 68

1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2.   Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.   Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o al Montenegro di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 69

1.   Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o il Montenegro abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Montenegro, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e il Montenegro informano senza indugio l'altra Parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 70

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.

Articolo 71

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 72

1.   Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale del Montenegro a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. Il Montenegro si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. Il Montenegro garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.

2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.

3.   In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, come la legislazione sul settore finanziario, quella in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, il Montenegro si concentra sulle altre parti dell’acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Montenegro.

4.   Il Montenegro definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.

Articolo 73

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e il Montenegro:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Montenegro, o in una sua parte sostanziale;

iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   Il Montenegro istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   La Comunità, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6.   Il Montenegro compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

7.

a)

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Montenegro venga valutato tenendo conto del fatto che il Montenegro è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

b)

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni del Montenegro e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità.

9.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

a)

il paragrafo 1, punto iii), non si applica;

b)

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

10.   Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o del Montenegro, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 74

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Montenegro.

Articolo 75

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

3.   Il Montenegro prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

4.   Il Montenegro s’impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare il Montenegro ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

5.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 76

Appalti pubblici

1.   La Comunità e il Montenegro sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società montenegrine, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo del Montenegro avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se il Montenegro abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Montenegro a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine.

4.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Montenegro hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine

5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per il Montenegro di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. Il Montenegro riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

6.   Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e il Montenegro, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.

Articolo 77

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1.   Il Montenegro adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2.   A tale scopo, le Parti si adoperano per:

a)

promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

b)

fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

c)

incoraggiare la partecipazione del Montenegro ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5);

d)

se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che il Montenegro abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 78

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:

a)

una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;

b)

l'armonizzazione della legislazione del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

c)

un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

d)

un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;

e)

scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.

Articolo 79

Condizioni di lavoro e pari opportunità

Il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 80

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 81

Protezione dei dati personali

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. Il Montenegro istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

Articolo 82

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

a)

lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

b)

la redazione di testi legislativi;

c)

una maggiore efficienza delle istituzioni;

d)

la formazione del personale;

e)

la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi;

f)

la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

a)

nel settore dell'asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b)

nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le Parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Articolo 83

Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

1.   Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, il Montenegro e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e il Montenegro forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

2.   Il Montenegro è disposto a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione.

3.   Il Montenegro s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

Articolo 84

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1.   Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2.   La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 85

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2.   Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

Articolo 86

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

a)

il traffico e la tratta di esseri umani;

b)

le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;

c)

la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

d)

la frode fiscale;

e)

l'usurpazione di identità;

f)

il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

g)

il traffico illecito di armi;

h)

la falsificazione di documenti;

i)

il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;

j)

la cibercriminalità.

Per quanto riguarda la falsificazione della valuta, il Montenegro collabora strettamente con la Comunità per combattere la falsificazione di banconote e monete nonché eliminare e punire le eventuali falsificazioni avvenute nel suo territorio. A livello di prevenzione, il Montenegro punta ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente nonché ad aderire a tutte le convenzioni internazionali connesse a questa branca del diritto. Il Montenegro potrebbe ricevere sostegno dalla Comunità sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta. Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 87

Lotta al terrorismo

Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

a)

attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;

b)

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c)

attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 88

1.   La Comunità e il Montenegro instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Montenegro. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile a vantaggio di entrambe le Parti.

2.   Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Montenegro. L’elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3.   Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Montenegro e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

Articolo 89

Politica economica e commerciale

La Comunità e il Montenegro agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

A tal fine, la Comunità e il Montenegro collaborano per procedere a:

a)

scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

b)

un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

c)

promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.

Il Montenegro si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità montenegrine, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’unione economica e monetaria europea.

Articolo 90

Cooperazione statistica

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico, compresi gli aspetti economici, commerciali, monetari e finanziari. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Montenegro. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico del Montenegro di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall’ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinandosi all’acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

Articolo 91

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra il Montenegro e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Montenegro che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

Articolo 92

Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano – mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente – per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico(comprendendo una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Montenegro, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile del Montenegro. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

Articolo 93

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale del Montenegro. In particolare, per il Montenegro la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

Articolo 94

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Montenegro, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell’ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Montenegro di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.

Articolo 95

Piccole e medie imprese

Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e del Montenegro. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

Articolo 96

Turismo

La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione del Montenegro ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 97

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare il Montenegro a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

Articolo 98

Pesca

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Articolo 99

Dogane

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale del Montenegro a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale montenegrina all'acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

Articolo 100

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Montenegro per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode e l’evasione fiscale. Il Montenegro completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Articolo 101

Cooperazione nel settore sociale

In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale del Montenegro nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale montenegrino alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione del Montenegro per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità. Il Montenegro garantisce l'osservanza delle convenzioni fondamentali dell'OIL e la loro effettiva applicazione.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

Articolo 102

Istruzione e formazione

Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Montenegro, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell’ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Montenegro, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Montenegro.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

Articolo 103

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 104

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

Il Montenegro allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 105

Società dell'informazione

Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione del Montenegro con quelle della Comunità.

Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Montenegro, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 106

Reti e servizi di comunicazione elettronici

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Montenegro di recepire l’acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 107

Informazione e comunicazione

La Comunità e il Montenegro prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali del Montenegro informazioni più specialistiche.

Articolo 108

Trasporti

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.

La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto del Montenegro, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Montenegro un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 109

Energia

La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato della Comunità dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale del Montenegro nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:

a)

formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

b)

promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

c)

definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

Articolo 110

Sicurezza nucleare

Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:

a)

il miglioramento delle leggi e dellenormative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

b)

promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e il Montenegro in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

c)

la responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

Articolo 111

Ambiente

Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione montenegrina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un’attenzione particolare alla ratifica e all’attuazione del protocollo di Kyoto.

Articolo 112

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Articolo 113

Sviluppo regionale e locale

Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 114

Pubblica amministrazione

La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Montenegro, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione montenegrina e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e il Montenegro.

La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 115

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, il Montenegro può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso al Montenegro è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

Articolo 116

L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con il Montenegro.

L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo economico e la tutela ambientale.

Articolo 117

Su richiesta del Montenegro e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra il Montenegro e il Fondo Monetario Internazionale.

Articolo 118

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 119

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 120

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Montenegro.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Montenegro, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5.   Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 121

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 122

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Montenegro.

2.   Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.

Articolo 123

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Articolo 124

Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 125

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento montenegrino e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento montenegrino.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento montenegrino, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 126

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 127

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 128

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

il regime applicato dal Montenegro nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;

b)

il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Montenegro non dà origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Montenegro.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 129

1.   Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

3.   Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4.   Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e del protocollo 3 e non ne pregiudicano l'applicazione (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa).

Articolo 130

1.   In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.

2.   Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3.   Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.   Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

Articolo 131

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro.

Articolo 132

I principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari sono stabiliti nel protocollo 8.

Gli allegati da I a VII e i protocolli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 133

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

Articolo 134

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Montenegro, dall'altro.

Articolo 135

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio del Montenegro.

Articolo 136

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 137

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale utilizzata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 138

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Articolo 139

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e il Montenegro, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli da 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

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U ime Republike Crne Gore

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(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Gazzetta ufficiale del Montenegro n. 17/07.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 952/2007 (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26).

(4)  Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

(5)  Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.

ALLEGATO I

ALLEGATO I. A

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'Articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Descrizione

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

 

Marmi e travertini:

2515 11 00

– –

greggi o sgrossati

2515 12

– –

semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

2515 12 20

– – –

di spessore inferiore o uguale a 4 cm

2515 12 50

– – –

di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

2515 12 90

– – –

altri

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825:

2522 20 00

Calce spenta

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

 

Cementi Portland:

2523 29 00

– –

altri

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:

3603 00 10

Micce di sicurezza; cordoni detonanti

3603 00 90

altri

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

4406 90 00

altre

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

 

di legno:

4410 12

– –

Pannelli detti «oriented strand board» (OSB):

4410 12 10

– – –

greggi o semplicemente levigati

4410 19 00

– –

altri

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

4412 10 00

di bambù

 

altro:

4412 94

– –

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:

4412 94 10

– – –

avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

4412 94 90

– – –

altro

4412 99

– –

altri:

4412 99 70

– – –

altro

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

– –

che ricoprono la caviglia:

 

– – –

altre:

 

– – – –

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –

per uomo

6403 51 19

– – – – – –

per donna

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –

per uomo

6403 51 99

– – – – – –

per donna

6405

Altre calzature:

6405 10 00

con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

7604

Barre e profilati di alluminio:

7604 10

di alluminio non legato:

7604 10 90

– –

Profilati

 

di leghe di alluminio:

7604 29

– –

altri:

7604 29 90

– – –

Profilati

7616

Altri lavori di alluminio:

 

altri:

7616 99

– –

altri:

7616 99 90

– – –

altri

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

 

altri:

8415 81 00

– –

con attrezzatura frigorifera e valvola d’inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 20

altri accumulatori al piombo:

 

– –

altri:

8507 20 98

– – –

altri

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

 

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

8517 12 00

– –

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 22

– –

di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

nuovi:

ex 8703 22 10

– – – –

Autoveicoli per il trasporto di persone

8703 22 90

– – –

usati

8703 23

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:

 

– – –

nuovi:

8703 23 19

– – – –

altri:

ex 8703 23 19

– – – – –

Autoveicoli per il trasporto di persone

8703 23 90

– – –

usati

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8703 32

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:

 

– – –

nuovi:

8703 32 19

– – – –

altri:

ex 8703 32 19

– – – – –

Autoveicoli per il trasporto di persone

8703 32 90

– – –

usati

8703 33

– –

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

– – –

nuovi:

8703 33 11

– – – –

Campers e motorcaravans

8703 33 90

– – –

usati

ALLEGATO I. B

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'Articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’85 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Descrizione

2501

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

 

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

 

– –

altri:

 

– – –

altri:

2501 00 91

– – – –

Sale per l'alimentazione umana

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

 

altri:

3304 99 00

– –

altri

3305

Preparazioni per capelli:

3305 10 00

Shampooings

3305 90

altri:

3305 90 90

– –

altre

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

3306 10 00

Dentifrici

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

 

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 11 00

– –

da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

3402 20

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

3402 20 20

– –

Preparazioni tensioattive

3402 20 90

– –

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90

altri:

3402 90 90

– –

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

 

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

– –

di polimeri di etilene

3923 29

– –

di altre materie plastiche:

3923 29 10

– – –

di poli(cloruro di vinile)

3923 90

altri:

3923 90 10

– –

Filetti estrusi presentati in forma tubolare

3923 90 90

– –

altri

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

3926 90

altri:

 

– –

altri:

3926 90 97

– – –

altri

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

4202 11

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:

4202 11 10

– – –

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

4202 11 90

– – –

altri

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:

4203 10 00

Indumenti

 

Guanti, mezzoguanti e muffole:

4203 29

– –

altri:

4203 29 10

– – –

di protezione per qualsiasi mestiere

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:

4418 10 50

– –

di conifere

4418 10 90

– –

di altri legni

4418 20

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:

4418 20 50

– –

di conifere

4418 20 80

– –

di altri legni

4418 40 00

Casseforme per gettate di calcestruzzo

4418 90

altri:

4418 90 10

– –

di legni lamellari

4418 90 80

– –

altri

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

 

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 55

– –

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

4802 55 15

– – –

di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

ex 4802 55 15

– – – –

diversi dalla carta da decorazione grezza

4802 55 25

– – –

di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

ex 4802 55 25

– – – –

diversi dalla carta da decorazione grezza

4802 55 30

– – –

di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

ex 4802 55 30

– – – –

diversi dalla carta da decorazione grezza

4802 55 90

– – –

di peso uguale o superiore a 80 g per m2

ex 4802 55 90

– – – –

diversi dalla carta da decorazione grezza

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:

4819 10 00

Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

4819 20 00

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4819 30 00

Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

4819 40 00

altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:

4820 10

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:

4820 10 10

– –

Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

4820 20 00

Quaderni

4820 90 00

altri

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

4821 10

stampate:

4821 10 10

– –

autoadesive

4821 90

altre:

4821 90 10

– –

autoadesive

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:

4911 10 10

– –

Cataloghi commerciali

4911 10 90

– –

altri

 

altri:

4911 99 00

– –

altri

5111

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

5111 19

– –

altri:

5111 19 10

– – –

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

5111 19 90

– – –

di peso superiore a 450 g/m2

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

5112 11 00

– –

di peso non superiore a 200 g/m2

5112 19

– –

altri:

5112 19 10

– – –

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

5112 19 90

– – –

di peso superiore a 375 g/m2

5209

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2:

 

imbianchiti:

5209 21 00

– –

ad armatura a tela

5209 22 00

– –

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

5209 29 00

– –

altri tessuti

 

tinti

5209 31 00

– –

ad armatura a tela

5209 32 00

– –

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

5209 39 00

– –

altri tessuti

 

di filati di diversi colori:

5209 41 00

– –

ad armatura a tela

5209 43 00

– –

altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

5209 49 00

– –

altri tessuti

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:

6101 90

di altre materie tessili:

6101 90 20

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

ex 6101 90 20

– – –

di lana o di peli fini

6101 90 80

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

ex 6101 90 80

– – –

di lana o di peli fini

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

 

altri:

6115 95 00

– –

di cotone

6115 96

– –

di fibre sintetiche:

6115 96 10

– – –

Calzettoni (gambaletti)

 

– – –

altri:

6115 96 99

– – –

altre

6205

Camice e camicette, per uomo e ragazzo:

6205 20 00

di cotone

6205 30 00

di fibre sintetiche o artificiali

6205 90

di altre materie tessili:

6205 90 10

– –

di lino o di ramiè

6205 90 80

– –

altre

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

6206 10 00

di seta o di cascami di seta

6206 20 00

di lana o di peli fini

6206 30 00

di cotone

6206 40 00

di fibre sintetiche o artificiali

6206 90

di altre materie tessili:

6206 90 10

– –

di lino o di ramiè

6206 90 90

– –

altre

6207

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

 

Slips e mutande:

6207 11 00

– –

di cotone

6207 19 00

– –

di altre materie tessili

 

Camicie da notte e pigiami:

6207 21 00

– –

di cotone

6207 22 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6207 29 00

– –

di altre materie tessili

 

altri:

6207 91 00

– –

di cotone

6207 99

– –

di altre materie tessili

6207 99 10

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6207 99 90

– – –

altri

6208

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:

 

Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

6208 11 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6208 19 00

– –

di altre materie tessili

 

Camicie da notte e pigiami:

6208 21 00

– –

di cotone

6208 22 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6208 29 00

– –

di altre materie tessili

 

altri:

6208 91 00

– –

di cotone

6208 92 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6208 99 00

– –

di altre materie tessili

6211

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti:

 

altri indumenti per uomo o ragazzo:

6211 32

– –

di cotone:

6211 32 10

– – –

Indumenti da lavoro

 

– – –

Tute sportive (trainings), con fodera:

6211 32 31

– – – –

di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

 

– – – –

altri:

6211 32 41

– – – – –

Parti superiori

6211 32 42

– – – – –

Parti inferiori

 

altri indumenti per donna o ragazza:

6211 42

– –

di cotone:

6211 42 10

– – –

Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

 

– – –

Tute sportive (trainings), con fodera:

6211 42 31

– – – –

di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

 

– – – –

altri:

6211 42 41

– – – – –

Parti superiori

6211 42 42

– – – – –

Parti inferiori

6211 42 90

– – –

altri

6211 43

– –

di fibre sintetiche o artificiali:

6211 43 10

– – –

Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

 

– – –

Tute sportive (trainings), con fodera:

6211 43 31

– – – –

di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

 

– – – –

altri:

6211 43 41

– – – – –

Parti superiori

6211 43 42

– – – – –

Parti inferiori

6211 43 90

– – –

altri

6301

Coperte:

6301 20

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini di animali

6301 20 10

– –

a maglia

6301 20 90

– –

altre

6301 90

altre coperte:

6301 90 10

– –

a maglia

6301 90 90

– –

altre

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:

 

altra biancheria da letto, stampata:

6302 21 00

– –

di cotone

 

altra biancheria da letto:

6302 31 00

– –

di cotone

 

altra biancheria da tavola:

6302 51 00

– –

di cotone

6302 53

– –

di fibre sintetiche o artificiali:

6302 53 90

– – –

altra

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 59

– –

altre:

 

– – –

altre:

 

– – – –

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

 

– – – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 35

– – – – – – –

per uomo

6403 59 39

– – – – – – –

per donna

 

– – – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 95

– – – – – –

per uomo

6403 59 99

– – – – – –

per donna

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

 

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802 21 00

Marmo, travertino e alabastro

6802 23 00

– –

Granito

6802 29 00

– –

altre pietre:

ex 6802 29 00

– – –

altre pietre calcaree

 

altre:

6802 91

– –

Marmo, travertino e alabastro:

6802 91 10

– – –

Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

6802 91 90

– – –

altro

6802 93

– –

Granito:

6802 93 10

– – –

lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

6802 93 90

– – –

altro

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

 

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

6810 11

– –

Blocchi e mattoni da costruzione:

6810 11 10

– – –

di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.

6810 11 90

– – –

altri

 

altri lavori:

6810 91

– –

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:

6810 91 90

– – –

altri

6810 99 00

– –

altri

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

6904 10 00

Mattoni da costruzione

6904 90 00

altre

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

6905 10 00

Tegole

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7207 11

– –

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

7207 11 90

– – –

fucinati

7207 12

– –

altri, di sezione trasversale rettangolare:

7207 12 90

– – –

fucinati

7207 19

– –

altri

 

– – –

di sezione trasversale circolare o poligonale:

7207 19 12

– – – –

laminati od ottenuti con colata continua

7207 19 19

– – – –

fucinati

7207 19 80

– – –

altri

7207 20

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

– –

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

– – –

laminati od ottenuti con colata continua:

 

– – –

altri, contenenti, in peso:

7207 20 15

– – – – –

0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

7207 20 17

– – – – –

0,6 % o più di carbonio

7207 20 19

– – –

fucinati

 

– –

altri, di sezione trasversale rettangolare:

7207 20 32

– – –

laminati od ottenuti con colata continua

7207 20 39

– – –

fucinati

 

– –

di sezione trasversale circolare o poligonale:

7207 20 52

– – –

laminati od ottenuti con colata continua

7207 20 59

– – –

fucinati

7207 20 80

– –

altri

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:

7213 10 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

 

altri:

7213 91

– –

di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:

7213 91 10

– – –

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – –

altri:

7213 91 49

– – – –

contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

ex 7213 91 49

– – – – –

diversi da quelli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

7213 99

– –

altri:

7213 99 10

– – –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7213 99 90

– – –

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

7214 10 00

fucinate

7214 20 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

 

altre:

7214 99

– –

altre:

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – –

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – – –

altre, di sezione circolare con diametro:

7214 99 31

– – – – –

uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – –

inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – –

altre

 

– – –

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

– – – –

di sezione circolare con diametro:

7214 99 71

– – – – –

uguale o superiore a 80 mm

7214 99 79

– – – – –

inferiore a 80 mm

7214 99 95

– – – –

altre

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati:

7215 10 00

di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

7215 50

altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:

 

– –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7215 50 11

– – –

di sezione rettangolare

7215 50 19

– – –

altre

7215 50 80

– –

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

7215 90 00

altre

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:

7224 10

Lingotti e altre forme primarie:

7224 10 10

– –

di acciai per utensili

7224 10 90

– –

altri

7224 90

altri:

 

– –

altri:

 

– – –

di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:

 

– – – –

laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

 

– – – – –

la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

7224 90 05

– – – – – –

contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

7224 90 07

– – – – – –

altri

7224 90 14

– – – – –

altri

7224 90 18

– – – –

fucinati

 

– – –

altri:

 

– – – –

laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

7224 90 31

– – – – –

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

7224 90 38

– – – – –

altri

7224 90 90

– – – –

fucinati

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

7228 20

Barre di acciai silico-manganese:

7228 20 10

– –

di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

 

– –

altre:

7228 20 99

– – –

altre

7228 30

altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:

7228 30 20

– –

di acciai per utensili

 

– –

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

7228 30 41

– – –

di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

7228 30 49

– – –

altre

 

– –

altre:

 

– – –

di sezione circolare, di diametro:

7228 30 61

– – – –

uguale o superiore a 80 mm

7228 30 69

– – – –

inferiore a 80 mm

7228 30 70

– – –

di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce

7228 30 89

– – –

altre

7228 40

altre barre, semplicemente fucinate:

7228 40 10

– –

di acciai per utensili

7228 40 90

– –

altre

7228 60

altre barre:

7228 60 20

– –

di acciai per utensili

7228 60 80

– –

altre

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

7314 20

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:

7314 20 90

– –

altre

 

altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

7314 39 00

– –

altre

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:

 

altri:

 

– –

di trafileria:

7317 00 40

– – –

Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

 

– – –

altri:

7317 00 69

– – – –

altri

7317 00 90

– –

altri

7605

Fili di alluminio:

 

di alluminio non legato:

7605 11 00

– –

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7605 19 00

– –

altri

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

 

di forma quadrata o rettangolare:

7606 11

– –

di alluminio non legato:

 

– – –

altri, di spessore:

7606 11 91

– – – –

inferiore a 3 mm

7606 11 93

– – – –

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7606 11 99

– – – –

uguale o superiore a 6 mm

7606 12

– –

di leghe di alluminio:

 

– – –

altri:

 

– – – –

altri, di spessore:

7606 12 91

– – – – –

inferiore a 3 mm

7606 12 93

– – – – –

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7606 12 99

– – – – –

uguale o superiore a 6 mm

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

 

senza supporto:

7607 11

– –

semplicemente laminati:

7607 11 10

– – –

di spessore inferiore a 0,021 mm

7607 11 90

– – –

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

7607 19

– –

altri:

7607 19 10

– – –

di spessore inferiore a 0,021 mm

 

– – –

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –

altri

7607 20

su supporto:

7607 20 10

– –

di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

 

– – –

di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

7607 20 99

– – –

altri

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7610 10 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7610 90

altri:

7610 90 90

– –

altre

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:

7614 10 00

con anima di acciaio

7614 90 00

altri

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

8311 10

Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

8311 10 10

– –

Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

8311 10 90

– –

altri

8311 20 00

Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

8418 10

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

8418 10 20

– –

di capacità superiore a 340 l:

ex 8418 10 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8418 10 80

– –

altre:

ex 8418 10 80

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

Frigoriferi per uso domestico:

8418 21

– –

a compressione:

 

– – –

altri:

 

– – – –

altri, di capacità:

8418 21 91

– – – – –

inferiore o uguale a 250 l

8418 21 99

– – – – –

superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

8418 30

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

8418 30 20

– –

di capacità inferiore o uguale a 400 l:

ex 8418 30 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 30 80

– –

di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

ex 8418 30 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 40

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

8418 40 20

– –

di capicità inferiore o uguale a 250 l:

ex 8418 40 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 40 80

– –

di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

ex 8418 40 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

 

Lavastoviglie:

8422 11 00

– –

di tipo familiare

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:

 

altre macchine ed apparecchi:

8426 91

– –

costruiti per essere montati su un veicolo stradale:

8426 91 10

– – –

Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

8426 91 90

– – –

altri

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

 

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

– –

Macchine completamente automatiche:

 

– – –

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:

8450 11 11

– – – –

a caricamento frontale

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 30

Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

8483 30 80

– –

Cuscinetti

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 24

– –

di cilindrata superiore a 3 000 cm3

8703 24 10

– – –

nuovi:

ex 8703 24 10

– – – –

Autoveicoli per il trasporto di persone

8703 24 90

– – –

usati

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8703 33

– –

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

– – –

nuovi:

8703 33 19

– – – –

altri:

ex 8703 33 19

– – – – –

Autoveicoli per il trasporto di persone

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 40 00

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

9401 61 00

– –

imbottiti

9401 69 00

– –

altri

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401 71 00

– –

imbottiti

9401 79 00

– –

altri

9401 80 00

altri mobili per sedersi

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

9403 40 90

– –

altri

9403 50 00

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60

altri mobili di legno:

9403 60 10

– –

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

9403 60 90

– –

altri mobili di legno

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

 

Materassi:

9404 29

– –

di altre materie:

9404 29 10

– – –

con molle metalliche

9404 90

altri:

9404 90 90

– –

altri

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

 

altre:

9406 00 20

– –

di legno

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

(di cui all'Articolo 26, Paragrafo 3)

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

0102

 

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

 

altri:

 

 

– –

delle specie domestiche:

 

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

destinati alla macellazione:

 

10

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

altri:

 

11

21

31

91

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – –

altri:

ex 0102 90 71

 

– – – – –

destinati alla macellazione:

 

10

Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –

altri:

 

21

91

Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

0201

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0201 10 00

 

in carcasse o mezzene

 

91

Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

0201 20

 

altri pezzi non disossati:

ex 0201 20 20

 

– –

Quarti detti «compensati»:

 

91

Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– –

Busti e quarti anteriori:

 

91

Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– –

Selle e quarti posteriori:

 

91

Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera a)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo

Codice NC

Descrizione

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

0101 90

altri:

 

– –

Cavalli:

0101 90 11

– – –

destinati alla macellazione

0101 90 19

– – –

altri

0101 90 30

– –

Asini

0101 90 90

– –

Muli e bardotti

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 12 00

– –

Tacchine e tacchini

0105 19

– –

altri:

0105 19 20

– – –

Oche

0105 19 90

– – –

Anatre e faraone

0106

Altri animali vivi:

 

Mammiferi:

0106 19

– –

altri:

0106 19 10

– – –

Conigli domestici

0106 19 90

– – –

altri

0106 20 00

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

 

Uccelli:

0106 39

– –

altri:

0106 39 10

– – –

Piccioni

0205 00

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

0205 00 20

fresche o refrigerate

0205 00 80

congelate

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

0206 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

– –

altre:

0206 10 91

– – –

Fegati

0206 10 95

– – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

0206 10 99

– – –

altre

 

della specie bovina, congelate:

0206 21 00

– –

Lingue

0206 22 00

– –

Fegati

0206 29

– –

altre:

0206 29 10

– – –

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

– – –

altre:

0206 29 91

– – – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

0206 29 99

– – – –

altre

0206 30 00

della specie suina, fresche o refrigerate

 

della specie suina, congelate:

0206 41 00

– –

Fegati

0206 49

– –

altre:

0206 49 20

– – –

della specie suina domestica

0206 49 80

– – –

altre

0206 80

altre, fresche o refrigerate:

0206 80 10

– –

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

– –

altre:

0206 80 91

– – –

delle specie equina, asinina o mulesca

0206 80 99

– – –

delle specie ovina o caprina

0206 90

altre, congelate:

0206 90 10

– –

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

– –

altre:

0206 90 91

– – –

delle specie equina, asinina o mulesca

0206 90 99

– – –

delle specie ovina o caprina

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

0208 10

di conigli o di lepri:

 

– –

di conigli domestici:

0208 10 11

– – –

fresche o refrigerate

0208 10 19

– – –

congelate:

0208 10 90

– – –

altre

0208 30 00

di primati

0208 40

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0208 40 10

– –

Carne di balena

0208 40 90

– –

altre

0208 50 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0208 90

altre

0208 90 10

– –

di piccioni domestici

 

– –

di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:

0208 90 20

– – –

di quaglie

0208 90 40

– – –

altre

0208 90 55

– –

Carni di foca

0208 90 60

– –

di renne

0208 90 70

– –

Cosce di rane

0208 90 95

– –

altre

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– –

di primati

0210 92 00

– –

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

– –

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0210 99

– –

altre:

 

– – –

Carni:

0210 99 10

– – – –

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

 

– – – –

delle specie ovina e caprina:

0210 99 21

– – – – –

non disossate

0210 99 29

– – – – –

disossate

0210 99 31

– – – –

di renne

0210 99 39

– – – –

altre

 

– – –

Frattaglie:

 

– – – –

della specie suina domestica:

0210 99 41

– – – – –

Fegati

0210 99 49

– – – – –

altre

 

– – – –

della specie bovina:

0210 99 51

– – – – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

0210 99 59

– – – – –

altre

0210 99 60

– – – –

delle specie ovina e caprina

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

Fegati di volatili:

0210 99 71

– – – – – –

Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

0210 99 79

– – – – – –

altri

0210 99 80

– – – – –

altre

0210 99 90

– – –

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

di volatili da cortile:

 

– –

da cova:

0407 00 11

– – –

di tacchine o di oche

0407 00 19

– – –

altri

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Tuorli:

0408 11

– –

essiccati:

0408 11 20

– – –

inadatti ad uso alimentare

0408 19

– –

altri:

0408 19 20

– – –

inadatti ad uso alimentare

 

altri:

0408 91

– –

essiccati:

0408 91 20

– – –

inadatti ad uso alimentare

0408 99

– –

altri:

0408 99 20

– – –

inadatti ad uso alimentare

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

0601 10

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

0601 10 10

– –

Giacinti

0601 10 20

– –

Narcisi

0601 10 30

– –

Tulipani

0601 10 40

– –

Gladioli

0601 10 90

– –

altri

0601 20

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

0601 20 10

– –

piantimi, piante e radici di cicoria

0601 20 30

– –

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

0601 20 90

– –

altri

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

0602 90

altri:

0602 90 10

– –

Bianco di funghi (micelio)

0602 90 20

– –

Barbatelle di ananassi

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

 

altri:

0604 91

– –

freschi

0604 91 20

– – –

Alberi di Natale

0604 91 40

– – –

Rami di conifere

0604 91 90

– – –

altri

0604 99

– –

altri:

0604 99 10

– – –

semplicemente essiccati

0604 99 90

– – –

altri

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713 33

– –

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –

altri

0713 39 00

– –

altri

0713 40 00

Lenticchie

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

0713 90 00

altre

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:

0714 10

Radici di manioca:

0714 10 10

– –

Pellets ottenuti a partire da farine e semolini

 

– –

altri:

0714 10 91

– – –

dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

0714 10 99

– – –

altri

0714 20

Patate dolci:

0714 20 10

– –

fresche, intere, destinate al consumo umano

0714 20 90

– –

altre

0714 90

altri:

 

– –

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:

0714 90 11

– – –

dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

0714 90 19

– – –

altri

0714 90 90

– –

altri

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

Noci di cocco:

0801 11 00

– –

disseccate

0801 19 00

– –

altre

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

Mandorle:

0802 11

– –

con guscio:

0802 11 10

– – –

amare

0802 11 90

– – –

altre

0802 12

– –

sgusciate:

0802 12 10

– – –

amare

0802 12 90

– – –

altre

 

Nocciole (Corylus spp.):

0802 21 00

– –

con guscio

0802 22 00

– –

sgusciate:

ex 0802 22 00

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5kg

ex 0802 22 00

– – –

altre

 

Noci comuni:

0802 31 00

– –

con guscio

0802 32 00

– –

sgusciate

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacchi

0802 60 00

– –

Noci macadamia

0802 90

altre:

0802 90 20

– –

Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

0802 90 50

– –

Pinoli

0802 90 85

– –

altre

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

0804 10 00

Datteri

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0806

Uve, fresche o secche:

0806 20

secche:

0806 20 10

– –

Uve di Corinto

0806 20 30

– –

Uva sultanina

0806 20 90

– –

altre

0810

Altre frutta fresche:

0810 60 00

Durian

0810 90

altri:

0810 90 30

– –

Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

0810 90 40

– –

Frutti della passione, carambole e pitahaya

 

– –

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:

0810 90 50

– – –

Ribes nero (Cassis)

0810 90 60

– – –

Ribes rosso

0810 90 70

– – –

altri

0810 90 95

– –

altre

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 90

altre:

 

– –

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

0811 90 11

– – – –

Frutta tropicali e noci tropicali

0811 90 19

– – – –

altri

 

– – –

altre:

0811 90 31

– – – –

Frutta tropicali e noci tropicali

0811 90 39

– – – –

altri

 

– –

altre:

0811 90 50

– – –

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0811 90 70

– – –

Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

0811 90 85

– – –

Frutta tropicali e noci tropicali

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

altre

0812 90 70

– –

Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 40

altre frutta:

0813 40 50

– –

Papaie

0813 40 60

– –

Tamarindi

0813 40 70

– –

Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 40 95

– –

altre

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

– –

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

 

– – –

senza prugne:

0813 50 12

– – – –

Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 50 15

– – – –

altre

0813 50 19

– – –

con prugne

 

– –

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:

0813 50 31

– – –

di noci tropicali

0813 50 39

– – –

altri

 

– –

altri miscugli:

0813 50 91

– – –

non contenenti prugne e fichi:

0813 50 99

– – –

altri

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

Caffè non torrefatto:

0901 11 00

– –

non decaffeinizzato

0901 12 00

– –

decaffeinizzato

0902

Tè, anche aromatizzato:

0902 10 00

Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

0902 20 00

Tè verde (non fermentato), presentato in modo diverso

0902 30 00

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

0902 40 00

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in modo diverso

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:

 

Pepe:

0904 11 00

– –

non tritato né polverizzato

0904 12 00

– –

tritato o polverizzato

0904 20

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.

 

– –

non tritati né polverizzati

0904 20 10

– – –

Peperoni

0904 20 30

– – –

altri

0904 20 90

– –

tritati o polverizzati

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo:

 

non tritati né polverizzati:

0906 11 00

– –

Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –

altri

0906 20 00

tritati o polverizzati

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

0908 10 00

Noci moscate

0908 20 00

Macis

0908 30 00

Amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:

0909 10 00

Semi di anice o di badiana

0909 20 00

Semi di coriandolo

0909 30 00

Semi di cumino

0909 40 00

Semi di carvi

0909 50 00

Semi di finocchio; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

0910 10 00

Zenzero

0910 20

Zafferano

0910 20 10

– –

non tritato né polverizzato

0910 20 90

– –

tritato o polverizzato

0910 30 00

Curcuma

 

altre spezie:

0910 91

– –

Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:

0910 91 10

– – –

non tritati né polverizzati

0910 91 90

– – –

tritati o polverizzati

0910 99

– –

altre:

0910 99 10

– – –

Semi di fieno greco

 

– – –

Timo:

 

– – – –

non tritato né polverizzato:

0910 99 31

– – – – –

Serpillo (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –

altro

0910 99 39

– – – –

tritato o polverizzato

0910 99 50

– – –

Foglie di alloro

0910 99 60

– – –

Curry

 

– – –

altre:

0910 99 91

– – –

non tritate né polverizzate

0910 99 99

– – – –

tritate o polverizzate

1006

Riso:

1006 10

Risone (riso «paddy»):

1006 10 10

– –

destinato alla semina

 

– –

altro:

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

1006 10 21

– – – –

a grani tondi

1006 10 23

– – – –

a grani medi

 

– – – –

a grani lunghi

1006 10 25

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 10 27

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

– – –

altro:

1006 10 92

– – – –

a grani tondi

1006 10 94

– – – –

a grani medi

 

– – – –

a grani lunghi

1006 10 96

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 10 98

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):

 

– –

surriscaldato (parboiled):

1006 20 11

– – –

a grani tondi

1006 20 13

– – –

a grani medi

 

– – –

a grani lunghi

1006 20 15

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 17

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

– –

altro:

1006 20 92

– – –

a grani tondi

1006 20 94

– – –

a grani medi

 

– – –

a grani lunghi

1006 20 96

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 98

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

– –

Riso lavorato:

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

1006 30 21

– – – –

a grani tondi

1006 30 23

– – – –

a grani medi

 

– – – –

a grani lunghi

1006 30 25

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 27

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

– – –

altro:

1006 30 42

– – – –

a grani tondi

1006 30 44

– – – –

a grani medi

 

– – – –

a grani lunghi

1006 30 46

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 48

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

– –

Riso lavorato:

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

1006 30 61

– – – –

a grani tondi

1006 30 63

– – – –

a grani medi

 

– – – –

a grani lunghi

1006 30 65

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 67

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

 

– – –

altro:

1006 30 92

– – – –

a grani tondi

1006 30 94

– – – –

a grani medi

 

– – – –

a grani lunghi

1006 30 96

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 98

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 40 00

Rotture di riso

1007

Sorgo da granella:

1007 00 10

ibrido destinato alla semina

1007 00 90

altro

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

1008 10 00

Grano saraceno

1008 20 00

Miglio

1008 30 00

Scagliola

1008 90

Altri cereali:

1008 90 10

– –

Triticale

1008 90 90

– –

altri

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 10 00

Farina di segala

1102 20

Farina di granturco:

1102 20 10

– –

avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

1102 20 90

– –

altra

1102 90

altre:

1102 90 10

– –

di orzo

1102 90 30

– –

di avena

1102 90 50

– –

Farina di riso

1102 90 90

– –

altre

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

Semole e semolini:

1103 11

– –

di frumento (grano):

1103 11 10

– – –

di frumento (grano) duro

1103 11 90

– – –

di frumento (grano) tenero e di spelta

1103 13

– –

di granturco:

1103 13 10

– –

aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

1103 13 90

– – –

altri

1103 19

– –

di altri cereali:

1103 19 10

– – –

di segala

1103 19 30

– – –

di orzo

1103 19 40

– – –

di avena

1103 19 50

– – –

di riso

1103 19 90

– – –

altri

1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

1103 20 10

– –

di segala

1103 20 20

– –

di orzo

1103 20 30

– –

di avena

1103 20 40

– –

di granturco

1103 20 50

– –

di riso

1103 20 60

– –

di frumento

1103 20 90

– –

altri

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

Cereali schiacciati o in fiocchi:

1104 12

– –

di avena:

1104 12 10

– – –

Cereali schiacciati

1104 12 90

– – –

Fiocchi

1104 19

– –

di altri cereali:

1104 19 10

– – –

di frumento

1104 19 30

– – –

di segala

1104 19 50

– – –

di granturco

 

– – –

di orzo:

1104 19 61

– – – –

Cereali schiacciati

1104 19 69

– – – –

Fiocchi

 

– – –

altri:

1104 19 91

– – – –

Fiocchi di riso

1104 19 99

– – – –

altri

 

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

1104 22

– –

di avena:

1104 22 20

– – –

mondati (decorticati o pilati)

1104 22 30

– – –

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 22 50

– – –

perlati

1104 22 90

– – –

soltanto spezzati

1104 22 98

– – –

altri

1104 23

– –

di granturco:

1104 23 10

– – –

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

1104 23 30

– – –

perlati

1104 23 90

– – –

soltanto spezzati

1104 23 99

– – –

altri

1104 29

– –

di altri cereali:

 

– – –

di orzo:

1104 29 01

– – – –

mondati (decorticati o pilati)

1104 29 03

– – – –

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 29 05

– – – –

perlati

1104 29 07

– – – –

soltanto spezzati

1104 29 09

– – – –

altri

 

– – –

altri:

 

– – – –

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

1104 29 11

– – – – –

di frumento

1104 29 18

– – – – –

altri

1104 29 30

– – – –

perlati

 

– – – –

soltanto spezzati:

1104 29 51

– – – – –

di frumento

1104 29 55

– – – – –

di segala

1104 29 59

– – – – –

altri

 

– – – –

altri:

1104 29 81

– – – – –

di frumento

1104 29 85

– – – – –

di segala

1104 29 89

– – – – –

altri

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

1104 30 10

– –

di frumento

1104 30 90

– –

di altri cereali

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:

1105 10 00

Farina, semolino e polvere

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00

di legumi da granella secchi della voce 0713

1106 20

di sago, di radici o tuberi della voce 0714:

1106 20 10

– –

denaturati

1106 20 90

– –

altri

1106 30

dei prodotti del capitolo 8:

1106 30 10

– –

di banane

1106 30 90

– –

altri

1107

Malto, anche torrefatto:

1107 10

non torrefatto:

 

– –

di frumento (grano):

1107 10 11

– – –

presentato in forma di farina

1107 10 19

– – –

altro

 

– –

altro:

1107 10 91

– – –

presentato in forma di farina

1107 10 99

– – –

altro

1107 20 00

torrefatto

1108

Amidi e fecole; inulina:

 

Amidi e fecole:

1108 11 00

– –

Amido di frumento (grano)

1108 12 00

– –

Amido di granturco

1108 13 00

– –

Fecola di patate

1108 14 00

– –

Fecola di manioca

1108 19

– –

altri amidi e fecole:

1108 19 10

– – –

Amido di riso

1108 19 90

– – – –

altri

1108 20 00

Inulina

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

1502 00 10

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1502 00 90

altri

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:

 

Stearina solare e oleostearina:

1503 00 11

– –

destinate ad usi industriali

1503 00 19

– –

altre

1503 00 30

Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1503 00 90

– –

altri

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni:

1504 10 10

– –

aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

 

– –

altri:

1504 10 91

– – –

di ippoglossi

1504 10 99

– – –

altri

1504 20

 

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:

1504 20 90

– –

altri

1504 30

Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:

1504 30 90

– –

altri

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

1507 10 10

– –

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1507 90

altri:

1507 90 10

– –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1508 10

Olio greggio:

1508 10 10

– –

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1508 10 90

– –

altro

1508 90

altri:

1508 90 10

– –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1508 90 90

– –

altri

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:

1510 00 10

Oli greggi

1510 00 90

altri

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

Olio di cotone e sue frazioni:

1512 21

– –

Olio greggio, anche depurato del gossipolo:

1512 21 10

– – –

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1512 21 90

– – –

altro

1512 29

– –

altri:

1512 29 10

– – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1512 29 90

– – –

altri

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:

1514 11

– –

Oli greggi:

1514 11 10

– – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1514 11 90

– – –

altri

1514 19

– –

altri:

1514 19 10

– – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1514 19 90

– – –

altri

 

altri:

1514 91

– –

Oli greggi:

1514 91 10

– – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1514 91 90

– – –

altri

1514 99

– –

altri:

1514 99 10

– – –

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1514 99 90

– – –

altri

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

– –

altri:

 

– – –

altri:

 

– – – –

altri:

1516 20 98

– – – – –

altri

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

1518 00 31

– –

greggi

1518 00 39

– –

altri

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:

 

– –

contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva:

1522 00 31

– – –

paste di saponificazione (soapstocks)

1522 00 39

– – –

altri

 

– –

altri:

1522 00 91

– – –

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)

1522 00 99

– – –

altri

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

Lattosio e sciroppo di lattosio:

1702 11 00

– –

contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1702 19 00

– –

altri

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero:

1702 20 10

– –

Zucchero d’acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1702 20 90

– –

altri

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

1702 30 10

– –

Isoglucosio

 

– –

altri:

 

– – –

contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

1702 30 51

– – – –

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 59

– – – –

altri

 

– – –

altri:

1702 30 91

– – – –

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 99

– – – –

altri

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 40 10

– –

Isoglucosio

1702 40 90

– –

altri

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1702 60 10

– –

Isoglucosio

1702 60 80

– –

Sciroppo di inulina

1702 60 95

– –

altri

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 30

– –

Isoglucosio

1702 90 50

– –

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

 

– –

Zuccheri e melassi, caramellati:

1702 90 71

– – –

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

 

– – –

altri:

1702 90 75

– – – –

in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

– – – –

altri

1702 90 80

– –

Sciroppo di inulina

1702 90 99

– –

altri

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 30

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

altre:

2007 99

– –

altre:

 

– – –

altre:

2007 99 98

– – – –

altre

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 19

– –

altre, compresi i miscugli:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –

altre:

2008 19 19

– – – – –

altre

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Succhi di arancia:

2009 11

– –

congelati:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 11 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 11 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

2009 11 91

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 11 99

– – – –

altri

2009 19

– –

altri:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 19 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 19 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

2009 19 91

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 19 98

– – – –

altri

 

Succhi di pompelmo o di pomelo:

2009 29

– –

altri:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 29 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 29 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

2009 29 91

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 29 99

– – – –

altri

 

Succhi di altri agrumi:

2009 39

– –

altri:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 39 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 39 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

2009 39 31

– – – – –

contenenti zuccheri addizionati

2009 39 39

– – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –

Succhi di limoni:

2009 39 51

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 39 55

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 39 59

– – – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – – – –

Succhi di altri agrumi

2009 39 91

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 39 95

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 39 99

– – – – – –

senza zuccheri addizionati

 

Succhi di ananasso:

2009 49

– –

altri:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 49 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 49 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

2009 49 30

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

 

– – – –

altri:

2009 49 91

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 49 93

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 49 99

– – – – –

senza zuccheri addizionati

 

Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):

2009 69

– –

altri:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 69 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

2009 69 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

– – – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

2009 69 51

– – – – –

concentrati

2009 69 59

– – – – –

altri

 

– – – –

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 69 71

– – – – – –

concentrati

2009 69 79

– – – – – –

altri

2009 69 90

– – – – –

altri

 

Succhi di mela:

2009 79

– –

altri:

 

– – –

di un valore Brix superiore a 67:

2009 79 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

2009 79 19

– – – –

altri

 

– – –

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

2009 79 30

– – – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

 

– – – –

altri:

2009 79 91

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 79 93

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 79 99

– – – – –

senza zuccheri addizionati

2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

– –

di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –

Succhi di pera:

2009 80 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

2009 80 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

 

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

2009 80 34

– – – – –

Succhi di frutti tropicali

2009 80 35

– – – – –

altri

 

– – – –

altri:

2009 80 36

– – – – –

Succhi di frutti tropicali

2009 80 38

– – – – –

altri

2009 90

Miscugli di succhi:

 

– –

di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –

miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:

2009 90 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

2009 90 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

2009 90 21

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 90 29

– – – –

altri

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

 

– –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

2106 90 30

– – –

di isoglucosio

 

– – –

altri:

2106 90 51

– – – –

di lattosio

2106 90 55

– – – –

di glucosio o di maltodestrina

2106 90 59

– – – –

altri

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10

di granturco:

2302 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

2302 10 90

– –

altri

2302 30

di frumento:

2302 30 10

– –

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

2302 30 90

– –

altri

2302 40

di altri cereali:

 

– –

di riso:

2302 40 02

– – –

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

2302 40 08

– – –

altri

 

– –

altri:

2302 40 10

– – –

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

2302 40 90

– – –

altri

2302 50 00

di legumi

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

 

– –

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

2303 10 11

– – –

superiore a 40 % in peso

2303 10 19

– – –

uguale o inferiore a 40 % in peso

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

2303 20 90

– –

altri

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 10 00

di semi di cotone

2306 20 00

di semi di lino

2306 30 00

di semi di girasole

 

di semi di ravizzone o di colza:

2306 41 00

– –

di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

2306 49 00

– –

altri

2306 90

altri:

2306 90 05

– –

di germi di granturco

 

– –

altri:

 

– – –

Sanse di olive e altri residui dell’estrazione dell’olio d’oliva:

2306 90 11

– – – –

aventi tenore, in peso, di olio d’oliva inferiore o uguale a 3 %

2306 90 19

– – – –

aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

2306 90 90

– – –

altri

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

 

Vinaccia:

2308 00 11

– –

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

2308 00 19

– –

altri

2308 00 40

 

Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

2308 00 90

altri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

2309 90

altri:

2309 90 10

– –

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

2309 90 20

– –

Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

 

– –

altri, comprese le premiscele:

 

– – –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – –

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – –

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

2309 90 31

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 33

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 35

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

2309 90 39

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

2309 90 41

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 43

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 49

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

2309 90 51

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 53

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 59

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

2309 90 70

– – – –

non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

 

– – –

altri:

2309 90 91

– – – –

Polpe di barbabietole melassate

 

– – – –

altre:

2309 90 95

– – – – –

aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

2309 90 99

– – – – –

altre

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

Oli essenziali di agrumi:

3301 12

– –

di arancio:

3301 12 10

– – –

non deterpenati

3301 12 90

– – –

deterpenati

3301 13

– –

di limone:

3301 13 10

– – –

non deterpenati

3301 13 90

– – –

deterpenati

3301 19

– –

altri:

3301 19 20

– – –

non deterpenati

3301 19 80

– – –

deterpenati

 

Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:

3301 24

– –

di menta piperita (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –

non deterpenati

3301 24 90

– – –

deterpenati

3301 25

– –

di altra menta:

3301 25 10

– – –

non deterpenati

3301 25 90

– – –

deterpenati

3301 29

– –

altri:

 

– – –

di garofano, di niauli, di ylang-ylang:

3301 29 11

– – – –

non deterpenati

3301 29 31

– – – –

deterpenati

 

– – –

altri:

3301 29 41

– – – –

non deterpenati

 

– – – –

deterpenati:

3301 29 71

– – – – –

di geranio; di gelsomino; di vetiver

3301 29 79

– – – – –

di lavanda o di lavandina

3301 29 91

– – – – –

altri

3301 30 00

Resinoidi

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

3302 10 40

– – –

altre

3302 10 90

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari:

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 90

altre:

3501 90 10

– –

Colle di caseina

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

 

Ovalbumina:

3502 11

– –

essiccata:

3502 11 10

– – –

inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana

3502 11 90

– – –

altra

3502 19

– –

altra:

3502 19 10

– – –

inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana

3502 19 90

– – –

altra

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

3502 20 10

– – –

inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana

 

– –

altra:

3502 20 91

– – –

essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

– – –

altra

3502 90

altri:

 

– –

Albumine, diverse dall’ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

3502 90 20

– – –

inadatte o da rendere inadatte all’alimentazione umana

3502 90 70

– – –

altre

3502 90 90

– –

Albuminati ed altri derivati delle albumine

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:

3503 00 10

Gelatine e loro derivati

3503 00 80

altre

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 50

– –

Amidi e fecole esterificati o eterificati

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:

4101 20

Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:

4101 20 10

– –

freschi

4101 20 30

– –

salati verdi

4101 20 50

– –

secchi o salati secchi

4101 20 90

– –

altri

4101 50

Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg:

4101 50 10

– –

freschi

4101 50 30

– –

salati verdi

4101 50 50

– –

secchi o salati secchi

4101 50 90

– –

altri

4101 90 00

altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:

4102 10

col vello:

4102 10 10

– –

di agnelli

4102 10 90

– –

altre

 

depilate o senza vello:

4102 21 00

– –

piclate

4102 29 00

– –

altre

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:

4103 20 00

di rettili

4103 30 00

di suini

4103 90

altri:

4103 90 10

– –

di caprini

4103 90 90

– –

altri

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:

4301 10 00

di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

4301 30 00

dei seguenti agnelli: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe

4301 60 00

di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

4301 80

altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:

4301 80 30

– –

di murmel

4301 80 50

– –

di felidi selvatici

4301 80 80

– –

altre

4301 90 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

5001 00 00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5002 00 00

Seta greggia (non torta)

5003 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

ALLEGATO III (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera b)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base;

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto allo 0 % del dazio di base

Codice NC

Descrizione

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

altri:

 

– –

delle specie domestiche:

0102 90 05

– – –

di peso inferiore o uguale a 80 kg

 

– – –

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

0102 90 21

– – – –

destinati alla macellazione

0102 90 29

– – – –

altri

 

– – –

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:

0102 90 41

– – – –

destinati alla macellazione

0102 90 49

– – – –

altri

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

0102 90 51

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 59

– – – – –

altre

 

– – – –

Vacche:

0102 90 61

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 69

– – – – –

altre

 

– – – –

altri:

0102 90 71

– – – – –

destinati alla macellazione

0102 90 79

– – – – –

altri

0102 90 90

– –

altri

0103

Animali vivi della specie suina:

 

altri:

0103 91

– –

di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 10

– – –

delle specie domestiche

0103 91 90

– – –

altri

0103 92

– –

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

– – –

delle specie domestiche:

0103 92 11

– – – –

Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

0103 92 19

– – – –

altri

0103 92 90

– – –

altri

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 11

– –

Galli e galline:

 

– – –

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

0105 11 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

0105 11 99

– – – –

altri

 

altri:

0105 94 00

– –

Galli e galline

0105 99

– –

altri:

0105 99 10

– – –

Anatre

0105 99 20

– – –

Oche

0105 99 30

– – –

Tacchini e tacchine

0105 99 50

– – –

Faraone

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

fresche o refrigerate:

0203 11

– –

in carcasse o mezzene:

0203 11 10

– – –

di animali della specie suina domestica

0203 11 90

– – –

altre

0203 12

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

0203 12 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi

0203 12 19

– – – –

Spalle e loro pezzi

0203 12 90

– – –

altri

0203 19

– –

altre:

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

0203 19 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0203 19 13

– – – –

Lombate e loro pezzi

0203 19 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

– – – –

altre:

0203 19 55

– – – – –

disossate

0203 19 59

– – – – –

altre

0203 19 90

– – –

altre

 

congelate:

0203 21

– –

in carcasse o mezzene:

0203 21 10

– – –

di animali della specie suina domestica

0203 21 90

– – –

altre

0203 22

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

0203 22 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi

0203 22 19

– – – –

Spalle e loro pezzi

0203 22 90

– – –

altri

0203 29

– –

altre:

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

0203 29 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0203 29 13

– – – –

Lombate e loro pezzi

0203 29 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

– – – –

altre:

0203 29 55

– – – – –

disossate

0203 29 59

– – – – –

altre

0203 29 90

– – –

altre

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

di tacchine e di tacchini:

0207 24

– –

interi, freschi o refrigerati:

0207 24 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

0207 24 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

0207 25

– –

interi, congelati:

0207 25 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

0207 25 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

0207 26

– –

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

 

– – –

Pezzi:

0207 26 10

– – – –

disossati

 

– – – –

non disossati:

0207 26 20

– – – – –

Metà o quarti

0207 26 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

0207 26 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

0207 26 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

 

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

0207 26 60

– – – – – –

Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 26 70

– – – – – –

altri

0207 26 80

– – – – –

altri

 

– – –

Frattaglie:

0207 26 91

– – – –

Fegati

0207 26 99

– – – –

altri

0207 27

– –

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – –

Pezzi:

0207 27 10

– – – –

disossati

 

– – – –

non disossati:

0207 27 20

– – – – –

Metà o quarti

0207 27 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

0207 27 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

0207 27 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

 

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

0207 27 60

– – – – – –

Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 70

– – – – – –

altri

0207 27 80

– – – – –

altri

 

– – –

Frattaglie:

0207 27 91

– – – –

Fegati

0207 27 99

– – – –

altri

 

di anatre, di oche o di faraone:

0207 32

– –

interi, freschi o refrigerati:

 

– – –

di anatre:

0207 32 11

– – – –

presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

0207 32 15

– – – –

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

0207 32 19

– – – –

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

 

– – –

di oche:

0207 32 51

– – – –

presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

0207 32 59

– – – –

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

0207 32 90

– – –

di faraone

0207 33

– –

interi, congelati:

 

– – –

di anatre:

0207 33 11

– – – –

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

0207 33 19

– – – –

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

 

– – –

di oche:

0207 33 51

– – – –

presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

0207 33 59

– – – –

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

0207 33 90

– – –

di faraone

0207 34

– –

Fegati grassi, freschi o refrigerati:

0207 34 10

– – –

di oche

0207 34 90

– – –

di anatre

0207 35

– –

altri, freschi o refrigerati:

 

– – –

Pezzi:

 

– – – –

disossati:

0207 35 11

– – – – –

di oche

0207 35 15

– – – – –

di anatre o di faraone

 

– – – –

non disossati:

 

– – – – –

Metà o quarti:

0207 35 21

– – – – – –

di anatre

0207 35 23

– – – – – –

di oche

0207 35 25

– – – – – –

di faraone

0207 35 31

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

0207 35 41

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

 

– – – – –

Petti e loro pezzi:

0207 35 51

– – – – – –

di oche

0207 35 53

– – – – – –

di anatre o di faraone

 

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

0207 35 61

– – – – – –

di oche

0207 35 63

– – – – – –

di anatre o di faraone

0207 35 71

– – – – –

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

0207 35 79

– – – – –

altri

 

– – –

Frattaglie:

0207 35 91

– – – –

Fegati, diversi dai fegati grassi

0207 35 99

– – – –

altri

0207 36

– –

altri, congelate:

 

– – –

Pezzi:

 

– – – –

disossati:

0207 36 11

– – – – –

di oche

0207 36 15

– – – – –

di anatre o di faraone

 

– – – –

non disossati:

 

– – – – –

Metà o quarti:

0207 36 21

– – – – – –

di anatre

0207 36 23

– – – – – –

di oche

0207 36 25

– – – – – –

di faraone

0207 36 31

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

0207 36 41

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

 

– – – – –

Petti e loro pezzi:

0207 36 51

– – – – – –

di oche

0207 36 53

– – – – – –

di anatre o di faraone

 

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

0207 36 61

– – – – – –

di oche

0207 36 63

– – – – – –

di anatre o di faraone

0207 36 71

– – – – –

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

0207 36 79

– – – – –

altri

 

– – –

Frattaglie:

 

– – – –

Fegati:

0207 36 81

– – – – –

Fegati grassi di oche

0207 36 85

– – – – –

Fegati grassi di oche

0207 36 89

– – – – –

altri

0207 36 90

– – – –

altri

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

Lardo:

0209 00 11

– –

fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

0209 00 19

– –

secco o affumicato

0209 00 30

Grasso di maiale

0209 00 90

Grasso di volatili

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

0404 10

Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– –

in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

– – – –

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 02

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 04

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 06

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – – –

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 12

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 14

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 16

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

– – – –

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 26

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 28

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 32

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – – –

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 34

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 36

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 38

– – – – –

superiore a 27 %

 

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

– – – –

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 48

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 52

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 54

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – – –

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 56

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 58

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 62

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

 

– – – –

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 72

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 74

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 76

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – – –

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 10 78

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 10 82

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 10 84

– – – – –

superiore a 27 %

0404 90

altri:

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 90 21

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 90 23

– – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 90 29

– – –

superiore a 27 %

 

– –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0404 90 81

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0404 90 83

– – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0404 90 89

– – –

superiore a 27 %

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

di volatili da cortile:

0407 00 30

– –

altri

0407 00 90

altri

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Tuorli:

0408 11

– –

essiccati:

0408 11 80

– – –

altri

0408 19

– –

altri:

 

– – –

altri:

0408 19 81

– – – –

liquidi

0408 19 89

– – – –

altri, compresi congelati

 

altri:

0408 91

– –

essiccati:

0408 91 80

– – –

altri

0408 99

– –

altri:

0408 99 80

– – –

altri

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

0602 10

Talee senza radici e marze:

0602 10 90

– –

altre

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:

0602 20 10

– –

Talee innestate e barbatelle, di viti

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rosai, anche innestati:

0602 40 10

– –

Rosai non innestati

0602 40 90

– –

Rosai innestati

0602 90

altri:

0602 90 30

– –

Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

 

– –

altri:

 

– – –

Piante da pien’aria:

 

– – – –

Alberi, arbusti e arboscelli:

0602 90 41

– – – – –

da bosco

 

– – – – –

altri:

0602 90 45

– – – – – –

Talee radicate e giovani piante

0602 90 49

– – – – – –

altri

 

– – – –

altre piante da pien’aria:

0602 90 51

– – – – –

Piante vivaci

0602 90 59

– – – – –

altre

 

– – –

Piante d’appartamento:

0602 90 70

– – – –

Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

 

– – – –

altre:

0602 90 91

– – – – –

Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)

0602 90 99

– – – – –

altre

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

 

fresche:

0603 11 00

– –

Rose

0603 12 00

– –

Garofani

0603 13 00

– –

Orchidee

0603 14 00

– –

Crisantemi

0603 19

– –

altri:

0603 19 10

– – –

Gladioli

0603 19 90

– – –

altri

0603 90 00

altri

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10

Cipolle e scalogni:

 

– –

Cipolle:

0703 10 11

– – –

da semina

0703 10 19

– – –

altre

0703 10 90

– –

Scalogni

0703 20 00

Agli

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

0704 90

altri:

0704 90 90

– –

altri

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

 

Lattughe:

0705 11 00

– –

Lattughe a cappuccio

0705 19 00

– –

altre

 

Cicorie:

0705 21 00

– –

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –

altre

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

0706 10 00

Carote e navoni

0706 90

altri:

0706 90 10

– –

Sedani-rapa

0706 90 30

– –

Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –

altri

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum)

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

altri legumi

0709

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

0709 20 00

Asparagi

0709 30 00

Melanzane

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa

 

Funghi e tartufi:

0709 51 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0709 59

– –

altri:

0709 59 10

– – –

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 30

– – –

Funghi porcini

0709 59 50

– – –

Tartufi

0709 59 90

– – –

altri

0709 90

altri:

0709 90 10

– –

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –

Bietole da costa e cardi

 

– –

Olive:

0709 90 31

– – –

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

– – –

altre

0709 90 40

– –

Capperi

0709 90 50

– –

Finocchi

0709 90 60

– –

Granturco dolce

0709 90 70

– –

Zucchine

0709 90 80

– –

Carciofi

0709 90 90

– –

altri

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 10 00

Patate

 

Legumi da granella, anche sgranati:

0710 21 00

– –

Piselli (Pisum sativum)

0710 22 00

– –

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –

altri

0710 30 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0710 80

altri ortaggi o legumi:

0710 80 10

– –

Olive

 

– –

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:

0710 80 51

– – –

Peperoni

0710 80 59

– – –

altri

 

– –

Funghi:

0710 80 61

– – –

del genere Agaricus

0710 80 69

– – –

altri

0710 80 70

– –

Pomodori

0710 80 80

– –

Carciofi

0710 80 85

– –

Asparagi

0710 80 95

– –

altri

0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20

Olive:

0711 20 10

– –

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0711 20 90

– –

altre

0711 40 00

Cetrioli e cetriolini

 

Funghi e tartufi:

0711 51 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0711 59 00

– –

altri

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 10

– – –

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

0711 90 50

– – –

Cipolle

0711 90 80

– – –

altri

0711 90 90

– –

Miscele di ortaggi e legumi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 20 00

Cipolle

 

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

0712 31 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0712 32 00

– –

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –

Tremelle (Tremella spp.)

0712 39 00

– –

altri

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

0712 90 05

– –

Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate

 

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –

altro

0712 90 30

– –

Pomodori

0712 90 50

– –

Carote

0712 90 90

– –

altri

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713 10

Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– –

altri

0713 20 00

Ceci

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –

Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis)

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:

 

fresche:

0803 00 11

– –

Frutta del plantano (Banane da cuocere)

0803 00 19

– –

altre

0803 00 90

essiccate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

0804 20

Fichi:

0804 20 10

– –

freschi

0804 20 90

– –

secchi

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 10

Arance:

0805 10 20

– –

Arance dolci, fresche:

0805 10 80

– –

altre

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

– –

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

altri

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

Meloni (compresi i cocomeri):

0807 19 00

– –

altri

0807 20 00

Papaie

0810

Altre frutta fresche:

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium:

0810 40 10

– –

Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

0810 40 30

– –

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– –

Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

0810 40 90

– –

altri

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 10

Fragole:

 

– –

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 10 11

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

0811 10 19

– – –

altre

0811 10 90

– –

altre

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

 

– –

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 20 11

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

0811 20 19

– – –

altri

 

– –

altri:

0811 20 31

– – –

Lamponi

0811 20 39

– – –

Ribes nero (Cassis)

0811 20 51

– – –

Ribes rosso

0811 20 59

– – –

More di rovo o di gelso

0811 20 90

– – –

altri

0811 90

altre:

 

– –

altre:

 

– – –

Ciliege:

0811 90 75

– – – –

Ciliege acide (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –

altre

0811 90 95

– – –

altre:

ex 0811 90 95

– – – –

Albicocche

ex 0811 90 95

– – – –

Pesche

ex 0811 90 95

– – – –

altre

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 10 00

Ciliegie

0812 90

altre:

0812 90 10

– –

Albicocche

0812 90 20

– –

Arance

0812 90 30

– –

Papaie

0812 90 40

– –

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0812 90 98

– –

altre:

ex 0812 90 98

– – –

More di rovo

ex 0812 90 98

– – –

Lamponi

ex 0812 90 98

– – –

altre

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 10 00

Albicocche

0813 20 00

Prugne

0813 30 00

Mele

0813 40

altre frutta:

0813 40 10

– –

Pesche, comprese le pesche noci

0813 40 30

– –

Pere

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

Caffè torrefatto:

0901 21 00

– –

non decaffeinizzato

0901 22 00

– –

decaffeinizzato

0901 90

altri:

0901 90 10

– –

bucce e pellicole di caffè

0901 90 90

– –

Succedanei del caffè contenenti caffè

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

Farina di frumento (grano):

1101 00 11

– –

di frumento (grano) duro

1101 00 15

– –

di frumento (grano) tenero e di spelta

1101 00 90

Farina di frumento segalato

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

1501 00 90

Grasso di volatili

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:

1603 00 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1603 00 80

altri

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 60

– –

Miele artificiale, anche misto con miele naturale

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini

2001 90

altri:

2001 90 10

– –

«Chutney» di manghi

2001 90 20

– –

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

2001 90 50

– –

Funghi

2001 90 65

– –

Olive

2001 90 70

– –

Peperoni

2001 90 91

– –

Frutta tropicali e noci tropicali

2001 90 93

– –

Cipolle

2001 90 99

– –

altri

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2002 10

Pomodori, interi o in pezzi:

2002 10 10

– –

pelati

2002 10 90

– –

altri

2002 90

altri:

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:

2002 90 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2002 90 19

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2002 90 31

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2002 90 39

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:

2002 90 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2002 90 99

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2003 10

Funghi del genere Agaricus:

2003 10 20

– –

conservati temporaneamente, completamente cotti

2003 10 30

– –

altri

2003 20 00

Tartufi

2003 90 00

altri

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

2004 10 10

– –

semplicemente cotte

 

– –

altre:

2004 10 99

– – –

altri

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 30

– –

Crauti, capperi e olive

2004 90 50

– –

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

 

– –

altre, compresi i miscugli:

2004 90 91

– – –

Cipolle, semplicemente cotte

2004 90 98

– – –

altri

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

2005 20

Patate:

 

– –

altre:

2005 20 20

– – –

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

2005 20 80

– – –

altre

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fagioli in grani

2005 59 00

– –

altri

2005 60 00

Asparagi

2005 70

Olive:

2005 70 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

2005 70 90

– –

altre

 

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 91 00

– –

Germogli di bambù

2005 99

– –

altri:

2005 99 10

– – –

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

2005 99 20

– – –

Capperi

2005 99 30

– – –

Carciofi

2005 99 40

– – –

Carote

2005 99 50

– – –

Miscugli di ortaggi

2005 99 60

– – –

Crauti

2005 99 90

– – –

altri

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

2006 00 10

Zenzero

 

altre:

 

– –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2006 00 31

– – –

Ciliege

2006 00 35

– – –

Frutta tropicali e noci tropicali

2006 00 38

– – –

altre

 

– –

altre:

2006 00 91

– – –

Frutta tropicali e noci tropicali

2006 00 99

– – –

altre

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 10

Preparazioni omogeneizzate:

2007 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

– –

altre:

2007 10 91

– – –

di frutta tropicali

2007 10 99

– – –

altre

 

altre:

2007 91

– –

di agrumi:

2007 91 10

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

2007 91 30

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

2007 91 90

– – –

altre

2007 99

– –

altre:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

2007 99 10

– – – –

Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

2007 99 20

– – – –

Puree e paste di marroni

 

– – – –

altre:

2007 99 31

– – – – –

di ciliege

2007 99 33

– – – – –

di fragole

2007 99 35

– – – – –

di lamponi

2007 99 39

– – – – –

altre

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2007 99 55

– – – –

Puree di mele

2007 99 57

– – – –

altre

 

– – –

altre:

2007 99 91

– – – –

Puree di mele

2007 99 93

– – – –

di frutta tropicali e noci tropicali

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

 

– – –

altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

– – – –

superiore ad 1 kg

2008 11 92

– – – – –

tostate

2008 11 94

– – – – –

altri

 

– – – –

uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 11 96

– – – – –

tostate

2008 11 98

– – – – –

altre

2008 19

– –

altre, compresi i miscugli:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 19 11

– – – –

Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

 

– – – –

altre:

2008 19 13

– – – – –

Mandorle e pistacchi, tostati

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 19 91

– – – –

Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

Frutta a guscio tostate:

2008 19 93

– – – – –

Mandorle e pistacchi

2008 19 95

– – – – – –

altre

2008 19 99

– – – – –

altre

2008 20

Ananassi:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 20 11

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

2008 20 19

– – – –

altro

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 20 31

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

2008 20 39

– – – –

altri

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 20 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

2008 20 59

– – – –

altri

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 20 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

2008 20 79

– – – –

altri

2008 20 90

– – –

senza aggiunta di zuccheri

2008 30

di agrumi:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 30 11

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –

altri

 

– – –

altri:

2008 30 31

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –

altri

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 30 51

– – – –

Segmenti di pompelmi e di pomeli

2008 30 55

– – – –

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

2008 30 59

– – – –

altri

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1kg:

2008 30 71

– – – –

Segmenti di pompelmi e di pomeli

2008 30 75

– – – –

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

2008 30 79

– – – –

altri

2008 30 90

– – –

senza aggiunta di zuccheri

2008 40

Pere:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 40 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –

altre

 

– – – –

altre:

2008 40 21

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –

altre

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 40 31

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 39

– – – –

altre

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 40 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 40 59

– – – –

altre

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 40 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 79

– – – –

altre

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri

2008 50

Albicocche:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 50 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –

altre

 

– – – –

altre:

2008 50 31

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –

altre

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 50 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 59

– – – –

altre

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 50 61

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 50 69

– – – –

altre

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 50 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 79

– – – –

altre

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 50 92

– – – –

uguale o superiore a 5 kg

2008 50 94

– – – –

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

2008 50 99

– – – –

inferiore a 4,5 kg

2008 60

Ciliege:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 60 11

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –

altre

 

– – –

altre:

2008 60 31

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –

altre

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 60 50

– – – –

superiore a 1kg

2008 60 60

– – – –

inferiore o uguale ad 1 kg

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 60 70

– – – –

uguale o superiore a 4,5 kg

2008 60 90

– – – –

inferiore a 4,5 kg

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 70 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –

altre

 

– – – –

altre:

2008 70 31

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – –

altre

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1kg:

2008 70 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 59

– – – –

altre

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1kg:

2008 70 61

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 70 69

– – – –

altre

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 70 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 79

– – – –

altre

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 70 92

– – – –

uguale o superiore a 5 kg

2008 70 98

– – – –

inferiore a 5 kg

2008 80

Fragole:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 80 11

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –

altre

 

– – –

altre:

2008 80 31

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 39

– – – –

altre

 

– –

senza aggiunta di alcole:

2008 80 50

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 80 70

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 80 90

– – –

senza aggiunta di zuccheri

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 92

– –

Miscugli:

 

– – –

con aggiunta di alcole:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 92 12

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 14

– – – – – –

altri

 

– – – – –

altri:

2008 92 16

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 18

– – – – – –

altri

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 34

– – – – – –

altri

 

– – – – –

altri:

2008 92 36

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 38

– – – – – –

altre

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

contenenti zuccheri addizionati:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 92 51

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 59

– – – – – –

altre

 

– – – – –

altre:

 

– – – – – –

Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

2008 92 72

– – – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 74

– – – – – – –

altri

 

– – – – – –

altri:

2008 92 76

– – – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 78

– – – – – – –

altri

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

– – – – –

uguale o superiore a 5 kg:

2008 92 92

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 93

– – – – – –

altri

 

– – – – –

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

2008 92 94

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 96

– – – – – –

altri

 

– – – – –

inferiore a 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – –

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

2008 92 98

– – – – – –

altri

2008 99

– –

altri:

 

– – –

con aggiunta di alcole:

 

– – – –

Zenzero:

2008 99 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –

altri

 

– – – –

Uva:

2008 99 21

– – – – –

avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 99 23

– – – – –

altra

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

– – – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – –

Frutta tropicali

2008 99 28

– – – – – – –

altri

 

– – – – – –

altri:

2008 99 31

– – – – – – –

Frutta tropicali

2008 99 34

– – – – – – –

altri

 

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –

Frutta tropicali

2008 99 37

– – – – – – –

altre

 

– – – – – –

altri:

2008 99 38

– – – – – – –

Frutta tropicali

2008 99 40

– – – – – – –

altre

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 41

– – – – –

Zenzero

2008 99 43

– – – – –

Uva

2008 99 45

– – – – –

Prugne

2008 99 46

– – – – –

Frutti della passione, guaiave e tamarindi

2008 99 47

– – – – –

Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

2008 99 49

– – – – –

altri

 

– – – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 99 51

– – – – –

Zenzero

2008 99 61

– – – – –

Frutti della passione e guaiave

2008 99 62

– – – – –

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

2008 99 67

– – – – –

altri

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

 

– – – – –

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 99 72

– – – – – –

superiore o uguale a 5 kg

2008 99 78

– – – – – –

inferiore a 5 kg

2008 99 99

– – – – –

altri

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Succhi di arancia:

2009 12 00

– –

non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

Succhi di pompelmo o di pomelo:

2009 21 00

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

Succhi di altri agrumi:

2009 31

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

 

– – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

2009 31 11

– – – –

contenenti zuccheri addizionati:

2009 31 19

– – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – –

di limoni:

2009 31 51

– – – – –

contenenti zuccheri addizionati

2009 31 59

– – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – – –

di altri agrumi:

2009 31 91

– – – – –

contenenti zuccheri addizionati

2009 31 99

– – – – –

senza zuccheri addizionati

 

Succhi di ananasso:

2009 41

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

2009 41 10

– – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

 

– – –

altri:

2009 41 91

– – – –

contenenti zuccheri addizionati:

2009 41 99

– – – –

senza zuccheri addizionati

2009 50

Succhi di pomodoro:

2009 50 10

– –

con zuccheri addizionati

2009 50 90

– –

altri

 

Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):

2009 61

– – –

di un valore Brix inferiore o uguale a 30:

2009 61 10

– – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

2009 61 90

– – –

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

 

Succhi di mela:

2009 71

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

2009 71 10

– – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

– – –

altri:

2009 71 91

– – – –

contenenti zuccheri addizionati:

2009 71 99

– – – –

senza zuccheri addizionati

2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –

Succhi di pera:

2009 80 50

– – – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

– – – –

altri:

2009 80 61

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 80 63

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 69

– – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – –

altri:

 

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati;

2009 80 71

– – – – –

Succhi di ciliege

2009 80 73

– – – – –

Succhi di frutti tropicali

2009 80 79

– – – – –

altri

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 80 85

– – – – – –

Succhi di frutti tropicali

2009 80 86

– – – – – –

altri

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:

2009 80 88

– – – – – –

Succhi di frutti tropicali

2009 80 89

– – – – – –

altri

 

– – – – –

senza zuccheri addizionati:

2009 80 95

– – – – – –

Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

2009 80 96

– – – – – –

Succhi di ciliege

2009 80 97

– – – – – –

Succhi di frutta tropicali

2009 80 99

– – – – – –

altri

2009 90

Miscugli di succhi:

 

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –

miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

2009 90 31

– – – –

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 39

– – – –

altri

 

– – –

altri:

 

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 41

– – – – – –

con zuccheri addizionati

2009 90 49

– – – – – –

altri

 

– – – – –

altri:

2009 90 51

– – – – – –

con zuccheri addizionati

2009 90 59

– – – – – –

altri

 

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 71

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 73

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 90 79

– – – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 90 92

– – – – – – –

Miscugli di succhi di frutta tropicali

2009 90 94

– – – – – – –

altri

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:

2009 90 95

– – – – – – –

Miscugli di succhi di frutta tropicali

2009 90 96

– – – – – – –

altri

 

– – – – – –

senza zuccheri addizionati:

2009 90 97

– – – – – – –

Miscugli di succhi di frutta tropicali

2009 90 98

– – – – – – –

altri

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

2206 00 10

Vinello

 

altri:

 

– –

spumanti:

2206 00 31

– – –

Sidro e sidro di pere

2206 00 39

– – –

altri

 

– –

non spumanti, presentati in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2206 00 51

– – – –

Sidro e sidro di pere

2206 00 59

– – – –

altri

 

– – –

superiore a 2 litri:

2206 00 81

– – – –

Sidro e sidro di pere

2206 00 89

– – – –

altri

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

2209 00 11

– –

inferiore o uguale a 2 litri

2209 00 19

– –

superiore a 2 litri

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

2209 00 91

– –

inferiore o uguale a 2 litri

2209 00 99

– –

superiore a 2 litri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

– –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – –

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – –

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

2309 10 11

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 13

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 15

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

2309 10 19

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

2309 10 31

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 33

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 39

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

2309 10 51

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 53

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 59

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

2309 10 70

– – –

non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

2309 10 90

– –

altri

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

2401 10

Tabacchi non scostolati:

 

– –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

2401 10 10

– – –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

2401 10 20

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

2401 10 30

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

 

– – –

Tabacchi «fire cured»:

2401 10 41

– – – –

del tipo Kentucky

2401 10 49

– – – –

altri

 

– –

altri:

2401 10 50

– – –

Tabacchi «light air cured»

2401 10 60

– – –

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

2401 10 70

– – –

Tabacchi «dark air cured»

2401 10 80

– – –

Tabacchi «flue cured»

2401 10 90

– – –

altri tabacchi

2401 20

Tabacchi completamente o parzialmente scostolati:

 

– –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

2401 20 10

– – –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

2401 20 20

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

2401 20 30

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

 

– – –

Tabacchi «fire cured»:

2401 20 41

– – – –

del tipo Kentucky

2401 20 49

– – – –

altri

 

– –

altri:

2401 20 50

– – –

Tabacchi «light air cured»

2401 20 60

– – –

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

2401 20 70

– – –

Tabacchi «dark air cured»

2401 20 80

– – –

Tabacchi «flue cured»

2401 20 90

– – –

altri tabacchi

2401 30 00

Cascami di tabacco

ALLEGATO III (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera c)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti al 50 % secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base;

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base

Codice NC

Descrizione

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 10

della specie ovina:

 

– –

altri:

0104 10 30

– – –

Agnelli (non ancora usciti dall’anno)

0104 10 80

– – –

altri

0104 20

della specie caprina:

0104 20 90

– –

altri

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

0201 10 00

in carcasse o mezzene:

ex 0201 10 00

– –

di vitello

ex 0201 10 00

– –

di vitellone

ex 0201 10 00

– –

di altro

0201 20

altri pezzi non disossati:

0201 20 20

– –

Quarti detti «compensati»:

ex 0201 20 20

– – –

di vitello

ex 0201 20 20

– – –

di vitellone

ex 0201 20 20

– – –

di altro

0201 20 30

– –

Busti e quarti anteriori:

ex 0201 20 30

– – –

di vitello

ex 0201 20 30

– – –

di vitellone

ex 0201 20 30

– – –

di altro

0201 20 50

– –

Selle e quarti posteriori:

ex 0201 20 50

– – –

di vitello

ex 0201 20 50

– – –

di vitellone

ex 0201 20 50

– – –

di altro

0201 20 90

– –

altri:

ex 0201 20 90

– – –

di vitello

ex 0201 20 90

– – –

di vitellone

ex 0201 20 90

– – –

di altro

0201 30 00

disossate:

ex 0201 30 00

– – –

di vitello

ex 0201 30 00

– – –

di vitellone

ex 0201 30 00

– – –

di altro

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

0202 10 00

in carcasse o mezzene:

ex 0202 10 00

– –

di vitello

ex 0202 10 00

– –

di vitellone

ex 0202 10 00

– –

di altro

0202 20

altri pezzi non disossati:

0202 20 10

– –

Quarti detti «compensati»:

ex 0202 20 10

– – –

di vitello

ex 0202 20 10

– – –

di vitellone

ex 0202 20 10

– – –

di altro

0202 20 30

– –

Busti e quarti anteriori:

ex 0202 20 30

– – –

di vitello

ex 0202 20 30

– – –

di vitellone

ex 0202 20 30

– – –

di altro

0202 20 50

– –

Selle e quarti posteriori:

ex 0202 20 50

– – –

di vitello

ex 0202 20 50

– – –

di vitellone

ex 0202 20 50

– – –

di altro

0202 20 90

– –

altri:

ex 0202 20 90

– – –

di vitello

ex 0202 20 90

– – –

di vitellone

ex 0202 20 90

– – –

di altro

0202 30

disossate:

0202 30 10

– –

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

ex 0202 30 10

– – –

di vitello

ex 0202 30 10

– – –

di vitellone

ex 0202 30 10

– – –

di altro

0202 30 50

– –

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

ex 0202 30 50

– – –

di vitello

ex 0202 30 50

– – –

di vitellone

ex 0202 30 50

– – –

di altro

0202 30 90

– –

altre

ex 0202 30 90

– – –

di vitello

ex 0202 30 90

– – –

di vitellone

ex 0202 30 90

– – –

di altro

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

0204 10 00

Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

 

altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:

0204 21 00

– –

in carcasse o mezzene

0204 22

– –

in altri pezzi non disossati:

0204 22 10

– – –

Busto o mezzo busto

0204 22 30

– – –

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

0204 22 50

– – –

Coscia o mezza coscia

0204 22 90

– – –

altri

0204 23 00

– –

disossate

0204 30 00

Carcasse e mezzene di agnello, congelate

 

altre carni di animali della specie ovina, congelate:

0204 41 00

– –

in carcasse o mezzene

0204 42

– –

in altri pezzi non disossate:

0204 42 10

– – –

Busto o mezzo busto

0204 42 30

– – –

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

0204 42 50

– – –

Coscia o mezza coscia

0204 42 90

– – –

altre

0204 43

– –

disossate:

0204 43 10

– – –

di agnello

0204 43 90

– – –

altre

0204 50

Carni di animali della specie caprina:

 

– –

fresche o refrigerate:

0204 50 11

– – –

Carcasse o mezzene

0204 50 13

– – –

Busto o mezzo busto

0204 50 15

– – –

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

0204 50 19

– – –

Coscia o mezza coscia

 

– – –

altre:

0204 50 31

– – – –

Pezzi non disossati

0204 50 39

– – – –

Pezzi disossati

 

– –

congelate:

0204 50 51

– – –

Carcasse o mezzene

0204 50 53

– – –

Busto o mezzo busto

0204 50 55

– – –

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

0204 50 59

– – –

Coscia o mezza coscia

 

– – –

altre:

0204 50 71

– – – –

Pezzi non disossati

0204 50 79

– – – –

Pezzi disossati

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

di galli e di galline:

0207 11

– –

interi, freschi o refrigerati:

0207 11 10

– – –

presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

0207 11 30

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

0207 11 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

0207 12

– –

interi, congelati:

0207 12 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

0207 12 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

0207 13

– –

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

 

– – –

Pezzi:

0207 13 10

– – – –

disossati

 

– – – –

non disossati:

0207 13 20

– – – – –

Metà o quarti

0207 13 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

0207 13 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

0207 13 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

0207 13 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi

0207 13 70

– – – – –

altri

 

– – –

Frattaglie:

0207 13 91

– – – –

Fegati

0207 13 99

– – – –

altri

0207 14

– –

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – –

Pezzi:

0207 14 10

– – – –

disossati

 

– – – –

non disossati:

0207 14 20

– – – – –

Metà o quarti

0207 14 30

– – – – –

Ali intere, anche senza punta

0207 14 40

– – – – –

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

0207 14 50

– – – – –

Petti e loro pezzi

0207 14 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi

0207 14 70

– – – – –

altri

 

– – –

Frattaglie:

0207 14 91

– – – –

Fegati

0207 14 99

– – – –

altri

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

Carni della specie suina:

0210 11

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –

della specie suina domestica:

 

– – – –

salati o in salamoia:

0210 11 11

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

0210 11 19

– – – – –

Spalle e loro pezzi

 

– – – –

secco o affumicato:

0210 11 31

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

0210 11 39

– – – – –

Spalle e loro pezzi

0210 11 90

– – –

altre

0210 12

– –

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – –

della specie suina domestica:

0210 12 11

– – – –

salate o in salamoia:

0210 12 19

– – – –

secche o affumicate

0210 12 90

– – –

altre

0210 19

– –

altre:

 

– – –

della specie suina domestica:

 

– – – –

salate o in salamoia:

0210 19 10

– – – – –

Mezzene bacon o 3/4 anteriori

0210 19 20

– – – – –

3/4 posteriori o parti centrali

0210 19 30

– – – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0210 19 40

– – – – –

Lombate e loro pezzi

0210 19 50

– – – – –

altre

 

– – – –

secche o affumicate:

0210 19 60

– – – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0210 19 70

– – – – –

Lombate e loro pezzi

 

– – – – –

altre:

0210 19 81

– – – – – –

disossate

0210 19 89

– – – – – –

altre

0210 19 90

– – –

altre

0210 20

Carni della specie bovina:

0210 20 10

– –

non disossate

0210 20 90

– –

disossate

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

0401 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 90

– –

altri

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

– –

inferiore o uguale a 3 %:

0401 20 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 19

– – –

altri

 

– –

superiore a 3 %:

0401 20 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 99

– – –

altri

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

 

– –

inferiore o uguale a 21 %:

0401 30 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 30 19

– – –

altri

 

– –

superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

0401 30 31

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 30 39

– – –

altri

 

– –

superiore a 45 %:

0401 30 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 30 99

– – –

altri

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 19

– – –

altri

 

– –

altri:

0402 10 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 99

– – –

altri

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

0402 21

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

0402 21 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

– – – –

altri:

0402 21 17

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:

0402 21 19

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

0402 21 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 21 99

– – – –

altri

0402 29

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – –

altri:

0402 29 15

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –

altri

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

0402 29 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 99

– – – –

altri

 

altri:

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

0402 91 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 19

– – – –

altri

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:

0402 91 31

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 39

– – – –

altri

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:

0402 91 51

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 59

– – – –

altri

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

0402 91 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 99

– – – –

altri

0402 99

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

0402 99 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 99 19

– – – –

altri

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

0402 99 31

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 99 39

– – – –

altri

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

0402 99 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 99 99

– – – –

altri

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 11

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 13

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 19

– – – –

superiore a 6 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 31

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 33

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 39

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 90 11

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 13

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 19

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 90 31

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 33

– – – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 39

– – – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 90 51

– – – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 53

– – – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 59

– – – – –

superiore a 6 %

 

– – – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 90 61

– – – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 63

– – – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 69

– – – – –

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 10

Burro:

 

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

– – –

Burro naturale:

0405 10 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

0405 10 19

– – – –

altro

0405 10 30

– – –

Burro ricombinato

0405 10 50

– – –

Burro di siero di latte

0405 10 90

– –

altro

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 90

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

0405 90

altri:

0405 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 90

– –

altri

0406

Formaggi e latticini:

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

0406 10 20

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

0406 10 80

– –

altri

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:

0406 20 10

– –

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

0406 20 90

– –

altri

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

0406 30 10

– –

ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell e con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

 

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

0406 30 31

– – – –

inferiore o uguale a 48 %

0406 30 39

– – – –

superiore a 48 %

0406 30 90

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

0406 40

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

0406 40 10

– –

Roquefort

0406 40 50

– –

Gorgonzola

0406 40 90

– –

altri

0406 90

altri formaggi:

0406 90 01

– –

destinati alla trasformazione

 

– –

altri:

0406 90 13

– – –

Emmental

0406 90 15

– – –

Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – –

Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – –

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

0406 90 19

– – –

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

0406 90 21

– – –

Cheddar

0406 90 23

– – –

Edam (Geheimratskäse)

0406 90 25

– – –

Tilsit

0406 90 27

– – –

Butterkäse

0406 90 29

– – –

Kashkaval

0406 90 32

– – –

Feta:

0406 90 35

– – –

Kefalotyri

0406 90 37

– – –

Finlandia

0406 90 39

– – –

Jarlsberg

 

– – –

altri:

0406 90 50

– – – –

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 47 %

0406 90 61

– – – – – – –

Grana padano, Parmigiano reggiano

0406 90 63

– – – – – – –

Fiore sardo, Pecorino

0406 90 69

– – – – – – –

altri

 

– – – – – –

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

0406 90 73

– – – – – – –

Provolone

0406 90 75

– – – – – – –

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – –

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – –

Gouda

0406 90 79

– – – – – – –

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – –

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – –

Camembert

0406 90 84

– – – – – – –

Brie

0406 90 85

– – – – – – –

Kefalograviera, Kasseri

 

– – – – – – –

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

0406 90 86

– – – – – – – –

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

0406 90 87

– – – – – – – –

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

0406 90 88

– – – – – – – –

superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

0406 90 93

– – – – – –

superiore a 72 %

0406 90 99

– – – – –

altri

0409 00 00

Miele naturale

0701

Patate, fresche o refrigerate:

0701 90

altri:

0701 90 10

– –

destinate alla fabbricazione della fecola

 

– –

altre:

0701 90 50

– – –

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

0701 90 90

– – –

altre

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati:

ex 0702 00 00

dal 1o aprile al 31 agosto

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli:

ex 0704 10 00

– –

Cavolfiori

ex 0704 10 00

– –

Cavoli broccoli

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

0704 90

altri:

0704 90 10

– –

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

0707 00 05

Cetrioli:

ex 0707 00 05

– –

dal 1o aprile al 30 giugno

0707 00 90

Cetriolini:

ex 0707 00 90

– –

dal 1o settembre al 31 ottobre

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0709 60 10

– –

Peperoni

 

– –

altri:

0709 60 91

– – –

del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «CapsicumI»

0709 60 95

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

0709 60 99

– – –

altri

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:

0805 20 10

– –

Clementine

ex 0805 20 10

– – –

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0805 20 30

– –

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

– – –

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0805 20 50

– –

Mandarini e wilkings:

ex 0805 20 50

– – –

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0805 20 70

– –

Tangerini:

ex 0805 20 70

– – –

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0805 20 90

– –

altri:

ex 0805 20 90

– – –

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0806

Uve, fresche o secche:

0806 10

fresche:

0806 10 10

– –

da tavola

ex 0806 10 10

– – –

dal 1o luglio al 30 settembre

0806 10 90

– –

altre:

ex 0806 10 90

– – –

dal 1o luglio al 30 settembre

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

Meloni (compresi i cocomeri):

0807 11 00

– –

Cocomeri:

ex 0807 11 00

– – –

dal 1o luglio al 30 agosto

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

0808 10

Mele:

0808 10 10

– –

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

0808 10 80

– –

altre

0808 20

Pere e cotogne:

 

– –

Pere:

0808 20 10

– – –

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

0808 20 50

– – –

altre

0808 20 90

– –

Cotogne

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809 10 00

Albicocche

0809 20

Ciliege:

0809 20 05

– –

Ciliege acide (Prunus cerasus)

0809 20 95

– –

altre

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci:

0809 30 10

– –

Pesche noci

0809 30 90

– –

altre:

ex 0809 30 90

– – –

dal 1o giugno al 30 agosto

0809 40

Prugne e prugnole:

0809 40 05

– –

Prugne

0809 40 90

– –

Prugnole

0810

Altre frutta, fresche:

0810 10 00

Fragole

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:

0810 20 10

– –

Lamponi

0810 20 90

– –

altri

0810 50 00

Kiwi:

ex 0810 50 00

– –

dal 1o novembre al 31 marzo

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1509 10

vergini:

1509 10 10

– –

Olio d’oliva lampante

1509 10 90

– –

altri

1509 90 00

altri:

ex 1509 90 00

– –

in imballaggi di contenuto superiore a 25 litri

ex 1509 90 00

– –

altri

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

1601 00 10

di fegato

 

altri:

1601 00 91

– –

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

1601 00 99

– –

altri

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

1602 20

di fegato di qualsiasi animale:

 

– –

di oca o di anatra:

1602 20 11

– – –

contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso

1602 20 19

– – –

altre

1602 20 90

– –

altre

 

di volatili della voce 0105:

1602 31

– –

di tacchino:

 

– – –

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

1602 31 11

– – – –

contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

1602 31 19

– – – –

altre

1602 31 30

– – –

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

1602 31 90

– – –

altre

1602 32

– –

di galli e di galline:

 

– – –

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

1602 32 11

– – – –

non cotte

1602 32 19

– – – –

altre

1602 32 30

– – –

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

1602 32 90

– – –

altre

1602 39

– –

altre:

 

– – –

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

1602 39 21

– – – –

non cotte

1602 39 29

– – – –

altre

1602 39 40

– – –

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

1602 39 80

– – –

altre

 

della specie suina:

1602 41

– –

Prosciutti e loro pezzi:

1602 41 10

– – –

della specie suina domestica

1602 41 90

– – –

altri

1602 42

– –

Spalle e loro pezzi:

1602 42 10

– – –

della specie suina domestica

1602 42 90

– – –

altre

1602 49

– –

altre, compresi i miscugli:

 

– – –

della specie suina domestica:

 

– – – –

contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

1602 49 11

– – – – –

Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

1602 49 13

– – – – –

Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

1602 49 15

– – – – –

altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

1602 49 19

– – – – –

altre

1602 49 30

– – – –

contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

1602 49 50

– – – –

contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

1602 49 90

– – –

altre

1602 50

della specie bovina:

1602 50 10

– –

non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

 

– –

altre:

 

– – –

in recipienti ermeticamente chiusi:

1602 50 31

– – – –

«Corned beef»

1602 50 39

– – – –

altre

1602 50 80

– – –

altre

1602 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 10

– –

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

 

– –

altre:

1602 90 31

– – –

di selvaggina o di coniglio

1602 90 41

– – –

di renne

 

– – –

altre:

1602 90 51

– – – –

contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

1602 90 61

– – – – – –

non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

1602 90 69

– – – – – –

altre

 

– – – – –

altre:

 

– – – – – –

di ovini e di caprini:

 

– – – – – – –

non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte:

1602 90 72

– – – – – – – –

di ovini

1602 90 74

– – – – – – – –

di caprini

 

– – – – – – –

altre:

1602 90 76

– – – – – – – –

di ovini

1602 90 78

– – – – – – – –

di caprini

1602 90 98

– – – – – –

altre

ALLEGATO IV

CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ RELATIVE AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DEL MONTENEGRO PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Montenegro sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno

(n)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

(n + 1)

Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre

0301 91 10

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19

430

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

61

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

 

0301 93 00

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 10 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 10 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 10 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

ex 0301 99 80

80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

ex 0301 99 80

22

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67


Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

10, 19

Preparazioni e conserve di sardine

CT: 200 t a 6 %.

Oltre il CT: dazio NPF intero (1)

1604 16 00

1604 20 40

 

Preparazioni e conserve di acciughe

CT: 200 t a 12,5 %.

Oltre il CT: dazio NPF intero (1)

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno

Anno 1

(dazio%)

Anno 3

(dazio%)

Anno 5 e seguenti

(dazio%)

Dazio

90 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF


(1)  Il volume contingentale iniziale è di 200 tonnellate. Dal 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il volume contingentale viene aumentato a 250 tonnellate purché almeno l'80 % del quantitativo totale del contingente precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell'anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le Parti del presente accordo non definiscono altre modalità.

ALLEGATO V

CONCESSIONI DEL MONTENEGRO RELATIVE AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO

Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC

Descrizione

Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno

(n)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

(n + 1)

Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 60 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 40 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 60 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT: 40 % del dazio NPF


Codice NC

Descrizione

Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

CT: 20 t al 50 % del dazio NPF

Oltre il CT: dazio NPF intero

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

CT: 10 t a 50 %.

Oltre il CT: dazio NPF intero

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno

Anno 1

(dazio%)

Anno 2

(dazio%)

Anno 3

(dazio%)

Anno 4 e seguenti

(dazio%)

Dazio

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al Titolo V, Capitolo II, del presente accordo)

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A.

Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1.

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

a)

ramo vita;

b)

ramo danni;

2.

riassicurazione e retrocessione;

3.

intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4.

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1.

raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

2.

ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3.

leasing finanziario;

4.

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5.

garanzie e impegni;

6.

operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

a)

strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

b)

cambi,

c)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

d)

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

e)

valori mobiliari,

f)

altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

7.

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;

8.

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9.

gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10.

servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11.

disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

12.

servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a)

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b)

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c)

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui All'articolo 75 del presente accordo)

L'articolo 75, paragrafo 4, del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI, Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

convenzione di Bruxelles sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);

convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

Convenzione sul brevetto europeo;

accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

PROTOCOLLO 1

sugli scambi di prodottiagricoli trasformati tra la Comunità e il Montenegro

Articolo 1

1.   La Comunità e il Montenegro applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

a)

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b)

modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

c)

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e del Montenegro per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

a)

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e il Montenegro, oppure

b)

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e il Montenegro si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

DAZI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DEL MONTENEGRO

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Montenegro elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Descrizione

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

altri:

0511 99

– –

altri:

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

0511 99 31

– – – –

gregge

0511 99 39

– – – –

altre

0511 99 85

– – –

altri

ex 0511 99 85

– – – –

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 19

– –

altri:

1302 19 80

– – –

altri

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10

– –

allo stato secco

1302 20 90

– –

altri

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

altri:

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

ex 1515 90 11

– – –

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

altre:

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

– –

altre:

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altri:

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altre:

1902 19 10

– – –

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

– – –

altre

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari:

1902 30 10

– –

secche

1902 30 90

– –

altre

1902 40

Cuscus:

1902 40 10

– –

non preparato

1902 40 90

– –

altro

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004 10

Patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 10 80

– –

altri

2106 90

altre:

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre:

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2203 00

Birra di malto:

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

– – –

in soluzione acquosa:

2905 44 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2905 44 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99

– – – –

altro

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

 

– –

Oleoresine d'estrazione

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3301 90 30

– – –

altre

3301 90 90

– –

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine:

3501 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

3501 10 50

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

– –

altre

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altre

3505 20

Colle:

3505 20 10

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

3505 20 30

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

3505 20 50

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

3505 20 90

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amidacee:

3809 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

3809 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

3809 10 50

– –

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

3809 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

– –

in soluzione acquosa:

3824 60 11

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 19

– – –

altro

 

– –

altro:

3824 60 91

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3824 60 99

– – –

altro

ALLEGATO II

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN MONTENEGRO DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

Codice NC

Descrizione

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

2008

2009

2010

2011

dal 2012 in poi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

80

60

40

20

0

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

80

60

40

20

0

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

80

60

40

20

0

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

80

60

40

20

0

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80

60

40

20

0

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

80

60

40

20

0

0403 90

altri:

 

 

 

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

80

60

40

20

0

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

80

60

40

20

0

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

80

60

40

20

0

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

80

60

40

20

0

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80

60

40

20

0

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

80

60

40

20

0

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

90

80

70

60

50

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

90

80

70

60

50

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

 

 

 

 

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0

0

0

0

0

0502 90 00

altri

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

 

 

 

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

 

 

 

 

 

0505 10 10

– –

gregge

0

0

0

0

0

0505 10 90

– –

altre

0

0

0

0

0

0505 90 00

altri

0

0

0

0

0

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie:

 

 

 

 

 

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

0

0

0

0

0

0506 90 00

altre

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

 

 

 

 

 

0507 10 00

Avorio; polveri e cascami d'avorio

0

0

0

0

0

0507 90 00

altri

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

altri:

 

 

 

 

 

0511 99

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – –

gregge

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – –

altre

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – –

altri

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

– – – –

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

0

0

0

0

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

– –

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0

0

0

0

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

1212 20 00

Alghe

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

1302 12 00

– –

di liquirizia

0

0

0

0

0

1302 13 00

– –

di luppolo

0

0

0

0

0

1302 19

– –

altri:

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – –

altri

0

0

0

0

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

 

 

 

 

 

1302 20 10

– –

allo stato secco

0

0

0

0

0

1302 20 90

– –

altri

0

0

0

0

0

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

0

0

0

0

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

 

 

 

 

 

1401 10 00

Bambù

0

0

0

0

0

1401 20 00

Canne d'India

0

0

0

0

0

1401 90 00

altre

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

1404 20 00

Linters di cotone

0

0

0

0

0

1404 90 00

altri

0

0

0

0

0

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

 

 

 

 

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

0

0

0

0

0

1505 00 90

altri

0

0

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

1515 90

altri:

 

 

 

 

 

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

 

 

 

 

 

ex 1515 90 11

– –

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

1517 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

0

0

0

0

0

1517 90

altre:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

0

0

0

0

0

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0

0

0

0

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

1518 00 10

Linossina

0

0

0

0

0

 

altri:

 

 

 

 

 

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0

0

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

altri

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

 

 

 

 

 

1521 10 00

Cere vegetali

0

0

0

0

0

1521 90

altri:

 

 

 

 

 

1521 90 10

– –

Spermaceti, anche raffinati o colorati

0

0

0

0

0

 

– –

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

 

 

 

 

 

1521 90 91

– – –

gregge

0

0

0

0

0

1521 90 99

– – –

altre

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

1704 10

gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

 

 

 

 

 

 

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

sotto forma di strisce

80

60

40

20

0

1704 10 19

– – –

altre

80

60

40

20

0

 

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

sotto forma di strisce

80

60

40

20

0

1704 10 99

– – –

altre

80

60

40

20

0

1704 90

altri:

 

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

80

60

40

20

0

1704 90 30

– –

preparazione detta: «cioccolato bianco»

80

60

40

20

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

80

60

40

20

0

1704 90 55

– – –

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

80

60

40

20

0

1704 90 61

– – –

Confetti e prodotti simili confettati

80

60

40

20

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

80

60

40

20

0

1704 90 71

– – – –

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

80

60

40

20

0

1704 90 75

– – – –

Caramelle

80

60

40

20

0

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

ottenuti per compressione

80

60

40

20

0

1704 90 99

– – – – –

altri

80

60

40

20

0

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

 

 

 

 

1803 10 00

non sgrassata

0

0

0

0

0

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

0

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

1806 10 15

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

0

0

0

0

0

1806 10 20

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %

0

0

0

0

0

1806 10 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore al 80 %

0

0

0

0

0

1806 10 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %

0

0

0

0

0

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

 

1806 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

0

0

0

0

0

1806 20 30

– –

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

0

0

0

0

0

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %

0

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

0

0

0

0

0

1806 20 80

– – –

Glassatura al cacao

0

0

0

0

0

1806 20 95

– – –

altre

0

0

0

0

0

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

 

1806 31 00

– –

ripiene

80

60

40

20

0

1806 32

– –

non ripiene

 

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

80

60

40

20

0

1806 32 90

– – –

altre

80

60

40

20

0

1806 90

altre:

 

 

 

 

 

 

– –

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

 

– – –

Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

contenenti alcole

80

60

40

20

0

1806 90 19

– – – –

altri

80

60

40

20

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

ripieni

80

60

40

20

0

1806 90 39

– – – –

non ripieni

80

60

40

20

0

1806 90 50

– –

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

80

60

40

20

0

1806 90 60

– –

Pasta da spalmare contenente cacao

80

60

40

20

0

1806 90 70

– –

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

80

60

40

20

0

1806 90 90

– –

altre

80

60

40

20

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

0

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

0

0

0

0

0

1901 90

altri:

 

 

 

 

 

 

– –

Estratti di malto:

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %

0

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

altri

0

0

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

0

1901 90 99

– – –

altri

0

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenenti uova

0

0

0

0

0

1902 19

– –

altre:

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

0

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

altre

0

0

0

0

0

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

cotte

0

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

altre

0

0

0

0

0

1902 30

altre paste alimentari:

 

 

 

 

 

1902 30 10

– –

secche

0

0

0

0

0

1902 30 90

– –

altre

0

0

0

0

0

1902 40

Cuscus:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– –

non preparato

0

0

0

0

0

1902 40 90

– –

altre

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

 

1904 10 10

– –

a base di granturco

0

0

0

0

0

1904 10 30

– –

a base di riso

0

0

0

0

0

1904 10 90

– –

altri:

0

0

0

0

0

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0

0

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

a base di granturco

0

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

a base di riso

0

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

altri

0

0

0

0

0

1904 30 00

Bulgur di grano

0

0

0

0

0

1904 90

altri:

 

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Riso

0

0

0

0

0

1904 90 80

– –

altri

0

0

0

0

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

0

0

0

0

0

1905 20

Pane con spezie (panpepato):

 

 

 

 

 

1905 20 10

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

1905 20 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

1905 20 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

1905 31

– –

biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

– – –

Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g

0

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

altri

0

0

0

0

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'8 %

0

0

0

0

0

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

doppio biscotto con ripieno

0

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

altri

0

0

0

0

0

1905 32

– –

Cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – –

aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %

0

0

0

0

0

 

– – –

altre

 

 

 

 

 

 

– – – –

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

0

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

altre

0

0

0

0

0

 

– – – –

altre:

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

salate, anche ripiene

0

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

altre

0

0

0

0

0

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Fette biscottate

0

0

0

0

0

1905 40 90

– –

altri

0

0

0

0

0

1905 90

altri:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pane azimo (mazoth)

0

0

0

0

0

1905 90 20

– –

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

0

0

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

0

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

Biscotti

0

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

0

0

0

0

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

0

0

0

0

0

1905 90 90

– – – –

altri

0

0

0

0

0

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

2001 90

altri:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

60

40

20

0

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

80

60

40

20

0

2001 90 60

– –

Cuori di palma

80

60

40

20

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

 

– –

altre

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

80

60

40

20

0

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

60

40

20

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

80

60

40

20

0

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

60

40

20

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachidi:

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

80

60

40

20

0

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

 

 

 

 

 

2008 91 00

– –

Cuori di palma

80

60

40

20

0

2008 99

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

 

2101 11

– –

Estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

0

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

altri

0

0

0

0

0

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

0

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

altri

0

0

0

0

0

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

 

 

2101 20 20

– –

Estratti, essenze e concentrati

0

0

0

0

0

 

– –

Preparazioni:

 

 

 

 

 

2101 20 92

– – –

a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

0

0

0

0

0

2101 20 98

– – –

altri

0

0

0

0

0

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

Cicoria torrefatta

0

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

altri

0

0

0

0

0

 

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

di cicoria torrefatta

0

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

altri

0

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

80

60

40

20

0

 

– –

Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

secchi

80

60

40

20

0

2102 10 39

– – –

altri

80

60

40

20

0

2102 10 90

– –

altri

80

60

40

20

0

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

 

 

 

 

– –

Lieviti morti:

 

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

altri

0

0

0

0

0

2102 20 90

– –

altri

0

0

0

0

0

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

0

0

0

0

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

0

0

0

0

0

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

0

0

0

0

0

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

2103 30 10

– –

Farina di senapa

0

0

0

0

0

2103 30 90

– –

Senapa preparata

0

0

0

0

0

2103 90

altri:

 

 

 

 

 

2103 90 10

– –

«Chutney» di mango liquido

0

0

0

0

0

2103 90 30

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

0

0

0

0

0

2103 90 90

– –

altri

0

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

 

2104 10 10

– –

secche

80

60

40

20

0

2104 10 90

– –

altre

80

60

40

20

0

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

80

60

40

20

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

 

 

 

2105 00 10

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

80

60

40

20

0

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

2105 00 91

– –

uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %

80

60

40

20

0

2105 00 99

– –

uguale o superiore al 7 %

80

60

40

20

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

 

 

 

2106 10 20

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

80

60

40

20

0

2106 10 80

– –

altri

80

60

40

20

0

2106 90

altre:

 

 

 

 

 

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

80

60

40

20

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

80

60

40

20

0

2106 90 98

– – –

altre

80

60

40

20

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

 

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate:

 

 

 

 

 

 

– –

Acque minerali naturali:

 

 

 

 

 

2201 10 11

– – –

senza diossido di carbonio

90

80

70

60

50

2201 10 19

– – –

altre

90

80

70

60

50

2201 10 90

– –

altre:

90

80

70

60

50

2201 90 00

altre

90

80

70

60

50

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

90

80

70

60

50

2202 90

altre:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– –

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

90

80

70

60

50

 

– –

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – –

inferiore a 0,2 %

90

80

70

60

50

2202 90 95

– – –

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

90

80

70

60

50

2202 90 99

– – –

uguale o superiore a 2 %

90

80

70

60

50

2203 00

Birra di malto:

 

 

 

 

 

 

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

 

 

 

 

 

2203 00 01

– –

presentata in bottiglie

80

60

40

20

0

2203 00 09

– –

altra

80

60

40

20

0

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

80

60

40

20

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

 

 

 

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

2205 10 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

80

60

40

20

0

2205 10 90

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

80

60

40

20

0

2205 90

altri:

 

 

 

 

 

2205 90 10

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

80

60

40

20

0

2205 90 90

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

80

60

40

20

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

 

 

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

80

60

40

20

0

2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

80

60

40

20

0

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

80

60

40

20

0

2208 20 14

– – –

Armagnac

80

60

40

20

0

2208 20 26

– – –

Grappa

80

60

40

20

0

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

80

60

40

20

0

2208 20 29

– – –

altri

80

60

40

20

0

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

Distillato greggio

80

60

40

20

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac:

80

60

40

20

0

2208 20 64

– – – –

Armagnac

80

60

40

20

0

2208 20 86

– – – –

Grappa

80

60

40

20

0

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

80

60

40

20

0

2208 20 89

– – – –

altri

80

60

40

20

0

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

 

– –

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 30 19

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– –

Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

 

 

 

– – –

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 30 38

– – – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– – –

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 30 58

– – – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 30 78

– – – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 30 88

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:

 

 

 

 

 

 

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

80

60

40

20

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

80

60

40

20

0

2208 40 39

– – – –

altro

80

60

40

20

0

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

80

60

40

20

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

80

60

40

20

0

2208 40 99

– – – –

altri

80

60

40

20

0

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

 

 

 

– –

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 50 19

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– –

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 50 99

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 60 19

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 60 99

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 70

Liquori:

 

 

 

 

 

2208 70 10

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 70 90

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 90

altri:

 

 

 

 

 

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

80

60

40

20

0

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri:

80

60

40

20

0

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

80

60

40

20

0

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

– – – – – –

di frutta:

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

80

60

40

20

0

2208 90 48

– – – – – – –

altre

80

60

40

20

0

 

– – – – – –

altre:

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

80

60

40

20

0

2208 90 54

– – – – – – – –

Tequilla

80

60

40

20

0

2208 90 56

– – – – – – – –

altre

80

60

40

20

0

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

60

40

20

0

 

– – –

superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

– – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

di frutta

80

60

40

20

0

2208 90 75

– – – – –

Tequila

80

60

40

20

0

2208 90 77

– – – – –

altre

80

60

40

20

0

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

60

40

20

0

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

80

60

40

20

0

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

80

60

40

20

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

80

60

40

20

0

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

 

 

 

 

 

2402 20 10

– –

contenenti garofano

80

60

40

20

0

2402 20 90

– –

altre

80

60

40

20

0

2402 90 00

altri

80

60

40

20

0

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

 

 

 

 

2403 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

80

60

40

20

0

2403 10 90

– –

altro

80

60

40

20

0

 

altri:

 

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

80

60

40

20

0

2403 99

– –

altro:

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

80

60

40

20

0

2403 99 90

– – –

altri

80

60

40

20

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

altri polialcoli:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

0

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

 

 

 

– – –

in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0

0

0

0

0

2905 44 19

– – – –

altro

0

0

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0

0

0

0

0

2905 44 99

– – – –

altro

0

0

0

0

0

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

3301 90

altri:

 

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0

0

0

0

0

 

– –

Oleoresine d'estrazione

 

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

0

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

altre

0

0

0

0

0

3301 90 90

– –

altri

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

 

– – – –

altre:

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

altre

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

3501 10

Caseine:

 

 

 

 

 

3501 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0

0

0

0

0

3501 10 50

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0

0

0

0

0

3501 10 90

– –

altre

0

0

0

0

0

3501 90

altri:

 

 

 

 

 

3501 90 90

– –

altri

0

0

0

0

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

3505 10 10

– –

Destrina

0

0

0

0

0

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – –

altri

0

0

0

0

0

3505 20

Colle:

 

 

 

 

 

3505 20 10

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0

0

0

0

0

3505 20 30

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0

0

0

0

0

3505 20 50

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

0

0

0

0

0

3505 20 90

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0

0

0

0

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee:

 

 

 

 

 

3809 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0

0

0

0

0

3809 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0

0

0

0

0

3809 10 50

– –

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0

0

0

0

0

3809 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

0

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

 

 

 

 

3823 11 00

– –

Acido stearico

0

0

0

0

0

3823 12 00

– –

Acido oleico

0

0

0

0

0

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

0

0

0

0

0

3823 19

– –

altri:

 

 

 

 

 

3823 19 10

– – –

Acidi grassi distillati

0

0

0

0

0

3823 19 30

– – –

Distillato d'acidi grassi

0

0

0

0

0

3823 19 90

– – –

altri

0

0

0

0

0

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

0

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

 

 

 

– –

in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

3824 60 19

– – –

altro

0

0

0

0

0

 

– –

altro:

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

3824 60 99

– – –

altro

0

0

0

0

0

PROTOCOLLO 2

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Il presente protocollo comprende:

1)

un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

2)

un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

1)

ai vini della voce 2204 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,

a)

originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2),

o

b)

originari del Montenegro e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione montenegrina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

2)

alle bevande spiritose della voce 2208 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a)

sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3), e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4),

o

b)

sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria

3)

ai vini aromatizzati della voce 2205 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a)

sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5),

o

b)

sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 della Commissione (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

(4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

(5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità e il Montenegro in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1.   Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC

Descrizione

(conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)

Dazio applicabile

Quantitativi (hl)

ex 2204 10

Vini di uve fresche

esenzione

16 000

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

2.   La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Montenegro non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.   Le importazioni in Montenegro dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale montenegrina

Descrizione

(conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2)

Dazio applicabile

Quantitativo all'entrata in vigore (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

1 500

1 000

 (1)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

4.   Il Montenegro concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.   Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 3.

6.   Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

7.   Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

8.   Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.   Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.


(1)  L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 3 500 hl.

(2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la Comunità e il Montenegro in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Obiettivi

1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

2.   Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

a)

«originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:

un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

b)

«indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

c)

«menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d)

«omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

e)

«designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

f)

«etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g)

«presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

h)

«imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

i)

«produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

j)

«vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

k)

«varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

l)

«accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni:

a)

per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2:

i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;

b)

per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro:

i riferimenti al nome «Montenegro» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

Articolo 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e al Montenegro

1.   In Montenegro, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

b)

possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, i termini che si riferiscono al Montenegro e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari del Montenegro e

b)

possono essere utilizzati in Montenegro esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   In Montenegro, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità;

2.   Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative al Montenegro di cui all’appendice 1, parte B:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Montenegro.

3.   Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

5.   La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

a)

la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;

b)

l'indicazione geografica in questione sia tradotta;

c)

tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe;

d)

la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 2009 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

6.   Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

7.   Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs.

8.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.

10.   All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6, dell’accordo TRIPs.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1.   In Montenegro, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

a)

non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Montenegro e

b)

possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a)

alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e

b)

a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell’appendice 2.

4.   La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l’applicazione dell'articolo 4.

Articolo 8

Marchi commerciali

1.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione.

2.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.

3.   Il Montenegro adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo.

Articolo 9

Esportazioni

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all’articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra Parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1.   È istituito, conformemente all’articolo 123 del presente accordo tra il Montenegro e la Comunità, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura.

2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Montenegro, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

Articolo 11

Compiti delle parti

1.   Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.

2.   Il Montenegro nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3.   L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo.

4.   Le Parti:

a)

modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

b)

decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

c)

stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

d)

si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

e)

si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento del presente accordo

1. Le Parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti

1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

a)

in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

b)

se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3.   Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

a)

un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Montenegro e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Montenegro ovvero alle norme del presente accordo e

b)

tale inosservanza rivesta un interesse particolare per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell'altra Parte.

4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1.   Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo.

2.   La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell’articolo 129 del presente accordo, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

I.   Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

a)

in transito sul territorio di una delle Parti o

b)

originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

II.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

1.

i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

2.

a)

i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

b)

i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

c)

i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

d)

i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

e)

i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

f)

i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1.   I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2.   Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

a)   VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

AUSTRIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

BULGARIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (Black Sea Region)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (Struma valley)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Дунавска равнина (Danube Plain)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

CIPRO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού …

Αφάμης or Λαόνα

Krasohoria Lemesou …

Afames or Laona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

REPUBBLICA CECA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

čechy …

litoměřická

mělnická

Morava …

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno

moravské zemské víno

FRANCIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un’unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un’unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un’unità geografica più piccola

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, preceeded by «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, preceduto o no da«Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mercurey

Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da«Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da«Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, seguito o no da«mousseux»o«pétillant»

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, seguito o no da«mousseux»o«pétillant»

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Allier

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

GERMANIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

(seguiti o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Ahr …

Walporzheim/Ahrtal

Baden …

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken …

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße …

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein …

Loreley

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer …

Bernkastel

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe …

Nahetal

Pfalz …

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau …

Johannisberg

Rheinhessen …

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut …

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen …

Elstertal

Meißen

Württemberg …

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergischer Bodensee

Württembergisch Unterland

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Albrechtsburg

Badischer Landwein

Bayern

Bayerischer Bodensee-Landwein

Burgengau

Landwein Main

Donau

Landwein der Mosel

Lindau

Landwein der Ruwer

Main

Landwein der Saar

Mosel

Mecklenburger Landwein

Neckar

Mitteldeutscher Landwein

Oberrhein

Nahegauer Landwein

Rhein

Pfälzer Landwein

Rhein-Mosel

Regensburger Landwein

Römertor

Rheinburgen-Landwein

Stargarder Land

Rheingauer Landwein

 

Rheinischer Landwein

 

Saarländischer Landwein der Mosel

 

Sächsischer Landwein

 

Schwäbischer Landwein

 

Starkenburger Landwein

 

Taubertäler Landwein

 

GRECIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

In greco

In inglese

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχατος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Megara, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o n o da Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Spata, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

Regional wine of Opountia Lokridos

Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

UNGHERIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-i) …

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i) …

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i) …

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i) …

Zánka(-i)

Balatonmelléke o Balatonmelléki …

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

Mórahalom o Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger o Egri …

Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i) …

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i) …

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente o Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente o Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i) …

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i) …

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i) …

Köszeg(-i)

Tokaj(-i) …

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i) …

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i) …

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

ITALIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui o Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano


D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Terlano (Terlaner),

Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d’Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano o Collio

Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, seguito o no da Pachino

Erbaluce di Caluso o Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo o Marmetino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, seguito o no da Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

Savuto

Scanzo o Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, seguito o no da Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, preceduto o no da «Moscato di»

Terre dell’Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d’Isera o Ziresi o dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

Val Polcevera, seguito o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regieno Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d’Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, seguito o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Vittorio

Zagarolo

2.   Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena o Provincia di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco o Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona o Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro o Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana o Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

LUSSEMBURGO

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi di comuni o parti di comuni

Moselle Luxembourgeoise …

Ahn

 

Assel

 

Bech-Kleinmacher

 

Born

 

Bous

 

Burmerange

 

Canach

 

Ehnen

 

Ellingen

 

Elvange

 

Erpeldingen

 

Gostingen

 

Greiveldingen

 

Grevenmacher

 

Lenningen

 

Machtum

 

Mertert

 

Moersdorf

 

Mondorf

 

Niederdonven

 

Oberdonven

 

Oberwormeldingen

 

Remerschen

 

Remich

 

Rolling

 

Rosport

 

Schengen

 

Schwebsingen

 

Stadtbredimus

 

Trintingen

 

Wasserbillig

 

Wellenstein

 

Wintringen

 

Wormeldingen

MALTA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Island of Malta …

Rabat

 

Mdina o Medina

 

Marsaxlokk

 

Marnisi

 

Mgarr

 

Ta' Qali

 

Siggiewi

Gozo …

Ramla

 

Marsalforn

 

Nadur

 

Victoria Heights

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In maltese

In inglese

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

PORTOGALLO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Alenquer

 

Alentejo …

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior …

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Colares

 

Dão, seguito o no da Nobre

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d’Aire …

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

 

Ribatejo …

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes …

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

Vinho Verde …

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras …

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura …

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

ROMANIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, seguito o no da

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernăteşti - Podgoria

 

Coteşti

 

Cotnari

 

Crişana, seguito o no da

Biharia

Diosig

Şimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, seguito o no da

Boldeşti

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlaţi

Valea Călugărească

Zoreşti

Drăgăşani

 

Huşi, seguito o no da

Vutcani

Iana

 

Iaşi, seguito o no da

Bucium

Copou

Uricani

Lechinţa

 

Mehedinţi, seguito o no da

Corcova

Golul Drâncei

Oreviţa

Severin

Vânju Mare

Miniş

 

Murfatlar, seguito o no da

Cernavodă

Medgidia

Nicoreşti

 

Odobeşti

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaş

 

Sâmbureşti

 

Sarica Niculiţel, seguito o no da

Tulcea

Sebeş - Apold

 

Segarcea

 

Ştefăneşti, seguito o no da

Costeşti

Târnave, seguito o no da

Blaj

Jidvei

Mediaş

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Colinele Dobrogei

 

Dealurile Crişanei

 

Dealurile Moldovei, or

Dealurile Covurluiului

Dealurile Hârlăului

Dealurile Huşilor

Dealurile laşilor

Dealurile Tutovei

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

 

Dealurile Olteniei

 

Dealurile Sătmarului

 

Dealurile Transilvaniei

 

Dealurile Vrancei

 

Dealurile Zarandului

 

Terasele Dunării

 

Viile Caraşului

 

Viile Timişului

 

SLOVACCHIA

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská …

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská …

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska …

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská …

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj / -ská / -sky / -ské …

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská …

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

SLOVENIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Bela krajina o Belokranjec

Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan

Koper o Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

Maribor o Mariborčan

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

SPAGNA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Abona

 

Alella

 

Alicante …

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Arribes

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre …

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dehesa del Carrizal

 

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Finca Élez

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma …

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei …

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra …

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas …

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra …

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana …

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja …

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga …

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo …

Anaga

Tarragona

 

Terra Alta

 

Tierra de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Uclés

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia …

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente (Los)

 

Vinos de Madrid …

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

 

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

REGNO UNITO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

England o Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

b)   BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1.   Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

a)

Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b)

Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione «Pot Still»)

3.   Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.   Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya di Sungurlare

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya di Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya di Straldja

Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya di Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya

Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya di Russe

Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya di Bourgas

Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya

Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya di Dobrudja

Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya di Suhindol

Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya

Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya di Karlovo

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5.   Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy del Peloponneso

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy della Grecia centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6.   Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne o

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia di Creta

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

7.   Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya

Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya di Troyan

Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya di Silistra

Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya di Tervel

Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya

Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya di Lovech

Pălincă

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Ţuică de Valea Milcovului

Ţuică de Buzău

Ţuică de Argeş

Ţuică de Zalău

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Horincă de Maramureş

Horincă de Cămârzan

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuş

Turţ de Oaş

Turţ de Maramureş

8.   Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10.   Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11.   Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12.   Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13.   Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο / Ouzo

14.   Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15.   Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

Slivovice

16.   Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka / Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17.   Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

c)   VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B: IN MONTENEGRO

a)   VINI ORIGINARI DEL MONTENEGRO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Crnogorsko primorje

Boko-kotorski

Budvansko-barski

Ulcinjski

Grahovsko-nudoski

Crnogorski basen Skadarskog jezera

Podgorički

Crmnički

Riječki

Bjelopavlićki

Katunski

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2)

Menzioni tradizionali

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

REPUBBLICA CECA

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

GERMANIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g. U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikät / at / Q.b.A.m. Pr / Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g. U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG

V.q.p.r.d.

Tedesco

Klassik / Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

GRECIA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT con IG

Greco

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tutti

VDT con IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Aρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κάβα (1) (Cava)

Tutti

VDT con IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT con IG

Greco

Vinsanto

Σαντορίνη

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (3)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tutti

VDT con IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Añejo

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli / Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillon

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

V.s.q.p.r.d.

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

FRANCIA

Appellation d’origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

 

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé,

éventuellement précédé de:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.,

VDT con IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Landwein

Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Vin de pays

Vini con IG della regione Valle d'Aosta

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latino

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d’Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

DOC de la région Valle d’Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est! Est!! Est!!!

DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Latino

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,

VDT con IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti / Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC / IGT de Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC / IGT de Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Vin santo / Vino Santo / Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μονή (Moni)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation d’origine controlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

UNGHERIA

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj / -i

V.q.p.r.d.

Ungherese

tájbor

Tutti

VDT con IG

Ungherese

bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

siller

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch / Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese / Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese (wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett / Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese / Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Klassik / Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Reserve

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

Canteiro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Crusted / Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Escuro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

Table wine with GI Estremadura and Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT con IG

v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Reserva velha (or grande reserva)

DO Madeira

V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserva

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

SLOVENIA

Penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

SLOVACCHIA

forditáš

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

mášláš

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

samorodné

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, completed by the numbers 3-6

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

esencia

Tokaj / -ská / -ský / -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

BULGARIA

Гарантирано наименование за произход

(ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Bulgaro

регионално вино

(Regional wine)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Ново

(young)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум

(premium)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Резерва

(reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум резерва

(premium reserve)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Специална резерва

(special reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Специална селекция (special selection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Колекционно (collection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Розенталер

(Rosenthaler)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată

(D.O.C.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules târziu (C.T.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin cu indicaţie geografică

Tutti

VDT con IG

Rumeno

Rezervă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin de vinotecă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno


(1)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n 1493/1999 del Consiglio.

(3)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 2

a)   Montenegro

Sig.ra Ljiljana Simovic, consulente per la cooperazione internazionale

Ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche

Governo della Repubblica di Montenegro

Rimski trg 46, 81000 Podgorica

Tel: +382 81 48 22 71;

Fax: +382 81 23 43 06

Email: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu

b)   Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

E-mail: AGRI EC Montenegro wine trade

PROTOCOLLO 3

Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la comunità e il Montenegro

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo in Montenegro

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Contabilità separata

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del presente protocollo

Articolo 38

Condizioni speciali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del presente protocollo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III:

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV:

Testo della dichiarazione su fattura

Allegato V:

Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Montenegro - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Montenegro;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Montenegro;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Montenegro:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Montenegro ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Montenegro in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Montenegro di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Montenegro, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce al Montenegro, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 4

Cumulo in Montenegro

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Montenegro i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, del Montenegro o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno del Montenegro. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Montenegro non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Montenegro soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Montenegro.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Montenegro conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

Il Montenegro fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Montenegro:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Montenegro, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Montenegro,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Montenegro su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Montenegro, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Montenegro verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Montenegro sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro sui materiali esportati dalla Comunità o dal Montenegro e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Montenegro o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Montenegro, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Montenegro direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Montenegro.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Montenegro beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Montenegro nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Montenegro;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Montenegro, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Montenegro ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Montenegro e i prodotti originari del Montenegro importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

b)

nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»,

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Montenegro, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Montenegro. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4.   Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

o

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Montenegro, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Montenegro o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europeanotifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Montenegro. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Montenegro si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Montenegro si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.   La Comunità e il Montenegro adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Montenegro importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del presente protocollo

1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta o Melilla.

2.   I prodotti originari del Montenegro importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Montenegro riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari del Montenegro o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;

2)

prodotti originari del Montenegro:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Montenegro;

b)

i prodotti ottenuti in Montenegro nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Montenegro» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del presente protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.


(1)  Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

(2)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Nota 2:

2.1.   Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.   Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.   Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.   Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.   Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.   La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.   Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.   Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.   Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.   Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.   Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.   Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.   Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.   Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.   Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.   Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

materiali per la produzione della carta e carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.   Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.   Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.   Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1.   I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.   I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

ij)

isomerizzazione;

k)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.   Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carne e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo. 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione:

in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

 

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

 

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2301

Whale meal; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 2852

Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

 

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo:

Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria

 

 

Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

 

 

 

fatte di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

 

fatte di stoffe

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

sostanze chimiche o paste tessili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

dispositivi per stomia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 31

Concimi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso (4) di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

Eteri ed esteri di amidi e fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3806

Gomme-esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti della presente voce:

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

scambiatori di ioni

composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

Oli di flemma e olio di Dippel

Miscele di sali aventi differenti anioni

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

 

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

altri:

 

 

 

– –

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 3916 ed ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Produzione a partire da gomma indurita

 

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

 

ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

 

levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex Capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7)

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7)

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7)

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7)

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7)

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, oppure

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

 

 

 

Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

filati di politetrafluoroetilene (8),

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)

 

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri:

 

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

 

non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex 6506

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7003, ex 7004 ed ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggio

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

 

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7 224

 

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Rifiuti e rottami di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

 

altri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902

 

7902

Rifiuti e rottami di zinco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8403 ed ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 8443

Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli

macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464

strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

forme, per formare ad iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

 

altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

 

parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 8517

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8523

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

 

schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

«schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e videocamere

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8528

monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8536

 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

 

connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

 

– –

di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

 

– –

di ceramica, di ferro e di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

– –

di rame

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

ex 8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

 

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

 

con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

– –

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica

 

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 8804

Paracadute a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9007

Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

altri

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

 

Parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9029

Altri contatori [oer esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 91

Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

9105

Altri orologi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

ex 9401 ed ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex Capitolo 96

Lavori diversi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9601 ed ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(6)  Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)  cfr. nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO III

Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione del Montenegro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell’esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V

PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Codice NC

Descrizione

1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1806 10 30

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

 

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

1806 20 95

altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

– –

altre

 

– – –

altre

1901 90 99

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

altre

 

– –

altri, esclusi gli estratti di malto

 

– – –

altre

2101 12 98

Altre preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Altre preparazioni a base di tè o di mate

2106 90 59

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

altre

 

– –

altre

2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

 

– –

altre

 

– – –

altre

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

 

– – – – –

altre

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.   Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2.   Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.   Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.   Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO 4

in materia di trasporti terrestri

Articolo 1

Scopo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

2.   A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Montenegro, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)

traffico di transito del Montenegro: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dal Montenegro e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Montenegro, effettuato da un vettore stabilito in Montenegro;

c)

trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso il Montenegro, segnatamente lungo gli assi stradali 1, 2b, 4 e 6 che collegano, rispettivamente, la frontiera con la Croazia a Bar, la frontiera con la Bosnia-Erzegovina alla frontiera con l'Albania, la frontiera con la Serbia a Misici e Ribaravina a Bac, alla frontiera con la Serbia; gli assi ferroviari 2 e 4, che collegano Podgorica alla frontiera con l'Albania e la frontiera con la Serbia a Bar; il porto di Bar e l'aeroporto di Podgorica, che fanno parte della rete principale di trasporto regionale definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Pianificazione

Lo sviluppo sul territorio montenegrino di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità del Montenegro e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per il Montenegro. Questa rete è stata definita in un memorandum d’intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2.   Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 7

Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso il Montenegro avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

Articolo 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie montenegrine, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 9

Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni;

incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 10

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

preparare la partecipazione del Montenegro all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

TRASPORTI SU STRADA

Articolo 11

Disposizioni generali

1.   Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e il Montenegro oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e il Montenegro sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, il Montenegro collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2.   Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso il Montenegro e al traffico di transito montenegrino attraverso la Comunità.

3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all’articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con il Montenegro, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4.   Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Montenegro che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5.   Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e del Montenegro. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti del Montenegro;

un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

Articolo 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1.   Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

2.   Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

3.   In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e del Montenegro per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. Il Montenegro si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

4.   Fintantoché non sarà stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso il Montenegro, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14

Pesi e dimensioni

1.   Il Montenegro accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Montenegro possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

2.   Il Montenegro cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15

Ambiente

1.   Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2.   Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

3.   Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16

Aspetti sociali

1.   Il Montenegro armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2.   Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3.   Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4.   Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17

Disposizioni relative al traffico

1.   Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

2.   In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

3.   Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4.   Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

Articolo 18

Sicurezza stradale

1.   Il Montenegro armonizza, entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.

2.   Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

3.   Le Parti collaborano all’attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19

Semplificazione delle formalità

1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2.   Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Estensione dell'ambito di applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

Articolo 21

Attuazione

1.   La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 123 dell'accordo.

2.   In particolare, il sottocomitato:

a)

elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;

b)

analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

c)

procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

d)

coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.

DICHIARAZIONE COMUNE

1.   La Comunità e il Montenegro prendono atto dei seguenti (1) livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 (2):

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

 

 

Massa di monossido di carbonio

Massa di idrocarburi

Massa diossidi di azoto

Massadi particolati

Fumo

 

 

(CO)

g/kWh

(HC)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT)

g/kWh

m–1

Riga B1

Euro IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

 

 

Massa di monossido di carbonio

Massa di idrocarburinon metanici

Massa di metano

Massa di ossidi di azoto

Massa di patricolati

 

 

(CO)

g/kWh

(NMHC)

g/kWh

(CH4) (3)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT) (4)

g/kWh

Riga B1

Euro IV

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

2.   In futuro, la Comunità e il Montenegro cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.


(1)  I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nele pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione.

(2)  Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

(3)  Solo per motori a GN.

(4)  Non si applica ai motori a gas.

PROTOCOLLO 5

sugli aiuti di stato all'industria siderurgica

1.

Le Parti riconoscono che il Montenegro deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.

2.

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.

3.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all’industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, il Montenegro può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:

a)

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

b)

il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e

c)

il Montenegro presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.

4.

Il Montenegro presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5.

La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6.

Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica al Montenegro per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

7.

Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Montenegro e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

8.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.

9.

Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

PROTOCOLLO 6

protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Montenegro

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)

«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)

attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per:

a)

consegnare tutti i documenti o

b)

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l’autorità richiedente;

b)

la misura richiesta;

c)

oggetto e ragione della domanda;

d)

le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tale informazione può essere computerizzata.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a)

possa pregiudicare la sovranità del Montenegro o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.   L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Montenegro e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Montenegro; e

c)

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Montenegro, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.

PROTOCOLLO 7

Composizione delle controversie

CAPITOLO I

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

a)

Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;

b)

Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):

Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)

Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)

Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 4, primo comma, seconda frase)

Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);

c)

Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:

Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafi 1, 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).

CAPITOLO II

Procedure Di Composizione Delle Controversie

Sezione I –

Procedura Di Arbitrato

Articolo 3

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

2.   Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Composizione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3.   Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4.   Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

6.   Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

7.   In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

Articolo 5

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

3.   Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4.   La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

5.   Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

Sezione II –

Applicazione Del Lodo Arbitrale

Articolo 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

Articolo 7

Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

1.   La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 del presente protocollo. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 8

Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 9

Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

1.   Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

2.   Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4.   La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

Articolo 10

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

1.   La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.

2.   Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Sezione III

Disposizioni Comuni

Articolo 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

Articolo 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Principi di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

Articolo 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.

2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

CAPITOLO III

Disposizioni Di Carattere Generale

Articolo 15

Elenco di arbitri

1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18.

Articolo 16

Nesso con gli obblighi OMC

In caso di adesione del Montenegro all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

b)

Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

c)

Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.

Articolo 17

Termini

1.   Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono

2.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

3.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.

Articolo 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

PROTOCOLLO 8

sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità

Articolo 1

Il Montenegro è autorizzato a partecipare ai seguenti programmi della Comunità:

a)

programmi elencati nell'allegato all'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (1),

b)

programmi istituiti o rinnovati dopo il 27 luglio 2005 e contenenti una clausola di apertura che autorizza la partecipazione del Montenegro.

Articolo 2

Il Montenegro fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Montenegro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Montenegro contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Montenegro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro.

Se il Montenegro chiede l'assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità al Montenegro che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l'impiego, da parte del Montenegro, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento.

Articolo 6

Il protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può rivedere l'attuazione del presente protocollo sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione del Montenegro a uno o più programmi comunitari.


(1)  GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

di MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso denominata «Montenegro»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 per la firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati I-VII, ossia:

Allegato I (art. 21) – Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali

Allegato II (art. 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (art. 27) – Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (art. 29) – Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca del Montenegro

Allegato V (art. 30) – Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (art. 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»

Allegato VII (art. 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati

Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri

Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica

Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie

Protocollo 8 (art. 132) – Principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Montenegro hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

I plenipotenziari del Montenegro hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

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U ime Republike Crne Gore

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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1).

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compreso il Montenegro, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

(2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).


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