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Document 32015R2451
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2451 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates and structure of the disclosure of specific information by supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 347 del 31.12.2015, p. 1224–1284
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/1224 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2451 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Per promuovere un livello uniforme di trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza e per assicurare che le informazioni rese pubbliche ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE siano facilmente accessibili e comparabili, è necessario prevedere norme comuni sulla struttura e il formato delle informazioni da rendere pubbliche. |
(2) |
Per assicurare condizioni uniformi di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare modelli specifici. |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
(4) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Pubblicazione delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali
Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:
(a) |
disposizioni legislative dell'Unione in materia di assicurazioni direttamente applicabili nel territorio dello Stato membro di origine; |
(b) |
testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazioni, basate sulle disposizioni legislative dell'Unione o che le recepiscono o che sono altrimenti applicabili nello Stato membro di origine. |
Articolo 2
Pubblicazione delle informazioni sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1. Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, secondo l'ordine dei compiti specificati all'articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2009/138/CE.
2. Le autorità di vigilanza forniscono contestualmente un quadro generale delle modalità secondo le quali hanno effettuato il riesame e la valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 3
Pubblicazione delle informazioni sui dati statistici aggregati
Per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, dell'articolo 316 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) della Commissione e dell'allegato XXI dello stesso regolamento, le autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.
Articolo 4
Pubblicazione delle informazioni sull'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE
Le autorità di vigilanza che forniscono le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE pubblicano dette informazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.
Articolo 5
Pubblicazione delle informazioni sugli obiettivi, le funzioni e le attività della vigilanza
Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:
(a) |
obiettivi della vigilanza; |
(b) |
principali funzioni della vigilanza; |
(c) |
principali aree di attività di vigilanza in corso e programmate. |
Articolo 6
Struttura dell'informativa sul sito web dell'autorità di vigilanza
Quando pubblicano online le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza assicurano che le informazioni siano presentate sotto i seguenti titoli:
(a) |
«Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE; |
(b) |
«Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE; |
(c) |
«Dati statistici aggregati», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE; |
(d) |
«Esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE; |
(e) |
«Obiettivi della vigilanza e sue principali funzioni e attività», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE. |
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
MODELLI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI
Per la pubblicazione dei dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 devono essere utilizzati i seguenti modelli A, B, C e D.
MODELLO A PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE
Numero della cella |
Elemento |
31.12.(x-4) |
31.12.(x-3) |
31.12.(x-2) |
31.12.(x-1) |
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Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione |
Imprese di assicurazione vita |
Imprese di assicurazione non vita |
Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita |
Imprese di riassicurazione |
Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione |
Imprese di assicurazione vita |
Imprese di assicurazione non vita |
Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita |
Imprese di riassicurazione |
Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione |
Imprese di assicurazione vita |
Imprese di assicurazione non vita |
Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita |
Imprese di riassicurazione |
Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione |
Imprese di assicurazione vita |
Imprese di assicurazione non vita |
Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita |
Imprese di riassicurazione |
TIPI DI IMPRESE |
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AS1a |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione |
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AS1b |
Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza |
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AS1c |
Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza |
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AS2 |
Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri |
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AS3 |
Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
AS4a |
Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
AS4b |
Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che svolgono effettivamente l'attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
AS5 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE |
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AS6 |
Numero di società veicolo autorizzate in conformità all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE di imprese di assicurazione e di riassicurazione |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS7 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione |
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USO DEGLI AGGIUSTAMENTI O DELLE MISURE TRANSITORIE DA PARTE DELLE IMPRESE |
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AS8 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e numero di loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE |
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AS9 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE |
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AS10 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE |
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AS11 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE |
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IMPORTO DI ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E FONDI PROPRI |
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AS12 |
Importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE |
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AS12a |
Attività immateriali |
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AS12b |
Attività fiscali differite |
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AS12c |
Utili da prestazioni pensionistiche |
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AS12d |
Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio |
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AS12e |
Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote) |
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AS12f |
Attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote |
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AS12g |
Mutui ipotecari e prestiti (eccetto prestiti su polizze) |
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AS12h |
Prestiti su polizze |
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AS12i |
Importi recuperabili da contratti di riassicurazione |
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AS12j |
Depositi presso imprese cedenti |
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AS12k |
Crediti verso assicurazioni e intermediari |
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AS12l |
Crediti verso riassicurazioni |
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AS12m |
Crediti (commerciali, non assicurativi) |
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AS12n |
Azioni proprie |
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AS12o |
Importi dovuti per elementi di fondi propri o fondi iniziali richiamati ma non ancora versati |
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AS12p |
Contante ed equivalenti a contante |
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AS12q |
Tutte le altre attività non segnalate altrove |
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AS13 |
Importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE |
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AS13a |
Riserve tecniche |
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AS13b |
Altre passività, escluse le passività subordinate non incluse nei fondi propri |
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AS13c |
Passività subordinate non incluse nei fondi propri |
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AS14a |
Importo totale dei fondi propri di base |
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AS14aa |
Di cui, passività subordinate |
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AS14b |
Importo totale dei fondi propri accessori |
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AS15 |
Importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità |
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AS15a |
Classe 1 — illimitati |
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AS15b |
Classe 1 — limitati |
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AS15c |
Classe 2 |
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AS15d |
Classe 3 |
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AS16 |
Importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo |
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AS16a |
Classe 1 — illimitati |
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AS16b |
Classe 1 — limitati |
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AS16c |
Classe 2 |
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REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — FORMULA STANDARD |
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AS17 |
Importo totale del requisito patrimoniale minimo |
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AS18 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità (1) |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19a |
Rischio di mercato |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19aa |
Rischio di tasso di interesse |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19ab |
Rischio azionario |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19ac |
Rischio immobiliare |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19ad |
Rischio di spread |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19ae |
Concentrazioni del rischio di mercato |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19af |
Rischio valutario |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19b |
Rischio di inadempimento della controparte |
|
N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19c |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita |
|
N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19ca |
Rischio di mortalità |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19cb |
Rischio di longevità |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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N/A |
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AS19cc |
Rischio di invalidità-morbilità |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19cd |
Rischio di estinzione anticipata |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19ce |
Rischio di spesa per l'assicurazione vita |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19cf |
Rischio di revisione |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19cg |
Rischio di catastrofe per l'assicurazione vita |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19d |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19da |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19db |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19dc |
Rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19e |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19ea |
Rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19eb |
Rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19ec |
Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19f |
Rischio relativo alle attività immateriali |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS19g |
Rischio operativo |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS20 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli del rischio di spread e della concentrazione del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più grandi o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo (dove il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato utilizzando la formula standard) (1) |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS20a |
Rischio di spread |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS20b |
Concentrazione del rischio di mercato |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS20c |
Rischio di inadempimento della controparte |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — MODELLI INTERNI |
|||||||||||||||||||||
AS21 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS21a |
Di cui, importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS22a |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS22b |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS22c |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte. |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — MAGGIORAZIONI DEL CAPITALE |
|||||||||||||||||||||
AS23a |
Numero di maggiorazioni del capitale |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS23b |
Maggiorazione del capitale media per impresa |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
||||||||||||
AS23c |
Distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
MODELLO B PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI AI GRUPPI ASSICURATIVI SOGGETTI A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE
Numero della cella |
Elemento |
31.12.(x-4) |
31.12.(x-3) |
31.12.(x-2) |
31.12.(x-1) |
TIPI DI GRUPPI |
|||||
AG24 |
Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, tra cui: |
|
|
|
|
AG24a |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale |
|
|
|
|
AG24b |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri |
|
|
|
|
AG24c |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi: |
|
|
|
|
AG24ca |
Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti |
|
|
|
|
AG24cb |
Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti |
|
|
|
|
AG25 |
Numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione |
|
|
|
|
AG26 |
Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, tra cui: |
|
|
|
|
AG26a |
Denominazione di tale impresa o società di partecipazione |
|
|
|
|
AG26b |
Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale |
|
|
|
|
AG26c |
Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri |
|
|
|
|
AG26d |
Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi |
|
|
|
|
AG26da |
Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti |
|
|
|
|
AG26db |
Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti |
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|
|
|
AG27 |
Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 della stessa direttiva |
|
|
|
|
AG28 |
Numero di gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
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|
METODO CONTABILE E FONDI PROPRI DEL GRUPPO |
|||||
AG29 |
Numero di gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo |
|
|
|
|
AG30 |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
|
|
AG30a |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
|
|
AG30b |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
|
|
AG30c |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
|
|
REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO |
|||||
AG31 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
|
|
AG31a |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
|
|
|
|
AG31b |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
|
|
|
|
AG31c |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
|
|
|
|
MODELLI INTERNI DEL GRUPPO |
|||||
AG32a |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità |
|
|
|
|
AG32aa |
Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE |
|
|
|
|
AG32ab |
Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE |
|
|
|
|
AG32b |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità |
|
|
|
|
AG32ba |
Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE |
|
|
|
|
AG32bb |
Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE |
|
|
|
|
MODELLO C PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA
Numero della cella |
Elemento |
31.12.(x-4) |
31.12.(x-3) |
31.12.(x-2) |
31.12.(x-1) |
DIPENDENTI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA |
|||||
B1b |
Numero di dipendenti alla fine dell'anno civile |
|
|
|
|
ISPEZIONI IN LOCO |
|||||
B2a |
Numero totale di ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo |
|
|
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|
B2aa |
Di cui, numero di ispezioni periodiche |
|
|
|
|
B2ab |
Di cui, numero di ispezioni ad hoc |
|
|
|
|
B2ac |
Di cui, numero di ispezioni demandate a terzi |
|
|
|
|
B2ad |
Di cui, numero di ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo |
|
|
|
|
B2ae |
Di cui, numero totale di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni |
|
|
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|
B2b |
Numero totale di uomini-giorno dedicati alle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo |
|
|
|
|
B3 |
Numero di verifiche formali della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti, a livello sia di singola impresa che di gruppo |
|
|
|
|
B3a |
Di cui, numero di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni |
|
|
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|
MODELLI INTERNI |
|||||
B4a |
Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa |
|
|
|
|
B4aa |
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa |
|
|
|
|
B4b |
Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di singola impresa che hanno avuto esito positivo |
|
|
|
|
B4ba |
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di singola impresa |
|
|
|
|
B4c |
Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo |
|
|
|
|
B4ca |
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo |
|
|
|
|
B4d |
Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di gruppo che hanno avuto esito positivo |
|
|
|
|
B4da |
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di gruppo |
|
|
|
|
MISURE E POTERI DI VIGILANZA |
|||||
B5a |
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2009/138/CE |
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|
B5b |
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 117 della direttiva 2009/138/CE |
|
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|
B5c |
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 119 della direttiva 2009/138/CE |
|
|
|
|
B5ca |
Di cui, numero di misure correttive adottate a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito |
|
|
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|
B5d |
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 137 della direttiva 2009/138/CE |
|
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|
B5e |
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE |
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|
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B5f |
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 139 della direttiva 2009/138/CE |
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B6 |
Numero di autorizzazioni revocate |
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|
B7 |
Numero di autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione |
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|
B9 |
Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza |
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|
B9a |
Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
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|
|
B10 |
Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza |
|
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|
B10a |
Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
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|
|
|
B11a |
Numero di estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE |
|
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B11b |
Durata media delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE |
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B12 |
Numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE. |
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|
|
|
B13 |
Numero di domande presentate all'autorità di vigilanza di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE |
|
|
|
|
B13a |
Di cui, numero di domande di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
|
|
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|
B13b |
Numero di decisioni di revoca dell'approvazione ad applicare questa misura transitoria ai sensi dell'articolo 308 sexies della direttiva 2009/138/CE |
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|
B14 |
Numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza |
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|
B14a |
Di cui, numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
|
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|
COLLEGI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA |
|||||
B15a |
Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro |
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B15b |
Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo |
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APPROVAZIONI DI FONDI PROPRI |
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B16a |
Numero di domande di approvazione di fondi propri accessori presentate alle autorità di vigilanza |
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B16aa |
Di cui, numero di domande di approvazione di fondi propri accessori che hanno avuto esito positivo |
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B17 |
Numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 |
|
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B17a |
Di cui, numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 che hanno avuto esito positivo |
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VERIFICHE INTER PARES |
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B18a |
Numero di analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato. |
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|
MODELLO D PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI QUALITATIVI RELATIVI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA
Le informazioni sono pubblicate sotto i seguenti titoli. Sotto ogni titolo sono pubblicati i dati relativi ai quattro precedenti esercizi.
B1a– Struttura dell'autorità di vigilanza
B8a– Criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale
B8b– Criteri utilizzati per il calcolo delle maggiorazioni del capitale
B8c– Criteri utilizzati per rimuovere le maggiorazioni del capitale
B16b– Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri accessori approvati
B17b– Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35
B17c– Metodo utilizzato per valutare e classificare gli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35
B18b– Portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.
(1) I dati sul requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio non includono informazioni sulle imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, perché i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità per tali imprese sono disponibili solo a livello di entità in ragione della natura del calcolo.
ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI
I dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 sono pubblicati conformemente alle istruzioni e alle definizioni degli elementi di cui al presente allegato.
Numero di precedenti esercizi da includere nella pubblicazione
Ai sensi dell'articolo 316, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 sono pubblicati i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Prima del 2020, nei casi in cui siano disponibili dati relativi a meno di quattro esercizi, sono pubblicati i dati relativi a tutti i precedenti esercizi disponibili. Ad ogni pubblicazione è aggiornato l'anno civile a cui la pubblicazione si riferisce. Nei modelli da A a C, la «x» nella prima riga della tabella rappresenta l'anno in corso al momento della pubblicazione.
Termini di pubblicazione e chiusura dell'esercizio finanziario
La data di chiusura dell'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione e di riassicurazione può influire sull'anno in cui le autorità di vigilanza pubblicano i dati. Secondo l'allegato XXI, parte A, ultimo paragrafo, del regolamento delegato (UE) 2015/35, la pubblicazione riguarda i dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai gruppi assicurativi vigilati per l'esercizio finanziario conclusosi nell'anno civile che precede l'anno della pubblicazione. Se l'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione si conclude dopo il 31 dicembre, l'aggregazione e la pubblicazione dei dati da parte delle autorità di vigilanza avvengono nell'anno successivo a quello in cui si è concluso l'esercizio finanziario. Per il primo anno di pubblicazione avente luogo nel 2017 e relativo all'anno civile che termina nel 2016, negli Stati membri in cui l'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si conclude dopo il 31 dicembre, i dati relativi alle imprese e ai gruppi vigilati pubblicati nel 2017 non includono i dati di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, tutte le pubblicazioni successive includono i dati di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Numerazione delle celle
I numeri delle celle corrispondono all'ordine e alla numerazione dell'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/35, e coprono in primo luogo le informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte A, relative alle imprese di assicurazione e di riassicurazione (celle AS), seguite dalle informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte A, relative ai gruppi assicurativi (celle AG) e infine le informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte B, relative alle autorità di vigilanza (celle B).
Definizione degli elementi
Le definizioni degli elementi chiariscono quali dati devono essere pubblicati o la fonte dei dati. Tutti i riferimenti ai numeri di celle rinviano ad altre celle riportate nei modelli del presente regolamento. Tutti i riferimenti ai codici dei modelli o degli elementi dei modelli nelle definizioni degli elementi rinviano ai modelli o agli elementi dei modelli aventi lo stesso codice, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (1). Quando l'elemento non ha una definizione, si ritiene che i dati da pubblicare siano chiari.
Istruzioni specifiche relative al modello A
L'allegato XXI, parte A, del regolamento delegato (UE) 2015/35 prescrive che i dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate siano forniti separatamente per: 1) tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, 2) le imprese di assicurazione vita, 3) le imprese di assicurazione non vita, 4) le imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita e 5) le imprese di riassicurazione, a meno che la cella sia contrassegnata con N/A (non applicabile).
La colonna del modello A riguardante le informazioni su «tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione» è evidenziata in verde chiaro per indicare che queste celle rappresentano la somma delle informazioni fornite nelle celle bianche sulle diverse categorie di imprese descritte nel paragrafo precedente, quando le informazioni sono fornite separatamente.
Istruzioni specifiche relative ai modelli C e D
I modelli C e D riguardano la pubblicazione di dati sull'autorità di vigilanza conformemente all'allegato XXI, parte B, del regolamento delegato (UE) 2015/35: il modello C contiene i dati quantitativi e il modello D contiene i dati qualitativi. Nel modello D, le informazioni riguardanti anni precedenti sono fornite sotto ogni singolo titolo, ad esempio «Struttura dell'autorità di vigilanza». Quando le informazioni rimangono immutate per oltre un anno civile, l'autorità di vigilanza indica il numero di anni civili a cui le informazioni si riferiscono. Per il resto, gli Stati membri possono decidere il formato e la struttura specifici che ritengono appropriati sulla base della natura e della lunghezza delle informazioni da fornite sotto ogni titolo del modello.
I. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE
ELEMENTO |
NUMERO DELLA CELLA |
DEFINIZIONE |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione |
AS1a |
Numero di imprese di assicurazione diretta vita o non vita o di riassicurazione che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE e che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa direttiva |
Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza |
AS1b |
Numero di succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede centrale in un altro Stato membro |
Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza |
AS1c |
Numero di succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede centrale al di fuori del SEE |
Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri |
AS2 |
|
Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi |
AS3 |
Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sulle imprese di assicurazione che svolgono effettivamente l'attività in un altro Stato membro nell'ambito della libera prestazione di servizi sulla base del modello S.04.01.01 |
Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi |
AS4a |
Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sulle imprese di assicurazione che hanno notificato l'intenzione di svolgere l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel suo Stato membro |
Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che svolgono effettivamente l'attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi |
AS4b |
Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sulle imprese di assicurazione che svolgono effettivamente l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel suo Stato membro. Il numero si basa sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e ospitante |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE |
AS5 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi degli articoli da 4 a 12 della stessa direttiva |
Numero di società veicolo autorizzate in conformità all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE di imprese di assicurazione e di riassicurazione |
AS6 |
|
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione |
AS7 |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le succursali in paesi terzi, sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione. Per provvedimenti di risanamento si intendono i provvedimenti di cui al titolo IV, capo II, della direttiva 2009/138/CE. Per procedure di liquidazione si intendono le procedure di cui al titolo IV, capo III, della direttiva 2009/138/CE |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e numero di loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE |
AS8 |
|
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE |
AS9 |
|
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE |
AS10 |
|
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE |
AS11 |
|
Importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE |
AS12 |
Elemento C0010/R0500 del modello S.02.01.01 |
Attività immateriali |
AS12a |
Elemento C0010/R0030 del modello S.02.01.01 |
Attività fiscali differite |
AS12b |
Elemento C0010/R0040 del modello S.02.01.01 |
Utili da prestazioni pensionistiche |
AS12c |
Elemento C0010/R0050 del modello S.02.01.01 |
Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio |
AS12d |
Elemento C0010/R0060 del modello S.02.01.01 |
Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote) |
AS12e |
Elemento C0010/R0070 del modello S.02.01.01 |
Attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote |
AS12f |
Elemento C0010/R0220 del modello S.02.01.01 |
Mutui ipotecari e prestiti (eccetto prestiti su polizze) |
AS12g |
Somma degli elementi C0010/R0250 e C0010/R0260 del modello S.02.01.01 |
Prestiti su polizze |
AS12h |
Elemento C0010/R0240 del modello S.02.01.01 |
Importi recuperabili da contratti di riassicurazione |
AS12i |
Elemento C0010/R0270 del modello S.02.01.01 |
Depositi presso imprese cedenti |
AS12j |
Elemento C0010/R0350 del modello S.02.01.01 |
Crediti verso assicurazioni e intermediari |
AS12k |
Elemento C0010/R0360 del modello S.02.01.01 |
Crediti verso riassicurazioni |
AS12l |
Elemento C0010/R0370 del modello S.02.01.01 |
Crediti (commerciali, non assicurativi) |
AS12m |
Elemento C0010/R0380 del modello S.02.01.01 |
Azioni proprie |
AS12n |
Elemento C0010/R0390 del modello S.02.01.01 |
Importi dovuti per elementi di fondi propri o fondi iniziali richiamati ma non ancora versati |
AS12o |
Elemento C0010/R0400 del modello S.02.01.01 |
Contante ed equivalenti a contante |
AS12p |
Elemento C0010/R0410 del modello S.02.01.01 |
Tutte le altre attività non segnalate altrove |
AS12q |
Elemento C0010/R0420 del modello S.02.01.01 |
Importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE |
AS13 |
Elemento C0010/R0900 del modello S.02.01.01 |
Riserve tecniche |
AS13a |
Somma degli elementi C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 e C0010/R0690 del modello S.02.01.01 |
Altre passività, escluse le passività subordinate non incluse nei fondi propri |
AS13b |
Somma degli elementi da C0010/R0740 a C0010/R0840, C0010/R0870 e C0010/R0880 del modello S.02.01.1 |
Passività subordinate non incluse nei fondi propri |
AS13c |
Elemento C0010/R0860 del modello S.02.01.01 |
Importo totale dei fondi propri di base |
AS14a |
Elemento C0010/R0290 del modello S.23.01.01 |
Di cui, passività subordinate |
AS14aa |
Elemento C0010/R0140 del modello S.23.01.01 |
Importo totale dei fondi propri accessori |
AS14b |
Elemento C0010/R0400 del modello S.23.01.01 |
Importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità |
AS15 |
Elemento C0010/R0540 del modello S.23.01.01 |
Classe 1 — illimitati |
AS15a |
Elemento C0020/R0540 del modello S.23.01.01 |
Classe 1 — limitati |
AS15b |
Elemento C0030/R0540 del modello S.23.01.01 |
Classe 2 |
AS15c |
Elemento C0040/R0540 del modello S.23.01.01 |
Classe 3 |
AS15d |
Elemento C0050/R0540 del modello S.23.01.01 |
Importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo |
AS16 |
Elemento C0010/R0550 del modello S.23.01.01 |
Classe 1 — illimitati |
AS16a |
Elemento C0020/R0550 del modello S.23.01.01 |
Classe 1 — limitati |
AS16b |
Elemento C0030/R0550 del modello S.23.01.01 |
Classe 2 |
AS16c |
Elemento C0040/R0550 del modello S.23.01.01 |
Importo totale del requisito patrimoniale minimo |
AS17 |
Elemento C0070/R0400 del modello S.28.01.01 o S.28.02.01 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità |
AS18 |
Elemento C0100/R0220 del modello S.25.01.01, S.25.02.01 o S.25.03.01 |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità |
AS19 |
Questa cella dovrebbe includere l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard. Si tratta dell'elemento C0100/R0220 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale). Le celle AS19a-AS19f dovrebbero includere gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile. Per le imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità sono disponibili solo a livello di entità e non per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, in ragione della natura del calcolo. Pertanto, se nello Stato membro esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati per ciascun modulo e sottomodulo di rischio nelle celle AS19a-AS19f dovrebbero riferirsi solo alle imprese senza fondi separati né portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità. |
Rischio di mercato |
AS19a |
Elemento C0030/R0010 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di tasso di interesse |
AS19aa |
Elemento C0060/R0100 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio azionario |
AS19ab |
Elemento C0060/R0200 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio immobiliare |
AS19ac |
Elemento C0060/R0300 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di spread |
AS19ad |
Elemento C0060/R0400 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Concentrazioni del rischio di mercato |
AS19ae |
Elemento C0060/R0500 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio valutario |
AS19af |
Elemento C0060/R0600 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di inadempimento della controparte |
AS19b |
Elemento C0030/R0020 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita |
AS19c |
Elemento C0030/R0030 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di mortalità |
AS19ca |
Elemento C0060/R0100 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di longevità |
AS19cb |
Elemento C0060/R0200 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di invalidità-morbilità |
AS19cc |
Elemento C0060/R0300 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di estinzione anticipata |
AS19cd |
Elemento C0060/R0400 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di spesa per l'assicurazione vita |
AS19ce |
Elemento C0060/R0500 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di revisione |
AS19cf |
Elemento C0060/R0600 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di catastrofe per l'assicurazione vita |
AS19cg |
Elemento C0060/R0700 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia |
AS19d |
Elemento C0030/R0040 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT |
AS19da |
Elemento C0060/R0800 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT |
AS19db |
Elemento C0230/R1400 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia |
AS19dc |
Elemento C0250/R1540 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita |
AS19e |
Elemento C0030/R0050 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita |
AS19ea |
Elemento C0100/R0300 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita |
AS19eb |
Elemento C0150/R0400 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita |
AS19ec |
Elemento C0160/R0500 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio relativo alle attività immateriali |
AS19f |
Elemento C0030/R0070 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Rischio operativo |
AS19g |
Elemento C0100/R0130 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli del rischio di spread e della concentrazione del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più grandi o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo (dove il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato utilizzando la formula standard) |
AS20 |
Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale dei tre moduli e sottomoduli di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale dei tre moduli e sottomoduli di rischio di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per le imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità sono disponibili solo a livello di entità e non per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, in ragione della natura del calcolo. Pertanto, se nello Stato membro esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati per ciascun modulo e sottomodulo di rischio nelle celle AS20 e AS20a-c dovrebbero riferirsi solo alle imprese senza fondi separati né portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità. Dato che nei modelli quantitativi i dati sulla rivalutazione delle classi di merito di credito non sono segnalati per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione, le autorità di vigilanza dovrebbero chiarire nel modello A previsto dal presente regolamento la portata delle informazioni fornite nelle celle AS20 e AS20a-c, incluso il livello di aggregazione disponibile. |
Rischio di spread |
AS20a |
Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale del rischio di spread delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo del rischio di spread di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
Concentrazione del rischio di mercato |
AS20b |
Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale della concentrazione del rischio di mercato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
Rischio di inadempimento della controparte |
AS20c |
Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale del rischio di inadempimento della controparte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità |
AS21 |
Elemento C0100/R0220 del modello S.25.02.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale) |
Di cui, importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale |
AS21a |
Elemento C0100/R0220 del modello S.25.02.01 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, diviso per la cella AS21 (espresso in percentuale). |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità |
AS22a |
|
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità |
AS22b |
|
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte. |
AS22c |
|
Numero di maggiorazioni del capitale |
AS23a |
|
Maggiorazione del capitale media per impresa |
AS23b |
Totale degli elementi C0100/R0210 nei modelli S.25.01.01, S.25.02.01 e S.25.03.01 per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che segnalano l'elemento, diviso per la cella AS23a. |
Distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE |
AS23c |
Totale degli elementi C0100/R0210 nei modelli S.25.01.01, S.25.02.01 e S.25.03.01 per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che segnalano l'elemento, diviso per la cella AS18. |
II. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI AI GRUPPI ASSICURATIVI SOGGETTI A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE
ELEMENTO |
NUMERO DELLA CELLA |
DEFINIZIONE |
Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, tra cui: |
AG24 |
Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, inclusi i gruppi assicurativi a livello nazionale |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale |
AG24a |
Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è il paese dell'autorità di vigilanza |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri |
AG24b |
Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è lo Stato membro diverso dal paese dell'autorità di vigilanza |
Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi: |
AG24c |
Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo |
Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti |
AG24ca |
Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo equivalente |
Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti |
AG24cb |
Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo non equivalente |
Numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione |
AG25 |
|
Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, tra cui: |
AG26 |
Per ognuna di tali imprese e società di partecipazione compilare separatamente le celle da AG26a a AG26db |
Denominazione di tale impresa o società di partecipazione |
AG26a |
|
Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale |
AG26b |
|
Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri |
AG26c |
|
Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi |
AG26d |
|
Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti |
AG26da |
Sono inclusi i paesi terzi che sono parzialmente o provvisoriamente equivalenti |
Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti |
AG26db |
|
Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 della stessa direttiva |
AG27 |
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Numero di gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
AG28 |
Numero di gruppi assicurativi di cui l'autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, esclusi i gruppi assicurativi a livello nazionale |
Numero di gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo |
AG29 |
Numero di gruppi assicurativi che nell'elemento C0010/R0130 del modello S.01.02.04 hanno indicato metodo 2 o combinazione di metodi |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
AG30 |
Si tratta della somma delle celle AG30a, AG30b e AG30c |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
AG30a |
Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
AG30b |
Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo il metodo 2 di cui all'articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE |
Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
AG30c |
Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo la combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo |
AG31 |
Si tratta della somma delle celle AG31a, AG31b e AG31c |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
AG31a |
Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
AG31b |
Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE |
Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
AG31c |
Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità |
AG32a |
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Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE |
AG32aa |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato solo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo |
Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE |
AG32ab |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato dall'autorità di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità |
AG32b |
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Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE |
AG32ba |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato solo per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità del gruppo |
Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE |
AG32bb |
Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato dall'autorità di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo |
III. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
ELEMENTO |
NUMERO DELLA CELLA |
DEFINIZIONE |
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Struttura dell'autorità di vigilanza |
B1a |
Schema o diagramma dell'organizzazione, che illustra almeno le divisioni, i dipartimenti e le unità principali dell'autorità di vigilanza. |
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Numero di dipendenti alla fine dell'anno civile |
B1b |
Numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno che lavorano direttamente nel settore della vigilanza prudenziale delle assicurazioni, nonché personale ausiliario a sostegno di quanti lavorano direttamente nel settore della vigilanza prudenziale delle assicurazioni (ad es. informatica) dell'autorità di vigilanza alla fine dell'anno civile. Il numero di dipendenti è calcolato al meglio delle proprie possibilità. |
||||||
Numero totale di ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo |
B2a |
Per ispezione in loco si intende una valutazione organizzata o un esercizio formale di valutazione, nel quadro della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione, effettuato nei locali dell'impresa vigilata o dei fornitori di servizi a cui l'impresa vigilata ha esternalizzato funzioni, che si conclude con l'emanazione di un documento comunicato all'impresa. Ad esempio, gli interventi indicati di seguito non sono considerati ispezioni in loco, anche se possono rientrare nella procedura di riesame dettagliata dell'impresa da parte dell'autorità di vigilanza:
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||||||
Di cui, numero di ispezioni periodiche |
B2aa |
Per ispezione periodica si intende un'ispezione in loco effettuata secondo un programma di vigilanza. |
||||||
Di cui, numero di ispezioni ad hoc |
B2ab |
Per ispezione ad hoc si intende un'ispezione in loco che non è necessariamente effettuata a seguito di una procedura nel quadro della valutazione del rischio né è stata inizialmente definita nel programma di vigilanza. Di norma, tuttavia, la necessità di ispezioni ad hoc sorge quando occorre adeguare il programma di vigilanza agli obblighi delle autorità di vigilanza o ad altre nuove priorità. Possono essere motivate, ad esempio, dal fatto che l'autorità di vigilanza viene a conoscenza di una situazione che richiede lo svolgimento di indagini in loco. |
||||||
Di cui, numero di ispezioni demandate a terzi |
B2ac |
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Di cui, numero di ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo |
B2ad |
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||||||
Di cui, numero totale di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni |
B2ae |
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Numero totale di uomini-giorno dedicati alle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo |
B2b |
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||||||
Numero di verifiche formali della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti, a livello sia di singola impresa che di gruppo |
B3 |
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||||||
Di cui, numero di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni |
B3a |
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||||||
Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa |
B4a |
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||||||
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa |
B4aa |
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||||||
Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di singola impresa che hanno avuto esito positivo |
B4b |
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||||||
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di singola impresa |
B4ba |
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Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo |
B4c |
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||||||
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo |
B4ca |
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||||||
Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di gruppo che hanno avuto esito positivo |
B4d |
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||||||
Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di gruppo |
B4da |
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Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2009/138/CE |
B5a |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici dell'impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia, a causa di uno scostamento significativo tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo della formula standard. |
||||||
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 117 della direttiva 2009/138/CE |
B5b |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di tornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, per non conformità alle norme sui modelli interni. |
||||||
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 119 della direttiva 2009/138/CE |
B5c |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, o i pertinenti moduli di rischio, a causa di uno scostamento significativo tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese alla formula standard. |
||||||
Di cui, numero di misure correttive adottate a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito |
B5ca |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha imposto all'impresa di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, o i pertinenti moduli di rischio, a causa di uno scostamento significativo del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetto al suo rischio di credito. |
||||||
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 137 della direttiva 2009/138/CE |
B5d |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa per non conformità dell'impresa alle norme sulle riserve tecniche. |
||||||
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE |
B5e |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha ristretto o vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa per non conformità dell'impresa al requisito patrimoniale di solvibilità. |
||||||
Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 139 della direttiva 2009/138/CE |
B5f |
Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha ristretto o vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per non conformità dell'impresa al requisito patrimoniale minimo. |
||||||
Numero di autorizzazioni revocate |
B6 |
Per revoca si intende la revoca totale dell'autorizzazione dell'impresa ad esercitare l'attività, mentre non si intende, ad esempio, la revoca dell'autorizzazione limitata ad un particolare ramo di attività o ad una particolare attività di riassicurazione, perché in questo caso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione continua ad essere autorizzata per gli altri rami o per le altre attività. |
||||||
Numero di autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione |
B7 |
Numero di nuove autorizzazioni nell'anno civile. Per nuove autorizzazioni si intendono autorizzazioni di nuove imprese di assicurazione o riassicurazione, non includendo, ad esempio, le estensioni (ad altri rami di attività) delle autorizzazioni delle imprese di assicurazione e di assicurazione già autorizzate. |
||||||
Criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale |
B8a |
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Criteri utilizzati per il calcolo delle maggiorazioni del capitale |
B8b |
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Criteri utilizzati per rimuovere le maggiorazioni del capitale |
B8c |
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Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza |
B9 |
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Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
B9a |
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Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza |
B10 |
Applicabile solo nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di richiedere la previa approvazione dell'aggiustamento per la volatilità. |
||||||
Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
B10a |
Applicabile solo nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di richiedere la previa approvazione dell'aggiustamento per la volatilità. |
||||||
Numero di estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE |
B11a |
Numero di estensioni del periodo concesse per assicurare il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità In presenza di situazioni eccezionalmente avverse. |
||||||
Durata media delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE |
B11b |
Somma della durata di tutte le estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, divisa per la cella B11a. |
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Numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE. |
B12 |
Numero di autorizzazioni concesse all'uso del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. |
||||||
Numero di domande presentate all'autorità di vigilanza di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE |
B13 |
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||||||
Di cui, numero di domande di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
B13a |
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||||||
Numero di decisioni di revoca dell'approvazione ad applicare questa misura transitoria ai sensi dell'articolo 308 sexies della direttiva 2009/138/CE |
B13b |
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||||||
Numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza |
B14 |
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||||||
Di cui, numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo |
B14a |
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||||||
Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro |
B15a |
Numero di riunioni organizzate ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 249, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro ma non in qualità di autorità di vigilanza del gruppo. Sono incluse le riunioni in presenza e le riunioni organizzate tramite altri mezzi, quale la videoconferenza. Sono altresì incluse le riunioni alle quali partecipa un numero ridotto di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, quali le riunioni di squadre specializzate; sono invece escluse le discussioni bilaterali tra due autorità di vigilanza facenti parte del collegio delle autorità di vigilanza. Questo elemento non include le riunioni dei gruppi di gestione delle crisi, dato che la loro istituzione non è disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE. |
||||||
Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo |
B15b |
Numero di riunioni del collegio delle autorità di vigilanza organizzate ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 249, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo. Sono incluse le riunioni in presenza e le riunioni organizzate tramite altri mezzi, quale la videoconferenza. Sono altresì incluse le riunioni alle quali partecipa un numero ridotto di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, quali le riunioni di squadre specializzate; sono invece escluse le discussioni bilaterali tra due autorità di vigilanza facenti parte del collegio delle autorità di vigilanza. Questo elemento non include le riunioni dei gruppi di gestione delle crisi, dato che la loro istituzione non è disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE. |
||||||
Numero di domande di approvazione di fondi propri accessori presentate alle autorità di vigilanza |
B16a |
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Di cui, numero di domande di approvazione di fondi propri accessori che hanno avuto esito positivo |
B16aa |
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Principali caratteristiche degli elementi dei fondi propri accessori approvati |
B16b |
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Numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi di fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 |
B17a |
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||||||
Di cui, numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 che hanno avuto esito positivo |
B17aa |
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||||||
Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 |
B17b |
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Metodo utilizzato per valutare e classificare gli elementi di fondi propri non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 |
B17c |
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Numero di analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato. |
B18a |
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Portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato. |
B18b |
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO III
MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI
Le informazioni di cui all'articolo 4 sono pubblicate compilando il seguente modello. Se non altrimenti specificato, tutti i riferimenti rinviano alla direttiva 2009/138/CE.
MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE
Articolo della direttiva 2009/138/CE |
Titolo dell'articolo |
Descrizione dell'opzione |
Uso dell'opzione SÌ/NO |
Strumento giuridico nazionale utilizzato L/R/A (1) |
Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale |
Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo |
Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua |
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Articolo 13, punto 27) |
Definizioni |
Per quanto riguarda la definizione di grandi rischi, l'opzione di aggiungere alla categoria di rischi classificati nei rami dell'assicurazione non vita 3, 8, 9, 10, 13 e 16 di cui all'allegato I, parte A, i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei |
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Articolo 15, paragrafo 2, terzo comma |
Ambito di applicazione dell'autorizzazione |
Opzione di accordare l'autorizzazione per due o più rami dell'assicurazione diretta |
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Articolo 15, paragrafo 3, primo comma |
Ambito di applicazione dell'autorizzazione |
Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, l'opzione di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati all'allegato I, parte B |
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Articolo 17, paragrafo 2 |
Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione |
Opzione di creare imprese che assumano una forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di effettuare operazioni di assicurazione o di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato |
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Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma |
Condizioni di polizza e tariffe |
Per l'assicurazione vita, l'opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali |
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Articolo 21, paragrafo 3 |
Condizioni di polizza e tariffe |
Opzione di sottoporre le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo assistenza al controllo dei mezzi quanto a personale e ad attrezzature |
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Articolo 21, paragrafo 4 |
Condizioni di polizza e tariffe |
Opzione di prescrivere l'approvazione dello statuto e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale della vigilanza |
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Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma |
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto |
Opzione di esonerare per un periodo transitorio le imprese di (ri)assicurazione dall'obbligo di evidenziare separatamente la maggiorazione del capitale o l'impatto dell'uso dei parametri specifici dell'impresa quando detto uso è prescritto dall'autorità di vigilanza |
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Articolo 57, paragrafo 1 |
Acquisizioni |
Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle acquisizioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 % |
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Articolo 57, paragrafo 2 |
Acquisizioni |
Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle dismissioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 % |
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Articolo 73, paragrafo 2 |
Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita |
Opzione di consentire:
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Articolo 73, paragrafo 3, prima frase |
Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita |
Opzione di prevedere che le imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività |
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Articolo 73, paragrafo 3, seconda frase |
Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita |
Opzione di consentire nelle procedure di liquidazione che alle attività relative ai rischi di incidente e malattia esercitate dalle imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, siano applicate le norme applicabili alle attività di assicurazione vita |
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Articolo 73, paragrafo 5, secondo comma |
Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita |
Opzione di obbligare a porre fine al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita entro un certo termine |
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Articolo 77 quinquies, paragrafo 1 |
Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio |
Opzione di imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2 |
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Articolo 148, paragrafo 2 |
Notifica da parte dello Stato membro di origine |
Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita che coprono il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in regime di libera prestazione di servizi di trasmettere determinate informazioni |
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Articolo 150, paragrafo 3 |
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli |
Opzione per lo Stato membro ospitante di imporre alle imprese di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme relative alla copertura di rischi aggravati che si applicano alle imprese di assicurazione non vita |
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Articolo 152, paragrafo 4 |
Rappresentante |
Opzione di approvare il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE come rappresentante di cui all'articolo 152, paragrafo 1 |
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Articolo 163, paragrafo 3 |
Programma di attività della succursale |
Opzione di esigere che le imprese di assicurazione effettuino la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche per quanto riguarda l'assicurazione vita |
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Articolo 169, paragrafo 2 |
Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita |
Opzione di consentire alle succursali che praticano il cumulo di svolgere attività di assicurazione vita e di assicurazione non vita, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta |
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Articolo 169, paragrafo 3, secondo comma |
Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita |
Opzione relativa alle succursali che alle date previste all'articolo 73, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio dello Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, ma la cui sede centrale situata fuori dall'Unione pratica il cumulo e che successivamente intendono svolgere l'attività di assicurazione non vita in detto Stato membro |
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Articolo 179, paragrafo 4, secondo comma |
Obblighi correlati |
Opzione di imporre una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative all'assicurazione non vita obbligatoria |
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Articolo 181, paragrafo 1, secondo comma |
Assicurazione non vita |
Opzione di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e di tali altri documenti al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione |
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Articolo 181, paragrafo 2, primo comma |
Assicurazione non vita |
Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione all'autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione obbligatoria prima della loro diffusione |
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Articolo 182, secondo comma |
Assicurazione vita |
Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali |
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Articolo 184, paragrafo 2, secondo comma |
Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi |
Opzione di esigere che sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura figurino il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione non vita |
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Articolo 185, paragrafo 7 |
Informazioni per i contraenti |
Opzione di prescrivere la presentazione di informazioni supplementari, al fine di assicurare che il contraente comprenda gli elementi essenziali dell'impegno dell'assicurazione vita |
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Articolo 186, paragrafo 2 |
Termine di rinuncia |
Opzione di non applicare il termine per la rinuncia da parte dei contraenti in casi specifici |
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Articolo 189 |
Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia |
Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita l'obbligo di partecipazione ai regimi di garanzia nello Stato membro ospitante |
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Articolo 197, primo comma |
Attività analoghe all'assistenza turistica |
Opzione di emanare disposizioni relative all'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2 |
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Articolo 198, paragrafo 2, lettera c) |
Ambito di applicazione della presente sezione |
Opzione di non applicare le disposizioni in materia di assicurazione tutela giudiziaria all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza in circostanze specifiche |
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Articolo 199 |
Contratti distinti |
Opzione di richiedere che l'importo del premio per la tutela giudiziaria sia specificato esplicitamente nel relativo contratto |
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Articolo 200, paragrafo 1, primo comma |
Gestione dei sinistri |
Opzione di scegliere tra tre metodi di gestione dei sinistri |
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Articolo 200, paragrafo 3, secondo comma |
Gestione dei sinistri |
Opzione di estendere ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione tutela giudiziaria il divieto di esercizio simultaneo della stessa o di analoga attività in un'impresa di assicurazione collegata |
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Articolo 202, paragrafo 1 |
Deroghe alla libertà di scelta dell'avvocato |
Opzione di consentire deroghe alle norme sulla libertà di scelta dell'avvocato nell'assicurazione tutela giudiziaria a determinate condizioni |
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Articolo 206, paragrafo 1 |
Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale |
Opzione di prescrivere: a) la conformità dei contratti di assicurazione malattia a specifiche disposizioni legislative per tutelare l'interesse generale nel ramo dell'assicurazione malattia e b) la comunicazione alle autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione malattia |
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Articolo 206, paragrafo 2, primo comma |
Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale |
Opzione di prescrivere che il sistema alternativo di assicurazione malattia sia gestito secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita a determinate condizioni |
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Articolo 207 |
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro |
Opzione di imporre alle imprese di assicurazione che svolgono l'attività di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il rispetto delle disposizioni specifiche della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante |
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Articolo 216, paragrafo 1, primo comma |
Impresa capogruppo a livello nazionale |
Opzione di consentire alle autorità di vigilanza di decidere di assoggettare alla vigilanza di gruppo un'impresa capogruppo a livello nazionale |
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Articolo 225, secondo comma |
Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate |
Opzione di disporre che ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un altro Stato membro dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti in detto Stato membro |
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Articolo 227, paragrafo 1, secondo comma |
Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi |
Opzione di disporre che si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un paese terzo con regime di solvibilità equivalente dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti nel paese terzo |
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Articolo 275, paragrafo 1 |
Trattamento dei crediti di assicurazione |
Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione |
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Articolo 275, paragrafo 2 |
Trattamento dei crediti di assicurazione |
Opzione di prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione prevalgano sui crediti di assicurazione |
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Articolo 276, paragrafo 2, secondo comma |
Registro speciale |
Opzione di prevedere che le imprese di assicurazione tengano un registro unico per l'attività di assicurazione vita e i rischi di incidente e malattia |
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Articolo 277 |
Surrogazione a un regime di garanzia |
Opzione di prevedere la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 275, paragrafo 1, ai diritti dei creditori di assicurazione surrogati a un regime di garanzia nazionale |
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Articolo 279, paragrafo 2, secondo comma |
Revoca dell'autorizzazione |
Opzione di prevedere che nel corso del procedimento di liquidazione talune attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine |
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Articolo 304, paragrafo 1 |
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata |
Opzione di autorizzare le imprese di assicurazione vita ad applicare un sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata a determinate condizioni |
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Articolo 305, paragrafo 1 |
Deroghe e abrogazione delle misure restrittive |
Opzione di dispensare le imprese di assicurazione non vita con una certa raccolta premi massima che il 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti patrimoniali di solvibilità dall'obbligo di costituire un fondo minimo di garanzia |
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Articolo 308 ter, paragrafo 15 |
Misure transitorie |
Opzione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE |
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Articolo 308 ter, paragrafo 16 |
Misure transitorie |
Opzione attribuita all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte del gruppo |
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(1) Testo delle disposizioni legislative (L), regolamentari (R) e amministrative (A).