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Document 32015R2451

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 347 del 31.12.2015, p. 1224–1284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2451/oj

    31.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 347/1224


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2451 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 2015

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per promuovere un livello uniforme di trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza e per assicurare che le informazioni rese pubbliche ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE siano facilmente accessibili e comparabili, è necessario prevedere norme comuni sulla struttura e il formato delle informazioni da rendere pubbliche.

    (2)

    Per assicurare condizioni uniformi di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare modelli specifici.

    (3)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

    (4)

    L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Pubblicazione delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali

    Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:

    (a)

    disposizioni legislative dell'Unione in materia di assicurazioni direttamente applicabili nel territorio dello Stato membro di origine;

    (b)

    testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazioni, basate sulle disposizioni legislative dell'Unione o che le recepiscono o che sono altrimenti applicabili nello Stato membro di origine.

    Articolo 2

    Pubblicazione delle informazioni sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

    1.   Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, secondo l'ordine dei compiti specificati all'articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2009/138/CE.

    2.   Le autorità di vigilanza forniscono contestualmente un quadro generale delle modalità secondo le quali hanno effettuato il riesame e la valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE.

    Articolo 3

    Pubblicazione delle informazioni sui dati statistici aggregati

    Per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, dell'articolo 316 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) della Commissione e dell'allegato XXI dello stesso regolamento, le autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

    Articolo 4

    Pubblicazione delle informazioni sull'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE

    Le autorità di vigilanza che forniscono le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE pubblicano dette informazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.

    Articolo 5

    Pubblicazione delle informazioni sugli obiettivi, le funzioni e le attività della vigilanza

    Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:

    (a)

    obiettivi della vigilanza;

    (b)

    principali funzioni della vigilanza;

    (c)

    principali aree di attività di vigilanza in corso e programmate.

    Articolo 6

    Struttura dell'informativa sul sito web dell'autorità di vigilanza

    Quando pubblicano online le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza assicurano che le informazioni siano presentate sotto i seguenti titoli:

    (a)

    «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

    (b)

    «Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;

    (c)

    «Dati statistici aggregati», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;

    (d)

    «Esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;

    (e)

    «Obiettivi della vigilanza e sue principali funzioni e attività», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).


    ALLEGATO I

    MODELLI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI

    Per la pubblicazione dei dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 devono essere utilizzati i seguenti modelli A, B, C e D.

    MODELLO A PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

    Numero della cella

    Elemento

    31.12.(x-4)

    31.12.(x-3)

    31.12.(x-2)

    31.12.(x-1)

     

     

    Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

    Imprese di assicurazione vita

    Imprese di assicurazione non vita

    Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

    Imprese di riassicurazione

    Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

    Imprese di assicurazione vita

    Imprese di assicurazione non vita

    Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

    Imprese di riassicurazione

    Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

    Imprese di assicurazione vita

    Imprese di assicurazione non vita

    Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

    Imprese di riassicurazione

    Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione

    Imprese di assicurazione vita

    Imprese di assicurazione non vita

    Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita

    Imprese di riassicurazione

    TIPI DI IMPRESE

    AS1a

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS1b

    Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS1c

    Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS2

    Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS3

    Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

    AS4a

    Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

    AS4b

    Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che svolgono effettivamente l'attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

     

     

     

     

    N/A

    AS5

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS6

    Numero di società veicolo autorizzate in conformità all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE di imprese di assicurazione e di riassicurazione

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS7

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    USO DEGLI AGGIUSTAMENTI O DELLE MISURE TRANSITORIE DA PARTE DELLE IMPRESE

    AS8

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e numero di loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS9

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS10

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS11

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IMPORTO DI ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E FONDI PROPRI

    AS12

    Importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12a

    Attività immateriali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12b

    Attività fiscali differite

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12c

    Utili da prestazioni pensionistiche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12d

    Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12e

    Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12f

    Attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12g

    Mutui ipotecari e prestiti (eccetto prestiti su polizze)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12h

    Prestiti su polizze

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12i

    Importi recuperabili da contratti di riassicurazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12j

    Depositi presso imprese cedenti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12k

    Crediti verso assicurazioni e intermediari

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12l

    Crediti verso riassicurazioni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12m

    Crediti (commerciali, non assicurativi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12n

    Azioni proprie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12o

    Importi dovuti per elementi di fondi propri o fondi iniziali richiamati ma non ancora versati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12p

    Contante ed equivalenti a contante

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS12q

    Tutte le altre attività non segnalate altrove

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS13

    Importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS13a

    Riserve tecniche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS13b

    Altre passività, escluse le passività subordinate non incluse nei fondi propri

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS13c

    Passività subordinate non incluse nei fondi propri

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS14a

    Importo totale dei fondi propri di base

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS14aa

    Di cui, passività subordinate

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS14b

    Importo totale dei fondi propri accessori

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS15

    Importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS15a

    Classe 1 — illimitati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS15b

    Classe 1 — limitati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS15c

    Classe 2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS15d

    Classe 3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS16

    Importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS16a

    Classe 1 — illimitati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS16b

    Classe 1 — limitati

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS16c

    Classe 2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — FORMULA STANDARD

    AS17

    Importo totale del requisito patrimoniale minimo

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AS18

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità (1)

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19a

    Rischio di mercato

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19aa

    Rischio di tasso di interesse

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ab

    Rischio azionario

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ac

    Rischio immobiliare

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ad

    Rischio di spread

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ae

    Concentrazioni del rischio di mercato

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19af

    Rischio valutario

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19b

    Rischio di inadempimento della controparte

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19c

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ca

    Rischio di mortalità

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19cb

    Rischio di longevità

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19cc

    Rischio di invalidità-morbilità

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19cd

    Rischio di estinzione anticipata

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ce

    Rischio di spesa per l'assicurazione vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19cf

    Rischio di revisione

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19cg

    Rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19d

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19da

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19db

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19dc

    Rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19e

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ea

    Rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19eb

    Rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19ec

    Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19f

    Rischio relativo alle attività immateriali

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS19g

    Rischio operativo

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS20

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli del rischio di spread e della concentrazione del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più grandi o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo (dove il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato utilizzando la formula standard) (1)

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS20a

    Rischio di spread

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS20b

    Concentrazione del rischio di mercato

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS20c

    Rischio di inadempimento della controparte

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — MODELLI INTERNI

    AS21

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS21a

    Di cui, importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS22a

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS22b

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS22c

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte.

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    REQUISITI PATRIMONIALI OBBLIGATORI — MAGGIORAZIONI DEL CAPITALE

    AS23a

    Numero di maggiorazioni del capitale

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS23b

    Maggiorazione del capitale media per impresa

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    AS23c

    Distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

     

    N/A

    MODELLO B PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI AI GRUPPI ASSICURATIVI SOGGETTI A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

    Numero della cella

    Elemento

    31.12.(x-4)

    31.12.(x-3)

    31.12.(x-2)

    31.12.(x-1)

    TIPI DI GRUPPI

    AG24

    Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, tra cui:

     

     

     

     

    AG24a

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

     

     

     

     

    AG24b

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

     

     

     

     

    AG24c

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi:

     

     

     

     

    AG24ca

    Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

     

     

     

     

    AG24cb

    Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

     

     

     

     

    AG25

    Numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione

     

     

     

     

    AG26

    Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, tra cui:

     

     

     

     

    AG26a

    Denominazione di tale impresa o società di partecipazione

     

     

     

     

    AG26b

    Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

     

     

     

     

    AG26c

    Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

     

     

     

     

    AG26d

    Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi

     

     

     

     

    AG26da

    Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

     

     

     

     

    AG26db

    Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

     

     

     

     

    AG27

    Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 della stessa direttiva

     

     

     

     

    AG28

    Numero di gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    METODO CONTABILE E FONDI PROPRI DEL GRUPPO

    AG29

    Numero di gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo

     

     

     

     

    AG30

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    AG30a

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    AG30b

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    AG30c

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

    AG31

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    AG31a

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

     

     

     

     

    AG31b

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

     

     

     

     

    AG31c

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

     

     

     

     

    MODELLI INTERNI DEL GRUPPO

    AG32a

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

     

     

     

     

    AG32aa

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    AG32ab

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    AG32b

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

     

     

     

     

    AG32ba

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    AG32bb

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    MODELLO C PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

    Numero della cella

    Elemento

    31.12.(x-4)

    31.12.(x-3)

    31.12.(x-2)

    31.12.(x-1)

    DIPENDENTI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

    B1b

    Numero di dipendenti alla fine dell'anno civile

     

     

     

     

    ISPEZIONI IN LOCO

    B2a

    Numero totale di ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

     

     

     

     

    B2aa

    Di cui, numero di ispezioni periodiche

     

     

     

     

    B2ab

    Di cui, numero di ispezioni ad hoc

     

     

     

     

    B2ac

    Di cui, numero di ispezioni demandate a terzi

     

     

     

     

    B2ad

    Di cui, numero di ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    B2ae

    Di cui, numero totale di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

     

     

     

     

    B2b

    Numero totale di uomini-giorno dedicati alle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

     

     

     

     

    B3

    Numero di verifiche formali della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti, a livello sia di singola impresa che di gruppo

     

     

     

     

    B3a

    Di cui, numero di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

     

     

     

     

    MODELLI INTERNI

    B4a

    Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

     

     

     

     

    B4aa

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

     

     

     

     

    B4b

    Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di singola impresa che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    B4ba

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di singola impresa

     

     

     

     

    B4c

    Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

     

     

     

     

    B4ca

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

     

     

     

     

    B4d

    Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di gruppo che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    B4da

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di gruppo

     

     

     

     

    MISURE E POTERI DI VIGILANZA

    B5a

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B5b

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 117 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B5c

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 119 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B5ca

    Di cui, numero di misure correttive adottate a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito

     

     

     

     

    B5d

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 137 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B5e

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B5f

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 139 della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B6

    Numero di autorizzazioni revocate

     

     

     

     

    B7

    Numero di autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione

     

     

     

     

    B9

    Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

     

     

     

     

    B9a

    Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    B10

    Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

     

     

     

     

    B10a

    Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    B11a

    Numero di estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B11b

    Durata media delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B12

    Numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE.

     

     

     

     

    B13

    Numero di domande presentate all'autorità di vigilanza di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B13a

    Di cui, numero di domande di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    B13b

    Numero di decisioni di revoca dell'approvazione ad applicare questa misura transitoria ai sensi dell'articolo 308 sexies della direttiva 2009/138/CE

     

     

     

     

    B14

    Numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza

     

     

     

     

    B14a

    Di cui, numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    COLLEGI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

    B15a

    Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro

     

     

     

     

    B15b

    Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo

     

     

     

     

    APPROVAZIONI DI FONDI PROPRI

    B16a

    Numero di domande di approvazione di fondi propri accessori presentate alle autorità di vigilanza

     

     

     

     

    B16aa

    Di cui, numero di domande di approvazione di fondi propri accessori che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    B17

    Numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

     

     

     

     

    B17a

    Di cui, numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 che hanno avuto esito positivo

     

     

     

     

    VERIFICHE INTER PARES

    B18a

    Numero di analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

     

     

     

     

    MODELLO D PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI QUALITATIVI RELATIVI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

    Le informazioni sono pubblicate sotto i seguenti titoli. Sotto ogni titolo sono pubblicati i dati relativi ai quattro precedenti esercizi.

    B1a– Struttura dell'autorità di vigilanza

    B8a– Criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale

    B8b– Criteri utilizzati per il calcolo delle maggiorazioni del capitale

    B8c– Criteri utilizzati per rimuovere le maggiorazioni del capitale

    B16b– Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri accessori approvati

    B17b– Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

    B17c– Metodo utilizzato per valutare e classificare gli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

    B18b– Portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.


    (1)  I dati sul requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio non includono informazioni sulle imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, perché i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità per tali imprese sono disponibili solo a livello di entità in ragione della natura del calcolo.


    ALLEGATO II

    ISTRUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI

    I dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 sono pubblicati conformemente alle istruzioni e alle definizioni degli elementi di cui al presente allegato.

    Numero di precedenti esercizi da includere nella pubblicazione

    Ai sensi dell'articolo 316, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 sono pubblicati i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Prima del 2020, nei casi in cui siano disponibili dati relativi a meno di quattro esercizi, sono pubblicati i dati relativi a tutti i precedenti esercizi disponibili. Ad ogni pubblicazione è aggiornato l'anno civile a cui la pubblicazione si riferisce. Nei modelli da A a C, la «x» nella prima riga della tabella rappresenta l'anno in corso al momento della pubblicazione.

    Termini di pubblicazione e chiusura dell'esercizio finanziario

    La data di chiusura dell'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione e di riassicurazione può influire sull'anno in cui le autorità di vigilanza pubblicano i dati. Secondo l'allegato XXI, parte A, ultimo paragrafo, del regolamento delegato (UE) 2015/35, la pubblicazione riguarda i dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai gruppi assicurativi vigilati per l'esercizio finanziario conclusosi nell'anno civile che precede l'anno della pubblicazione. Se l'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione si conclude dopo il 31 dicembre, l'aggregazione e la pubblicazione dei dati da parte delle autorità di vigilanza avvengono nell'anno successivo a quello in cui si è concluso l'esercizio finanziario. Per il primo anno di pubblicazione avente luogo nel 2017 e relativo all'anno civile che termina nel 2016, negli Stati membri in cui l'esercizio finanziario delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si conclude dopo il 31 dicembre, i dati relativi alle imprese e ai gruppi vigilati pubblicati nel 2017 non includono i dati di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, tutte le pubblicazioni successive includono i dati di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    Numerazione delle celle

    I numeri delle celle corrispondono all'ordine e alla numerazione dell'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/35, e coprono in primo luogo le informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte A, relative alle imprese di assicurazione e di riassicurazione (celle AS), seguite dalle informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte A, relative ai gruppi assicurativi (celle AG) e infine le informazioni prescritte dall'allegato XXI, parte B, relative alle autorità di vigilanza (celle B).

    Definizione degli elementi

    Le definizioni degli elementi chiariscono quali dati devono essere pubblicati o la fonte dei dati. Tutti i riferimenti ai numeri di celle rinviano ad altre celle riportate nei modelli del presente regolamento. Tutti i riferimenti ai codici dei modelli o degli elementi dei modelli nelle definizioni degli elementi rinviano ai modelli o agli elementi dei modelli aventi lo stesso codice, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (1). Quando l'elemento non ha una definizione, si ritiene che i dati da pubblicare siano chiari.

    Istruzioni specifiche relative al modello A

    L'allegato XXI, parte A, del regolamento delegato (UE) 2015/35 prescrive che i dati relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate siano forniti separatamente per: 1) tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, 2) le imprese di assicurazione vita, 3) le imprese di assicurazione non vita, 4) le imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita e 5) le imprese di riassicurazione, a meno che la cella sia contrassegnata con N/A (non applicabile).

    La colonna del modello A riguardante le informazioni su «tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione» è evidenziata in verde chiaro per indicare che queste celle rappresentano la somma delle informazioni fornite nelle celle bianche sulle diverse categorie di imprese descritte nel paragrafo precedente, quando le informazioni sono fornite separatamente.

    Istruzioni specifiche relative ai modelli C e D

    I modelli C e D riguardano la pubblicazione di dati sull'autorità di vigilanza conformemente all'allegato XXI, parte B, del regolamento delegato (UE) 2015/35: il modello C contiene i dati quantitativi e il modello D contiene i dati qualitativi. Nel modello D, le informazioni riguardanti anni precedenti sono fornite sotto ogni singolo titolo, ad esempio «Struttura dell'autorità di vigilanza». Quando le informazioni rimangono immutate per oltre un anno civile, l'autorità di vigilanza indica il numero di anni civili a cui le informazioni si riferiscono. Per il resto, gli Stati membri possono decidere il formato e la struttura specifici che ritengono appropriati sulla base della natura e della lunghezza delle informazioni da fornite sotto ogni titolo del modello.

    I.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

    ELEMENTO

    NUMERO DELLA CELLA

    DEFINIZIONE

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione

    AS1a

    Numero di imprese di assicurazione diretta vita o non vita o di riassicurazione che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE e che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa direttiva

    Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

    AS1b

    Numero di succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede centrale in un altro Stato membro

    Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza

    AS1c

    Numero di succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede centrale al di fuori del SEE

    Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri

    AS2

     

    Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi

    AS3

    Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sulle imprese di assicurazione che svolgono effettivamente l'attività in un altro Stato membro nell'ambito della libera prestazione di servizi sulla base del modello S.04.01.01

    Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

    AS4a

    Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sulle imprese di assicurazione che hanno notificato l'intenzione di svolgere l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel suo Stato membro

    Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che svolgono effettivamente l'attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi

    AS4b

    Informazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sulle imprese di assicurazione che svolgono effettivamente l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel suo Stato membro. Il numero si basa sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e ospitante

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE

    AS5

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi degli articoli da 4 a 12 della stessa direttiva

    Numero di società veicolo autorizzate in conformità all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE di imprese di assicurazione e di riassicurazione

    AS6

     

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione

    AS7

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le succursali in paesi terzi, sottoposte a provvedimenti di risanamento o a procedure di liquidazione. Per provvedimenti di risanamento si intendono i provvedimenti di cui al titolo IV, capo II, della direttiva 2009/138/CE. Per procedure di liquidazione si intendono le procedure di cui al titolo IV, capo III, della direttiva 2009/138/CE

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e numero di loro portafogli cui si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE

    AS8

     

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE

    AS9

     

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

    AS10

     

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE

    AS11

     

    Importo totale delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE

    AS12

    Elemento C0010/R0500 del modello S.02.01.01

    Attività immateriali

    AS12a

    Elemento C0010/R0030 del modello S.02.01.01

    Attività fiscali differite

    AS12b

    Elemento C0010/R0040 del modello S.02.01.01

    Utili da prestazioni pensionistiche

    AS12c

    Elemento C0010/R0050 del modello S.02.01.01

    Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio

    AS12d

    Elemento C0010/R0060 del modello S.02.01.01

    Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote)

    AS12e

    Elemento C0010/R0070 del modello S.02.01.01

    Attività detenute per contratti collegati a un indice e contratti collegati a quote

    AS12f

    Elemento C0010/R0220 del modello S.02.01.01

    Mutui ipotecari e prestiti (eccetto prestiti su polizze)

    AS12g

    Somma degli elementi C0010/R0250 e C0010/R0260 del modello S.02.01.01

    Prestiti su polizze

    AS12h

    Elemento C0010/R0240 del modello S.02.01.01

    Importi recuperabili da contratti di riassicurazione

    AS12i

    Elemento C0010/R0270 del modello S.02.01.01

    Depositi presso imprese cedenti

    AS12j

    Elemento C0010/R0350 del modello S.02.01.01

    Crediti verso assicurazioni e intermediari

    AS12k

    Elemento C0010/R0360 del modello S.02.01.01

    Crediti verso riassicurazioni

    AS12l

    Elemento C0010/R0370 del modello S.02.01.01

    Crediti (commerciali, non assicurativi)

    AS12m

    Elemento C0010/R0380 del modello S.02.01.01

    Azioni proprie

    AS12n

    Elemento C0010/R0390 del modello S.02.01.01

    Importi dovuti per elementi di fondi propri o fondi iniziali richiamati ma non ancora versati

    AS12o

    Elemento C0010/R0400 del modello S.02.01.01

    Contante ed equivalenti a contante

    AS12p

    Elemento C0010/R0410 del modello S.02.01.01

    Tutte le altre attività non segnalate altrove

    AS12q

    Elemento C0010/R0420 del modello S.02.01.01

    Importo totale delle passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione valutate in conformità degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE

    AS13

    Elemento C0010/R0900 del modello S.02.01.01

    Riserve tecniche

    AS13a

    Somma degli elementi C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 e C0010/R0690 del modello S.02.01.01

    Altre passività, escluse le passività subordinate non incluse nei fondi propri

    AS13b

    Somma degli elementi da C0010/R0740 a C0010/R0840, C0010/R0870 e C0010/R0880 del modello S.02.01.1

    Passività subordinate non incluse nei fondi propri

    AS13c

    Elemento C0010/R0860 del modello S.02.01.01

    Importo totale dei fondi propri di base

    AS14a

    Elemento C0010/R0290 del modello S.23.01.01

    Di cui, passività subordinate

    AS14aa

    Elemento C0010/R0140 del modello S.23.01.01

    Importo totale dei fondi propri accessori

    AS14b

    Elemento C0010/R0400 del modello S.23.01.01

    Importo totale ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità

    AS15

    Elemento C0010/R0540 del modello S.23.01.01

    Classe 1 — illimitati

    AS15a

    Elemento C0020/R0540 del modello S.23.01.01

    Classe 1 — limitati

    AS15b

    Elemento C0030/R0540 del modello S.23.01.01

    Classe 2

    AS15c

    Elemento C0040/R0540 del modello S.23.01.01

    Classe 3

    AS15d

    Elemento C0050/R0540 del modello S.23.01.01

    Importo totale ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo

    AS16

    Elemento C0010/R0550 del modello S.23.01.01

    Classe 1 — illimitati

    AS16a

    Elemento C0020/R0550 del modello S.23.01.01

    Classe 1 — limitati

    AS16b

    Elemento C0030/R0550 del modello S.23.01.01

    Classe 2

    AS16c

    Elemento C0040/R0550 del modello S.23.01.01

    Importo totale del requisito patrimoniale minimo

    AS17

    Elemento C0070/R0400 del modello S.28.01.01 o S.28.02.01

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

    AS18

    Elemento C0100/R0220 del modello S.25.01.01, S.25.02.01 o S.25.03.01

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

    AS19

    Questa cella dovrebbe includere l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard. Si tratta dell'elemento C0100/R0220 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale).

    Le celle AS19a-AS19f dovrebbero includere gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile.

    Per le imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità sono disponibili solo a livello di entità e non per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, in ragione della natura del calcolo. Pertanto, se nello Stato membro esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati per ciascun modulo e sottomodulo di rischio nelle celle AS19a-AS19f dovrebbero riferirsi solo alle imprese senza fondi separati né portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità.

    Rischio di mercato

    AS19a

    Elemento C0030/R0010 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di tasso di interesse

    AS19aa

    Elemento C0060/R0100 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio azionario

    AS19ab

    Elemento C0060/R0200 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio immobiliare

    AS19ac

    Elemento C0060/R0300 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di spread

    AS19ad

    Elemento C0060/R0400 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Concentrazioni del rischio di mercato

    AS19ae

    Elemento C0060/R0500 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio valutario

    AS19af

    Elemento C0060/R0600 del modello S.26.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di inadempimento della controparte

    AS19b

    Elemento C0030/R0020 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

    AS19c

    Elemento C0030/R0030 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di mortalità

    AS19ca

    Elemento C0060/R0100 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di longevità

    AS19cb

    Elemento C0060/R0200 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di invalidità-morbilità

    AS19cc

    Elemento C0060/R0300 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di estinzione anticipata

    AS19cd

    Elemento C0060/R0400 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di spesa per l'assicurazione vita

    AS19ce

    Elemento C0060/R0500 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di revisione

    AS19cf

    Elemento C0060/R0600 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

    AS19cg

    Elemento C0060/R0700 del modello S.26.03.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

    AS19d

    Elemento C0030/R0040 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT

    AS19da

    Elemento C0060/R0800 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia NSLT

    AS19db

    Elemento C0230/R1400 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia

    AS19dc

    Elemento C0250/R1540 del modello S.26.04.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

    AS19e

    Elemento C0030/R0050 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita

    AS19ea

    Elemento C0100/R0300 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

    AS19eb

    Elemento C0150/R0400 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita

    AS19ec

    Elemento C0160/R0500 del modello S.26.05.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio relativo alle attività immateriali

    AS19f

    Elemento C0030/R0070 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Rischio operativo

    AS19g

    Elemento C0100/R0130 del modello S.25.01.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità per i sottomoduli del rischio di spread e della concentrazione del rischio di mercato e per il modulo del rischio di inadempimento della controparte riguardo ai quali è stata eseguita una rivalutazione delle classi di merito di credito delle esposizioni più grandi o più complesse in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale dei rispettivi sottomoduli o del modulo (dove il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di credito è calcolato utilizzando la formula standard)

    AS20

    Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale dei tre moduli e sottomoduli di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale dei tre moduli e sottomoduli di rischio di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    Per le imprese con fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati sul requisito patrimoniale di solvibilità sono disponibili solo a livello di entità e non per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, in ragione della natura del calcolo. Pertanto, se nello Stato membro esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i dati per ciascun modulo e sottomodulo di rischio nelle celle AS20 e AS20a-c dovrebbero riferirsi solo alle imprese senza fondi separati né portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità.

    Dato che nei modelli quantitativi i dati sulla rivalutazione delle classi di merito di credito non sono segnalati per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione, le autorità di vigilanza dovrebbero chiarire nel modello A previsto dal presente regolamento la portata delle informazioni fornite nelle celle AS20 e AS20a-c, incluso il livello di aggregazione disponibile.

    Rischio di spread

    AS20a

    Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale del rischio di spread delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo del rischio di spread di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    Concentrazione del rischio di mercato

    AS20b

    Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale della concentrazione del rischio di mercato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    Rischio di inadempimento della controparte

    AS20c

    Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard, l'importo totale del rischio di inadempimento della controparte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno eseguito almeno una rivalutazione, diviso per l'importo totale del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità

    AS21

    Elemento C0100/R0220 del modello S.25.02.01 diviso per la cella AS18 (espresso in percentuale)

    Di cui, importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, per ciascun modulo e sottomodulo di rischio, al livello di aggregazione disponibile, espresso in percentuale dell'importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale

    AS21a

    Elemento C0100/R0220 del modello S.25.02.01 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, diviso per la cella AS21 (espresso in percentuale).

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

    AS22a

     

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

    AS22b

     

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno approvato, il cui ambito include il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte.

    AS22c

     

    Numero di maggiorazioni del capitale

    AS23a

     

    Maggiorazione del capitale media per impresa

    AS23b

    Totale degli elementi C0100/R0210 nei modelli S.25.01.01, S.25.02.01 e S.25.03.01 per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che segnalano l'elemento, diviso per la cella AS23a.

    Distribuzione delle maggiorazioni del capitale calcolate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione vigilate in conformità della direttiva 2009/138/CE

    AS23c

    Totale degli elementi C0100/R0210 nei modelli S.25.01.01, S.25.02.01 e S.25.03.01 per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che segnalano l'elemento, diviso per la cella AS18.

    II.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI AI GRUPPI ASSICURATIVI SOGGETTI A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

    ELEMENTO

    NUMERO DELLA CELLA

    DEFINIZIONE

    Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, tra cui:

    AG24

    Numero di gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, inclusi i gruppi assicurativi a livello nazionale

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

    AG24a

    Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è il paese dell'autorità di vigilanza

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

    AG24b

    Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è lo Stato membro diverso dal paese dell'autorità di vigilanza

    Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi:

    AG24c

    Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo

    Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

    AG24ca

    Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo equivalente

    Di cui, numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

    AG24cb

    Numero di righe segnalate nel modello S.32.01.04, dove «Paese» è un paese terzo non equivalente

    Numero dei gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa che ha sede nell'Unione è un'impresa figlia di una società che ha sede fuori dell'Unione

    AG25

     

    Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, tra cui:

    AG26

    Per ognuna di tali imprese e società di partecipazione compilare separatamente le celle da AG26a a AG26db

    Denominazione di tale impresa o società di partecipazione

    AG26a

     

    Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie a livello nazionale

    AG26b

     

    Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in altri Stati membri

    AG26c

     

    Numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi

    AG26d

     

    Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi equivalenti

    AG26da

    Sono inclusi i paesi terzi che sono parzialmente o provvisoriamente equivalenti

    Di cui, numero di sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie in paesi terzi non equivalenti

    AG26db

     

    Numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o di società di partecipazione assicurativa soggette alla vigilanza di gruppo a livello nazionale da parte dell'autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 216 della direttiva 2009/138/CE, se è presente un'altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale in conformità dell'articolo 217 della stessa direttiva

    AG27

     

    Numero di gruppi assicurativi transfrontalieri la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

    AG28

    Numero di gruppi assicurativi di cui l'autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, esclusi i gruppi assicurativi a livello nazionale

    Numero di gruppi assicurativi che sono stati autorizzati a utilizzare il metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per il calcolo della solvibilità a livello di gruppo

    AG29

    Numero di gruppi assicurativi che nell'elemento C0010/R0130 del modello S.01.02.04 hanno indicato metodo 2 o combinazione di metodi

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

    AG30

    Si tratta della somma delle celle AG30a, AG30b e AG30c

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

    AG30a

    Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

    AG30b

    Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo il metodo 2 di cui all'articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE

    Importo totale dei fondi propri ammissibili del gruppo calcolati utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

    AG30c

    Elemento C0010/R0660 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano i fondi propri ammissibili secondo la combinazione del metodo 1 e del metodo 2 di cui all'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo

    AG31

    Si tratta della somma delle celle AG31a, AG31b e AG31c

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

    AG31a

    Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

    AG31b

    Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE

    Importo totale del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato utilizzando una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 per i gruppi assicurativi la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo per il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

    AG31c

    Elemento C0010/R0680 del modello S.23.01.04 per i gruppi assicurativi che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo una combinazione del metodo 1 e del metodo 2

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

    AG32a

     

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

    AG32aa

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato solo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

    AG32ab

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno completo approvato dall'autorità di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

    AG32b

     

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE

    AG32ba

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato solo per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità del gruppo

    Di cui, approvazioni ai sensi dell'articolo 231 della direttiva 2009/138/CE

    AG32bb

    Numero di gruppi assicurativi, la cui autorità di vigilanza è l'autorità di vigilanza del gruppo, che utilizzano un modello interno parziale approvato dall'autorità di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo

    III.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

    ELEMENTO

    NUMERO DELLA CELLA

    DEFINIZIONE

    Struttura dell'autorità di vigilanza

    B1a

    Schema o diagramma dell'organizzazione, che illustra almeno le divisioni, i dipartimenti e le unità principali dell'autorità di vigilanza.

    Numero di dipendenti alla fine dell'anno civile

    B1b

    Numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno che lavorano direttamente nel settore della vigilanza prudenziale delle assicurazioni, nonché personale ausiliario a sostegno di quanti lavorano direttamente nel settore della vigilanza prudenziale delle assicurazioni (ad es. informatica) dell'autorità di vigilanza alla fine dell'anno civile. Il numero di dipendenti è calcolato al meglio delle proprie possibilità.

    Numero totale di ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

    B2a

    Per ispezione in loco si intende una valutazione organizzata o un esercizio formale di valutazione, nel quadro della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione, effettuato nei locali dell'impresa vigilata o dei fornitori di servizi a cui l'impresa vigilata ha esternalizzato funzioni, che si conclude con l'emanazione di un documento comunicato all'impresa.

    Ad esempio, gli interventi indicati di seguito non sono considerati ispezioni in loco, anche se possono rientrare nella procedura di riesame dettagliata dell'impresa da parte dell'autorità di vigilanza:

    a)

    visite dell'autorità di vigilanza o riunioni presso la sede dell'autorità di vigilanza o nei locali dell'impresa, che non si concludono con l'emanazione di un documento comunicato all'impresa;

    b)

    riunioni esplorative delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con le autorità di vigilanza o presentazioni di dette imprese alle autorità di vigilanza

    c)

    visite di vigilanza con l'obiettivo di acquisire dati per una migliore comprensione di talune questioni specifiche, che possono essere considerate alla stregua di accertamenti.

    Di cui, numero di ispezioni periodiche

    B2aa

    Per ispezione periodica si intende un'ispezione in loco effettuata secondo un programma di vigilanza.

    Di cui, numero di ispezioni ad hoc

    B2ab

    Per ispezione ad hoc si intende un'ispezione in loco che non è necessariamente effettuata a seguito di una procedura nel quadro della valutazione del rischio né è stata inizialmente definita nel programma di vigilanza. Di norma, tuttavia, la necessità di ispezioni ad hoc sorge quando occorre adeguare il programma di vigilanza agli obblighi delle autorità di vigilanza o ad altre nuove priorità. Possono essere motivate, ad esempio, dal fatto che l'autorità di vigilanza viene a conoscenza di una situazione che richiede lo svolgimento di indagini in loco.

    Di cui, numero di ispezioni demandate a terzi

    B2ac

     

    Di cui, numero di ispezioni in loco nell'ambito della vigilanza di gruppo effettuate congiuntamente ad altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo

    B2ad

     

    Di cui, numero totale di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

    B2ae

     

    Numero totale di uomini-giorno dedicati alle ispezioni in loco effettuate a livello sia di singola impresa che di gruppo

    B2b

     

    Numero di verifiche formali della conformità continuativa dei modelli interni completi o parziali ai requisiti, a livello sia di singola impresa che di gruppo

    B3

     

    Di cui, numero di ispezioni effettuate per riesaminare e valutare la misura in cui le imprese fanno affidamento sui rating esterni

    B3a

     

    Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

    B4a

     

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di singola impresa

    B4aa

     

    Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di singola impresa che hanno avuto esito positivo

    B4b

     

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di singola impresa

    B4ba

     

    Numero di modelli interni completi e parziali di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

    B4c

     

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte, di cui è stata chiesta l'autorizzazione a livello di gruppo

    B4ca

     

    Numero di domande di autorizzazione dei modelli interni completi e parziali a livello di gruppo che hanno avuto esito positivo

    B4d

     

    Di cui, numero di modelli interni completi e parziali, il cui ambito di applicazione comprende il rischio di credito sia nel rischio di mercato che nel rischio di inadempimento della controparte a livello di gruppo

    B4da

     

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2009/138/CE

    B5a

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici dell'impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia, a causa di uno scostamento significativo tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo della formula standard.

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 117 della direttiva 2009/138/CE

    B5b

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di tornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, per non conformità alle norme sui modelli interni.

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 119 della direttiva 2009/138/CE

    B5c

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, o i pertinenti moduli di rischio, a causa di uno scostamento significativo tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese alla formula standard.

    Di cui, numero di misure correttive adottate a seguito di uno scostamento del profilo di rischio delle imprese di assicurazione o di riassicurazione rispetto al loro rischio di credito

    B5ca

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha imposto all'impresa di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, o i pertinenti moduli di rischio, a causa di uno scostamento significativo del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetto al suo rischio di credito.

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 137 della direttiva 2009/138/CE

    B5d

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa per non conformità dell'impresa alle norme sulle riserve tecniche.

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 138 della direttiva 2009/138/CE

    B5e

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha ristretto o vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa per non conformità dell'impresa al requisito patrimoniale di solvibilità.

    Numero di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 139 della direttiva 2009/138/CE

    B5f

    Numero di casi in cui l'autorità di vigilanza ha ristretto o vietato la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per non conformità dell'impresa al requisito patrimoniale minimo.

    Numero di autorizzazioni revocate

    B6

    Per revoca si intende la revoca totale dell'autorizzazione dell'impresa ad esercitare l'attività, mentre non si intende, ad esempio, la revoca dell'autorizzazione limitata ad un particolare ramo di attività o ad una particolare attività di riassicurazione, perché in questo caso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione continua ad essere autorizzata per gli altri rami o per le altre attività.

    Numero di autorizzazioni concesse a imprese di assicurazione o di riassicurazione

    B7

    Numero di nuove autorizzazioni nell'anno civile. Per nuove autorizzazioni si intendono autorizzazioni di nuove imprese di assicurazione o riassicurazione, non includendo, ad esempio, le estensioni (ad altri rami di attività) delle autorizzazioni delle imprese di assicurazione e di assicurazione già autorizzate.

    Criteri utilizzati per l'applicazione delle maggiorazioni del capitale

    B8a

     

    Criteri utilizzati per il calcolo delle maggiorazioni del capitale

    B8b

     

    Criteri utilizzati per rimuovere le maggiorazioni del capitale

    B8c

     

    Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

    B9

     

    Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

    B9a

     

    Numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate alle autorità di vigilanza

    B10

    Applicabile solo nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di richiedere la previa approvazione dell'aggiustamento per la volatilità.

    Di cui, numero di domande di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

    B10a

    Applicabile solo nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di richiedere la previa approvazione dell'aggiustamento per la volatilità.

    Numero di estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

    B11a

    Numero di estensioni del periodo concesse per assicurare il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità In presenza di situazioni eccezionalmente avverse.

    Durata media delle estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

    B11b

    Somma della durata di tutte le estensioni concesse ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, divisa per la cella B11a.

    Numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE.

    B12

    Numero di autorizzazioni concesse all'uso del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

    Numero di domande presentate all'autorità di vigilanza di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE

    B13

     

    Di cui, numero di domande di autorizzazione all'uso della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

    B13a

     

    Numero di decisioni di revoca dell'approvazione ad applicare questa misura transitoria ai sensi dell'articolo 308 sexies della direttiva 2009/138/CE

    B13b

     

    Numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE presentate all'autorità di vigilanza

    B14

     

    Di cui, numero di domande di autorizzazione all'applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE che hanno avuto esito positivo

    B14a

     

    Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro

    B15a

    Numero di riunioni organizzate ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 249, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato in qualità di membro ma non in qualità di autorità di vigilanza del gruppo. Sono incluse le riunioni in presenza e le riunioni organizzate tramite altri mezzi, quale la videoconferenza. Sono altresì incluse le riunioni alle quali partecipa un numero ridotto di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, quali le riunioni di squadre specializzate; sono invece escluse le discussioni bilaterali tra due autorità di vigilanza facenti parte del collegio delle autorità di vigilanza. Questo elemento non include le riunioni dei gruppi di gestione delle crisi, dato che la loro istituzione non è disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE.

    Numero di riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo

    B15b

    Numero di riunioni del collegio delle autorità di vigilanza organizzate ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 249, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE che l'autorità di vigilanza ha presieduto in qualità di autorità di vigilanza del gruppo. Sono incluse le riunioni in presenza e le riunioni organizzate tramite altri mezzi, quale la videoconferenza. Sono altresì incluse le riunioni alle quali partecipa un numero ridotto di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, quali le riunioni di squadre specializzate; sono invece escluse le discussioni bilaterali tra due autorità di vigilanza facenti parte del collegio delle autorità di vigilanza. Questo elemento non include le riunioni dei gruppi di gestione delle crisi, dato che la loro istituzione non è disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE.

    Numero di domande di approvazione di fondi propri accessori presentate alle autorità di vigilanza

    B16a

     

    Di cui, numero di domande di approvazione di fondi propri accessori che hanno avuto esito positivo

    B16aa

     

    Principali caratteristiche degli elementi dei fondi propri accessori approvati

    B16b

     

    Numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi di fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

    B17a

     

    Di cui, numero di domande di approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri non compresi negli elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35 che hanno avuto esito positivo

    B17aa

     

    Principali caratteristiche degli elementi di fondi propri approvati non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

    B17b

     

    Metodo utilizzato per valutare e classificare gli elementi di fondi propri non compresi nei pertinenti elenchi di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 del regolamento delegato (UE) 2015/35

    B17c

     

    Numero di analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

    B18a

     

    Portata delle analisi delle verifiche inter pares organizzate ed effettuate dall'EIOPA in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1094/2010 alle quali l'autorità di vigilanza ha partecipato.

    B18b

     


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO III

    MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI

    Le informazioni di cui all'articolo 4 sono pubblicate compilando il seguente modello. Se non altrimenti specificato, tutti i riferimenti rinviano alla direttiva 2009/138/CE.

    MODELLO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

    Articolo della direttiva 2009/138/CE

    Titolo dell'articolo

    Descrizione dell'opzione

    Uso dell'opzione SÌ/NO

    Strumento giuridico nazionale utilizzato L/R/A (1)

    Riferimento all'articolo dello strumento giuridico nazionale

    Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo

    Testo dello strumento giuridico nazionale o link al testo se disponibile in un'altra lingua

    Articolo 13, punto 27)

    Definizioni

    Per quanto riguarda la definizione di grandi rischi, l'opzione di aggiungere alla categoria di rischi classificati nei rami dell'assicurazione non vita 3, 8, 9, 10, 13 e 16 di cui all'allegato I, parte A, i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei

     

     

     

     

     

    Articolo 15, paragrafo 2, terzo comma

    Ambito di applicazione dell'autorizzazione

    Opzione di accordare l'autorizzazione per due o più rami dell'assicurazione diretta

     

     

     

     

     

    Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

    Ambito di applicazione dell'autorizzazione

    Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, l'opzione di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati all'allegato I, parte B

     

     

     

     

     

    Articolo 17, paragrafo 2

    Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione

    Opzione di creare imprese che assumano una forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di effettuare operazioni di assicurazione o di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato

     

     

     

     

     

    Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

    Condizioni di polizza e tariffe

    Per l'assicurazione vita, l'opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali

     

     

     

     

     

    Articolo 21, paragrafo 3

    Condizioni di polizza e tariffe

    Opzione di sottoporre le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo assistenza al controllo dei mezzi quanto a personale e ad attrezzature

     

     

     

     

     

    Articolo 21, paragrafo 4

    Condizioni di polizza e tariffe

    Opzione di prescrivere l'approvazione dello statuto e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale della vigilanza

     

     

     

     

     

    Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma

    Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

    Opzione di esonerare per un periodo transitorio le imprese di (ri)assicurazione dall'obbligo di evidenziare separatamente la maggiorazione del capitale o l'impatto dell'uso dei parametri specifici dell'impresa quando detto uso è prescritto dall'autorità di vigilanza

     

     

     

     

     

    Articolo 57, paragrafo 1

    Acquisizioni

    Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle acquisizioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 %

     

     

     

     

     

    Articolo 57, paragrafo 2

    Acquisizioni

    Quando gli Stati membri applicano una soglia di un terzo per la notifica alle autorità di vigilanza delle dismissioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE, opzione di continuare ad applicare detta soglia invece della soglia del 30 %

     

     

     

     

     

    Articolo 73, paragrafo 2

    Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

    Opzione di consentire:

    i)

    alle imprese di assicurazione vita di ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di assicurazione non vita per i rischi di infortunio e malattia;

    ii)

    alle imprese di assicurazione non vita autorizzate unicamente per i rischi di infortunio e malattia di ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di assicurazione vita

     

     

     

     

     

    Articolo 73, paragrafo 3, prima frase

    Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

    Opzione di prevedere che le imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività

     

     

     

     

     

    Articolo 73, paragrafo 3, seconda frase

    Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

    Opzione di consentire nelle procedure di liquidazione che alle attività relative ai rischi di incidente e malattia esercitate dalle imprese di cui all'articolo 73, paragrafo 2, siano applicate le norme applicabili alle attività di assicurazione vita

     

     

     

     

     

    Articolo 73, paragrafo 5, secondo comma

    Esercizio cumulativo dell'attività di assicurazione vita e non-vita

    Opzione di obbligare a porre fine al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita entro un certo termine

     

     

     

     

     

    Articolo 77 quinquies, paragrafo 1

    Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

    Opzione di imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2

     

     

     

     

     

    Articolo 148, paragrafo 2

    Notifica da parte dello Stato membro di origine

    Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita che coprono il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in regime di libera prestazione di servizi di trasmettere determinate informazioni

     

     

     

     

     

    Articolo 150, paragrafo 3

    Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

    Opzione per lo Stato membro ospitante di imporre alle imprese di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme relative alla copertura di rischi aggravati che si applicano alle imprese di assicurazione non vita

     

     

     

     

     

    Articolo 152, paragrafo 4

    Rappresentante

    Opzione di approvare il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE come rappresentante di cui all'articolo 152, paragrafo 1

     

     

     

     

     

    Articolo 163, paragrafo 3

    Programma di attività della succursale

    Opzione di esigere che le imprese di assicurazione effettuino la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche per quanto riguarda l'assicurazione vita

     

     

     

     

     

    Articolo 169, paragrafo 2

    Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita

    Opzione di consentire alle succursali che praticano il cumulo di svolgere attività di assicurazione vita e di assicurazione non vita, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta

     

     

     

     

     

    Articolo 169, paragrafo 3, secondo comma

    Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita

    Opzione relativa alle succursali che alle date previste all'articolo 73, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio dello Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, ma la cui sede centrale situata fuori dall'Unione pratica il cumulo e che successivamente intendono svolgere l'attività di assicurazione non vita in detto Stato membro

     

     

     

     

     

    Articolo 179, paragrafo 4, secondo comma

    Obblighi correlati

    Opzione di imporre una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative all'assicurazione non vita obbligatoria

     

     

     

     

     

    Articolo 181, paragrafo 1, secondo comma

    Assicurazione non vita

    Opzione di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e di tali altri documenti al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione

     

     

     

     

     

    Articolo 181, paragrafo 2, primo comma

    Assicurazione non vita

    Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione all'autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione obbligatoria prima della loro diffusione

     

     

     

     

     

    Articolo 182, secondo comma

    Assicurazione vita

    Opzione di imporre l'obbligo di comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, allo scopo di controllare il rispetto dei principi attuariali

     

     

     

     

     

    Articolo 184, paragrafo 2, secondo comma

    Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

    Opzione di esigere che sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura figurino il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione non vita

     

     

     

     

     

    Articolo 185, paragrafo 7

    Informazioni per i contraenti

    Opzione di prescrivere la presentazione di informazioni supplementari, al fine di assicurare che il contraente comprenda gli elementi essenziali dell'impegno dell'assicurazione vita

     

     

     

     

     

    Articolo 186, paragrafo 2

    Termine di rinuncia

    Opzione di non applicare il termine per la rinuncia da parte dei contraenti in casi specifici

     

     

     

     

     

    Articolo 189

    Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia

    Opzione di imporre alle imprese di assicurazione non vita l'obbligo di partecipazione ai regimi di garanzia nello Stato membro ospitante

     

     

     

     

     

    Articolo 197, primo comma

    Attività analoghe all'assistenza turistica

    Opzione di emanare disposizioni relative all'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2

     

     

     

     

     

    Articolo 198, paragrafo 2, lettera c)

    Ambito di applicazione della presente sezione

    Opzione di non applicare le disposizioni in materia di assicurazione tutela giudiziaria all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza in circostanze specifiche

     

     

     

     

     

    Articolo 199

    Contratti distinti

    Opzione di richiedere che l'importo del premio per la tutela giudiziaria sia specificato esplicitamente nel relativo contratto

     

     

     

     

     

    Articolo 200, paragrafo 1, primo comma

    Gestione dei sinistri

    Opzione di scegliere tra tre metodi di gestione dei sinistri

     

     

     

     

     

    Articolo 200, paragrafo 3, secondo comma

    Gestione dei sinistri

    Opzione di estendere ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione tutela giudiziaria il divieto di esercizio simultaneo della stessa o di analoga attività in un'impresa di assicurazione collegata

     

     

     

     

     

    Articolo 202, paragrafo 1

    Deroghe alla libertà di scelta dell'avvocato

    Opzione di consentire deroghe alle norme sulla libertà di scelta dell'avvocato nell'assicurazione tutela giudiziaria a determinate condizioni

     

     

     

     

     

    Articolo 206, paragrafo 1

    Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale

    Opzione di prescrivere: a) la conformità dei contratti di assicurazione malattia a specifiche disposizioni legislative per tutelare l'interesse generale nel ramo dell'assicurazione malattia e b) la comunicazione alle autorità di vigilanza delle condizioni generali e speciali dell'assicurazione malattia

     

     

     

     

     

    Articolo 206, paragrafo 2, primo comma

    Assicurazione malattia in alternativa all'assicurazione sociale

    Opzione di prescrivere che il sistema alternativo di assicurazione malattia sia gestito secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita a determinate condizioni

     

     

     

     

     

    Articolo 207

    Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

    Opzione di imporre alle imprese di assicurazione che svolgono l'attività di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il rispetto delle disposizioni specifiche della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante

     

     

     

     

     

    Articolo 216, paragrafo 1, primo comma

    Impresa capogruppo a livello nazionale

    Opzione di consentire alle autorità di vigilanza di decidere di assoggettare alla vigilanza di gruppo un'impresa capogruppo a livello nazionale

     

     

     

     

     

    Articolo 225, secondo comma

    Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate

    Opzione di disporre che ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un altro Stato membro dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti in detto Stato membro

     

     

     

     

     

    Articolo 227, paragrafo 1, secondo comma

    Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

    Opzione di disporre che si tenga conto in relazione alle imprese partecipate con sede centrale in un paese terzo con regime di solvibilità equivalente dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri ammissibili stabiliti nel paese terzo

     

     

     

     

     

    Articolo 275, paragrafo 1

    Trattamento dei crediti di assicurazione

    Opzione di scegliere tra due metodi o una combinazione dei predetti metodi per assicurare che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione

     

     

     

     

     

    Articolo 275, paragrafo 2

    Trattamento dei crediti di assicurazione

    Opzione di prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione prevalgano sui crediti di assicurazione

     

     

     

     

     

    Articolo 276, paragrafo 2, secondo comma

    Registro speciale

    Opzione di prevedere che le imprese di assicurazione tengano un registro unico per l'attività di assicurazione vita e i rischi di incidente e malattia

     

     

     

     

     

    Articolo 277

    Surrogazione a un regime di garanzia

    Opzione di prevedere la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 275, paragrafo 1, ai diritti dei creditori di assicurazione surrogati a un regime di garanzia nazionale

     

     

     

     

     

    Articolo 279, paragrafo 2, secondo comma

    Revoca dell'autorizzazione

    Opzione di prevedere che nel corso del procedimento di liquidazione talune attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine

     

     

     

     

     

    Articolo 304, paragrafo 1

    Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

    Opzione di autorizzare le imprese di assicurazione vita ad applicare un sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata a determinate condizioni

     

     

     

     

     

    Articolo 305, paragrafo 1

    Deroghe e abrogazione delle misure restrittive

    Opzione di dispensare le imprese di assicurazione non vita con una certa raccolta premi massima che il 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti patrimoniali di solvibilità dall'obbligo di costituire un fondo minimo di garanzia

     

     

     

     

     

    Articolo 308 ter, paragrafo 15

    Misure transitorie

    Opzione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE

     

     

     

     

     

    Articolo 308 ter, paragrafo 16

    Misure transitorie

    Opzione attribuita all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte del gruppo

     

     

     

     

     


    (1)  Testo delle disposizioni legislative (L), regolamentari (R) e amministrative (A).


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