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Document 32015R1361

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1361 della Commissione, del 6 agosto 2015, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    GU L 210 del 7.8.2015, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1361/oj

    7.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1361 DELLA COMMISSIONE

    del 6 agosto 2015

    che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio (2) un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e attualmente classificati con il codice NC ex 3406 00 00 (codice TARIC 3406000090) («misure antidumping definitive»).

    (2)

    Le misure sono applicate sotto forma di importo fisso in euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente costituito da sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso), fissato a 549,33 EUR per tonnellata di combustibile.

    (3)

    Per i seguenti produttori esportatori sono stati istituiti dazi individuali fissi: Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd (321,83 EUR/tonnellata), Dalian Bright Wax Co., Ltd (171,98 EUR/tonnellata), Dalian Talent Gift Co., Ltd (367,09 EUR/tonnellata). Le seguenti società erano soggette ad un'aliquota di dazio nulla: Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd, M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd, Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd, Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd, e la sua società collegata Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd e Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

    (4)

    Dato che nell'inchiesta iniziale era stato applicato un campionamento, è stato istituito un dazio medio per i produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari a 345,86 EUR per tonnellata di combustibile contenuto, a norma delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Per tutte le altre società il dazio è stato fissato a 549,33 EUR per tonnellata di combustibile contenuto.

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (5)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping definitive in vigore, il 14 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame di tali misure in previsione della scadenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (6)

    La domanda è stata presentata da 16 produttori di candele dell'Unione («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili.

    (7)

    La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (8)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 maggio 2014, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.   Inchiesta

    4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (9)

    L'inchiesta sul persistere del dumping ha riguardato il periodo dall'1 aprile 2013 al 31 marzo 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del PIR («periodo in esame»).

    4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

    (10)

    La Commissione ha ufficialmente informato i richiedenti, gli altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori noti della RPC soggetti alle misure antidumping, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori notoriamente interessati e le autorità della RPC dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

    4.3.   Campionamento

    (11)

    Conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori indipendenti dell'Unione coinvolti, si è ritenuto opportuno valutare la possibilità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tali parti sono state invitate a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto oggetto del riesame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2013 e il 31 marzo 2014.

    (12)

    Venticinque produttori esportatori della RPC hanno presentato informazioni valide nel quadro dell'esercizio di campionamento e hanno accettato di collaborare all'inchiesta. Essi rappresentavano il 36 % del volume totale delle importazioni effettuate nell'Unione da parte delle imprese cinesi soggette a dazi antidumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dato il numero relativamente elevato di produttori esportatori della RPC che hanno accettato di collaborare all'inchiesta, si è deciso di limitare il numero delle parti da sottoporre a indagine a un campione, sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite all'esportazione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Il campione selezionato era composto da quattro produttori esportatori che costituivano il 21 % del volume totale delle esportazioni effettuate dalle società soggette a dazi. I dati da queste presentati sono stati verificati durante le visite di verifica nei loro locali.

    (13)

    Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate in merito alla selezione del campione. Un produttore esportatore incluso nella proposta iniziale ha deciso di ritirare la propria collaborazione. Un produttore esportatore ha chiesto di essere incluso nel campione sulla base dell'incidenza delle sue esportazioni. Il campione definitivo è stato stabilito di conseguenza.

    (14)

    Un solo importatore dell'Unione ha risposto ai questionari. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento per esaminare la situazione degli importatori non collegati.

    (15)

    Come ulteriormente spiegato al considerando 73, durante la fase preliminare dell'inchiesta hanno accettato di collaborare 26 produttori o gruppi di produttori dell'Unione. In considerazione del numero elevato di produttori che hanno accettato di collaborare, la Commissione ha deciso di ricorrere alla tecnica del campionamento. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, considerando anche la distribuzione geografica e una gamma sufficiente dei vari tipi di prodotto. Il campione selezionato, costituito da sette società, è stato ritenuto rappresentativo e corrispondeva al 37 % della produzione totale stimata di candele dell'Unione durante il PIR.

    (16)

    Per quanto riguarda gli utilizzatori, nessuno di essi si è manifestato o si è offerto di collaborare all'inchiesta entro il termine stabilito nell'avviso di apertura o in una fase successiva dell'inchiesta.

    (17)

    Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori dell'Unione:

    Bolsius International (NL)

    Vollmar GmbH (DE)

    GIES Kerzen GmbH (DE) (5)

    Promol Industria de Velas SA (PT)

    Liljeholmens Stearinfabriks AB (SE)

    Korona Candles SA (PL)

    Spaas Kaarsen N.V. (BE)

    b)

    Importatori dell'Unione

    Asda Stores Limited, Leeds (UK)

    c)

    Esportatori nella RPC:

    Beijing Candleman Candle Co Ltd, n. 515 Yanfang Industrial Park, Fangshan District, 102413 Beijing;

    Dalian Talent Gift co Ltd, Tangfang village Taiping country, 116200 Pulandian;

    Shanghai Grand Industrial Co., Ltd, Rm.38-301,3/F, n. 633 JiangChuan RD, Minhang District, 200240 Shanghai; e

    Zheijang Neeo Home decoration Co, Ltd, Chengjiang Industry Area, Huang Yan, 318020 Taizhou.

    d)

    Produttore del paese di riferimento:

    Yankee Candle, South Deerfield, Massachusetts, USA

    5.   Divulgazione delle conclusioni

    (18)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei dati e delle considerazioni principali che hanno condotto ai risultati e alle conclusioni della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e sono state invitate a presentare le proprie osservazioni. Dopo la divulgazione delle conclusioni è stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Il rappresentante dei richiedenti ha chiesto chiarimenti e informazioni supplementari in merito al comportamento dei produttori esportatori soggetti a dazio nullo, al metodo utilizzato per stabilire i prezzi delle esportazioni cinesi verso mercati di altri paesi terzi, alla fonte di informazioni pubbliche di cui al considerando 29 e alla valutazione del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha fornito i chiarimenti e le informazioni richieste nel documento di divulgazione delle informazioni o per iscritto in data 27 maggio 2015.

    (19)

    Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di chiedere un'audizione con la Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (20)

    A richiesta del rappresentante dei ricorrenti, un'audizione presieduta dal consigliere-auditore ha avuto luogo il 27 maggio 2015. Durante l'audizione, il rappresentante dei richiedenti ha sostenuto che le conclusioni della Commissione erano basate su un'analisi inadeguata e/o che non vi era alcuna prova riguardante il futuro comportamento dei produttori esportatori soggetti a dazio nullo. Ha inoltre messo in discussione i risultati dei calcoli della sottoquotazione e le conclusioni della Commissione sulla capacità di produzione nella RPC e sull'attrattiva del mercato dell'Unione. È stato inoltre dichiarato che il fascicolo non riservato non era completo e presentava alcune carenze, che sono state di conseguenza prontamente corrette.

    (21)

    Il 2 giugno 2015 sono pervenute osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni e sugli ulteriori chiarimenti. Le osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (22)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con il codice NC ex 3406 00 00 (codice TARIC 3406000090) e originari della Repubblica popolare cinese.

    (23)

    Ai fini del presente riesame, per «lumini cimiteriali e altre candele da esterno» si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

    il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

    il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

    sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

    sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali alte almeno 5 cm.

    (24)

    Il prodotto oggetto del riesame presenta una grande varietà di dimensioni, forme e peso, può essere semplicemente bianco o colorato interamente, o colorato solo all'esterno; aromatico o meno, decorato o meno. La superficie può essere liscia o ruvida. Le candele possono essere contenute in un bicchiere/barattolo, o in contenitori di ceramica/alluminio. L'etichettatura e l'imballaggio possono essere prodotti su richiesta dell'acquirente. Tuttavia, malgrado tali differenze, tutti questi tipi di prodotto oggetto del riesame condividono le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base e gli stessi usi, e sono in larga misura intercambiabili. Si presuppone perciò che tutte le candele che rientrano nella presente inchiesta facciano parte dello stesso prodotto.

    (25)

    Le caratteristiche di cui sopra influenzano il prezzo della singola candela ma le statistiche disponibili sulle importazioni non sono in grado di cogliere una tale varietà.

    2.   Prodotto simile

    (26)

    Dall'inchiesta è emerso che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e/o esportato nell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi fondamentali.

    (27)

    La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

    (28)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il persistere delle pratiche di dumping dalla RPC.

    1.   Osservazioni preliminari

    (29)

    La valutazione in merito alla probabilità del persistere delle pratiche di dumping si è basata sui dati forniti dalle parti interessate debitamente verificati, sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza combinati con dati provenienti da altre fonti quali statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (dati sulle esportazioni elaborati dalla Cina e da Eurostat), nonché altre informazioni a disposizione del pubblico, quali i siti web della Commissione americana del commercio internazionale e di produttori e rivenditori di candele. La Commissione ha inoltre utilizzato le informazioni riservate comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base per il controllo incrociato delle informazioni fornite dalle parti, e per analizzare l'evoluzione delle importazioni provenienti da produttori esportatori cinesi soggetti a un margine di dumping individuale.

    (30)

    A causa della mancata cooperazione di produttori situati in un paese di riferimento, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha usato i dati dell'industria dell'Unione per determinare il valore normale. Per la presente inchiesta, un produttore situato negli Stati Uniti d'America («USA») ha accettato di collaborare fornendo tutte le informazioni necessarie per stabilire il valore normale nell'inchiesta attuale, come indicato ai considerando da 31 a 35 qui di seguito.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    2.1.   Valore normale

    2.1.1.   Scelta del paese di riferimento

    (31)

    Nell'avviso di apertura era stato proposto il Brasile come paese di riferimento adatto al fine di stabilire il valore normale per la RPC. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale proposta ma non ne ha ricevuto alcuna. La Commissione ha quindi inviato questionari ai produttori noti in Brasile. Nessun produttore brasiliano ha tuttavia collaborato.

    (32)

    È stata inoltre richiesta la collaborazione di produttori residenti in paesi a economia di mercato come Argentina, Canada, Cile, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Nuova Zelanda, Taiwan e Thailandia. Nessun produttore residente in uno dei paesi menzionati ha tuttavia collaborato.

    (33)

    La Commissione ha esaminato altre fonti di informazione disponibili al fine di individuare un potenziale paese di riferimento, ossia Eurostat e la banca dati pubblica fornita dalla Commissione americana del commercio internazionale. Si è constatato che l'Unione europea e gli Stati Uniti sono i principali mercati mondiali per le candele e che anche la produzione degli Stati Uniti è stata esportata verso il mercato dell'Unione.

    (34)

    Secondo il sito web dell'Associazione nazionale delle candele statunitense (US National Candle Association) («NCA») esistono circa 400 produttori di candele stabiliti negli USA, il volume totale della produzione è significativo e gli Stati Uniti stessi importano grandi quantità per il proprio consumo. Gli Stati Uniti sono stati pertanto considerati un paese di riferimento adeguato ai fini della presente inchiesta.

    (35)

    La Commissione ha chiesto il sostegno dell'NCA e un produttore statunitense ha risposto e ha accettato di collaborare all'inchiesta. Le informazioni fornite dal suddetto produttore sono state considerate valide e sufficienti per stabilire il valore normale nel contesto della presente inchiesta.

    2.1.2.   Determinazione del valore normale

    (36)

    Il valore normale è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Come indicato in precedenza al considerando 30, il valore normale è stato stabilito in base ai dati forniti e verificati presso la sede del produttore statunitense che ha collaborato.

    (37)

    Dall'inchiesta è emerso che il mercato delle candele negli USA differisce da quello nella RPC. Ad esempio, il produttore statunitense che ha collaborato è una grande impresa con una complessa rete di vendita che vende una gamma limitata di tipi di prodotto, esclusivamente candele in barattolo aromatiche/profumate, a prezzi relativamente elevati (il cosiddetto «mercato delle fragranze»). In termini di volume il produttore statunitense è paragonabile ai maggiori produttori cinesi, tuttavia il mix di prodotti è diverso. Le imprese cinesi producono e vendono principalmente un'ampia gamma di candele del tipo scaldavivande e ceri ma anche candele artistiche e non aromatiche. L'inchiesta ha inoltre mostrato che mentre i produttori cinesi vendono prevalentemente a grossisti, il produttore americano effettua le proprie vendite principalmente attraverso la sua rete di negozi al dettaglio.

    (38)

    Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto opportuno costruire il valore normale come spiegato di seguito.

    (39)

    I tipi di prodotto venduti dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno sono stati confrontati con i tipi di prodotto fabbricati nella RPC e venduti per l'esportazione nell'Unione. Per i modelli di prodotto che sono risultati identici o direttamente comparabili il valore normale è stato costruito come segue. Al costo di produzione durante il PIR del produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono stati aggiunti un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute per le vendite sul mercato interno del prodotto simile allo stesso stadio commerciale e un congruo margine di profitto, pari al 6,5 % (lo stesso margine è stato utilizzato nell'inchiesta iniziale al momento della determinazione del valore normale).

    (40)

    Per gli altri tipi di prodotto, non comparabili, il valore normale è stato stabilito adeguando il costo di produzione mediante l'eliminazione del costo dei barattoli/bicchieri e delle fragranze negli Stati Uniti. Sono stati poi aggiunti importi ragionevoli per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il margine di profitto come illustrato nel considerando 39.

    2.2.   Determinazione del prezzo all'esportazione

    (41)

    Le vendite all'esportazione verso l'Unione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti situati nell'Unione. Il prezzo di vendita è stato quindi calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base del prezzo realmente pagato o da pagare indicato nelle statistiche delle importazioni di Eurostat.

    (42)

    Tale prezzo medio di esportazione a livello cif è stato debitamente adeguato detraendo in particolare i costi di trasporto per arrivare al valore franco fabbrica.

    2.3.   Confronto e adeguamenti

    (43)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.

    (44)

    Per effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, dei costi relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al carico, al credito e alle commissioni, ove applicabili e giustificati, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    2.4.   Margine di dumping

    (45)

    Sulla base di quanto precede, è emerso che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione non effettuava dumping dei suoi prodotti sul mercato dell'Unione. Il margine di dumping medio degli altri tre produttori esportatori inclusi nel campione, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato essere del 60 % circa.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    3.1.   Osservazione preliminare

    (46)

    Nel corso dell'audizione presieduta dal consigliere-auditore, una parte ha sostenuto che i produttori esportatori non soggetti a misure che risultano avere praticato il dumping nel corso dell'inchiesta iniziale, cioè Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co. Ltd. e Qingdao King King Applied Chemistry Co., Ltd avrebbero dovuto essere inclusi nell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

    (47)

    La Commissione ha inviato l'avviso di apertura a tutte le parti interessate dell'inchiesta iniziale, inclusi i produttori esportatori per cui sono state riscontrate pratiche di dumping durante l'inchiesta iniziale, ma che sono soggetti a un'aliquota nulla poiché non causavano pregiudizio all'industria dell'Unione. Nessuno dei suddetti produttori esportatori ha presentato un modulo di campionamento, pertanto non sono stati inclusi nel campione.

    (48)

    Inoltre, le parti interessate sono state informate dalla Commissione della proposta di campionamento dei produttori esportatori cinesi e hanno perciò avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Nessuna di esse si è tuttavia manifestata e la rappresentatività del campione di produttori esportatori cinesi non è stata messa in discussione. La Commissione ritiene dunque che vi sia un consenso in merito al campione proposto e che il campione sia rappresentativo dell'industria delle candele della RPC.

    3.2.   Capacità di produzione nella RPC

    (49)

    Non sono pubblicamente disponibili informazioni precise sulle capacità di produzione a livello nazionale e sul consumo interno di candele della RPC. Nessuno dei produttori esportatori cinesi sottoposti a indagine è stato in grado di fornire tali informazioni. In realtà, secondo l'amministratore delegato di una delle società incluse nel campione, il vicepresidente della China Chemical Industry Candles Branch Association (Associazione cinese dell'industria chimica sezione candele), l'associazione non raccoglie dai propri membri informazioni relative alla produzione e al consumo nella RPC.

    (50)

    Pur senza fornire elementi di prova in proposito, nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno sostenuto che esiste una capacità di produzione inutilizzata nella RPC. Hanno osservato che il settore delle candele è ancora un mercato di nicchia nella RPC e che l'industria cinese delle candele è principalmente orientata all'esportazione. I richiedenti hanno affermato che gli impianti di produzione disponibili e già predisposti sono rimasti per lo più inutilizzati e che quindi potrebbero essere facilmente riattivati dato che i prerequisiti si limitano principalmente all'accesso a manodopera non qualificata e alla paraffina. Infine, hanno sostenuto tali argomentazioni facendo riferimento alle conclusioni dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza degli USA del 2010 (6) concernente le misure statunitensi sulle importazioni cinesi di candele.

    (51)

    Per quanto riguarda la pertinenza dell'asserita capacità di produzione inutilizzata cinese, le visite di verifica delle società incluse nel campione hanno mostrato che queste lavorano a elevati tassi di utilizzo con capacità di produzione inutilizzata nulla o trascurabile, nonostante l'esistenza dei dazi. Ciò indicherebbe che i produttori esportatori cinesi si sono adeguati al calo della domanda a livello mondiale imputabile alla crisi finanziaria. In ogni caso, il comportamento dei produttori esportatori cinesi non soggetti a misure le cui esportazioni verso l'UE sono diminuite durante il periodo in esame indica che attualmente non esiste alcun incentivo per riattivare gli impianti di produzione presumibilmente inattivi.

    (52)

    Quanto all'inchiesta USA sulle importazioni cinesi di candele, si nota che dette conclusioni sono state raggiunte nel 2010 e non sono pertanto necessariamente applicabili alla situazione attuale.

    (53)

    Di conseguenza, benché non si possa escludere che una produzione a basso contenuto tecnologico possa essere riattivata in breve tempo, è difficile identificare con certezza la portata della capacità inutilizzata e disponibile nella RPC.

    (54)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, una parte ha sottolineato che la Commissione non avrebbe ottenuto informazioni precise sulla capacità di produzione disponibile nella RPC e ha ribadito le affermazioni di cui al precedente considerando (50), vale a dire che i produttori di candele della RPC sono numerosi e che gli impianti basati su un tipo di produzione a bassa tecnologia esistono ancora e possono essere rapidamente riavviati. La parte in questione ha affermato che tale ipotesi è in linea con le conclusioni della Commissione americana per il commercio internazionale (US ITC) (7) relative alle indagini concernenti le candele originarie della RPC.

    (55)

    La Commissione non nega che vi possa essere una certa capacità inutilizzata nella RPC e che i produttori cinesi possano aumentare il loro livello di produzione. A prima vista, ciò sembra possibile alla luce della struttura dell'industria e del fatto che è possibile impiegare manodopera scarsamente qualificata per la produzione di candele. Tuttavia, la Commissione sottolinea il fatto che, nonostante la concorrenza dei produttori cinesi non soggetti a misure, l'industria dell'Unione è riuscita a rafforzare la propria posizione sul mercato dell'Unione e a consolidare la propria quota di mercato sostanziale durante il periodo in esame. Inoltre, la Commissione ricorda che i produttori esportatori verificati e soggetti alle misure producevano a un tasso elevato di utilizzo, nonostante l'esistenza delle misure. A tale riguardo, è necessario sottolineare che i produttori cinesi verificati costituiscono un campione rappresentativo dell'intera industria cinese delle candele. Infine, quattro dei cinque produttori esportatori cinesi non soggetti alle misure non hanno tratto beneficio dal proprio vantaggio concorrenziale nei confronti di altri produttori cinesi e non hanno aumentato le proprie esportazioni verso l'UE, sebbene fossero ritenuti in grado di utilizzare agevolmente impianti di produzione a basso contenuto tecnologico che richiedono solo manodopera non qualificata.

    (56)

    Va notato inoltre che le conclusioni del riesame US ITC 2010 secondo cui i produttori cinesi sarebbero in grado di aumentare rapidamente la capacità e la produzione esistenti si basa principalmente su ipotesi formulate dalla NCA, in contraddizione con le conclusioni della presente inchiesta, come spiegato ai considerando da 49 a 53. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (57)

    La parte ha fornito elementi probatori che dovrebbero comprovare l'esistenza di capacità inutilizzate. La parte ha sostenuto anche che gli impianti di produzione in Thailandia e in Vietnam rientreranno probabilmente nella RPC una volta scaduti i dazi antidumping.

    (58)

    Gli elementi di prova forniti dalla parte non hanno potuto comprovare né l'esistenza né le dimensioni della capacità inutilizzata nella RPC, mentre l'argomentazione relativa al ritorno degli impianti di produzione non è stata sostenuta da nessun dato.

    3.3.   Attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione

    (59)

    La RPC è sempre stata un grande esportatore di candele sul mercato mondiale. In termini di volume, il mercato dell'Unione è di gran lunga il primo mercato di esportazione per le candele cinesi, con il 30 % del totale delle esportazioni cinesi durante il PIR. Anche dopo l'istituzione dei dazi, l'Unione rimane il principale mercato delle esportazioni della RPC.

    (60)

    Tenuto conto dell'importanza del livello dei prezzi delle candele nelle decisioni di acquisto nel relativo mercato, in particolare per i prodotti di base come le candele scaldavivande e i ceri, occorre rilevare che in media i prezzi cinesi all'esportazione per i principali mercati dei paesi terzi (per esempio Australia, Canada, Malaysia, Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda) erano più elevati dei prezzi dell'industria dell'Unione (8) durante il PIR. Pertanto, non vi sarebbe alcun incentivo economico per i produttori esportatori cinesi a riorientare le proprie esportazioni verso l'Unione se le misure venissero abrogate.

    (61)

    Inoltre, a giudicare dal comportamento delle imprese cinesi non soggette a misure, il cui prezzo unitario è superiore a quello dell'industria dell'Unione, che sono in concorrenza diretta con l'industria dell'Unione e la cui quota di mercato si è ridotta durante il periodo in esame, sembra improbabile che i produttori cinesi soggetti a dazi abbassino i prezzi rispetto a quelli dell'industria dell'Unione solo per guadagnare quote di mercato.

    (62)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, una parte ha sostenuto che i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi e in particolare verso il mercato malese non possono essere considerati pertinenti dal momento che una fetta significativa di tale commercio è presumibilmente destinata al mercato dell'Unione. La stessa parte ha inoltre sostenuto che le misure sono state eluse.

    (63)

    L'ipotesi relativa al mercato malese non si fonda su elementi di prova verificati e non può quindi essere presa in considerazione. Inoltre, le statistiche sulle importazioni disponibili mostrano che il volume delle importazioni dalla Malaysia è progressivamente diminuito ed è attualmente trascurabile. Occorre tuttavia notare che, come indicato nel precedente considerando (60), il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi, tra cui la Malaysia, è superiore al prezzo dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, anche se l'ipotesi formulata da tale parte fosse fondata, tali prezzi elevati non potrebbero causare pregiudizio all'industria dell'Unione. Gli elementi di prova forniti riguardo ad altre forme di elusione sono dubbi e in contrasto con le statistiche sulle importazioni.

    (64)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, una parte ha sostenuto che il confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi verso i loro principali mercati di paesi terzi e il prezzo medio dei produttori esportatori non soggetti a misure con i prezzi dell'industria dell'Unione è irrilevante perché non tiene in considerazione eventuali differenze nel mix di prodotti.

    (65)

    Si osserva che la parte non ha circostanziato le sue affermazioni e non ha fornito alcuna informazione riguardo a possibili problematiche derivanti dal «mix di prodotti» e da altre caratteristiche che possono essere rilevanti per l'analisi dei prezzi. Le statistiche disponibili mostrano le esportazioni/importazioni di candele sotto un unico codice NC e la media ponderata del prezzo per chilogrammo può essere ottenuta dalle banche dati delle esportazioni/importazioni. La Commissione ritiene che il prezzo medio per chilogrammo costituisca la migliore fonte di informazione per quanto riguarda il livello dei prezzi di esportazione/importazione che possono essere ottenuti per i produttori esportatori della RPC.

    (66)

    La parte ha anche affermato che quattro dei cinque produttori esportatori non soggetti a misure non competono con l'industria dell'Unione poiché si concentrano su prodotti di alta gamma o completano la produzione delle loro società madri nell'Unione. La stessa parte interessata ha inoltre obiettato che il comportamento dei produttori esportatori non soggetti alle misure è di scarsa rilevanza per l'inchiesta di riesame in quanto non consente di far luce sul comportamento degli esportatori soggetti a dazi che avevano partecipato a pratiche di dumping pregiudizievoli prima che le misure originali venissero imposte ai prodotti standardizzati, che costituiscono presumibilmente il segmento di mercato più colpito qualora le misure vengano lasciate scadere. Infine, la stessa parte ha sostenuto che i volumi delle importazioni di queste società prima del 2011 non sono stati presi in considerazione.

    (67)

    Tali affermazioni contraddicono tuttavia i risultati dell'inchiesta. In realtà, come indicato nel precedente considerando (61), la Commissione ritiene che l'analisi del comportamento dei produttori esportatori non soggetti alle misure sia rilevante in particolare per l'analisi dell'attrattiva del mercato dell'Unione. Come riconosciuto dalla stessa parte, alcuni produttori sono coinvolti nella produzione di prodotti standard e altri producono articoli di alta gamma. In termini di volume, è opportuno ricordare che quattro delle cinque imprese non soggette alle misure erano state selezionate dalla Commissione nell'inchiesta iniziale sulla base del maggior volume di esportazioni (9). Ciò dimostra che tali produttori esportavano elevati volumi di prodotti sul mercato dell'Unione. Dato che non erano soggetti ad alcuna misura, essi non avevano alcun incentivo a modificare il mix di prodotti delle loro esportazioni, a differenza dei altri produttori soggetti a misure. Pertanto, il comportamento di questi esportatori può essere considerato indicativo del probabile futuro comportamento dei produttori cinesi attualmente soggetti a misure anche per quanto concerne il segmento di mercato caratterizzato da una produzione standardizzata, vale a dire quello relativo ai ceri e alle candele scaldavivande. Dopo l'istituzione delle misure definitive, tali produttori esportatori hanno beneficiato di un vantaggio commerciale significativo rispetto ai prodotti soggetti alle misure. Tuttavia è stato riscontrato che il volume delle importazioni provenienti da due dei cinque produttori è notevolmente diminuito, per altri due il volume è rimasto stabile e solo per uno dei cinque produttori i volumi delle importazioni sono raddoppiati dopo il PI dell'inchiesta iniziale, vale a dire a partire dal 2007. Si può pertanto concludere che il comportamento dei cinque produttori esportatori soggetti a dazio nullo fornisce un'immagine non abbastanza definita dell'attrattiva del mercato dell'Unione, dal momento che quattro di essi non si sono avvalsi della loro posizione favorevole per aumentare il volume delle esportazioni verso il mercato dell'Unione.

    (68)

    Inoltre, la parte non ha presentato elementi di prova che dimostrino che i prodotti venduti nel segmento di mercato dei consumi di massa dovrebbero essere considerati diversi rispetto ad altre parti di mercato. Come indicato nel considerando 26 e accuratamente spiegato ai considerando da 24 a 30 del regolamento (CE) n. 1130/2008 della Commissione (10) che istituisce misure antidumping provvisorie, nonché ai considerando da 22 a 27 del regolamento (CE) n. 393/2009, l'inchiesta ha evidenziato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e/o esportato nell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi usi. Inoltre, l'inchiesta attuale copre l'intero campo di applicazione della misura esistente e non può concentrarsi solo su un sottosegmento di questo mercato ignorando gli altri sottosegmenti.

    (69)

    Queste obiezioni devono quindi essere respinte.

    3.4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

    (70)

    Sulla base di quanto precede, si può concludere che se le misure fossero lasciate scadere, le esportazioni cinesi verso l'UE attualmente oggetto di misure antidumping continuerebbero ad essere importate a prezzi di dumping. Sembra tuttavia improbabile che queste esportazioni si ripresentino in quantitativi considerevoli.

    D.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

    1.   Osservazioni preliminari

    (71)

    Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati stabiliti, analizzati ed esaminati sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione. Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti sulla base dei dati raccolti e verificati a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (72)

    Gli indicatori macroeconomici descritti nelle seguenti sezioni sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, scorte, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e costi del lavoro.

    2.   Industria dell'Unione

    (73)

    In base dei dati forniti nella domanda di riesame, si è stabilito che il prodotto simile è fabbricato da un gran numero di produttori nell'Unione, compresi numerosi produttori di dimensioni piccole e medie. Ventisei produttori dell'Unione hanno fornito dati generali sui propri volumi di produzione e di vendita. Dal momento che molti produttori dell'Unione, per lo più piccole imprese, non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile definire con precisione il volume totale della produzione dell'Unione e il numero di produttori sulla base dei dati delle singole società.

    (74)

    Di conseguenza il volume della produzione dell'Unione è stato stimato utilizzando informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Con questi presupposti, la produzione totale dell'Unione è stata stimata a circa 400 000 tonnellate e il numero totale di produttori dell'Unione a circa 170 durante il PIR. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno nel prosieguo denominati «l'industria dell'Unione».

    (75)

    Come indicato al precedente considerando 17, sette produttori dell'Unione sono stati inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste. Si stima che le società incluse nel campione rappresentino circa il 37 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR.

    3.   Consumi dell'Unione

    (76)

    Il consumo dell'Unione è stato stabilito basandosi sugli importi di vendita verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione, sui dati forniti dai richiedenti nella domanda di riesame e sui dati relativi alle importazioni da paesi terzi e dalla RPC estratti da Comext.

    (77)

    Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto sostanzialmente invariato. È tuttavia degno di nota il fatto che il consumo durante il PIR è significativamente inferiore ai livelli registrati durante il periodo dell'inchiesta iniziale, quando il consumo era di circa 577 000 tonnellate.

    (78)

    Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha sostenuto che il consumo dell'Unione è stato sovrastimato durante l'inchiesta iniziale. Tuttavia, la parte ha partecipato all'inchiesta iniziale e non ha formulato tale osservazione in quel momento. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

    Tabella 1

    Consumo

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Consumo (in tonnellate)

    439 478

    403 608

    429 046

    443 906

    Indice (2011 = 100)

    100

    92

    98

    101

    Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame in previsione della scadenza, Comext

    4.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione dalla RPC

    4.1.   Volume e quota di mercato

    (79)

    I volumi e le quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono stati analizzati sulla base delle statistiche disponibili relative alle importazioni e dei dati raccolti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, a livello di codice TARIC (tariffa integrata dell'Unione europea). Si ricorda che cinque produttori esportatori cinesi erano soggetti a dazio nullo. La loro situazione è esaminata di seguito separatamente come importazione soggetta a dazio nullo.

    (80)

    In termini di volume e di quote di mercato, durante il periodo in esame le importazioni oggetto di dumping nell'Unione hanno avuto l'andamento illustrato nella seguente tabella.

    Tabella 2

    Volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping in esame

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    RPC

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

    30 814

    22 923

    20 766

    20 365

    Indice (2011 = 100)

    100

    74

    67

    66

    Quota di mercato sul mercato UE (%)

    7,0

    5,7

    4,8

    4,6

    Indice (2011 = 100)

    100

    81

    69

    65

    Quota delle importazioni cinesi (%)

    44

    38

    37

    35

    Indice (2011 = 100)

    100

    86

    83

    80

    Quota del totale delle importazioni (%)

    30

    24

    22

    21

    Indice (2011 = 100)

    100

    81

    73

    71

    Fonte: Banca dati di cui all'articolo14, paragrafo 6, e dati Comext

    (81)

    Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è diminuito del 34 %. Esse rappresentavano il 35 % delle importazioni totali dalla RPC e il 21 % delle importazioni totali sul mercato dell'Unione durante il PIR. Tuttavia, la loro quota sul mercato dell'Unione è rimasta bassa, intorno al 4,6 %.

    4.2.   Tariffa

    (82)

    Il prezzo medio delle importazioni cinesi oggetto di dumping è aumentato del 24 %, come indicato nella tabella qui di seguito:

    Tabella 3

    Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    RPC

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 708

    3 301

    3 272

    3 352

    Indice (2009 = 100)

    100

    122

    121

    124

    Fonte: Banca dati di cui all'articolo14, paragrafo 6

    (83)

    L'aumento dei prezzi può essere spiegato dal fatto che non vi è stato un cambiamento nel mix di prodotti dei prodotti cinesi esportati verso il mercato dell'Unione. Gli esportatori cinesi soggetti a misure hanno esportato prodotti a valore più alto o prodotti a maggiore contenuto di elementi decorativi e contenuto inferiore di carburante, ossia candele speciali. Ciò ha consentito ai produttori cinesi di ridurre l'impatto delle misure in vigore e di inserirsi in un segmento di mercato in cui l'industria dell'Unione è meno presente.

    (84)

    Gli esportatori soggetti ai dazi più elevati erano sostanzialmente assenti dal mercato dell'Unione durante il PIR.

    4.3.   Sottoquotazione del prezzo

    (85)

    Per analizzare la sottoquotazione, i prezzi di vendita medi, franco fabbrica, ponderati per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione e praticati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione sono stati comparati ai corrispondenti prezzi medi ponderati delle importazioni oggetto di dumping, praticati al primo acquirente indipendente e rettificati per tener conto dei costi successivi all'importazione. Dal confronto emerge che durante il PIR i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame non sono stati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Si deve tuttavia osservare che le importazioni effettuate dagli esportatori soggetti a dazi antidumping sono principalmente costituite da candele speciali, ma anche da candele standard con aggiunta di ornamenti e decorazioni, generalmente più costose rispetto ai tipi di prodotto principali fabbricati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, vale a dire ceri e candele scaldavivande.

    (86)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, una parte ha affermato che la Commissione dovrebbe operare una distinzione tra i vari tipi di prodotti fabbricati e venduti sul mercato dell'Unione. In seguito all'istituzione delle misure definitive, i produttori cinesi soggetti a dazi hanno modificato il loro comportamento di mercato e hanno iniziato a concentrarsi su tipi di prodotto più costosi e di qualità superiore, quali candele decorate e artistiche, candele aromatiche e candele in bicchiere allorché i principali prodotti fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione rimangono le candele scaldavivande e i ceri.

    (87)

    Inoltre la parte ha affermato che per un determinato tipo di prodotto, ossia le candele scaldavivande bianche e non profumate, considerate paragonabili ai prodotti dell'industria dell'Unione, la Commissione ha accertato che i produttori esportatori cinesi praticavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione del 6 %. Tuttavia, come indicato al precedente considerando 85, il margine di sottoquotazione dei prezzi è stato stabilito confrontando i prezzi di tutti i tipi di prodotti indicati dai produttori esportatori cinesi, vale a dire 26 tipi di prodotti comparati con i tipi di prodotti indicati dall'industria dell'Unione. La presente inchiesta non può effettivamente limitarsi a un particolare tipo di prodotti. Al contrario, deve analizzare il prodotto oggetto del riesame nel suo insieme. Pertanto, solo i risultati delle analisi della sottoquotazione dei prezzi per il prodotto in esame nel suo insieme sono rilevanti ai fini della presente inchiesta.

    (88)

    L'inchiesta iniziale aveva già sottolineato che esiste una grande varietà di tipi di prodotto disponibile sul mercato dell'Unione (11) e che, sebbene potessero produrre tutti i tipi di candele, i produttori dell'Unione erano più orientati verso la produzione di tipi standard, quali candele scaldavivande e ceri. Nell'inchiesta iniziale (12) tuttavia le istituzioni hanno concluso che le candele prodotte nella RPC ed esportate nell'Unione e le candele prodotte e vendute nella RPC e quelle prodotte e vendute dall'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione dovevano essere considerate come prodotto simile conformemente al regolamento di base.

    (89)

    Come nel caso dell'inchiesta iniziale, la Commissione conferma che l'analisi della sottoquotazione dei prezzi tiene conto del fatto che esistono vari tipi di candele sul mercato. Il confronto tra i prezzi è dunque effettuato sulla base di tipi di prodotti identici o simili, come nel caso dell'inchiesta iniziale (13). A tal fine vengono creati codici di controllo del prodotto (CCP) per i vari tipi di candele esistenti sul mercato e il confronto dei prezzi avviene sulla base di uno stesso CCP.

    (90)

    Esaminando l'intero settore del prodotto oggetto del riesame l'inchiesta non ha evidenziato nessuna sottoquotazione dei prezzi per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

    (91)

    Va sottolineato che la sottoquotazione dei prezzi deve essere calcolata e valutata per l'intera gamma del prodotto simile, di conseguenza l'argomentazione per cui la sottoquotazione riscontrata su un CCP dovrebbe essere considerata determinante per i risultati globali dei relativi calcoli deve essere respinta.

    5.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni soggette a dazio nullo dalla RPC

    (92)

    Durante il periodo in esame il volume delle importazioni soggette a dazio nullo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Volume e quote di mercato delle importazioni soggette a dazio nullo in esame

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    RPC

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

    38 744

    37 584

    35 877

    37 197

    Indice (2011 = 100)

    100

    97

    93

    96

    Quota di mercato (in %)

    8,8

    9,3

    8,4

    8,4

    Indice (2011 = 100)

    100

    106

    95

    95

    Quota delle importazioni cinesi (%)

    56

    62

    63

    65

    Indice (2011 = 100)

    100

    112

    114

    116

    Quota del totale delle importazioni (%)

    37

    39

    38

    39

    Indice (2011 = 100)

    100

    106

    101

    103

    Fonte: Banca dati di cui all'articolo14, paragrafo 6, e dati Comext

    (93)

    Il volume delle importazioni dalla RPC soggette a dazio nullo è diminuito del 4 % durante il periodo in esame. Esse costituiscono la parte più considerevole delle importazioni cinesi, ossia i due terzi delle importazioni durante il PIR. Le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta attuale mostrano che le vendite di questi produttori esportatori hanno riguardato il prodotto simile considerato nel suo insieme e sono quindi anche in concorrenza con i tipi principali di candele dell'industria dell'UE (vale a dire le candele scaldavivande e i ceri). Questa conclusione è confermata anche dai risultati di cui al considerando 67 del presente documento.

    (94)

    Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla RPC soggette a dazio nullo del prodotto oggetto del riesame sono aumentati del 13 % ed erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

    Tabella 5

    Prezzi delle importazioni soggette a dazio nullo

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    RPC

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 171

    2 536

    2 462

    2 452

    Indice (2009 = 100)

    100

    116,8

    113,4

    113,0

    Fonte: Banca dati di cui all'articolo14, paragrafo 6

    6.   Importazioni da altri paesi terzi

    (95)

    La tabella che segue mostra l'andamento delle importazioni da altri paesi durante il periodo in esame.

    Tabella 6

    Importazioni da altri paesi terzi

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

    34 084

    34 647

    38 388

    38 924

    Indice (2011 = 100)

    100

    102

    113

    114

    Prezzo in EUR/tonnellata

    3 131

    3 445

    3 470

    3 412

    Indice (2011 = 100)

    100

    110,0

    110,8

    109,0

    Quota di mercato (in %)

    7,8

    8,6

    8,9

    8,8

    Indice (2011 = 100)

    100

    111

    115

    113

    Fonte: Comext

    (96)

    Le importazioni da altri paesi sono salite del 13 % tra il 2011 e il PIR, aumentando in tal modo la loro quota di mercato del consumo totale di 1 punto percentuale e passando così dal 7,8 % all'8,8 %. I prezzi sono aumentati del 9 % durante lo stesso periodo.

    7.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (97)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

    (98)

    Come indicato nei considerando 71 e 72, ai fini dell'analisi del pregiudizio, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata sulla base di indicatori come produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi unitari medi, costi di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, scorte e costi del lavoro.

    7.1.   Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

    (99)

    La tabella seguente mostra che la produzione dell'industria dell'Unione ha avuto un andamento in linea con quello del consumo durante il periodo in esame.

    Tabella 7

    Produzione totale dell'industria dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Produzione (in tonnellate)

    397 824

    345 484

    385 992

    413 079

    Indice (2011 = 100)

    100

    87

    97

    104

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    (100)

    La capacità di produzione è aumentata costantemente durante il periodo in esame e l'utilizzo degli impianti è rimasto sostanzialmente stabile nel corso dello stesso periodo.

    Tabella 8

    Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Capacità di produzione (in tonnellate)

    677 422

    696 014

    721 898

    726 768

    Indice (2011 = 100)

    100

    103

    107

    107

    Utilizzo degli impianti (in %)

    59

    50

    53

    57

    Indice (2011 = 100)

    100

    85

    91

    97

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    7.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

    (101)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 3 % tra il 2011 e il PIR, il che si è tradotto in un aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

    Tabella 9

    Vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Volume (in tonnellate)

    335 788

    308 404

    333 961

    347 421

    Indice (2011 = 100)

    100

    92

    99

    103

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    (102)

    L'aumento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione si riflette nell'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione, il che indica che l'industria ha leggermente ampliato la propria presenza sul mercato.

    Tabella 10

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione (in %)

    76

    76

    78

    78

    Indice (2011 = 100)

    100

    100

    102

    102

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    7.3.   Occupazione

    (103)

    L'inchiesta ha mostrato che l'occupazione ha avuto una tendenza positiva a seguito dell'aumento della produzione. Ciò ha portato all'assunzione di personale aggiuntivo. Poiché il relativo aumento dell'occupazione è stato superiore a quello della produzione, si è verificata una diminuzione temporanea della produttività, calcolata come produzione annua in tonnellate per dipendente.

    Tabella 11

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Numero di dipendenti

    5 727

    5 697

    6 008

    6 275

    Indice (2011 = 100)

    100

    99

    105

    110

    Produttività (unità/dipendente)

    69

    61

    64

    66

    Indice (2011 = 100)

    100

    87

    92

    95

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    7.4.   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (104)

    Come indicato al precedente considerando 45, il margine di dumping medio stabilito per la RPC è rimasto elevato durante il PIR. Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio è risultato tuttavia che l'industria si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

    7.5.   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

    (105)

    La media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti dell'Unione è aumentata del 7 % tra il 2011 e la fine del PIR. Anche i costi medi di produzione sono aumentati, ma solo del 4 %, principalmente a causa dell'incremento dei costi delle materie prime e del lavoro.

    Tabella 12

    Prezzi di vendita e costi

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione (EUR/tonnellata)

    2 194

    2 384

    2 390

    2 341

    Indice (2011 = 100)

    100

    109

    109

    107

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    2 118

    2 340

    2 254

    2 198

    Indice (2011 = 100)

    100

    110

    106

    104

    Fonte: risposte al questionario

    7.6.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (106)

    Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

    Tabella 13

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Redditività (%)

    3,4

    1,8

    5,7

    6,1

    Indice (2011 = 100)

    100

    53

    165

    177

    Flusso di cassa

    7 563 810

    22 279 510

    20 303 703

    20 432 048

    Indice (2011 = 100)

    100

    295

    268

    270

    Investimenti

    19 981 640

    15 994 425

    13 007 612

    19 924 243

    Indice (2011 = 100)

    100

    80

    65

    100

    Utile sul capitale investito (%)

    1,8

    – 0,5

    4,8

    5,4

    Indice (2011 = 100)

    100

    – 26,9

    271,2

    304,2

    Fonte: risposte al questionario

    (107)

    La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata calcolata esprimendo l'utile al lordo delle imposte sulle vendite franco fabbrica del prodotto oggetto del riesame ad acquirenti indipendenti nell'Unione, come percentuale del relativo fatturato. Le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione erano redditizie durante il periodo in esame. I livelli di redditività non hanno raggiunto il profitto di riferimento del 6,5 % che l'industria avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in condizioni normali di concorrenza e in assenza di importazioni oggetto di dumping. Questo profitto di riferimento era stato definito anche nel corso dell'inchiesta iniziale.

    (108)

    L'industria dell'Unione è riuscita a rimanere finanziariamente solida, come dimostra l'andamento del flusso di cassa durante il periodo in esame, il che ha permesso il parziale autofinanziamento dei nuovi investimenti. Il livello degli investimenti è più che raddoppiato rispetto ai livelli dell'industria dell'Unione durante il PI dell'inchiesta iniziale (ossia l'anno 2007); ciò indica che il settore è in grado di attirare i capitali necessari.

    (109)

    L'utile sul capitale investito è anch'esso migliorato e riflette in larga misura l'andamento della redditività durante il periodo in esame.

    7.7.   Scorte

    (110)

    Le scorte sono rimaste sostanzialmente stabili nel corso del periodo in esame e rappresentano tra il 16 e il 17 % della produzione delle società incluse nel campione. Questo livello relativamente elevato di scorte, benché inferiore rispetto a quello dell'inchiesta iniziale, può essere spiegato con il carattere stagionale del prodotto in esame ed è anche legato alla strategia dei rivenditori al dettaglio, che si riforniscono in caso di necessità.

    Tabella 14

    Scorte finali

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Scorte finali (in tonnellate)

    25 392

    22 404

    23 333

    24 493

    Indice (2011 = 100)

    100

    88

    92

    96

    Fonte: risposte al questionario

    7.8.   Costo del lavoro

    (111)

    Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 6 % nel corso del periodo in esame.

    Tabella 15

    Costo del lavoro

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

    20 769

    20 939

    21 351

    21 966

    Indice (2011 = 100)

    100

    101

    103

    106

    Fonte: risposte al questionario

    8.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

    (112)

    Dai risultati della presente inchiesta è emerso che la situazione economica dell'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa nel corso del periodo in esame. Una serie di indicatori quali il volume di produzione, la capacità di produzione, il volume delle vendite, i prezzi di vendita, la quota di mercato e l'occupazione hanno registrato un andamento positivo. Anche gli indicatori di rendimento quali la redditività e il flusso di cassa si sono ripresi. Ciò porta alla conclusione che l'industria dell'Unione non ha subìto un grave pregiudizio durante il periodo in esame ed in particolare durante il PIR.

    E.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    1.   Osservazione preliminare

    (113)

    Come dimostrato nel precedente considerando 112, durante il PIR l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato quindi esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa determinare la reiterazione del pregiudizio. A tale proposito, è stato analizzato l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione.

    (114)

    L'analisi ha riguardato in modo particolare l'andamento dei consumi sul mercato dell'Unione, la capacità inutilizzata, i flussi commerciali e l'attrattiva del mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi di tutti i produttori cinesi sia sul mercato dell'UE sia su mercati terzi.

    2.   Consumo dell'Unione

    (115)

    Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile e che il prodotto oggetto del riesame è importato nel mercato dell'Unione in una vasta gamma di tipi. Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping è diminuito del 34 %. Allo stesso tempo anche le importazioni provenienti da società cinesi non soggette alle misure sono diminuite del 4 %.

    3.   Capacità inutilizzata, flussi commerciali, attrattiva del mercato dell'Unione e politica degli esportatori cinesi

    (116)

    Come indicato nei considerando da 49 a 58, non vi è prova che esista una notevole capacità inutilizzata nella RPC. Inoltre, nonostante le sue dimensioni, il mercato dell'Unione non sembra essere particolarmente attraente per gli esportatori cinesi. Sebbene tra le importazioni cinesi quelle verso l'Unione costituiscano la quota più grande, i prezzi delle esportazioni cinesi oggetto di dumping verso l'Unione sono più elevati rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Ciò si verifica anche per i prezzi applicati dai produttori esportatori cinesi non soggetti a misure, che sono in concorrenza più diretta con la produzione dell'Unione e per i quali la concorrenza avviene quasi esclusivamente sui prezzi. Questi esportatori cinesi hanno continuato a vendere quantitativi analoghi o addirittura inferiori nel mercato dell'Unione durante il periodo in esame e non hanno tentato di conquistare nuove quote di mercato. Inoltre, come indicato al considerando 61, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi sono più elevati dei prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i produttori esportatori cinesi non sembrano tentati di riorientare le proprie esportazioni dirette a paesi terzi verso l'Unione se le misure venissero abrogate.

    (117)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, una parte ha sostenuto che il mercato dell'Unione sarebbe il più grande mercato aperto al mondo per le candele e che quindi è poco plausibile sostenere che non sarebbe attraente in caso di abrogazione delle misure. La parte sostiene inoltre che gli esportatori cinesi propongono vari regimi di elusione e che dopo la divulgazione delle conclusioni produttori e commercianti di candele cinesi hanno inviato molteplici offerte agli operatori e produttori europei. Tutto ciò dimostrerebbe che il mercato dell'Unione rimane interessante per gli esportatori cinesi.

    (118)

    Tuttavia, l'analisi dell'andamento negli ultimi cinque anni delle importazioni provenienti dai produttori esportatori non soggetti a misure ha mostrato che il volume delle loro importazioni non è aumentato in misura significativa dopo l'istituzione delle misure. Inoltre, quattro dei cinque produttori esportatori hanno registrato un calo delle vendite all'esportazione verso l'Unione rispetto al PI dell'inchiesta iniziale. Durante tale periodo solo un produttore esportatore ha aumentato le sue vendite all'esportazione verso l'Unione. Di conseguenza, la maggior parte dei produttori esportatori cinesi non soggetti a misure non ha approfittato del proprio vantaggio commerciale per aumentare i propri volumi di vendita rispetto agli altri produttori esportatori cinesi soggetti ai dazi. Nonostante i riscontri aneddotici sull'esistenza di offerte formulate da operatori commerciali, gli elementi di prova disponibili descritti nei considerando da 59 a 69 della presente inchiesta dimostrano che il mercato dell'Unione non sembra dotato di particolare attrattiva.

    4.   Conclusioni

    (119)

    Alla luce dei risultati dell'inchiesta, vale a dire le principali tendenze del consumo nel mercato dell'Unione, il comportamento di mercato dei produttori esportatori cinesi non soggetti alle misure, il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi e la moderata attrattiva del mercato europeo, la Commissione conclude che non vi è alcun rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure esistenti.

    F.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (120)

    Poiché si è concluso che non esiste rischio di reiterazione del pregiudizio, non è necessario accertare l'interesse dell'Unione.

    G.   MISURE ANTIDUMPING

    (121)

    Tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'abrogazione delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. La Commissione ha opportunamente e debitamente tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni.

    (122)

    Ne consegue che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 393/2009, nonché chiudere il procedimento.

    (123)

    Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso alcun parere in merito all'abrogazione delle misure previste dal presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili attualmente classificati con il codice NC ex 3406 00 00 (codice TARIC 3406000090) originari della Repubblica popolare cinese sono abrogati e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio, dell'11 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1).

    (3)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 270 del 19.9.2013, pag. 11).

    (4)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (GU C 144 del 14.5.2014, pag. 14).

    (5)  Gies, Promol e Liljeholmens fanno parte del gruppo ALG (ALG Holding A.B.)

    (6)  Commissione americana per il commercio internazionale, indagine su «candele di cera di petrolio dalla Cina», n. 731-TA-282 (terzo riesame).

    (7)  Commissione americana per il commercio internazionale, indagine su «candele di cera di petrolio dalla Cina», n. 731-TA-282 (terzo riesame), pag. 14.

    (8)  Banca dati COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/

    (9)  Considerando 38 del regolamento (CE) n. 1130 confermato nel considerando 28 del regolamento (CE) n. 393/2009.

    (10)  Regolamento (CE) n. 1130/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (GU L 306 del 15.11.2008, pag. 22).

    (11)  Considerando 18 del regolamento (CE) n. 1130/2008, confermato dal considerando 21 del regolamento n. 393/2009.

    (12)  Considerando 27 del regolamento (CE) n. 393/2009.

    (13)  Considerando 106 del regolamento (CE) n. 1130/2008, confermato dal considerando 88 del regolamento (CE) n. 393/2009.


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