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Document 32015D1336

    Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 206 del 1.8.2015, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1336/oj

    1.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 206/66


    DECISIONE (PESC) 2015/1336 DEL CONSIGLIO

    del 31 luglio 2015

    che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

    (2)

    Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

    (3)

    Il 2 aprile 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno concordato i parametri chiave di un piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran.

    (4)

    Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

    (5)

    Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

    (6)

    L'UNSCR 2231(2015) prevede che, a determinate condizioni, le misure imposte nelle risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non sono applicate da parte degli Stati che partecipano al PACG o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi ad attività direttamente correlate con la modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili, all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale, o alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore.

    (7)

    L'UNSCR 2231 (2015), inoltre, prevede che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non si applicano nella misura necessaria a eseguire, a determinate condizioni, trasferimenti e attività che sono: correlati all'attuazione di determinati impegni in materia di nucleare specificati nel PACG; necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; oppure decisi dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU, istituito a norma della UNSCR 1737 (2006), per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015).

    (8)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

    (9)

    È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 2010/413/PESC è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 26 ter

    1.   Le misure imposte dalla presente decisione non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché alla relativa prestazione di assistenza o formazione tecnica, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo da parte degli Stati che partecipano al piano d'azione congiunto globale (PACG) o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi, quando tali attività sono direttamente correlate:

    a)

    alla modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili;

    b)

    all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale;

    c)

    alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore.

    2.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 assicurano che:

    a)

    tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;

    b)

    notifichino tali attività, con dieci giorni di anticipo, al comitato e, una volta costituita in conformità al PACG, alla commissione congiunta oppure, se de del caso, agli altri Stati membri;

    c)

    se del caso, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 22, lettera c) dell'UNSCR 2231(2015);

    d)

    abbiano ottenuto e siano in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e

    e)

    in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 22, lettera e), dell'UNSCR 2231 (2015), ne informino anche l'AEIA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.

    3.   Le misure stabilite dalla presente decisione non si applicano nella misura necessaria a eseguire attività e trasferimenti, approvati in anticipo caso per caso, dal comitato o, se del caso, dall'autorità competente nel pertinente Stato membro, che sono:

    a)

    direttamente correlati all'attuazione delle azioni relative al nucleare di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del piano d'azione congiunto globale;

    b)

    necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; o

    c)

    decisi dal comitato, se del caso, per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015).

    Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle approvazioni.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


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