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Document 22015D1046

Decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, Adozione del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 315 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1046]

GU L 167 del 1.7.2015, p. 75–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1046/oj

1.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/75


DECISIONE N. 2/2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del 16 maggio 2014

Adozione del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 315 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1046]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»), firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 315,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato per il commercio adotta, nel corso della sua prima riunione, il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri.

(2)

Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nel accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri sono stabiliti come indicato nell'allegato.

2.

La presente decisione entra in vigore il 7 ottobre 2014

Fatto a Lima il 16 maggio 2014

Per il Comitato per il commercio

Ministro del commercio, dell'industria e del turismo della Colombia

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissario per il commercio della Commissione europea

Karel DE GUCHT

Ministro del commercio estero e del turismo del Perù

Blanca magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ALLEGATO

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

A norma del titolo XII (Risoluzione delle controversie) e a norma del presente regolamento di procedura s'intende per:

a)

«accordo»: l'accordo commerciale tra il Perù e la Colombia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012;

b)

«esperto»: una persona incaricata da una parte di una controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione ai procedimenti dinanzi a un collegio arbitrale;

c)

«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito effettivamente a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);

d)

«assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)

«parte attrice» è la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 302 dell'accordo (Apertura del procedimento arbitrale);

f)

«parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 299 dell'accordo (Ambito di applicazione);

g)

«collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);

h)

«rappresentante di una parte»: un dipendente o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte della controversia;

i)

«giorno»: un giorno di calendario;

j)

«terzo»: una parte che non è una parte della controversia, ma che partecipa alle consultazioni e/o ai procedimenti arbitrali, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 301 (Consultazioni), paragrafo 10, e/o dell'articolo 302 (Apertura del procedimento arbitrale), paragrafo 4, del titolo XII dell'accordo (Risoluzione delle controversie).

2.

Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono tuttavia ripartite tra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può tuttavia decidere che tali costi amministrativi, a eccezione delle spese degli arbitri, siano distribuiti in modo diverso, tenendo conto delle peculiarità del caso e di altre circostanze che possono essere considerate rilevanti.

NOTIFICHE

3.

Le parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.

4.

Ciascuna parte della controversia trasmette all'altra parte della controversia, a eventuali terzi nella controversia e a ogni arbitro una copia di ogni sua comunicazione scritta. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico.

5.

Tutte le notifiche sono indirizzate ai coordinatori dell'accordo.

6.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7.

Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Colombia, del Perù o dell'UE, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo.

APERTURA DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

8.

Quando asserisce che una misura costituisce una violazione delle disposizioni dell'accordo, conformemente all'articolo 302, paragrafo 2 (Apertura del procedimento arbitrale), la parte attrice spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni dell'accordo, presentando chiaramente le basi giuridiche per la denuncia in modo da consentire alla parte convenuta di presentare la propria difesa.

TERZI

9.

Conformemente all'articolo 302, paragrafo 4, dell'accordo (Apertura del procedimento arbitrale) i terzi possono presentare una comunicazione scritta al collegio arbitrale, con copia alle parti della controversia e a eventuali terzi.

10.

I terzi possono inoltre partecipare alle audizioni del collegio arbitrale, che li invita per iscritto a presentare le loro opinioni durante tali audizioni.

ELENCO DEGLI ARBITRI

11.

Quando una parte designa i candidati per l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 304 dell'accordo (Elenco degli arbitri), le altre parti contraenti possono opporsi a tali nomine solo se i candidati non rispettano i requisiti di cui all'articolo 304, paragrafo 3, dell'accordo (Elenco degli arbitri), e il codice di condotta per i membri del collegio arbitrale.

12.

Quando un candidato designato da una delle parti non figura più sull'elenco, tale parte deve designare un nuovo candidato. Se si tratta di candidati alla carica di presidente del collegio arbitrale, le parti si accordano su una sostituzione.

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

13.

Se a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale), i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al sorteggio sono invitati con il dovuto anticipo rappresentanti di entrambe le parti della controversia. In ogni caso il sorteggio deve essere eseguito con le parti della controversia presenti al momento, nei 5 giorni successivi alla richiesta di selezione dell'arbitro da parte del presidente del comitato per il commercio.

14.

Le parti della controversia notificano agli arbitri la loro nomina.

15.

Un arbitro nominato secondo la procedura stabilita dall'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale) notifica la propria accettazione al comitato per il commercio entro 5 giorni dalla data in cui è stato informato della sua nomina.

16.

Salvo altrimenti concordato, le parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro 7 giorni dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti della controversia o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare. Qualora il comitato per il commercio non abbia ancora stabilito l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, tale retribuzione e le spese sono determinate in conformità con la prassi dell'OMC.

17.

a)

Salvo altrimenti concordato dalle parti della controversia, entro 5 giorni dalla data di selezione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

«esaminare alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, vale a dire pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 299 (Ambito di applicazione) e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 307 dell'accordo (Lodo del collegio arbitrale).».

b)

Le parti della controversia devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro 2 giorni dal raggiungimento dell'accordo.

COMUNICAZIONI INIZIALI

18.

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI

19.

Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo riguardanti i procedimenti.

20.

Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o dal presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le proprie attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

21.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

22.

La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

23.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo o dei relativi allegati, il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

24.

Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti della controversia le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 307, paragrafo 2 (Lodo del collegio arbitrale), non vengono modificati.

RICUSAZIONE, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE

25.

Se una parte della controversia desidera presentare una richiesta di ricusazione o rimozione di un arbitro, come previsto all'articolo 305, paragrafo 1, dell'accordo (Ricusazione, rimozione e sostituzione), lo fa per iscritto, indicando i motivi e allegando le prove della grave violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro. Tale richiesta è trasmessa all'altra parte della controversia, con copia al comitato per il commercio entro 10 giorni dalla data in cui la parte ha ottenuto prove delle circostanze che hanno motivato la richiesta di ricusazione dell'arbitro.

26.

Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, le parti della controversia si consultano reciprocamente. In caso di accordo è selezionato un nuovo arbitro in base alla procedura di cui all'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale).

27.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di rimuovere un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

28.

Se il presidente del collegio arbitrale o il suo delegato ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estraendolo a sorte. Se l'arbitro da sostituire era stato selezionato dalle parti della controversia a norma dell'articolo 303, paragrafo 2, dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale), il sostituto viene estratto a sorte tra i membri dell'elenco di cui all'articolo 304 dell'accordo (Elenco degli arbitri) che erano stati proposti dalla parte che ha selezionato l'arbitro da sostituire. Se, al contrario, l'arbitro da sostituire era stato selezionato dalle parti della controversia a norma dell'articolo 303, paragrafo 5, dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale), il sorteggio deve essere effettuato tra tutti i membri di tale elenco. La selezione è effettuata in conformità dell'articolo 12, mutatis mutandis, e entro 5 giorni dalla data in cui il presidente del collegio arbitrale ha ricevuto la richiesta.

29.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 304, paragrafo 1, dell'accordo (Elenco degli arbitri). Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La selezione è effettuata in conformità dell'articolo 12, entro 5 giorni dalla data in cui il presidente del comitato per il commercio ha ricevuto la richiesta. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

30.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, essa designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 304 (Elenco degli arbitri), dell'accordo, che erano state selezionate per fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è effettuata in conformità dell'articolo 12 mutatis mutandis, entro i 5 giorni successivi alla data in cui la persona designata ha preso la decisione in merito alla ricusazione.

31.

I procedimenti del collegio arbitrale e i termini applicabili sono sospesi finché non è stata adottata una decisione in merito a una richiesta di ricusazione di un arbitro e alla sua eventuale rimozione e sostituzione.

AUDIZIONI

32.

Consultate le parti della controversia e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. La parte incaricata della gestione logistica dei procedimenti rende tali informazioni accessibili al pubblico, a meno che l'audizione si svolga a porte chiuse.

33.

Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Colombia o il Perù e a Bogotá o a Lima se la parte attrice è la parte UE.

34.

Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

35.

Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

36.

Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:

a)

rappresentanti delle parti della controversia ed eventuali terzi;

b)

esperti delle parti della controversia ed eventuali terzi;

c)

personale amministrativo, interpreti, traduttori e stenografi; nonché assistenti degli arbitri

37.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

38.

Entro i 5 giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

39.

Conformemente ai punti 46, 47, 48 e 49, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti della controversia non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse.

40.

Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente:

 

Argomentazioni

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

 

Confutazioni

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

41.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande all'una o all'altra parte della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.

42.

Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso alle parti della controversia.

43.

Entro 10 giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

DOMANDE SCRITTE

44.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia e a eventuali terzi in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna parte della controversia e gli eventuali terzi ricevono una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. Se non è possibile rispondere a una domanda durante un'audizione, il collegio arbitrale lascia alle parti della controversia il tempo adeguato per rispondervi.

45.

Ciascuna parte della controversia o qualsiasi terzo fornisce inoltre una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale all'altra parte della controversia e a eventuali terzi. Alle parti della controversia è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito a tale risposta dell'altra parte della controversia e alle risposte di terzi entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

RISERVATEZZA

46.

Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte della controversia in via riservata al collegio arbitrale.

47.

Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte della controversia, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione della versione riservata, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni.

48.

Le comunicazioni scritte al collegio arbitrale si considerano riservate ma vengono fornite alle parti della controversia e a eventuali terzi. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, nella misura in cui essa non contiene informazioni riservate.

49.

Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della controversia contengano informazioni riservate.

50.

Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 39.

CONTATTI UNILATERALI

51.

Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte della controversia in assenza dell'altra parte.

52.

Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe o con eventuali terzi in assenza degli altri arbitri.

COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

53.

Qualunque soggetto non governativo interessato stabilito nel territorio di una parte della controversia e non appartenente all'amministrazione pubblica di una delle parti della controversia, può presentare una domanda scritta al collegio arbitrale, con una copia alle parti della controversia, per essere autorizzato a presentare una memoria a titolo di amicus curiae entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Tale domanda:

a)

contiene una descrizione della persona che la presenta, indicante il luogo di stabilimento e altre informazioni di contatto, la natura delle sue attività e, nel caso di una persona giuridica, le informazioni sui suoi membri, il suo status giuridico e i suoi obiettivi generali;

b)

identifica le specifiche questioni di fatto e di diritto che saranno affrontate nella comunicazione;

c)

specifica la natura della propria partecipazione e la sua pertinenza per il procedimento e in che modo la comunicazione possa essere d'aiuto al collegio arbitrale per la determinazione della questione di fatto o di diritto attinente alla controversia;

d)

indica ogni relazione diretta o indiretta che la persona che effettua la comunicazione ha o ha avuto con una parte della controversia, nonché la sua fonte di finanziamento;

e)

indica se ha ricevuto o riceverà sostegno finanziario o di altro tipo da una delle parti della controversia, da una persona o da altri organismi, per la preparazione della domanda di autorizzazione a presentare una comunicazione o per l'elaborazione della comunicazione stessa;

f)

comprende non più di 5 pagine dattiloscritte a doppio spazio; nonché

g)

è redatta nelle lingue del procedimento.

54.

Il collegio arbitrale fissa un'opportuna data entro cui le parti della controversia possono presentare osservazioni sulla domanda di autorizzazione.

55.

Il collegio arbitrale esamina e prende in considerazione la domanda di autorizzazione, la veridicità delle informazioni ivi fornite e qualsiasi osservazione delle parti della controversia e decide senza indugio se concedere al soggetto non governativo interessato l'autorizzazione a presentare una comunicazione scritta. Una tale autorizzazione rilasciata da un collegio arbitrale non implica che questo esamini nel proprio lodo le argomentazioni giuridiche esposte nella comunicazione.

56.

Le comunicazioni amicus curiae sono trasmesse al collegio arbitrale, con una copia alle parti della controversia, entro 5 giorni dalla data dell'autorizzazione da parte del collegio arbitrale a presentare tali comunicazioni. La comunicazione:

a)

è datata e firmata dalla persona che la effettua o dal suo rappresentante;

b)

è concisa e in nessun caso supera 15 pagine dattiloscritte a doppio spazio, compresi gli eventuali allegati;

c)

non introduce nuove questioni nella controversia e riguarda soltanto gli elementi pertinenti per le questioni di fatto e di diritto all'esame del collegio arbitrale e indicate nella domanda di autorizzazione a effettuare una comunicazione, spiegando in che modo la comunicazione aiuta il collegio arbitrale nella determinazione di tali questioni;

d)

è redatta nelle lingue del procedimento.

57.

Il collegio arbitrale provvede affinché le parti della controversia abbiano la possibilità di rispondere per iscritto a tutte le comunicazioni amicus curiae prima della data dell'udienza.

58.

Il collegio arbitrale include nel lodo anche un elenco di tutte le comunicazioni amicus curiae che gli sono pervenute. Esso non è tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni.

59.

Quando esamina le domande di autorizzazione a effettuare una comunicazione o le comunicazioni amicus curiae stesse, il collegio arbitrale evita di interrompere il procedimento e garantisce la parità tra le parti della controversia.

INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA

60.

Il collegio arbitrale notifica alle parti della controversia la sua intenzione di chiedere informazioni o consulenza tecnica a esperti come stabilito dall'articolo 316, paragrafo 1, dell'accordo (Informazioni e consulenza tecnica).

61.

Il collegio arbitrale trasmette alle parti della controversia una copia delle informazioni o consulenze tecniche acquisite e concede loro un termine ragionevole per presentare le loro osservazioni. Il parere degli esperti ha un carattere meramente consultivo.

62.

Quando il collegio arbitrale prende in esame le informazioni o la consulenza tecnica ricevute, tiene conto anche delle osservazioni presentate dalle parti della controversia in relazione a tali informazioni o consulenza tecnica.

63.

Nel raccogliere informazioni e chiedere consulenze tecniche il collegio arbitrale assicura di rivolgersi a persone accreditate con esperienza nei settori pertinenti. Inoltre, gli esperti sono indipendenti, imparziali, non sono associati né direttamente né indirettamente a una delle parti della controversia, non dipendono né ricevono istruzioni da esse o da qualsiasi organismo.

CASI URGENTI

64.

Nei casi urgenti di cui all'articolo 307, paragrafo 2, dell'accordo (Lodo del collegio arbitrale), il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento di procedura.

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

65.

Le parti della controversia hanno il diritto di presentare e di ricevere comunicazioni scritte e di esporre e ascoltare argomentazioni orali nella lingua di loro scelta. Ciascuna parte della controversia provvede sollecitamente, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte della controversia. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti della controversia.

66.

I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.

67.

I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.

68.

Le parti della controversia possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento elaborato conformemente al presente regolamento di procedura.

COMPUTO DEI TERMINI

69.

Qualora, in applicazione del punto 7 del presente regolamento, una parte della controversia riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

ALTRE PROCEDURE

70.

Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 308, paragrafo 3 (Esecuzione del lodo arbitrale); all'articolo 309, paragrafo 2 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), all'articolo 310, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata conformità); e all'articolo 311, paragrafo 2 (Riesame delle misure adottate dopo la sospensione dei benefici o della compensazione per mancata esecuzione). I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

CODICE DI CONDOTTA

DEFINIZIONI

1.

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:

a)   «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito effettivamente a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);

b)   «Mediatore»: la persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'articolo 322 (Meccanismo di mediazione) e dell'allegato XIV (Meccanismo di mediazione in materia di ostacoli non tariffari) dell'accordo;

c)   «candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 304 dell'accordo (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);

d)   «esperto»: qualsiasi persona con conoscenze tecniche o specializzate in particolari ambiti oggetto dei diversi titoli dell'accordo;

e)   «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

f)   «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma dell'accordo; nonché

g)   «personale»: rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROCEDURA

2.

I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

3.

Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.

Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

5.

I candidati o gli arbitri sono tenuti a comunicare al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

DOVERI DEGLI ARBITRI

6.

In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7.

Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8.

Un arbitro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale prendano conoscenza delle disposizioni del presente codice di condotta e, se del caso, vi si conformino.

9.

Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI

10.

Ciascun arbitro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11.

Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12.

Nessun arbitro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni arbitro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13.

Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14.

Ogni arbitro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

OBBLIGHI DEGLI EX ARBITRI

15.

Ciascun ex arbitro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

RISERVATEZZA

16.

Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.

Nessun arbitro comunica qualsiasi lodo del collegio arbitrale o parti di esso prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 318, paragrafo 4, dell'accordo (Decisioni e lodi del collegio arbitrale).

18.

Nessun arbitro o ex arbitro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

MEDIATORI, ESPERTI

19.

Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori e agli esperti.


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