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Document 32015D0819
Commission Implementing Decision (EU) 2015/819 of 22 May 2015 amending Annex F to Council Directive 64/432/EEC as regards the format of the model health certificates for intra-Union trade in bovine animals and swine (notified under document C(2015) 3304) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione, del 22 maggio 2015, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina [notificata con il numero C(2015) 3304] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione, del 22 maggio 2015, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina [notificata con il numero C(2015) 3304] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/3304
GU L 129 del 27.5.2015, p. 28–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
27.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/819 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2015
che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina
[notificata con il numero C(2015) 3304]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone, tra l'altro, che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui al suo allegato F. |
(2) |
L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione (2) al fine, tra l'altro, di adeguare il formato dei modelli di certificati sanitari al modello armonizzato allegato al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (3). |
(3) |
L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive che i bovini debbano essere accompagnati da un passaporto basato sulle informazioni contenute nella base di dati informatizzata istituita dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE, a meno che lo Stato membro d'origine effettui lo scambio elettronico di dati con lo Stato membro di destinazione mediante un sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 5 del precitato regolamento. |
(4) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (5), i vitelli di età inferiore a quattro settimane possono essere accompagnati, durante lo spostamento verso un altro Stato membro, da un passaporto provvisorio che riporti almeno le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, nel formato approvato dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione. |
(5) |
Tuttavia, alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire al punto I.31 del modello di certificato sanitario per gli scambi di animali della specie bovina informazioni quali la data di nascita e il sesso degli animali che costituiscono la partita. Pertanto, e in quanto tali informazioni sono già incluse nei documenti di identificazione che, unitamente al certificato sanitario, devono accompagnare una partita di animali della specie bovina, è opportuno sopprimere tali informazioni dal suddetto punto e modificare di conseguenza le descrizioni pertinenti contenute nelle note di tale modello di certificato sanitario. |
(6) |
Inoltre alcuni Stati membri hanno chiesto di eliminare una voce relativa al sesso degli animali dal punto I.31 del modello di certificato sanitario per gli scambi di suini, dato che tale informazione non era richiesta nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE prima delle modifiche introdotte dalla decisione di esecuzione 2014/798/UE. È pertanto opportuno eliminare tale voce dal suddetto punto e modificare di conseguenza la descrizione pertinente nelle note del modello di certificato sanitario per gli scambi di animali della specie suina. |
(7) |
Inoltre, per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare le informazioni sulle specie di animali oggetto dello scambio dal punto I.31 dei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE in quanto tali informazioni si trovano già al punto I.19 di tali modelli di certificati sanitari. |
(8) |
Risulta pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 50).
(3) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
(4) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).
ALLEGATO
«ALLEGATO F
MODELLO 1
Certificato sanitario per animali della specie bovina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione
Testo di immagine
UNIONE EUROPEA
Certificato per gli scambi intra-UE
Parte I: Informazioni relative alla partita presentata
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.6. N. dei certificati originali annessi
N. dei documenti di accompagnamento
I.7. Commerciante
Nome Numero di riconoscimento
I.8. Paese di origine
Codice ISO
I.9. Regione di origine
Codice
I.10. Paese di destinazione
Codice ISO
I.11. Regione di destinazione
Codice
I.12. Luogo di origine
Azienda Centro di raccolta
Sede del commerciante
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di destinazione
Azienda Centro di raccolta Sede del commerciante Stabilimento
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale
I.14. Luogo di carico
Codice postale
I.15. Data e ora della partenza
I.16. Mezzo di trasporto
Aereo Nave Vagone ferroviario
Veicolo stradale Altro
Identificazione
Numero/i:
I.17. Trasportatore
Nome Numero di riconoscimento (4)
Indirizzo
Codice postale Stato membro
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice NC)
0102
I.20. Quantità
I.21.
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore
I.24.
I.25. Merce certificata per:
Allevamento Produzione Macellazione
I.26. Transito in un paese terzo
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice
Punto d’ingresso N. PIF
I.27. Transito negli Stati membri
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
Testo di immagine
I.28. Esportazione
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice
I.29. Tempo previsto per il trasporto
I.30. Ruolino di marcia
Sí No
I.31. Identificazione degli animali
Identificazione ufficiale Numero del passaporto
Testo di immagine
Unione europea
64/432 F1 Bovini
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
(1) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]
(1) (2) oppure [Sulla base delle informazioni risultanti da un documento ufficiale o da un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate dal veterinario ufficiale o dal veterinario autorizzato responsabile dell’azienda di origine, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]
II.1. Sezione A
II.1.1. Gli animali provengono da un’azienda/da aziende di origine e da un’area/da aree che, conformemente alla normativa dell’Unione o nazionale, non è/non sono soggetta/e a divieti o restrizioni connessi con malattie dei bovini.
(1) o [II.1.2. Gli animali sono bovini da allevamento o da produzione, e
II.1.2.1. hanno trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, sono vissuti sin dalla nascita nell’azienda/nelle aziende di origine e nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda/dette aziende nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda;
II.1.2.2. provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne da tubercolosi, e
(1) o [II.1.2.2.1. l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione …/…/UE (indicare il numero) della Commissione;]
(1) e/o [II.1.2.2.2. l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi conformemente all’allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione …/…/… (indicare il numero) della Commissione;]
(1) e/o [II.1.2.2.3. sono animali di età inferiore a 6 settimane;]
(1) e/o [II.1.2.2.4. sono animali di età superiore a 6 settimane e nei 30 giorni precedenti l’uscita dall’azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la tubercolosi conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE, in data (indicare la data);]
II.1.2.3. provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da brucellosi, e
(1) o [II.1.2.3.1. l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione …/…/UE (indicare il numero) della Commissione;]
(1) e/o [II.1.2.3.2. l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi conformemente all’allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione …/…/… (indicare il numero) della Commissione;]
Parte II: Certificazione
Testo di immagine
Unione europea
64/432 F1 Bovini
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
(1) e/o [II.1.2.3.3. sono animali castrati e/o di età inferiore a 12 mesi;]
(1) e/o [II.1.2.3.4. sono animali di età superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l’uscita dall’azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la brucellosi conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, in data (indicare la data);]
II.1.2.4. provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da leucosi bovina enzootica, e
(1) o [II.1.2.4.1. l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione …/…/UE (indicare il numero) della Commissione;]
(1) e/o [II.1.2.4.2. l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all’allegato D, capitolo I, lettera E, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione …/…/… (indicare il numero) della Commissione;]
(1) e/o [II.1.2.4.3. sono animali di età inferiore a 12 mesi;]
(1) e/o [II.1.2.4.4. sono animali di età superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l’uscita dall’azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la leucosi bovina enzootica conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, in data (indicare la data).]]
(1) o [II.1.2. Gli animali sono destinati alla macellazione e provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da tubercolosi e ufficialmente indenne/i da leucosi bovina enzootica, e
(1) o [II.1.2.1. provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da brucellosi;]]
(1) e/o [II.1.2.2. sono castrati.]]
II.2. Sezione B
La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20 e I.31.
(4) [II.3. Sezione C
II.3.1. Gli animali sono stati ispezionati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il (inserire la data) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose.
II.3.2. Gli animali provengono da un’azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un’area/da aree che, conformemente alla normativa dell’Unione o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini.
(1) [II.3.3. Gli animali soddisfano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo … (indicare il numero dell’articolo) della decisione …/…/… (indicare il numero) della Commissione.]
II.3.4. Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto.
II.3.5. Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall’autorità competente.
Testo di immagine
Unione europea
64/432 F1 Bovini
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferi-mento locale
(5) (6) II.3.6. Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data).
II.3.7. Il presente certificato
(1) o [II.3.7.1. è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l’azienda di origine o il centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine;]
(1) o [II.3.7.1. scade in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE il (indicare la data).]]
Note
— Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma:
— del veterinario ufficiale dell’azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C, oppure
— del veterinario riconosciuto dell’azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE, oppure
— del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali.
— La sezione C deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale:
— dell’azienda di origine, oppure
— del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine, oppure
— del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione.
Parte I:
— Casella I.6: indicare il numero di serie/i numeri di serie del certificato sanitario/dei certificati sanitari, redatto/i il giorno dell’ispezione sanitaria dell’azienda/delle aziende di origine nello Stato membro/negli Stati membri di origine, che accompagna/no gli animali che costituiscono la partita per la quale il certificato sanitario è rilasciato in un centro di raccolta situato in uno Stato membro di transito, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE.
— Casella I.7: compilare se pertinente.
— Casella I.12: la sede del commerciante deve essere indicata come Luogo di origine solo nel caso degli animali destinati alla macellazione.
— Casella I.13: Nel caso degli animali destinati alla macellazione, come Luogo di destinazione occorre selezionare Centro di raccolta oppure Stabilimento come illustrato all’articolo 7 della direttiva 64/432/CEE.
— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Casella I.31: Identificazione ufficiale: indicare per ciascun animale della partita il codice di identificazione unico, come descritto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, riportato sui mezzi di identificazione visibili applicati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Passaporto n.: se i passaporti provvisori per gli animali di età inferiore a 4 settimane sono autorizzati dall’autorità competente a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, indicare per ogni animale della partita il numero del passaporto provvisorio. Per ciascun animale accompagnato da un passaporto rilasciato in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, l’indicazione del numero di passaporto è facoltativa.
Testo di immagine
Unione europea
64/432 F1 Bovini
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferi-mento locale
Parte II:
(1) Eliminare se non pertinente.
(2) Deve essere firmato dal veterinario ufficiale presso il centro di raccolta in seguito a controllo documentale e d’identità sugli animali in arrivo muniti di un documento ufficiale o di un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate; negli altri casi questo punto va cancellato.
(3) Indicare, se la distanza del trasporto supera i 65 km.
(4) Cancellare se il certificato è utilizzato per spostamenti di animali all’interno dello Stato membro di origine e se solo le sezioni A e B sono compilate e firmate.(5)Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d’inizio del trasporto dell’intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l’azienda di origine.
(6) Tale dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
— I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema TRACES il giorno del rilascio del certificato o almeno entro 24 ore dal rilascio.
Veterinario ufficiale
Nome (in lettere maiuscole): Titolo e qualifica:
Unità veterinaria locale: N. UVL:
Data: Firma:
Timbro:
MODELLO 2
Certificato sanitario per animali della specie suina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione
Testo di immagine
UNIONE EUROPEA
Certificato per gli scambi intra-UE
Parte I: Informazioni relative alla partita presentata
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a. N. di riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.6. N. dei certificati originali annessi
N. dei documenti di accompagnamento
I.7. Commerciante
Nome Numero di riconoscimento
I.8. Paese di origine
Codice ISO
I.9. Regione di origine
Codice
I.10. Paese di destinazione
Codice ISO
I.11. Regione di destinazione
Codice
I.12. Luogo di origine
Azienda Centro di raccolta
Sede del commerciante
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di destinazione
Azienda Centro di raccolta Sede del commerciante Stabilimento
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale
I.14. Luogo di carico
Codice postale
I.15. Data e ora della partenza
I.16. Mezzo di trasporto
Aereo Nave Vagone ferroviario
Veicolo stradale Altro
Identificazione
Numero/i:
I.17. Trasportatore
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale Stato membro
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice NC)
0103
I.20. Quantità
I.21.
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore
I.24.
I.25. Merce certificata per:
Allevamento Produzione Macellazione
I.26. Transito in un paese terzo
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice
Punto d’ingresso N. PIF
I.27. Transito negli Stati membri
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
Testo di immagine
I.28. Esportazione
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice
I.29. Tempo previsto per il trasporto
I.30. Ruolino di marcia
Sí No
I.31. Identificazione degli animali
Identificazione ufficiale Età degli animali vivi
Testo di immagine
Unione europea
64/432 F2 Suini
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferi-mento locale
(1) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]
(1) (2) oppure [Sulla base delle informazioni risultanti da un documento ufficiale o da un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate dal veterinario ufficiale o dal veterinario autorizzato responsabile dell’azienda di origine, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]
II.1. Sezione A
II.1.1. Gli animali provengono dall’azienda/dalle aziende di origine e da un’area/da aree che, conformemente alla normativa dell’Unione o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei suini;
(1) e [l’azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione …/…/UE (indicare il numero) della Commissione;]
(1) [II.1.2. Gli animali sono suini da allevamento o da produzione quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE e hanno trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, sono vissuti sin dalla nascita nell’azienda/nelle aziende di origine e nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda/dette aziende nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda/delle aziende.]
(1) o [II.1.2. Gli animali sono suini da macello, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE.]
(1) [II.1.3. Gli animali sono suini domestici da allevamento o da produzione provenienti da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005 e non hanno transitato in centri di raccolta, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato IV, capitolo I, punto A, del regolamento (CE) n. 2075/2005.]
(1) [II.1.3. Gli animali sono suini domestici destinati alla macellazione e
(1) [II.1.3.1 non sono svezzati e sono di età inferiore a 5 settimane;]]
(1) o [II.1.3.1 provengono da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2075/2005
(1) o [II.1.3.1.1. nelle quali tutte le carcasse di scrofe e verri sono sottoposte a prove per accertare la presenza di trichine;]]]
(1) e/o [II.1.3.1.1. nelle quali il 10 % delle carcasse degli animali destinati alla macellazione è sottoposto a prove per accertare la presenza di trichine;]]]
(1) o [II.1.3.1.1. situate in uno Stato membro in cui non siano state rilevate contaminazioni autoctone da trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005;]]]
(1) o [II.1.3.1.1. situate in uno Stato membro nel quale i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata delle aziende in questione o dei compartimenti a cui esse appartengono garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza di trichine non sia superiore a 1 caso su un milione;]]]
(1) o [II.1.3.1 provengono da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2005 e situate in Belgio o Danimarca.]]
Parte II: Certificazione
Testo di immagine
Unione europea
64/432 F2 Suini
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferi-mento locale
II.2. Sezione B
La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20 e I.31.
(4) [II.3. Sezione C
II.3.1. Gli animali sono stati ispezionati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il (inserire la data) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose.
II.3.2. Gli animali provengono da un’azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un’area/da aree che, conformemente alla normativa dell’Unione o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei suini.
(1) [II.3.3. Gli animali soddisfano le garanzie addizionali per:
(1) o [II.3.3.1. la malattia di Aujeszky a norma dell’articolo … (indicare il numero dell’articolo) della decisione …/…/… (indicare il numero) della Commissione;]]
(1) e/o [II.3.3.2. (indicare il nome delle malattie pertinenti a norma dell’allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE) conformemente all’articolo … (indicare il numero dell’articolo) della decisione …/…/… (indicare il numero) della Commissione.]]
II.3.4. Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto.
II.3.5. Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall’autorità competente.
(5) (6) II.3.6. Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data).
II.3.7. Il presente certificato
(1) o [II.3.7.1. è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l’azienda di origine o il centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine;]
(1) o [II.3.7.1. scade in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE il (indicare la data).]]
Note
— Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma:
— del veterinario ufficiale dell’azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C, oppure
— del veterinario riconosciuto dell’azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE, oppure
— del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali.
— La sezione C del certificato deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale:
— dell’azienda di origine, oppure
— del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine, oppure
— del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione.
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