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Aiuti di Stato alle società ferroviarie

 

SINTESI DI:

Linee guida della Commissione per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie

Articolo 93 TFUE: coordinamento dei trasporti

QUAL È LO SCOPO DELLE LINEE GUIDA?

Queste linee guida della Commissione europea chiariscono le norme stabilite nei trattati dell’Unione europea (UE) sui finanziamenti pubblici a favore delle società ferroviarie e forniscono orientamenti in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato alle società ferroviarie con i trattati dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Norme unionali relative agli aiuti di Stato

  • Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza all’interno del mercato unico all’interno dell’UE sono vietati (articolo 107, paragrafo 1 TFUE).
  • Tuttavia, ci sono delle eccezioni per gli aiuti di Stato che promuovono lo sviluppo economico dell’UE in generale (articolo 107, paragrafo 3 TFUE).
  • Gli aiuti di Stato sono compatibili anche con i trattati, se si adeguano alle necessità del coordinamento dei trasporti o se riguardano rimborsi per lo svolgimento di certi obblighi di servizio pubblico (articolo 93 TFUE).

Ambito di applicazione

Le linee guida si applicano alle società ferroviarie, nonché alle società di trasporto passeggeri su reti urbane, suburbane e regionali, per quanto concerne gli aiuti per l’acquisto e il rinnovo del materiale rotabile.

Misure di sostegno

Le linee guida riguardano vari tipi di misure di sostegno:

  • 1.

    Sostegno attraverso il finanziamento delle infrastrutture

    • Tale sostegno può costituire un aiuto di Stato se permette alle società di beneficiare indirettamente di un vantaggio, riducendo le spese.
    • Non verrà considerato un aiuto di Stato se l’utilizzo delle infrastrutture finanziate pubblicamente è aperto a tutti gli utenti potenziali in maniera paritaria e non discriminatoria e l’accesso all’infrastruttura viene fatturato a livelli conformi alla legislazione dell’UE.
    • Tale finanziamento può essere autorizzato anche nel caso in cui venisse considerato un aiuto, se l’infrastruttura risponde alle necessità del coordinamento dei trasporti.
  • 2.

    Aiuti per l’acquisto e il rinnovo del materiale rotabile

Questo tipo di sostegno viene valutato con riferimento all’obiettivo d'interesse comune alla cui realizzazione l'aiuto è finalizzato. Sono definite delle norme per le seguenti categorie di aiuti:

  • aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti;
  • aiuti alla ristrutturazione delle imprese ferroviarie in difficoltà;
  • aiuti alle piccole e medie imprese;
  • aiuti per la protezione dell’ambiente;
  • aiuti relativi a obblighi di servizio pubblico e aiuti a livello regionale.
  • 3.

    Cancellazione dei debiti da parte degli Stati al fine di ristrutturare finanziariamente le imprese ferroviarie

In presenza di determinate circostanze, la cancellazione dei debiti può essere considerata compatibile con gli aiuti all’interno del mercato unico se è finalizzata ad agevolare la transizione verso un mercato ferroviario aperto, senza falsare in modo sproporzionato la concorrenza e gli scambi tra i paesi dell’UE.

  • 4.

    Aiuti per la ristrutturazione delle imprese ferroviarie

La compatibilità degli aiuti di Stato per ristrutturare imprese in difficoltà nel settore ferroviario è valutata sulla base degli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione del 2004.

  • 5.

    Aiuti per il coordinamento dei trasporti

L’intervento delle autorità pubbliche finalizzato ad orientare l’evoluzione del settore dei trasporti nell’interesse comune può assumere varie forme:

  • aiuti all’utilizzo dell’infrastruttura;
  • aiuti diretti a ridurre i costi esterni, destinati a incoraggiare il trasferimento dalla strada verso la rotaia;
  • aiuti a favore dell’interoperabilità e, nella misura in cui rispondono alle necessità del coordinamento dei trasporti, aiuti a favore del rafforzamento della sicurezza, dell’eliminazione degli ostacoli tecnici e della riduzione dell’inquinamento acustico;
  • aiuti alla ricerca e allo sviluppo richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti.

Le linee guida stabiliscono dettagliatamente il metodo per determinare i costi ammissibili, nonché le condizioni che permettono a questo tipo di aiuto di soddisfare le condizioni di compatibilità menzionate nei trattati.

  • 6.

    Garanzie concesse dallo Stato alle società ferroviarie

Le norme applicabili agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie, comprese quelle nel settore del trasporto ferroviario, sono stabilite nella comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (oggi articoli 107 e 108 TFUE).

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pagg. 13-31)

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte tre: «Politiche e azioni interne dell’Unione», titolo VI: «Trasporti», articolo 93 (ex articolo 73 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 86)

Ultimo aggiornamento: 10.11.2016

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