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L’assistenza sanitaria in altri paesi dell’Unione europea: i diritti dei pazienti

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce le condizioni subordinatamente alle quali un paziente può recarsi in un altro paese dell’Unione europea (Unione) per ricevere un’assistenza medica sicura e di qualità e che possa essere rimborsata dal proprio regime di assicurazione malattia.
  • Incoraggia inoltre la cooperazione tra i sistemi nazionali di assistenza sanitaria.

PUNTI CHIAVE

  • Il paese dell’Unione che fornisce la cura deve garantire che:
    • i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta informata, comprese le opzioni terapeutiche, la disponibilità, la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria che fornisce, i prezzi, lo status di autorizzazione o di iscrizione;
    • siano previste procedure di reclamo trasparenti;
    • esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzie analoghe;
    • sia rispettata la riservatezza dei dati personali;
    • i pazienti abbiano accesso a una cartella clinica, scritta o elettronica, in cui viene registrata la cura in questione;
    • vengano applicati gli stessi onorari per l’assistenza sanitaria applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero sia fissato un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori se non esiste un prezzo comparabile per i pazienti nazionali.
  • Il paese dell’Unione dove il paziente è assicurato, deve garantire che:
    • il costo dell’assistenza sanitaria prestata sia rimborsato;
    • siano disponibili le informazioni sui diritti dei pazienti;
    • i pazienti abbiano accesso a qualsiasi controllo medico necessario;
    • i pazienti abbiano accesso alla propria cartella clinica.
  • Sono previsti punti di contatto nazionali per fornire informazioni e per consultare le organizzazioni di pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni.
  • I prestatori di assistenza sanitaria forniscono ai pazienti tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta informata, comprese:
    • le opzioni terapeutiche;
    • la disponibilità;
    • la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria che forniscono;
    • i prezzi;
    • lo status di autorizzazione o di iscrizione.
  • Il paese di un paziente deve rimborsare il costo della cura secondo gli onorari che applica a livello nazionale.
  • Un paziente può richiedere l’autorizzazione preventiva dal proprio paese prima di andare all’estero per la cura. Ciò può essere necessario nel caso in cui la terapia medica richieda il ricovero di almeno una notte in ospedale e/o l’uso di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, o se si prospetta un rischio particolare per il paziente o la popolazione.
  • Un’autorità nazionale può rifiutare di dare l’autorizzazione preventiva se ritiene di essere in grado di fornire al paziente le cure necessarie entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
  • Le richieste di cure mediche in un altro paese dell’Unione devono essere trattate entro un ragionevole periodo di tempo.
  • Le prescrizioni rilasciate in un paese dell’Unione sono valide in un altro.
  • Le autorità nazionali sanitarie devono cooperare tra loro nell’attuazione della normativa e nello sviluppo di reti di riferimento europee fra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza.
  • La collaborazione si estende alla lotta contro le malattie rare, allo sviluppo dell’assistenza sanitaria online e alla valutazione di nuove tecnologie sanitarie.
  • La normativa non copre l’assistenza sanitaria a lungo termine o l’assegnazione e l’accesso agli organi o le vaccinazioni.
  • La direttiva non riguarda le modalità con le quali i paesi dell’Unione organizzano e finanziano i propri sistemi sanitari nazionali per i propri cittadini.
  • Ogni tre anni, la Commissione europea redige una relazione sul funzionamento del sistema e sull’applicazione della direttiva. La prima relazione è stata adottata nel settembre 2015 e quella successiva è stata adottata nel settembre 2018.

La Commissione ha adottato una serie di atti di esecuzione e atti delegati relativi alla direttiva 2011/24/UE. Essi sono:

  • Direttiva di esecuzione 2012/52/UE sul riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;
  • Decisione 2013/329/UE che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie;
  • Decisione di esecuzione 2014/286/UE relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea;
  • Decisione delegata 2014/287/UE che stabilisce criteri per l’istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all’istituzione e alla valutazione di tali reti;
  • La decisione di esecuzione 2019/1765 sull’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online, successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1023 sullo scambio transfrontaliero di dati tra applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta nell’ambito della lotta alla pandemia di COVID-19. In particolare, la decisione di esecuzione di modifica (UE) 2020/1023 aggiunge due nuovi allegati alla decisione di esecuzione 2019/1765 che trattano rispettivamente delle responsabilità de:
    • dei paesi dell’Unione partecipanti in qualità di contitolari del trattamento per il portale federativo per il trattamento transfrontaliero tra le applicazioni mobili di tracciamento dei contatti nazionali e di avviso di contatto; e
    • della Commissione in qualità di responsabile del trattamento dei dati per il portale federativo per il trattamento transfrontaliero tra le applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di avviso di contatto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 24 aprile 2011 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 25 ottobre 2013.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera [GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45].

Le successive modifiche alla direttiva 2011/24/UE sono state incorporate nel testo originale. Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1023 della Commissione, del 15 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di dati tra applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta nell’ambito della lotta alla pandemia di COVID-19 (GU L 227I del 16.7.2020, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2019/1765 della Commissione, del 22 ottobre 2019, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online e che abroga la decisione di esecuzione 2011/890/UE (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 83).

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Commissione sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2018) 651 final del 21.9.2018).

Decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 71).

Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l’istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all’istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione 2013/329/UE della Commissione, del 26 giugno 2013, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 71).

Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68).

Ultimo aggiornamento: 14.09.2020

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