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Tutela contro le barriere commerciali

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 3286/94 – procedure al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Istituisce una procedura che consente alle aziende e ai paesi dell’UE di richiedere alle istituzioni dell’UE di esaminare qualsiasi barriera commerciale* introdotta da paesi terzi al fine di salvaguardare gli interessi delle aziende e dei lavoratori dell'UE.
  • Mira a eliminare i pregiudizi* o altre conseguenze negative sugli scambi* risultanti da tali barriere commerciali, ai sensi delle norme commerciali internazionali.

PUNTI CHIAVE

  • Le denunce ai sensi del presente regolamento possono essere presentate per conto di un’industria dell’UE, per conto di una o più aziende dell’Unione o da un paese dell’UE che accusi un ostacolo al commercio. La denuncia deve contenere prove sufficienti dell’esistenza delle barriere commerciali e del pregiudizio o di altre conseguenze negative sugli scambi da esse derivanti.
  • Le denunce devono essere presentate alla Commissione europea per iscritto. La Commissione ha 45 giorni di tempo per decidere l’accettabilità di una denuncia. Tale periodo può essere sospeso su richiesta del denunciante, in modo da aggiungere ulteriori informazioni.
  • Un comitato di consulenza composto da rappresentanti di ogni paese dell’UE e presieduto dalla Commissione dà informazioni a tali paesi. È inoltre un forum dove essi possono esprimere i loro pareri.
  • Se una denuncia è giudicata accettabile, viene avviata una procedura d’esame, annunciata anche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale annuncio indica il prodotto o il servizio e i paesi interessati. La Commissione raccoglie poi tutte le informazioni rilevanti dalle parti coinvolte.

Qualora, sulla base di tale procedura d’esame, l’UE decida di intraprendere un’azione, può essere adottata qualsiasi misura di politica commerciale compatibile con gli obblighi e le procedure internazionali esistenti. In particolare, essa può:

  • 1.

    sospendere concessioni* tariffarie e imporre nuovi o maggiori dazi doganali;

  • 2.

    introdurre o aumentare le restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni di beni;

  • 3.

    sospendere concessioni riguardanti beni, servizi o fornitori nel settore degli acquisti pubblici.

Il Consiglio deve deliberare in merito alla proposta della Commissione di intraprendere una o più delle azioni di cui sopra entro 30 giorni.

Nel 2014 l’UE ha modificato il regolamento — regolamento (UE) n. 654/2014 — aggiungendo nuove norme e procedure. Queste ultime garantiscono che l’UE può esercitare i propri diritti di sospensione o annullamento di concessioni o altri obblighi ai sensi degli accordi commerciali internazionali in maniera più efficace e rapida.

La Commissione può adottare disposizioni che prevedano azioni contro paesi terzi in casi di urgente necessità . Tali disposizioni di attuazione sono immediatamente applicabili e tale procedura può essere usata solo in casi debitamente giustificati. Le misure che possono essere attuate tramite una disposizione di attuazione sono le tre già menzionate.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 3286/94 è in vigore dal 1o gennaio 1995. Il regolamento (UE) n. 654/2014 si applica a partire dal 17 luglio 2014.

CONTESTO

Indagini sulle barriere commerciali

TERMINI CHIAVE

* Barriera commerciale: qualsiasi pratica commerciale adottata da un paese terzo, ma proibita dalle norme commerciali internazionali, che dia alla parte colpita da tale pratica il diritto di cercare di eliminarne gli effetti. Le norme commerciali internazionali cui si fa riferimento sono essenzialmente quelle dell’Organizzazione mondiale del commercio e quelle stabilite negli accordi bilaterali con paesi terzi di cui l’UE è parte.

* Pregiudizio: qualsiasi pregiudizio materiale che un ostacolo al commercio minaccia di provocare a un’industria del mercato dell’UE.

* Conseguenze negative sugli scambi: effetti che un ostacolo al commercio provoca o minaccia di provocare, relativamente a un prodotto o a un servizio, alle aziende dell’UE sul mercato di qualsiasi paese terzo.

* Concessioni o altri obblighi: le concessioni tariffarie o qualsiasi altro beneficio che l’UE si è impegnata ad applicare nel commercio con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è parte.

ATTO

Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71–78)

Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 3286/94 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata è a solo scopo di riferimento.

Ultimo aggiornamento: 30.11.2015

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