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Verso una sorveglianza marittima integrata

La Commissione europea ha precisato i principi guida per la creazione di una sorveglianza marittima integrata. Tali principi guida aiuteranno gli Stati membri a creare un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo tra le diverse comunità di utilizzatori, ovvero le autorità marittime competenti per la sicurezza e la protezione in mare, per il controllo della pesca, per l'inquinamento marino, per la tutela dell'ambiente marino, per le dogane, per il controllo delle frontiere, per l'applicazione della legge e per la difesa.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 15 ottobre 2009, dal titolo «Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE» [COM(2009) 538 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Nell'Unione europea, la maggior parte dei dati sugli affari marittimi è gestita da autorità settoriali. Queste autorità sono responsabili del monitoraggio e del controllo delle azioni in mare nel settore di loro competenza, senza necessariamente avvisare le loro omologhe in altri settori. Ciò rappresenta uno svantaggio, poiché la condivisione di questi dati potrebbe aumentare l'efficienza e la convenienza economica delle attività di sorveglianza marittima.

La condivisione dei dati e l'interoperabilità dei sistemi di sorveglianza marittima, tuttavia, pongono taluni problemi sul piano tecnico e giuridico, oltre che dal punto di vista della sicurezza. Nella presente comunicazione, la Commissione individua tali problemi e propone delle soluzioni.

Ostacoli all'integrazione della sorveglianza marittima

I principali ostacoli all'elaborazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sono i seguenti:

  • molteplicità delle comunità di utilizzatori e di operatori: la maggior parte delle informazioni viene raccolta a diversi livelli (internazionale, comunitario e nazionale) mediante numerosi sistemi settoriali. In alcuni casi, le autorità responsabili ignorano che informazioni simili sono raccolte da altri sistemi e autorità. In altri casi non dispongono di protocolli o accordi necessari per lo scambio di dati;
  • diversità dei quadri giuridici: i sistemi di sorveglianza marittima sono stati elaborati sulla base di normative settoriali internazionali e comunitarie. Questi sistemi sono quindi difficili da integrare tra loro;
  • minacce transfrontaliere: le minacce cui devono far fronte gli Stati membri richiedono spesso un approccio transnazionale e talvolta transettoriale rafforzato, in particolare per quanto riguarda l’alto mare;
  • disposizioni giuridiche specifiche: la normativa internazionale e comunitaria che disciplina le attività di sorveglianza marittima in alto mare e il trattamento dei dati personali, confidenziali o riservati, manca di coesione.

Soluzioni per l'integrazione della sorveglianza marittima

La creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni si basa sul rispetto dei quattro principi guida seguenti:

  • ottimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse comunità di utilizzatori. L'Unione europea deve adottare regole e norme a livello comunitario per collegare tra loro le varie comunità di utilizzatori. Queste comunità devono essere in grado di condividere a livello nazionale le informazioni provenienti dai sistemi internazionali, comunitari, regionali, militari e interni. Il sistema comune per la condivisione delle informazioni deve essere sicuro e flessibile per adattarsi alle esigenze di nuovi utilizzatori;
  • sviluppare un quadro tecnico non gerarchico per i sistemi di monitoraggio e di sorveglianza marittima. Il quadro tecnico deve facilitare la raccolta, la diffusione, l'analisi e la gestione dei dati. Esso deve integrare le esigenze di sicurezza e rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati, le norme internazionali e i requisiti di funzionamento;
  • scambiare informazioni fra autorità civili e militari. Le autorità responsabili per la sorveglianza marittima dovrebbero essere in grado di condividere informazioni tra loro. Norme e procedure comuni per l'accesso e la gestione delle informazioni saranno stabilite per garantire lo scambio di dati in entrambe le direzioni;
  • rimuovere gli ostacoli allo scambio di dati imposti da disposizioni giuridiche specifiche. Alcune disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale possono impedire lo scambio di informazioni in materia di monitoraggio e di sorveglianza marittima. Tali disposizioni devono essere individuate e adattate fornendo le necessarie garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati e la protezione dei dati personali.

Questi quattro principi guida serviranno ad avviare un processo di riflessione a livello comunitario e nazionale che coinvolgerà tutte le comunità di utilizzatori. Essi potrebbero essere rivisti alla luce dei risultati dei tre progetti che saranno realizzati per valutare la capacità degli utilizzatori provenienti da diversi Stati membri e dalle varie comunità di scambiare informazioni.

Contesto

La presente comunicazione si inscrive nel solco di una precedente comunicazione intitolata «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» nella quale la Commissione europea si è impegnata a «[provvedere] alla realizzazione di un sistema di sorveglianza maggiormente integrato per riunire i sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti che vengono attualmente utilizzati per garantire la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, il controllo della pesca, il controllo delle frontiere esterne e altre attività rivolte all'applicazione della legge».

Ultima modifica: 08.04.2010

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