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Tergicristalli e lavacristalli delle automobili

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1008/2010: requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce le norme relative all'omologazione dei tergicristalli* e dei lavacristalli* dei veicoli a motore;
  • Il suo scopo consiste nell'adattare i requisiti attuali agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento fissa i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne i tergicristalli e i lavacristalli. Esso rientra nel quadro dell’attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 relativo ai requisiti per l'omologazione della sicurezza generale dei veicoli a motore.

Tipo di veicolo interessato

Il presente regolamento si applica alla categoria di veicoli M1, vale a dire ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Requisiti relativi ai tergicristalli e ai lavacristalli del parabrezza

I costruttori sono tenuti ad equipaggiare i veicoli a motore di:

  • tergicristalli composti da bracci dotati di spazzole. Il tergicristallo deve avere almeno 2 frequenze di battuta. Il raggio d’azione del tergicristallo deve coprire almeno il 98% della zona di visibilità A e l’80% della zona di visibilità B (tali zone di visibilità sono definite nei paragrafi 2.2 e 2.4 rispettivamente dell'Allegato 18 del regolamento UNECE n. 43);
  • lavacristalli in grado di spruzzare il liquido sulla superficie bersaglio del parabrezza senza alcuna fuoriuscita del liquido, alcun distacco dei tubi o malfunzionamento degli ugelli. Questo dispositivo deve essere in grado di erogare una quantità di liquido sufficiente a lavare il 60% della zona di visibilità.

Il regolamento fissa inoltre delle procedure di prova per testare il materiale.

Disposizioni relative all’omologazione UE

Il costruttore del veicolo deve presentare una domanda di omologazione UE all’autorità competente e ha 2 possibilità:

  • presentare una domanda di omologazione UE di un veicolo per quanto concerne i tergicristalli e i lavacristalli, oppure
  • presentare una domanda di omologazione UE di entità tecniche separate per un tipo di lavacristalli.

La domanda UE deve contenere le informazioni seguenti:

  • la marca del veicolo e il tipo di veicolo;
  • la descrizione tecnica dettagliata del tergicristalli e del lavacristalli del parabrezza;
  • la descrizione del metodo di funzionamento dei tergicristalli e dei lavacristalli.

Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai tergicristalli e ai lavacristalli del parabrezza, essa rilascia l’omologazione UE e attribuisce un numero di omologazione in linea con la direttiva 2007/46/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso è in vigore dal 30 novembre 2010.

* TERMINI CHIAVE

Tergicristallo: un dispositivo atto a detergere la superficie esterna del parabrezza.

Lavacristallo: l'insieme dei dispositivi che servono a immagazzinare, convogliare e spruzzare un liquido sulla superficie esterna del parabrezza.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l’omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2-20)

Modifiche successive al regolamento (UE) n. 1008/2010 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che stabilisce un quadro per l'approvazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1-160)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1-24)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.10.2016

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