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Tutela giuridica dei programmi per elaboratore

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/24/CE: la tutela giuridica dei programmi per elaboratore

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a chiarire ed eliminare le differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore nei diversi paesi dell’Unione europea (UE), onde contribuire al buon funzionamento del mercato interno.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La tutela ai sensi della presente direttiva si applica:

  • a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore, ma non alle idee e ai principi su cui si basa un programma per elaboratore o qualsiasi elemento in esso contenuto;
  • a un programma per elaboratore originale in quanto risultato della creazione intellettuale dell’autore;
  • ai programmi per elaboratore creati prima del 1o gennaio 1993, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

Titolarità

  • L’autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione nazionale lo permetta, una persona giuridica, ovvero una società o altra entità giuridica.
  • Allorché un programma è creato congiuntamente da un gruppo di persone, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.
  • Qualora il programma sia creato da un lavoratore dipendente nell’ambito delle sue mansioni su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell’esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato.

Diritti esclusivi del titolare

Il titolare dei diritti di un programma per elaboratore può effettuare o autorizzare:

  • la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma;
  • la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica del programma;
  • la distribuzione del programma.

Limitazioni ai diritti esclusivi del titolare (senza bisogno di previa autorizzazione del titolare dei diritti)

  • Un legittimo acquirente di un programma può riprodurre, tradurre, adattare, organizzare o modificare il programma, nella misura in cui ciò sia necessario per utilizzare il programma in conformità alla sua destinazione.
  • La persona che ha il diritto di utilizzare un programma per elaboratore può farne una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.
  • Detta persona può altresì osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato qualsiasi elemento del programma.

Decompilazione *

La previa autorizzazione del titolare dei diritti non è necessaria qualora la riproduzione del codice o la traduzione della sua forma sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità * con altri programmi di un nuovo programma per elaboratore.

Si applicano le seguenti condizioni:

  • tali atti sono eseguiti dal licenziatario o da un’altra persona che ha il diritto di utilizzare una copia del programma;
  • le informazioni necessarie per ottenere l’interoperabilità non sono già facilmente e rapidamente accessibili;
  • gli atti in questione sono limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.

Misure speciali di tutela

I paesi dell’UE stabiliscono appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti seguenti:

  • messa in circolazione di una copia illecita di un programma per elaboratore;
  • detenzione a scopo commerciale di una copia del programma;
  • messa in circolazione a scopo commerciale di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l’elusione di dispositivi tecnici a protezione del programma.

Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro conformemente alle disposizioni nazionali dei paesi dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 25 maggio 2009. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992, ossia la data indicata nella direttiva 91/250/CEE, codificata dalla direttiva 2009/24/CE.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Decompilazione: la conversione del codice di programma in un linguaggio di programmazione di livello superiore che può essere letto da un essere umano.

Interoperabilità: la capacità di un sistema o di un prodotto di lavorare con altri sistemi o prodotti senza la necessità di ulteriori interventi da parte del consumatore.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16-22)

Ultimo aggiornamento: 23.01.2017

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