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Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il suo scopo è assicurare la rintracciabilità * degli animali delle specie ovina e caprina (pecore e capre) richiedendo ai paesi dell’Unione europea (UE) di predisporre un sistema uniforme di identificazione e di registrazione.

PUNTI CHIAVE

  • Ciascun paese dell’UE deve istituire un sistema di identificazione e di registrazione di ovini e caprini che includa i seguenti elementi:
    • un mezzo di identificazione per ogni animale;
    • registri tenuti presso ciascuna azienda contenenti informazioni sull’azienda, sulle persone responsabili degli animali, sull’attività, sul tipo di produzione e sugli animali allevati;
    • documenti di trasporto, da conservare per almeno tre anni, ma facoltativi se nello Stato è operante una banca dati centrale informatizzata che contiene i movimenti degli animali;
    • un registro centrale o una banca dati informatizzata di tutte le aziende e dei movimenti delle partite di animali a livello nazionale.
  • Tutti gli ovini e i caprini devono avere due identificatori con lo stesso numero di identificazione individuale unico. Uno deve essere un identificatore elettronico (EID).
  • Identificatori visibili sono dei marchi auricolari convenzionali, ma possono anche essere dei marchi sul pastorale (fasce per zampe). Si può utilizzare anche un tatuaggio, a meno che l’animale sia oggetto di scambi intracomunitari. Identificatori elettronici sono di solito dei marchi auricolari elettronici, ma possono essere utilizzati anche dei boli ruminali (EID che vengono ingeriti dagli animali e possono venire scansionati).
  • Gli animali destinati ad essere macellati prima dell’età di dodici mesi e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all’esportazione verso i paesi terzi, possono avere solo un marchio auricolare convenzionale visibile.
  • I marchi di identificazione devono riportare il paese di nascita e il codice individuale dell’animale.
  • L’identificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla nascita e prima che l’animale lasci l’allevamento di origine. Se gli animali sono allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all’aperto, tale termine può essere esteso a nove mesi. L’identificazione degli animali importati da paesi al di fuori dell’UE deve essere svolta entro 14 giorni.
  • I paesi dell’UE in cui il numero complessivo di ovini e caprini è inferiore o pari a 600 000 capi, o in cui il numero complessivo dei soli caprini è inferiore o pari a 160 000, possono rendere facoltativa l’identificazione elettronica per gli animali che non sono oggetto di scambi intracomunitari.
  • I paesi dell’UE devono comminare sanzioni per la violazione del regolamento.
  • Il regolamento sarà abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/429 con effetto a partire dal 20 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 29 gennaio 2004, fatta eccezione per gli articoli 14, 15 e 16 che si applicano a partire dal 9 luglio 2005. Alcune norme facoltative sono diventate obbligatorie a partire dal 1o gennaio 2010.

* TERMINI CHIAVE

Rintracciabilità: la possibilità di rintracciare qualsiasi alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che verrà utilizzato per il consumo, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8-17).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 21/2004 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2006) 6522] (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41-45).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1505/2006 del Consiglio, dell’11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3-6).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1-208).

Ultimo aggiornamento: 04.10.2016

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