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Asportazione di pinne di squalo

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1185/2003 relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • L’obiettivo del regolamento è vietare la pratica dello «spinnamento» degli squali, che consiste nell’asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare.
  • Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013 al fine di eliminare le esenzioni al divieto.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • tutti i pescherecci che operano nelle acque dell’UE;
  • i pescherecci dell’UE che operano al di fuori di tali acque marittime ma che rientrano nella giurisdizione dei paesi dell’UE.

Esso proibisce:

  • l’asportazione di pinne di squalo* a bordo dei pescherecci, nonché la detenzione a bordo, il trasbordo* o lo sbarco delle stesse;
  • l’acquisto o la vendita di pinne di squalo che siano state asportate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate in violazione del regolamento.

Tale divieto si applica ai pesci del taxon Elasmobranchii (che comprende squali, raie, razze e specie simili), ad eccezione dell’asportazione delle ali di razze.

Condizioni

Per agevolare il magazzinaggio a bordo, le pinne possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non devono essere asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Relazioni

Nell’ambito del presente regolamento, il paese di cui i pescherecci battono bandiera, conformemente al regime di controllo della pesca dell’UE, deve inviare alla Commissione europea una relazione annuale sul rispetto del regolamento, che riporti le seguenti informazioni:

  • il numero di sbarchi di squali;
  • il numero, la data e il luogo delle ispezioni effettuate;
  • il numero e la natura dei casi di inadempienza riscontrati, compresa l’identificazione completa della nave o delle navi coinvolte e la sanzione applicata per ciascun caso di inadempienza; e
  • il totale degli sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

Nel 2016, la Commissione ha pubblicato una relazione sul funzionamento del regolamento in seguito alla modifica del 2013, nonché sugli sviluppi internazionali in questo settore.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 2 settembre 2003.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Pinne di squalo: tutte le pinne degli squali comprese le pinne caudali, ma ad eccezione delle pinne pettorali delle razze che fanno parte delle ali di razze.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo a uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1185/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO COLLEGATO

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013, e sugli sviluppi internazionali in questo settore [COM(2016) 207 final del 15.4.2016].

Ultimo aggiornamento: 20.09.2019

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