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Misure specifiche di prevenzione e lotta al terrorismo

1) OBIETTIVO

Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per quanto concerne la prevenzione, nonché la lotta contro gli atti terroristici che coinvolgono le persone, i gruppi o le entità elencate nell'allegato alla posizione comune 2001/931/PESC.

2) ATTO

Decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di lotta contro il terrorismo, conformemente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 16 del 22.01.2003].

3) SINTESI

In seguito agli attentati terroristici negli Stati Uniti, gli Stati membri hanno confermato a più riprese (in occasione della riunione straordinaria del 21 settembre 2001 e della riunione del Consiglio europeo dell'8 ottobre 2001) la loro volontà di combattere ogni forma di atto terroristico. Tra l'altro, essi si sono impegnati a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni incaricate della lotta contro il terrorismo, vale a dire Europol, Eurojust, i servizi di polizia, etc.

La posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio prevede che gli Stati membri adottino misure specifiche, tramite gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di contrastare efficacemente qualunque atto terroristico.

La presente decisione prevede che ciascuno Stato membro designi:

  • un servizio specializzato nell'ambito dei suoi servizi di polizia, che avrà accesso alle informazioni concernenti le indagini penali condotte dalle autorità di polizia e che coinvolgono le persone o le entità menzionate nell'elenco della posizione comune 2001/931/PESC;
  • un corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo oppure un'autorità giudiziaria appropriata, o un'altra autorità competente, che avrà accesso alle informazioni riguardanti le procedure penali condotte dalle autorità giudiziarie e aventi per oggetto le persone e le entità che figurano nell'elenco della posizione comune 2001/931/PESC.

Anche le informazioni sopra menzionate (relative ai dati personali dell'indagato, all'attività oggetto dell'indagine, etc.) saranno trasmesse a Europol e ad Eurojust.

Gli Stati membri si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché le richieste di assistenza giudiziaria, di riconoscimento e di esecuzione di decisioni giudiziarie relative agli atti terroristici siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

A determinate condizioni, le autorità competenti di ciascuno Stato membro dovranno poter accedere ai documenti e ai mezzi di prova che sono stati raccolti da un altro Stato membro.

È prevista la possibilità di istituire squadre investigative comuni.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Decisione 2003/48/GAI

23.01.2003

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4) disposizioni d'applicazione

5) altri lavori

Ultima modifica: 27.02.2003

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