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Rete europea per la lotta contro il genocidio

SINTESI DI:

Decisione 2002/494/GAI — Rete di punti di contatto in materia di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra

SINTESI

CHE COSA FA LA DECISIONE?

La presente decisione istituisce una rete di punti di contatto nazionali (uno in ogni paese dell’Unione europea) al fine di migliorare la cooperazione riguardo alla lotta contro il genocidio*, i crimini contro l'umanità* e i crimini di guerra*.

PUNTI CHIAVE

  • Ogni paese dell’Unione europea (UE) designa punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni sulle indagini relative a tali crimini. Le coordinate dei punti di contatto devono essere comunicate al Segretariato generale del Consiglio dell’UE, che trasmette le informazioni ai punti di contatto nazionali negli altri paesi dell’UE.
  • I punti di contatto devono fornirsi reciprocamente le informazioni nel contesto delle indagini relative ai crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra su richiesta di altri punti di contatto nazionali.
  • Il Consiglio dell’UE informa annualmente il Parlamento europeo sulle attività svolte dalla rete dei punti di contatto.
  • La rete si riunisce due volte l’anno in occasione delle riunioni convocate dalla presidenza del Consiglio dell’UE per coordinare gli sforzi in corso al fine di ricercare e perseguire le persone sospettate di aver commesso o partecipato a genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La presente decisione è entrata in vigore il 13 giugno 2002.

CONTESTO

Tutti i paesi dell’UE hanno ratificato lo statuto di Roma del 17 luglio 1998, ai sensi del quale è stata istituita la Corte penale internazionale (CPI) competente a giudicare in materia di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Tuttavia, le autorità nazionali sono primariamente responsabili della ricerca e del perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Pertanto, è necessaria una più stretta cooperazione fra le autorità nazionali per garantire il giusto perseguimento di tali crimini.

TERMINI CHIAVE

* Genocidio: atti commessi con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

* Crimini contro l’umanità : atti commessi come parte di un attacco diffuso e sistematico diretto contro le popolazioni civili.

* Crimini di guerra: atti commessi che violano il diritto di guerra (ad esempio, le convenzioni di Ginevra). Alcuni esempi comprendono il maltrattamento di prigionieri di guerra, l’uccisione di ostaggi, o il distruggere deliberatamente città, paesi o villaggi.

ATTO

Decisione del Consiglio 2002/494/GAI del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra (GU L 167 del 26.6.2002, pagg. 1-2)

ATTI COLLEGATI

Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell’8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pagg. 12-14)

Ultimo aggiornamento: 26.11.2015

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