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Squadre investigative comuni

 

SINTESI DI:

Decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

Stabilisce le regole per la costituzione e il funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC). La logica è che alcuni tipi di reati all’interno dell’Unione europea (UE) possono essere indagati in modo più efficace da squadre investigative comuni, costituite per un periodo determinato a seguito di un accordo tra paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

  • La decisione quadro è da ricondurre a una riunione dei paesi dell’UE del 1999, che ha richiesto di costituire senza indugio tali squadre per combattere il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.
  • La Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia penale, adottata nel maggio 2000, prevede la costituzione di squadre investigative comuni. Tuttavia, a causa di ritardi nelle ratifiche, l’attuazione della decisione quadro doveva concludersi entro il 1o gennaio 2003. La decisione quadro cesserà di avere effetto quando la Convenzione sarà entrata in vigore in tutti i paesi dell’UE.
  • Qualora un’indagine penale all’interno dell’Unione europea richieda un’azione coordinata e concertata, almeno due paesi dell’UE possono costituire una SIC. A tal fine, le autorità competenti dei paesi dell’UE interessati concludono un accordo che stabilisce la procedura da seguire da parte della squadra. La squadra comune deve essere costituita per:
    • uno scopo specifico;
    • un periodo limitato (che può essere prorogato con l’accordo di tutte le parti coinvolte).
  • I paesi dell’UE che costituiscono la squadra ne decidono la composizione, le finalità e la durata. La squadra è guidata da una persona di uno dei paesi dell’Unione europea in cui si svolge l’indagine. Può inoltre essere consentito a rappresentanti di Europol, Eurojust, OLAF e a rappresentanti di paesi extra-UE di partecipare alle attività della squadra. Tutti i membri della squadra devono svolgere i propri compiti nel rispetto delle leggi del paese in cui operano.
  • Si può costituire una SIC anche con e tra paesi al di fuori dell’UE, a condizione che esista una base giuridica, come ad esempio un accordo internazionale o una legge nazionale.
  • Il 1o dicembre 2014, il Regno Unito ha notificato alla Commissione europea la propria volontà di partecipare alla decisione quadro, confermata dalla decisione 2014/858/UE della Commissione. L’11 marzo 2016, l’Italia ha notificato alla Commissione di aver incorporato la decisione quadro nel proprio ordinamento nazionale. Ciò significa che tutti i paesi dell’UE hanno ora una base giuridica unionale su cui costituire le squadre investigative comuni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

È entrata in vigore il 20 giugno 2002. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 1o gennaio 2003.

CONTESTO

  • Nel luglio 2005 è stata istituita la rete di esperti nazionali in materia di squadre investigative comuni (rete SIC), per attuare il «Programma dell’Aia» e il suo impegno a far sì che ciascun paese dell’UE designi un esperto nazionale «al fine di incoraggiare l’uso di squadre investigative comuni e lo scambio esperienze sulle migliori pratiche» (documento del Consiglio 11037/05).
  • Dal 2005 la rete SIC si riunisce una volta all’anno e da metà gennaio 2011 ha un segretariato, ospitato da Eurojust, che promuove le attività della rete SIC e assiste gli esperti nazionali nel loro lavoro. In questo senso, dal 2012, il segretariato della rete SIC ha sostenuto lo sviluppo di un modulo progettato per assistere gli operatori nella valutazione delle prestazioni delle SIC, che comprende i risultati raggiunti, le questioni giuridiche e le difficoltà pratiche incontrate. Una prima versione del modulo di valutazione SIC è stata sviluppata e messa a disposizione dei professionisti del settore nell’aprile del 2014.
  • Il numero crescente di squadre investigative comuni create ogni anno dimostra che si tratta di strumenti chiave, che consentono di coordinare le indagini e che aumentano la fiducia reciproca tra le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie dell’Unione europea.
  • Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1-3)

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell’acquis di Schengen (GU L 345 dell’1.12.2014, pag. 6-9)

Ultimo aggiornamento: 12.01.2017

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