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Assunzione delle prove in materia civile e commerciale (fino al 2022)

 

SINTESI:

Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento è diretto a migliorare e semplificare la cooperazione tra i paesi dell’UE e ad accelerare l’assunzione delle prove nei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale.

Il regolamento (UE) n. 1206/2001 viene abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2020/1783 (si veda la sintesi) a partire dal 1° luglio 2022.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale quando l’autorità giudiziaria di un paese dell’UE:

  • chiede all’autorità giudiziaria di un altro paese dell’UE di assumere prove;
  • chiede di assumere prove direttamente in un altro paese dell’UE.

La richiesta deve mirare a ottenere prove da utilizzare in un procedimento giudiziario pendente o previsto.

Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie

I paesi dell’UE devono redigere una lista delle autorità giudiziarie autorizzate a ottenere prove e indicare la loro giurisdizione territoriale o speciale (come ad esempio un tribunale speciale avente poteri di confisca di beni collegati a reati). Le richieste vanno trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente») all’autorità giudiziaria del paesi dell’UE che deve procedere all’assunzione delle prove («autorità giudiziaria richiesta»).

Ciascun paese dell’UE deve designare un’autorità centrale responsabile per:

  • fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
  • cercare soluzioni alle difficoltà che può comportare una richiesta;
  • trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all’autorità giudiziaria competente.

Forma e contenuto della richiesta

La richiesta deve essere presentata attraverso il formulario previsto dal regolamento. Questo formulario deve obbligatoriamente contenere alcuni dettagli, come ad esempio:

  • nome e indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento,
  • natura e oggetto dell’istanza,
  • descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire.

La richiesta dovrà essere formulata nella lingua ufficiale del paese dell’UE dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua che questo paese abbia dichiarato di accettare.

Esecuzione

Alla richiesta deve venire dato seguito secondo la legge nazionale del paese dell’UE richiesto. La richiesta deve venire soddisfatta entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Una richiesta può venire respinta soltanto se:

  • non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (riguarda per esempio un procedimento penale anziché civile o commerciale);
  • la sua esecuzione non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario;
  • non è completa;
  • la persona che è oggetto di una convocazione invoca validamente il diritto o l’obbligo di astenersi dal deporre;
  • una delle parti non ha versato il deposito o l’anticipo delle spese relative al ricorso ad un perito.

Se la richiesta vene respinta, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente entro 60 giorni dalla sua ricezione.

Ove previsto dalla legge del paese dell’UE dell’autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità possono assistere all’assunzione delle prove. Lo stesso vale per le parti e, all’occorrenza, i loro rappresentanti.

Il regolamento non osta a che due o più paesi dell’UE concludano o mantengano accordi diretti ad accelerare o semplificare l’esecuzione di una richiesta.

Relazione

Nel 2007, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull’applicazione del regolamento. Nella conclusione viene evidenziato che talune misure devono essere adottate per migliorarne il funzionamento. Nella fattispecie esse riguardano:

  • migliorare il livello di conoscenza del regolamento fra le professioni giuridiche;
  • prendere le misure necessarie per garantire il rispetto del termine di 90 giorni per l’esecuzione delle richieste;
  • aumentare l’uso della tecnologia, in particolare dei sistemi per videoconferenze.

Consultazione pubblica

Nel dicembre 2017 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla modernizzazione della cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale nell’Unione europea. La consultazione riguarda sia il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione di documenti che il regolamento oggetto di questa sintesi.

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 a decorrere dal 1° luglio 2022.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2004 con l’eccezione di:

  • articolo 19 (riguardante la creazione da parte della Commissione di un manuale per le regole di attuazione),
  • articolo 21 (lista degli accordi o disposizioni in essere tra paesi dell’UE che devono essere forniti alla Commissione) e
  • articolo 22 (informazioni che i paesi dell’UE sono tenuti a fornire alla Commissione sulle regole che governano l’operatività delle autorità giudiziarie nazionali),

che sono in vigore dal 1° luglio 2001.

La Danimarca non partecipa in questo regolamento.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1206/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.12.2020

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