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Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri dell’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DI QUESTA DIRETTIVA?

  • Stabilisce un dispositivo per affrontare afflussi massicci nell’Unione europea (Unione) di stranieri che non possono rientrare nei loro paesi, soprattutto a causa di guerre, violenze o violazioni dei diritti umani.
  • Introduce una protezione immediata e temporanea per gli sfollati.
  • Promuove un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri dell’Unione che ricevono gli sfollati. Tuttavia, non impone la distribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo negli Stati membri.
  • La Danimarca non partecipa alla direttiva.

PUNTI CHIAVE

Attuazione della protezione temporanea

  • La protezione temporanea è attuata in tutti gli Stati membri tramite una decisione del Consiglio dell’Unione europea che conferma un afflusso massiccio di sfollati nell’Unione e che indica i gruppi di persone che necessitano di protezione.
  • La durata è di 1 anno ma può essere prorogata fino a 2 anni.
  • La protezione può terminare se il Consiglio ritiene sicuro il rimpatrio degli sfollati nei loro paesi di origine.
  • Gli Stati membri devono assicurarsi che gli sfollati siano disposti ad entrare nel loro territorio.

Esclusioni dalla protezione temporanea

Alcune persone possono essere escluse dalla protezione temporanea.

Tra di esse si contano ad esempio le persone:

  • sospettate di:
    • crimini contro la pace*;
    • crimini di guerra;
    • crimini contro l’umanità;
    • reati gravi di natura non politica;
  • che agiscono in contrasto con i principi e le finalità delle Nazioni Unite;
  • che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Effetti della protezione temporanea

  • Gli Stati membri devono fornire a chi ha ottenuto protezione temporanea un titolo di soggiorno, valido per tutta la durata della protezione.
  • Le persone che godono di protezione temporanea hanno il diritto di:
    • esercitare attività di lavoro subordinato o autonomo;
    • accedere all’istruzione per adulti, alla formazione professionale e a esperienze di lavoro;
    • ottenere un alloggio adeguato;
    • ottenere assistenza sociale, sostegno economico e cure mediche.
  • Chi ha meno di 18 anni ha diritto all’istruzione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
  • Se alcuni membri della stessa famiglia hanno ottenuto protezione temporanea in diversi Stati membri, o se alcuni membri della famiglia non sono ancora nell’Unione, devono avere il diritto al ricongiungimento nello stesso Stato membro.
  • Queste norme sono in linea con le norme dell’Unione sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale contenute nella direttiva 2013/33/UE (si veda la sintesi).

Domande di asilo

  • Le persone che godono di protezione temporanea devono essere in grado di presentare una domanda di asilo. Lo Stato membro che accoglie la persona è competente per l’esame della domanda.
  • Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che una persona che ha ottenuto la protezione temporanea non può avere al contempo lo status di richiedente asilo.
  • Questo aiuta gli Stati membri a ridurre la pressione sul loro sistema di asilo, offrendo una protezione temporanea e rinviando l’esame delle domande di asilo.
  • La direttiva 2013/32/UE stabilisce norme comuni dell’Unione ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (si veda la sintesi).

Termine della protezione temporanea

  • Durante o al termine della protezione temporanea, gli Stati membri devono adottare misure per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono di protezione.
  • Se si rende necessario un rimpatrio forzato, gli Stati membri devono assicurarsi che ciò avvenga nel rispetto della dignità umana e che non ci siano impellenti motivi umanitari che possono rendere impossibile il rimpatrio.
  • Le persone che non possono viaggiare per motivi di salute non possono essere costrette al rimpatrio fino a quando la loro salute non migliora.
  • Le famiglie con figli di età inferiore a 18 anni che frequentano la scuola possono rimanere fino alla fine dell’anno scolastico.

Guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina

  • A seguito dell’invasione su ampia scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il Consiglio ha adottato un atto di esecuzione, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Si tratta del primo caso in cui una siffatta decisione è stata adottata nel contesto della direttiva 2001/55/CE.
  • La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 si applica ai soggetti seguenti:
    • cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
    • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che hanno beneficiato della protezione internazionale o di una protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
    • familiari delle persone sopraelencate.

Supporto amministrativo

Le misure previste dalla direttiva beneficiano del Fondo Asilo, migrazione e integrazione di cui al regolamento (UE) n. 516/2014. Se il numero di sfollati supera la capacità di accoglienza indicata dagli Stati membri, il Consiglio prenderà le misure adeguate, in particolare raccomandando un supporto ulteriore per gli Stati membri interessati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2002.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Crimine contro la pace. Secondo il diritto internazionale, significa pianificare, preparare, avviare o condurre una guerra di aggressione, o una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali, o partecipare a un piano condiviso o a una cospirazione per la realizzazione di uno di questi atti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 516/2014 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 26.07.2022

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