EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Convenzione sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici

 

SINTESI DI:

Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’UE o degli Stati membri dell’UE

Atto del Consiglio che stabilisce la Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’UE o degli Stati membri dell’UE

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELL’ATTO?

  • La convenzione:
    • punta ad assicurare che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie a criminalizzare la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari pubblici*;
    • è stata progettata per combattere la corruzione in cui sono coinvolti funzionari europei* o funzionari nazionali* dei paesi dell’UE e per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in tale lotta.
  • L’atto segna l’accordo del Consiglio a stabilire la convenzione.

PUNTI CHIAVE

  • In base alla convenzione, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie a criminalizzare la corruzione attiva* e la corruzione passiva* dei funzionari pubblici. La complicità e l’istigazione relative a tali forme di corruzione sono disciplinate dalla convenzione.
  • Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, gli Stati membri devono consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti poteri decisionali o di controllo in seno a un’impresa, possano rispondere penalmente per gli atti di corruzione attiva commessi da persona soggetta alla loro autorità che agisce per conto dell’impresa.
  • Ciascun paese dell’UE deve stabilire la propria giurisdizione sui reati, conformemente agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, quando:
    • il reato viene commesso sul proprio territorio, in tutto o in parte;
    • l’autore del reato è un cittadino di quello Stato o uno dei suoi funzionari;
    • l reato è commesso contro funzionari dell’UE o nazionali o contro un membro delle istituzioni dell’UE, che è anche uno dei suoi cittadini;
    • l’autore del reato è un funzionario dell’UE che lavora per un’istituzione, un’agenzia o un organo dell’UE che ha la propria sede principale nel paese dell’UE in questione.
  • Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dalla convenzione riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione della pena comminata.
  • I paesi dell’UE applicano il principio in base al quale nessuna azione legale può essere condotta due volte per lo stesso reato (noto anche come principio ne bis in idem), tuttavia sono possibili eccezioni a tale principio.
  • Gli Stati membri possono adottare disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione.
  • Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all’interpretazione o all’applicazione della convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull’Unione europea. Se il Consiglio non trova una soluzione entro sei mesi, una delle parti può sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale Corte ha inoltre giurisdizione nelle controversie tra uno Stato membro e la Commissione europea.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 28 settembre 2005 e tutti gli Stati membri vi hanno aderito.

CONTESTO

La criminalizzazione della corruzione attiva e passiva è stata disciplinata da numerosi strumenti internazionali ed europei negli ultimi due decenni.

A livello internazionale

A livello europeo

  • La convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione in vigore dal 2002) è anche uno strumento ambizioso volto alla criminalizzazione coordinata delle pratiche corrotte. Prevede inoltre misure complementari di diritto penale e una migliore cooperazione internazionale nel perseguimento dei reati di corruzione.

Nota: Sebbene la maggior parte dei singoli Stati membri sia parte in queste ultime convenzioni (la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e la Convenzione penale sulla corruzione), l’UE in sé non è parte.

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Funzionario pubblico: qualsiasi funzionario europeo o nazionale, incluso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro.
Funzionario europeo: qualsiasi persona che sia un funzionario o altro dipendente a contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari dell’UE, nonché qualsiasi persona distaccata presso l’UE dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che svolge funzioni equivalente a quelle svolte da funzionari dell’UE o altri agenti.
Funzionario nazionale: funzionario o funzionario pubblico come definito dalla legislazione nazionale del paese dell’UE in cui la persona in questione svolge tale funzione ai fini dell’applicazione del diritto penale di tale paese dell’UE.
Corruzione attiva: quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio.
Corruzione passiva: quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2).

Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Decisione (UE) 2016/63 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, concernente l’adesione della Croazia alla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 23).

Decisione del Consiglio 2008/801/CE, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (GU L 287 del 29.10.2008, pag. 1).

Decisione del Consiglio 2007/751/CE, dell’8 novembre 2007, concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 34).

Decisione 2003/642/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’applicazione a Gibilterra della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 27).

Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

Relazione esplicativa della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Testo approvato dal Consiglio il 3 dicembre 1998) (GU C 391 del 15.12.1998, pag. 1).

Atto del Consiglio, del 27 settembre 1996, che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1).

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Ultimo aggiornamento: 08.03.2019

Top