EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Detergenti più sicuri per i consumatori europei

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • I detergenti* possono contenere ingredienti denominati tensioattivi* che permettono loro di pulire in modo più efficiente, ma possono danneggiare la qualità dell’acqua quando sono rilasciati nell’ambiente naturale. Pertanto, occorre controllarne accuratamente l’utilizzo.
  • Il regolamento stabilisce norme comuni per consentire a detergenti e tensioattivi di essere venduti e impiegati in tutta l’Unione europea (Unione), fornendo al contempo un elevato grado di protezione per l’ambiente e la salute umana.
  • Il regolamento autorizza unicamente l’immissione sul mercato dei tensioattivi che soddisfano il criterio di biodegradabilità completa* sia da soli (ad esempio sotto forma di miscele costitutive utilizzate per la produzione di detergenti) oppure come ingredienti presenti nei detergenti.
  • Al momento è in atto un riesame del regolamento nell’ambito dell’iniziativa REFIT.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa armonizza i metodi di prova volti a stabilire la biodegradabilità di tutti i tensioattivi utilizzati nei detergenti, per quanto concerne la biodegradabilità primaria* e completa.
  • Le prove devono essere effettuate in laboratori che soddisfano le norme riconosciute a livello internazionale.
  • Le aziende produttrici devono assicurare che i loro prodotti soddisfino i requisiti della normativa.
  • Le aziende produttrici devono mettere a disposizione delle autorità competenti i fascicoli sui risultati delle prove e una scheda tecnica degli ingredienti per il personale medico, senza indugio e quando richiesto.
  • Le informazioni riportate sulla confezione dei detergenti devono essere leggibili, visibili e indelebili. Ciò comprende i recapiti dell’azienda produttrice e la scheda tecnica.
  • Le etichette sui detergenti venduti per uso pubblico devono fornire dettagli sui dosaggi raccomandati per i diversi tipi di lavaggi in una lavatrice standard.
  • Le autorità nazionali possono vietare un detergente specifico qualora lo ritengano un rischio per la salute umana, animale o ambientale. Sono tenute a comunicare tale decisione alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell’Unione.

Nel 2012 la normativa è stata modificata per armonizzare le norme sulla limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato e lavastoviglie di uso domestico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’8 ottobre 2005.

CONTESTO

  • La normativa precedente riguardava solo la biodegradabilità primaria dei tensioattivi presenti nei detergenti. Il presente regolamento la sostituisce ponendo maggiore enfasi sulla biodegradabilità completa.
  • La modifica del 2012 introduce nuovi limiti per ridurre i danni che i fosfati dei detergenti possono arrecare agli ecosistemi e alla qualità dell’acqua, un fenomeno noto come «eutrofizzazione».
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Detergente: qualsiasi sostanza o preparato, sia in forma liquida che in forma di polvere o altra forma, contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia.
Tensioattivo: uno dei tanti componenti diversi di cui è costituito un detergente. I tensioattivi sono aggiunti per rimuovere lo sporco da pelle, vestiti e oggetti per uso domestico, in particolare in cucine e bagni. Riducono la tensione superficiale tra due liquidi o tra un liquido e un solido. Inoltre, possono agire da agenti umettanti, emulsionanti e schiumogeni. Il termine deriva da «agente attivo sulla superficie».
Biodegradabilità completa: quando un tensioattivo viene suddiviso in biossido di carbonio, acqua e sali minerali e assorbito nell’ambiente.
Biodegradabilità primaria : quando un tensioattivo perde la sua proprietà tensioattiva. È importante che tale capacità venga meno allo scopo di attenuare il più possibile eventuali effetti negativi sugli impianti di trattamento delle acque.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 648/2004 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.07.2022

Top