EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme dell’Unione europea per la tassazione dell’alcole

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/83/CEE: strutture armonizzate delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche

Direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la Direttiva 92/83/CEE

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 92/83/CEE stabilisce le regole per:

  • le accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche;
  • le categorie di prodotti e bevande alcolici soggetti alle accise; e
  • le basi per il calcolo delle accise.

La direttiva di modifica (UE) 2020/1151 è stata adottata per:

  • aggiornare e chiarire alcune delle norme della direttiva 92/83/CEE che avevano determinato procedure amministrative inutilmente onerose sia per le amministrazioni fiscali, sia per gli operatori economici;
  • aggiornare le regole che consentono ai paesi dell’Unione europea (Unione) di applicare aliquote ridotte su taluni prodotti alcolici;
  • garantire l’applicazione uniforme delle condizioni che fissano le accise sulla birra, per la quale è necessario definire le condizioni per la misurazione dei gradi Plato* e per garantire un’agevole transizione verso una metodologia armonizzata per misurarli.

PUNTI CHIAVE

Birra

Ai sensi della direttiva 92/83/CE

  • L’accisa percepita sulla birra si basa sul numero di ettolitri/gradi Plato o sul numero di ettolitri/gradi alcolici per volume di prodotto finito.
  • I paesi dell’Unione possono suddividere le birre in categorie comprensive al massimo di quattro gradi Plato e possono applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro a tutte le birre di una determinata categoria.
  • Possono essere applicate aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, purché tali aliquote:
    • non vengano applicate alle birrerie che producono più di 200 000 ettolitri di birra l’anno;
    • non siano inferiori di oltre il 50 % all’aliquota di accisa nazionale normale.
  • Le aliquote ridotte devono essere applicate uniformemente alla birra fornita ad un paese da piccole birrerie indipendenti situate in altri paesi dell’Unione.
  • Aliquote ridotte inferiori all’aliquota minima possono venire applicate alle birre più leggere, ossia a quelle con un titolo alcolometrico non superiore al 2,8 % vol. (aumentato al 3,5 % vol. dal 1o gennaio 2022 dalla direttiva di modifica (UE) 2020/1151)

Per le birre aromatizzate o dolcificate, la direttiva di modifica (UE) 2020/1151 stabilisce un approccio armonizzato per la misurazione dei gradi Plato. Ciò per garantire che gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione vengano presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato. La direttiva di modifica consente ai paesi dell’Unione che il 29 luglio 2020 non avevano preso in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato, di continuare a utilizzare la metodologia attualmente applicata, per un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2030

Vino, altre bevande fermentate e prodotti intermedi

Per quanto riguarda questi prodotti, la direttiva 92/83/CEE stabilisce le regole seguenti.

  • L’accisa percepita su vino tranquillo e spumante e sulle altre bevande fermentate (ad esempio Porto e Xeres) e prodotti intermedi si basa sul numero di ettolitri di prodotto finito.
  • I paesi dell’Unione devono applicare la medesima aliquota di accisa per ogni categoria di bevanda.
  • Può essere applicata un’aliquota di accisa ridotta su qualsiasi tipo di vino e altre bevande fermentate aventi titolo alcolometrico non superiore all’8,5 % vol.
  • I paesi dell’Unione possono applicare un’unica aliquota ridotta sui prodotti intermedi aventi un titolo alcolometrico non superiore al 15 % vol., purché tale aliquota:
    • non sia inferiore al 40 % dell’aliquota nazionale normale;
    • non sia inferiore all’aliquota normale applicata al vino tranquillo e alle altre bevande fermentate tranquille.

La direttiva di modifica (UE) 2020/1151 consente:

  • ai paesi dell’Unione di applicare aliquote di accise ridotte al vino prodotto da piccoli produttori indipendenti di vino entro i seguenti limiti:
    • le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono in media più di 1 000 ettolitri o, nel caso della Repubblica di Malta, 20 000 ettolitri di vino l’anno;
    • le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota normale nazionale dell’accisa;
  • ai paesi dell’Unione di applicare aliquote di accise ridotte ai piccoli produttori indipendenti entro i seguenti limiti:
    • fino a 15 000 ettolitri per le altre bevande fermentate e
    • fino a 250 ettolitri per i prodotti intermedi.

Bevande spiritose

Le principali disposizioni della direttiva 92/83/CEE sono le seguenti.

  • L’accisa percepita sull’alcole puro e sulle bevande spiritose è calcolata per ettolitro di alcole puro, misurato ad una temperatura di 20 °C.
  • Possono essere applicate aliquote ridotte all’alcole etilico (etanolo) fabbricato da piccole distillerie che producono fino a 10 ettolitri di alcole puro l’anno; tuttavia, esse non possono essere inferiori di più del 50 % dell’aliquota normale nazionale dell’accisa.
  • I paesi dell’Unione devono applicare tale aliquota ridotta in modo uniforme all’alcole etilico prodotto da piccole distillerie situate in altri paesi dell’Unione.

Per quanto riguarda le bevande alcoliche, la direttiva (UE) 2020/1151 modifica le regole che consentono a taluni paesi dell’Unione di applicare un’aliquota ridotta all’alcole etilico fabbricato nelle distillerie di frutticoltori ottenuto da frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche).

Esenzioni

Alle condizioni che i paesi dell’Unione stabiliscono per garantire la corretta e agevole applicazione delle esenzioni e per prevenire ogni evasione, elusione o abuso, la direttiva 92/83/CEE consente ai prodotti di essere esentati dall’accisa se sono:

  • denaturati* in conformità con i requisiti dei paesi dell’Unione;
  • denaturati e impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
  • impiegati per la produzione di aceto, medicinali, prodotti alimentari o aromi alimentari.

Dal 1o gennaio 2022, la direttiva di modifica (UE) 2020/1151:

  • impone ai paesi dell’Unione di esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato che è stato completamente denaturato in un altro paese dell’Unione, conformemente al metodo autorizzato da tale altro paese dell’Unione;
  • consente, a determinate condizioni, di esentare dall’accisa armonizzata i prodotti previsti dalla direttiva 92/83/CEE, allorché tali prodotti siano utilizzati nella fabbricazione di integratori alimentari (secondo la direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari — si veda la sintesi);
  • chiarisce le procedure inerenti la notifica delle modifiche ai requisiti per la completa denaturazione dell’alcole.

Introduzione di un nuovo sistema uniforme di certificazione per i piccoli produttori indipendenti di ogni tipo di alcole e di bevande alcoliche

La direttiva di modifica (UE) 2020/1151:

  • introduce un sistema uniforme di certificazione nell’Unione per confermare lo stato di piccolo produttore indipendente, che possa essere riconosciuto in tutti i paesi dell’Unione,
  • conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono regole dettagliate per tale certificazione.

Elenco delle aliquote di accisa

Due volte all’anno la Commissione europea pubblica un elenco completo delle aliquote di accisa in vigore nei paesi dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DIRETTIVE?

  • La Direttiva 92/83/CEE si applica dal 10 novembre 1992, con l’obbligo di diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 31 dicembre 1992.
  • La direttiva di modifica (UE) 2020/1151 deve diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 31 dicembre 2021. I paesi dell’Unione sono tenuti ad applicare le regole della direttiva a partire dal 1o gennaio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Gradi Plato: il numero di gradi Plato misura la percentuale in peso dell’estratto originale per 100 grammi di birra. Tale valore è calcolato a partire dall’estratto effettivo e dall’alcole contenuto nel prodotto finito.
Alcole denaturato: alcole etilico reso non potabile grazie all’aggiunta di una o più sostanze chimiche.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

Le successive modifiche alla direttiva 92/83/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Direttiva (EU) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

Ultimo aggiornamento: 15.10.2020

Top