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Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

SINTESI DI:

Direttiva 2006/113/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • L'Unione europea (UE) definisce gli standard di qualità per le acque destinate alla molluschicoltura dei paesi dell'UE
  • In tal modo, mira a salvaguardare taluni molluschi dagli effetti nocivi degli scarichi di inquinanti nelle acque del mare.

PUNTI CHIAVE

Le acque

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, vale a dire le acque per lo sviluppo di molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi).

Essa si applica alle acque costiere e salmastre, che devono essere protette e migliorate per consentire lo sviluppo dei molluschi e contribuire alla qualità dei prodotti destinati al consumo umano.

Designazione

La designazione delle acque destinate alla molluschicoltura spetta ai paesi dell'UE. L'elenco delle acque designate può essere modificato per tener conto di fattori imprevisti al momento della designazione.

Qualora un paese dell'UE intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro paese dell'UE, tali paesi si consultano.

Criteri di qualità

La presente direttiva stabilisce i parametri per le acque designate per la molluschicoltura, i valori guida e i valori imperativi, i metodi di analisi di riferimento nonché la frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni.

I parametri applicabili alle acque destinate alla molluschicoltura riguardano:

  • il pH,
  • la temperatura,
  • il colore,
  • le materie in sospensione,
  • la salinità,
  • l'ossigeno disciolto,
  • la presenza o la concentrazione di alcune sostanze (idrocarburi, metalli, sostanze organo-alogenate).

Sulla base di questi criteri, i paesi dell'UE fissano dei valori da rispettare nelle acque designate per la molluschicoltura. Questi valori limite possono essere più severi di quelli imposti dalla presente direttiva. Quando si tratta di metalli o di sostanze organo-alogenate, questi valori devono inoltre soddisfare le norme di emissione stabilite originariamente in applicazione della direttiva 2006/11/CE sullo scarico di determinate sostanze nell'ambiente idrico (e, dal 2013, incorporate nella direttiva 2000/60/CE, la direttiva quadro sulle acque dell'UE).

I paesi dell'UE dovevano definire programmi che consentissero loro di rispettare, entro e non oltre sei anni dalla designazione delle acque, i valori limite da essi fissati.

Campionamenti

Al fine di verificare la conformità delle acque rispetto ai criteri stabiliti nella presente direttiva, le autorità competenti dei paesi dell'UE effettuano i campionamenti. Questi campioni devono essere conformi ai valori stabiliti per quanto riguarda:

  • il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»;
  • il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»;
  • il 75 % dei campioni per gli altri parametri.

Deroghe

Sono ammesse deroghe al rispetto dei valori limite e dei criteri fissati in caso di disastro.

La frequenza di campionamento può essere ridotta quando la qualità dell'acqua è notevolmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei criteri stabiliti conformemente alla legislazione dell'UE.

In caso di inosservanza dei valori limite o dei criteri fissati, l'autorità competente deve stabilire se ciò sia dovuto al caso, al risultato di un fenomeno naturale oppure se sia dovuto a un inquinamento, e prendere i provvedimenti opportuni. Tali misure non devono comportare un aumento dell'inquinamento delle acque costiere o salmastre.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2006/113/CE, che ha sostituito la direttiva 79/923/CEE, doveva essere recepita dal diritto nazionale dei paesi dell'UE entro il 6 novembre 1981.

CONTESTO

La direttiva 2006/113/CE è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) nel 2013. Le norme stabilite della direttiva 2006/113/CE, in particolare per quanto riguarda i parametri microbiologici e fisico-chimici rilevanti per i piani di gestione dei bacini dei fiumi, sono state integrate nella direttiva quadro sulle acque.

ATTO

Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14-20)

Le modifiche successive alla direttiva 2006/113/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTO COLLEGATO

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1-73). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.05.2016

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