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Forest Focus

L'azione comunitaria Forest Focus ha l'obiettivo di monitorare in maniera armonizzata, estesa, globale e a lungo termine gli ecosistemi forestali europei ed è mirata in particolare alla protezione contro l'inquinamento atmosferico e alla prevenzione degli incendi. Per completare il sistema di monitoraggio vengono sviluppati nuovi strumenti inerenti al monitoraggio del suolo, alla cattura del carbonio, alla diversità biologica, al cambiamento climatico e alle funzioni di protezione delle foreste.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) .

SINTESI

Il presente regolamento, che istituisce Forest Focus, concerne il monitoraggio e la protezione delle foreste nei settori seguenti:

  • protezione contro l'inquinamento atmosferico;
  • prevenzione degli incendi, delle loro cause e dei loro effetti;
  • diversità biologica, cambiamento climatico, cattura del carbonio, suolo e funzione di protezione delle foreste;
  • valutazione permanente delle attività di monitoraggio.

Forest Focus prevede l'attuazione di misure che hanno per obiettivo:

  • la raccolta, il trattamento e la convalida armonizzata dei dati;
  • una migliore valutazione dei dati a livello comunitario;
  • il perfezionamento della qualità dei dati e delle informazioni raccolte;
  • lo sviluppo di attività di monitoraggio delle foreste;
  • una migliore conoscenza delle foreste;
  • lo studio degli incendi che colpiscono le foreste;
  • la definizione di indicatori e di metodologie di valutazione dei rischi cui sono esposte le foreste.

Strumenti per migliorare e sviluppare l'azione

L'azione prevede il mantenimento di reti di punti e parcelle di osservazione (sistemi di monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico) per realizzare inventari regolari e un'osservazione permanente degli ecosistemi forestali. Continua lo sviluppo del sistema di informazione sugli incendi.

Per monitorare la diversità biologica, il cambiamento climatico, la cattura del carbonio, il suolo e le funzioni di protezione delle foreste la Commissione attua misure finalizzate a:

  • migliorare la conoscenza dello stato degli ecosistemi forestali;
  • valutare le conseguenze del cambiamento climatico;
  • identificare indicatori per valutare la situazione in materia di diversità biologica;

Gli Stati membri, al loro volta, possono realizzare studi, esperimenti e progetti di dimostrazione come pure avviare un'attività pilota di monitoraggio.

Per raggiungere l'obiettivo della valutazione permanente delle attività di monitoraggio, la Commissione deve:

  • promuovere la raccolta, il trattamento e la convalida armonizzati dei dati a livello dell'Unione;
  • migliorare la valutazione dei dati a livello comunitario;
  • migliorare la qualità dei dati e dell'informazione ottenuti nel quadro di Forest Focus.

Programmi nazionali

Per conseguire gli obiettivi di Forest Focus gli Stati membri attuano programmi nazionali di durata biennale. I programmi devono essere presentati alla Commissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e devono comprendere una valutazione ex-ante. Gli Stati presentano anche valutazioni intermedie e valutazioni conclusive.

Ogni Stato membro designa un'autorità competente per gestire il suo programma nazionale.

Esecuzione e relazioni

La Commissione cura il coordinamento, il monitoraggio e lo sviluppo della nuova azione. È assistita da un organo di coordinamento scientifico e dall'Agenzia europea dell'ambiente.

L'iniziativa Forest Focus è in corso dal 1° gennaio 2003 e durerà fino al 31 dicembre 2006. Il bilancio annuale previsto è di 61 milioni di euro, di cui 9 milioni destinati a misure di prevenzione degli incendi. L'Unione contribuirà finanziariamente ai programmi nazionali a concorrenza del 50% o del 75% della spesa a seconda del tipo di attività finanziata.

I paesi candidati all'adesione possono partecipare a questa azione. Sono ammessi anche altri paesi europei che desiderino partecipare a loro spese.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti annualmente nel quadro di Forest Focus, corredandoli di una relazione, e mettono questi dati a disposizione del pubblico. A partire dal 2005, entro il 31 dicembre, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla situazione degli ecosistemi forestali. A partire dal 2003, al più tardi entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una relazione sull'impatto degli incendi forestali.

Sei mesi dopo avere ricevuto le relazioni relative alla situazione degli ecosistemi forestali, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sull'attuazione di Forest Focus. La Commissione presenta una relazione dello stesso tenore entro il 31 dicembre 2006.

Contesto: il monitoraggio delle foreste in passato

Il problema della protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi era affrontato dalla Comunità sulla base dei regolamenti (CEE) n. 3528/86 e (CEE) n. 2158/92, giunti a scadenza il 31 dicembre 2002. L'Unione continua a sviluppare il monitoraggio delle foreste integrando i regolamenti in questione nella nuova azione Forest Focus.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2152/2003

11.12.2003

-

GU L 324 dell'11.12.2003

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità [Gazzetta ufficiale L 334 del 30.11.2006].

Decisione della Commissione del 18 febbraio 2004 relativa a un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio avente per oggetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2152/2003 che istituisce Forest Focus subordina l'adozione delle misure di esecuzione alla procedura di regolamentazione. Trattandosi però di misure di attuazione di un programma, esse avrebbero dovuto essere subordinate alla procedura di gestione. La decisione in parola ha l'obiettivo di abrogare l'articolo 17.

Ultima modifica: 29.03.2007

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