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Scorte strategiche di petrolio

L'obbligo imposto agli Stati membri di costituire e mantenere un livello minimo di scorte di petrolio garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento di risorse petrolifere dell'Unione europea (UE). Se si considerano l'importanza del petrolio nel mix energetico dell'UE, la forte dipendenza dell'UE dall'esterno per il suo approvvigionamento di prodotti petroliferi e l'incertezza geopolitica che domina in molte regioni produttrici, è indispensabile garantire ai consumatori la continuità dell'accesso ai prodotti petroliferi.

ATTO

Direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

SINTESI

In un contesto di instabilità geopolitica in cui la relazione tra l'offerta e la domanda rimane generalmente tesa, in particolare a causa della crescente domanda dei nuovi grandi consumatori, quale la Cina, la dipendenza dell'Unione europea (UE) dalle importazioni di prodotti petroliferi è fonte di crescente inquietudine per le prospettive economiche europee.

Una crisi dell'approvvigionamento generata da un'interruzione fisica inattesa dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi da parte di paesi terzi potrebbe infatti avere gravi ripercussioni sull'attività economica europea. Interruzioni dell'approvvigionamento possono anche verificarsi in seno all'UE.

Per garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di risorse petrolifere l'UE impone agli Stati membri di garantire un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi, utilizzabili in caso di crisi dell'approvvigionamento per sostituire tutta o in parte l'offerta mancante.

Obbligo di mantenere scorte strategiche

Gli Stati membri sono tenuti a costituire e a mantenere in modo permanente un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi equivalenti almeno a 90 giorni del consumo interno medio giornaliero nel precedente anno civile.

Il calcolo del consumo interno giornaliero si basa sulle benzine per autoveicoli, i carburanti per aerei, i gasoli, gli oli per motori diesel, il petrolio lampante, i carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene e gli oli combustibili.

Fra le risorse petrolifere incluse nel riepilogo statistico delle scorte strategiche figurano i quantitativi immagazzinati nei porti di scarico, i quantitativi a bordo di petroliere che si trovano in un porto per lo scarico, dopo che sono state concluse le formalità portuali, i quantitativi contenuti nei serbatoi esistenti all'entrata degli oleodotti e i quantitativi che si trovano nei serbatoi delle raffinerie. Alcune risorse invece non possono essere comprese nel riepilogo statistico: il greggio nazionale non ancora estratto, i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima, i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori, nonché i quantitativi detenuti dalle forze armate e a esse riservati.

Gli Stati membri che hanno una produzione interna di petrolio possono dedurla proporzionalmente dal loro obbligo di stoccaggio. La deduzione non può tuttavia superare il 25% del consumo interno dello Stato membro.

Gli Stati membri possono includere nel riepilogo statistico delle loro scorte strategiche soltanto i quantitativi che sono a loro intera disposizione in caso di crisi dell'approvvigionamento di petrolio.

Modalità di detenzione delle scorte

Le modalità di detenzione delle scorte devono garantire la disponibilità e l'accessibilità delle scorte per gli Stati membri affinché essi possano reagire immediatamente in caso di crisi dell'approvvigionamento. Gli Stati membri devono potere controllare l'uso delle scorte e metterle rapidamente a disposizione delle zone che hanno maggiormente bisogno di forniture.

La detenzione delle scorte può basarsi su un sistema di delega parziale o generale ad un organismo o ad un ente responsabile delle scorte. Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni sulla detenzione delle scorte siano eque e non discriminatorie.

Le scorte possono essere detenute al di fuori del territorio nazionale, in un altro Stato membro. Lo Stato membro sul cui territorio le scorte sono detenute esercita il controllo sulle scorte e ne assicura la reale disponibilità. Non le include nel suo riepilogo statistico.

Gli Stati membri sono obbligati ad assicurare la sorveglianza amministrativa delle loro scorte, ossia ad assicurarne il controllo. Un regime dissuasivo di sanzioni integra i meccanismi di controllo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ogni mese, specificando il numero di giorni di consumo medio nell'anno civile precedente ai quali le scorte corrispondono.

Coordinamento

In caso di crisi dell'approvvigionamento, viene avviata un'azione coordinata e la Commissione organizza una consultazione tra gli Stati membri, o di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Salvo in caso di particolare urgenza, in linea di principio gli Stati membri si astengono, prima della consultazione, dall'effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l'effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.

Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione dei prelievi effettuati sulle scorte (la data alla quale le scorte sono diventate inferiori al minimo obbligatorio, i motivi dei prelievi, le misure prese per ricostituire le scorte, il probabile andamento delle scorte durante il periodo in cui rimarranno inferiori al minimo obbligatorio).

Contesto

Sin dalla fine degli anni '60 l'Unione europea si era resa conto della necessità di prevenire eventuali carenze dell'approvvigionamento di petrolio. La direttiva 68/414/CEE aveva perciò imposto l'obbligo agli Stati membri di costituire e mantenere scorte strategiche di petrolio. Successivamente la direttiva 72/425/CEE aveva modificato l'obbligo iniziale di disporre di scorte equivalenti ad almeno 65 giorni del consumo interno giornaliero portando il numero di giorni ad almeno 90. La direttiva 98/93/CE a sua volta aveva sviluppato e rafforzato le modalità della direttiva 68/414/CEE. Per ragioni di chiarezza e di efficacia, con la direttiva 2006/67/CE si è proceduto alla codifica delle predette direttive, che sono state pertanto abrogate.

In previsione e in caso di crisi dell''approvvigionamento, la sostituzione dell'offerta mancante con l'immissione sul mercato delle scorte costituite dagli Stati membri può risultare efficace soltanto se associata ad azioni complementari (misure volte a promuovere l'efficienza energetica e quindi a ridurre il consumo di idrocarburi, rafforzamento del dialogo con i paesi produttori, analisi più dettagliata dei mercati per una migliore prevedibilità, diversificazione delle fonti di energia in particolare mediante la promozione delle energie rinnovabili, ecc.).

La presente direttiva è abrogata dalla direttiva 2009/119/CE a partire dal 31 dicembre 2012.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/67/CE

28.08.2006

-

GU L 217 dell'8.8.2006

ATTI COLLEGATI

Decisione 77/706/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi [Gazzetta ufficiale L 292 del 16.11.1977].

Modificato dalla decisione 79/639/CEE [Gazzetta ufficiale L 183 del 19.7.1979]. Gli Stati membri possono essere costretti a ridurre il loro consumo di petrolio. La decisione autorizza la Commissione a fissare un obiettivo di riduzione del consumo di prodotti petroliferi che può raggiungere il 10% del consumo normale.

See also

  • Per maggiori informazioni, consultare la pagina "Petrolio" (EN), e in particolare la pagina "Riserve petrolifere" (EN), sul sito della direzione generale Energia e trasporti.

Ultima modifica: 16.11.2009

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