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Reti transeuropee dell'energia

I nuovi orientamenti per le reti transeuropee dell'energia (RTE-E) stabiliscono una gerarchia - in base agli obiettivi e alle priorità - dei progetti che possono fruire di un finanziamento della Comunità e, in particolare, introducono il concetto di "progetto di interesse europeo". I nuovi orientamenti rafforzano anche il coordinamento dei progetti e includono tutti i nuovi Stati membri.

ATTO

Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE.

SINTESI

Le nuove linee direttrici per le reti transeuropee dell'energia (RTE-E anche note con la sigla TEN-E) stabiliscono una gerarchia in base agli obiettivi e alle priorità dei progetti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario e, in particolare, introducono il nuovo concetto di "progetto di interesse europeo".

Gli obiettivi delle RTE-E in concreto

L'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee per il trasporto del gas e dell'elettricità costituiscono strumenti indispensabili per il buon funzionamento del mercato interno in generale e del mercato interno dell'energia in particolare. Agli utenti saranno offerti servizi di migliore qualità e un più ampio ventaglio di scelte grazie alla diversificazione delle fonti di energia, e tutto a prezzi più competitivi. È pertanto necessario istituire connessioni più strette tra i singoli mercati nazionali e proprio per questo i nuovi Stati membri sono ora pienamente integrati negli orientamenti comunitari per le RTE-E.

Le RTE-E svolgono una funzione fondamentale in quanto garantiscono la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento. Di importanza capitale è l'interoperabilità delle reti transeuropee con le reti dell'energia dei paesi terzi (paesi in fase di adesione o candidati, paesi d'Europa, del bacino del Mediterraneo, del Mar Nero e del Caspio, paesi del Medio Oriente e della regione del Golfo).

L'accesso alle RTE-E contribuisce inoltre a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite, delle regioni insulari, periferiche o intercluse e rinforza per questa via la coesione territoriale dell'Unione europea (UE).

L'interconnessione delle varie RTE-E favorisce lo sviluppo sostenibile, soprattutto grazie alla migliore connessione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche grazie al ricorso a tecnologie più efficienti che limitano le perdite e i rischi per l'ambiente dovuti al trasporto e alla trasmissione di energia.

Progetti di interesse comune, progetti prioritari e progetti di interesse europeo

La decisione n. 1364/2006/CE elenca i progetti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario a norma del regolamento (CE) n. 2236/95 e li suddivide in tre categorie gerarchicamente ordinate.

I progetti di interesse comune nel campo delle reti del gas e dell'elettricità previste dalla decisione devono possedere determinati obiettivi e requisiti. Devono presentare prospettive di redditività economica, per valutare la quale è necessario procedere ad un'analisi dei costi e dei benefici rispetto all'ambiente, alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla coesione territoriale. L'elenco di questi progetti di interesse comune è riportato negli allegati II e III della decisione.

I progetti prioritari sono una parte dei progetti di interesse comune caratterizzati da un loro impatto significativo sul buon funzionamento del mercato interno, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla valorizzazione delle energie rinnovabili. Questi progetti prioritari, che figurano nell'allegato I della decisione, vengono privilegiati in sede di assegnazione del sostegno finanziario della Comunità.

Alcuni progetti prioritari aventi natura transfrontaliera o un impatto significativo sulla capacità di trasporto transfrontaliero di energia sono dichiarati progetti di interesse europeo. Il loro elenco, che figura anch'esso nell'allegato I, comprende progetti prioritari in sede di finanziamento comunitario a valere sul bilancio assegnato alle RTE-E e sono oggetto di una particolare attenzione quando beneficiano di finanziamenti da altri bilanci comunitari.

Una cornice favorevole per lo sviluppo delle RTE-E

Gli orientamenti comunitari per le RTE-E ribadiscono che è importante agevolare e accelerare la realizzazione dei progetti, con particolare riferimento ai progetti di interesse europeo.

Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per ridurre al massimo i ritardi, sempre nell'osservanza della normativa ambientale. Le procedure di autorizzazione, in particolare, devono essere portate a termine in tempi rapidi. Gli Stati terzi possono anch'essi agevolare la realizzazione dei progetti che interessano in parte anche il loro territorio osservando le disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia.

I nuovi orientamenti definiscono inoltre le linee generali per un coordinamento rafforzato, con particolare riguardo per i progetti di interesse europeo. È quindi previsto lo scambio di informazioni e l'organizzazione di riunioni di coordinamento tra gli Stati membri per la realizzazione delle tratte transfrontaliere delle reti.

È previsto inoltre l'intervento di un coordinatore europeo quando un progetto di interesse europeo subisca ritardi significativi o provi difficoltà di realizzazione. Il coordinatore europeo ha il compito di facilitare il coordinamento tra i vari soggetti che intervengono nella realizzazione della tratta transfrontaliera della rete e di monitorare il progetto.

Il coordinatore europeo può inoltre intervenire su altri progetti di RTE-E a richiesta degli Stati membri interessati.

Eccezionalità degli aiuti

Il bilancio assegnato alle RTE-E (circa 20 milioni di euro all'anno) viene in genere destinato a studi di fattibilità. Altri strumenti comunitari (p.es. i fondi strutturali nelle regioni di convergenza) possono intervenire per cofinanziare gli investimenti.

Questo sostegno finanziario ha però carattere eccezionale e non deve provocare alcuna distorsione delle condizioni di concorrenza. Il principio fondamentale è che la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture dell'energia devono sottostare alle leggi del mercato.

Contesto

La costruzione e lo sviluppo delle reti transeuropee, soprattutto di quelle dell'energia, è disciplinata dall'articolo 154 del trattato che istituisce la Comunità europea. Gli articoli 155 e 156 del trattato prevedono l'adozione di orientamenti per definire gli obiettivi, le priorità e le grandi linee di azione.

I nuovi orientamenti comunitari costituiscono un aggiornamento degli orientamenti adottato nel 2003, che a loro volta aggiornavano i primi orientamenti del 1996.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 1364/2006/CE

12.10.2006

-

GU L 262 del 22.9.2006

See also

  • Per maggiori informazioni si può consultare la pagina "Reti transeuropee dell'energia (RTE-E)" della Direzione generale (EN)

Ultima modifica: 05.04.2007

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