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Aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio nelle PMI

I seguenti orientamenti stabiliscono le condizioni da rispettare affinché gli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio siano compatibili con il mercato comune.

ATTO

Orientamenti comunitari del 18 agosto 2006 sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [Gazzetta ufficiale C 194 del 18.8.2006].

SINTESI

Il mercato del capitale di rischio soffre di una carenza di capitale proprio che incide sulle piccole e medie imprese (PMI), in particolare quelle con un elevato potenziale di crescita e quelle ad alta tecnologia. Il finanziamento mediante capitale proprio è però vitale per lo sviluppo delle imprese, soprattutto nelle fasi immediatamente seguenti la loro costituzione: la sua mancanza può dunque, a certe condizioni, giustificare la concessione di aiuti di Stato volti ad agevolare l’accesso al capitale di rischio.Gli orientamenti in questione riguardano gli aiuti a favore del capitale di rischio concessi alle PMI. Non si applicano agli aiuti erogati alle imprese dei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio, né alle imprese in difficoltà.

VALUTAZIONE COMPARATA DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI

Nell’analisi degli aiuti di Stato è essenziale rafforzare l’approccio economico. Verrà pertanto utilizzata una valutazione comparata degli effetti positivi e negativi, composta di tre fasi, per appurare se l’aiuto:

  • è destinato a un obiettivo d'interesse comune (ambiente, crescita, occupazione e coesione);
  • è concepito in modo da raggiungere l'obiettivo d'interesse comune (ovviare a un disfunzionamento del mercato e avere un effetto di incentivazione sulle imprese e sugli investitori);
  • provoca distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi.

Disfunzionamento del mercato

Il mercato del capitale di rischio in Europa non presenta disfunzionamenti generalizzati. Tuttavia esistono carenze di mercato per alcuni tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo delle imprese, che possono essere definite come carenze di capitale proprio e comportano una serie di sfide sia per l'investitore che per l'impresa. Per ovviarvi, l’investitore deve procedere a un'analisi delle garanzie offerte e della strategia aziendale, verificarne la corretta attuazione e prevedere una strategia di uscita capace di generare un rendimento del capitale investito. L’impresa, d’altro lato, deve condividere il processo decisionale con l’investitore esterno e comprendere i vantaggi e i rischi connessi a questo tipo di investimento.

Effetto di incentivazione e proporzionalità degli aiuti

Gli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio mirano a determinare un aumento degli investimenti privati. Se soddisfano le condizioni stabilite negli orientamenti, tali misure garantiscono un effetto di incentivazione: l’utilità di fornire incentivi dipende dalle dimensioni del disfunzionamento del mercato. I criteri previsti sono le dimensioni delle tranche di investimento per impresa destinataria, il grado di partecipazione degli investitori privati, le dimensioni dell'impresa e la fase di attività finanziata.

Gli aiuti di Stato sono necessari se creano incentivi a fornire capitale proprio alle PMI nelle cosiddette fasi di concepimento, di costituzione o di avvio dell’attività. Essi saranno invece inutili se vanno al di là di quanto necessario per incoraggiare l’apporto di capitale di rischio.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 107 PARAGRAFO 1 TFUE

La Commissione determina la presenza di un aiuto di Stato prendendo in considerazione gli aiuti a favore degli investitori, di un fondo di investimento, di un veicolo di investimento o del relativo gestore, nonché alle imprese nelle quali viene effettuato l'investimento.

Il finanziamento concesso sotto forma di capitale di rischio non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)), qualora esso sia de minimis .

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche e che non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La presente sezione stabilisce i criteri per la valutazione della compatibilità.

Forma dell'aiuto

La scelta della forma di una misura di aiuto spetta di norma ai paesi membri dell’Unione europea (UE) e la Commissione valuterà se essa incoraggia gli investitori privati e se è orientata alla realizzazione di un profitto. I criteri di valutazione sono quattro:

  • costituzione di fondi di investimento nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente;
  • garanzie accordate a investitori o a fondi di investimento in capitale di rischio, che coprono una parte delle perdite e assicurano l’investimento;
  • strumenti finanziari in favore degli investitori per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali;
  • incentivi fiscali in favore degli investitori affinché effettuino investimenti.

Condizioni di compatibilità

Una misura a favore del capitale di rischio è compatibile se soddisfa i seguenti criteri:

  • prevede delle tranche di investimento che non superano 1,5 milioni di euro per PMI e per anno;
  • si limita a fornire finanziamenti fino alla fase di espansione o di avvio delle PMI;
  • almeno il 70 % dei suoi stanziamenti complessivi sono in forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle PMI destinatarie;
  • il finanziamento proviene da investitori privati per almeno il 50 % (o il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite);
  • le decisioni di investimento sono orientate alla realizzazione di un profitto;
  • la sua gestione avviene su base commerciale.

VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MISURE DI AIUTO

Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata

Saranno oggetto di una valutazione dettagliata le misure di aiuto che prevedono:

  • tranche di investimento superiori a 1,5 milioni di euro per PMI e per anno;
  • finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite;
  • investimenti ulteriori in imprese che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati;
  • un sostegno privato, al di sotto del 50 % nelle zone non assistite o al di sotto del 30 % nelle zone assistite;
  • la fornitura di capitale alle PMI per lanciare una nuova attività, caratterizzata da una minore partecipazione degli investitori privati o dalla predominanza di strumenti di investimento relativi al debito rispetto a quelli in capitale di rischio;
  • l’intervento di un veicolo di investimento;
  • costi di esplorazione connessi alla prima selezione delle imprese al fine della conclusione di investimenti, fino alla fase di due diligence.

Effetti positivi e negativi dell’aiuto

Gli effetti positivi della misura di aiuto includono in particolare la prova di un disfunzionamento del mercato per gli investimenti superiori a 1,5 milioni di EUR per PMI e per anno. La Commissione può richiedere prove aggiuntive quali la presenza di un comitato di investimento, la dimensione della misura o dei fondi, la presenza di business angels, l’effetto di incentivazione.

Valutazione comparata e decisione

L'analisi di ogni singolo caso sarà imperniata su una valutazione complessiva dei prevedibili effetti positivi e negativi dell'aiuto di Stato. Su questa base, la Commissione stabilirà se le eventuali distorsioni incidano sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Gli orientamenti comunitari in questione sono in vigore fino al 31 dicembre 2013. La Commissione ha pubblicato una comunicazione di aggiornamento di questi orientamenti nel 2010.

Ultima modifica: 25.10.2011

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