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Immunità dalle ammende e riduzione del loro importo: trattamento favorevole nei casi di cartelli

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

  • La comunicazione mira a fornire maggiori indicazioni ai richiedenti e ad aumentare la trasparenza della politica di trattamento favorevole della Commissione europea in relazione alla segnalazione da parte delle imprese di cartelli* ai quali hanno partecipato.
  • L’immunità consente alla Commissione di offrire la piena immunità o una riduzione delle ammende che altrimenti sarebbero state inflitte a un membro del cartello in cambio della divulgazione di informazioni sul cartello e della cooperazione con l’inchiesta.

PUNTI CHIAVE

Immunità dalle ammende

  • Un’impresa che desideri segnalare un cartello al quale partecipa può chiedere l’immunità totale dalle ammende se è la prima impresa a comunicare alla Commissione la propria partecipazione a un determinato cartello e fornisce elementi probatori tali da consentire alla Commissione di effettuare ispezioni mirate o constatare l’esistenza del cartello.
  • La comunicazione indica il tipo e il livello di evidenza necessari per ottenere l’immunità.
  • La Commissione può anche accogliere provvisoriamente una domanda di immunità sulla base di informazioni limitate. I servizi della Commissione possono accordare un numero d’ordine che salvaguardi il posto nell’elenco di coloro che chiedono l’immunità (vale a dire che il richiedente è il primo a rivelare la sua partecipazione e a rivendicare il suo diritto all’immunità) per consentire la raccolta delle informazioni e degli elementi probatori necessari.
  • Un’impresa che abbia costretto altre imprese ad aderire a un cartello o a continuare a parteciparvi non può beneficiare dell’immunità totale dall’ammenda.

Riduzione dell’importo delle ammende

  • Un’impresa che non può beneficiare dell’immunità totale può tuttavia qualificarsi ai fini di una riduzione dell’importo dell’ammenda qualora riveli la sua partecipazione al cartello e fornisca elementi probatori che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori la Commissione già atte a dimostrare esistenza del cartello.
  • La comunicazione indica il relativo valore probatorio* dell’evidenza per la valutazione del valore aggiunto significativo. Ad esempio, a parità di condizioni, gli elementi probatori diretti hanno più valore di quelli indiretti, gli elementi probatori contemporanei hanno più valore delle evidenze che ricostruiscono i fatti, gli elementi probatori concludenti (prove che non devono essere confermate) hanno più valore degli elementi probatori che devono essere confermati o supportati.
  • Alla prima impresa che soddisfa tali condizioni viene concessa una riduzione del 30-50 % dell’importo dell’ammenda che altrimenti le sarebbe inflitta, alla seconda del 20-30 % e le successive potranno godere di una riduzione massima del 20 %.
  • Oltre a tali riduzioni, gli elementi probatori concludenti che permettono a chi indaga di accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione non saranno tenuti in considerazione nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti.

Condizioni per qualificarsi ai fini dell’immunità dalle ammende e della riduzione del loro importo

  • L’immunità dalle ammende e la riduzione del loro importo sono subordinate al fatto che l’impresa cooperi pienamente, in maniera continuativa e tempestiva durante l’intero procedimento amministrativo. Inoltre, la cooperazione dovrà anche essere effettiva. L’impresa è infatti tenuta a fornire informazioni accurate, non fuorvianti e complete.
  • Deve inoltre ritirarsi immediatamente dal cartello. L’impresa deve altresì aver posto immediatamente fine alla partecipazione al cartello, salvo che la Commissione ritenga che ciò possa pregiudicare l’integrità degli accertamenti.
  • Inoltre, l’impresa non deve aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori riguardanti il cartello, durante il periodo in cui intendeva presentare una domanda di trattamento favorevole.

Dichiarazioni ufficiali*

La comunicazione della Commissione sull’immunità dalle ammende istituisce una procedura per proteggere le dichiarazioni ufficiali dalla divulgazione in procedimenti di azioni civili di risarcimento danni.

Programma di clemenza della Rete europea della concorrenza (REC)

  • La REC è una rete composta dalla Commissione e dalle autorità nazionali per la concorrenza di tutti gli stati membri. Ha creato un programma modello di clemenza che è un sistema unico
  • Il suo scopo è quello di garantire che i potenziali richiedenti il trattamento favorevole non siano scoraggiati dal fare richiesta, a causa delle discrepanze tra i programmi di trattamento favorevole esistenti all’interno della rete nazionale europea. Il programma modello stabilisce pertanto il trattamento che un richiedente può aspettarsi in qualsiasi giurisdizione REC una volta effettuato l’allineamento di tutti i programmi.
  • La comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole segue il programma modello REC.

DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata a partire dall’8 dicembre 2006.

CONTESTO

  • Secondo la Commissione, il programma di clemenza si è dimostrato particolarmente efficace per scoprire, destabilizzare ed eliminare cartelli, specie quelli segreti. Questi ultimi infatti, per la loro stessa natura, sono estremamente difficili da scoprire e da investigare senza la cooperazione di un partecipante.
  • Il beneficio tratto dallo smantellamento dei cartelli, in termini di prosperità economica e di vantaggio per i consumatori, si rivela incontestabilmente superiore all’interesse di sanzionare economicamente le imprese che hanno cooperato con le autorità garanti della concorrenza.
  • Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Cartello: un gruppo di imprese simili ma indipendenti che si accordano per fissare i prezzi, limitare la produzione o ripartire fra loro mercati o clienti.
Valore probatorio: un elemento di prova in grado di rendere più o meno veritiero un punto controverso rilevante.
Dichiarazioni ufficiali: una presentazione volontaria da parte o per conto di un’impresa alla Commissione delle conoscenze dell’impresa in merito a un cartello e del suo ruolo nello stesso, preparata appositamente per essere presentata ai sensi di questa comunicazione. Ogni dichiarazione presentata alla Commissione ai sensi di questa comunicazione entra a fare parte del fascicolo istruttorio della Commissione e può quindi essere utilizzata come prova.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag 2).

Ultimo aggiornamento: 20.05.2020

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