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Esenzione di taluni accordi verticali
1) OBIETTIVO
Autorizzare la Commissione ad applicare, mediante regolamento, esenzioni per categoria a taluni accordi, decisioni e pratiche concordate a carattere verticale.
2) ATTO
Regolamento (CEE) n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE), del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate [Gazzetta ufficiale L 36 del 06.03.1965].
Modificato dai seguenti atti:
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [Gazzetta ufficiale L 1 del 04.01.2003];
Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999 [Gazzetta ufficiale L 148 del 15.06.1999];
atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Gazzetta ufficiale L 73 del 27.3.1972];
atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee [Gazzetta ufficiale L 291 del 19.11.1979];
atti relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati [Gazzetta ufficiale L 302 del 15.11.1985];
atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati [Gazzetta ufficiale C 241 del 29.8.1994].
3) SINTESI
Contesto
A norma dell' articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE e nel rispetto delle disposizioni relative all'attuazione delle norme in materia di concorrenza (I) e (II), il regolamento (CEE) n. 19/65 autorizza la Commissione ad esentare mediante regolamento alcune categorie di accordi esclusivi tra due imprese ai fini della rivendita di determinati prodotti. L'applicazione del regolamento 19/65 non si applica né agli accordi tra più di due imprese, né agli accordi di distribuzione esclusiva, di consegna o acquisto di servizi o di prodotti destinati a essere trasformati.
Nel corso degli anni, l'impostazione adottata dal presente regolamento si è rivelata eccessivamente rigida rispetto all'evoluzione del contesto economico ed alle tecniche di distribuzione attuali. Tuttavia, il regolamento n. 1215/1999 ha esteso il campo d'applicazione fino ad includere gli accordi verticali.
Campo d'applicazione
La Commissione può esentare mediante regolamento alcune categorie di accordi o pratiche concertate, quali:
Condizioni d'applicazione dei regolamenti d'esenzione
I regolamenti d'esenzione definiti dalla Commissione devono rispettare una serie di condizioni. Essi devono:
I regolamenti definiti secondo dette condizioni devono rispettare la seguente procedura d'approvazione:
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, che definisce la transizione da un sistema centrale di autorizzazione preventiva ad un sistema di eccezione direttamente applicabile, le autorità e giurisdizioni nazionali sono chiamate a vigilare, all'occorrenza, sul rispetto delle norme in materia di concorrenza nell'attuazione del diritto di concorrenza.
Atto |
Datadi entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Regolamento (CEE) n. 19/65 |
26.3.1965 |
- |
Regolamento (CE) n. 1215/1999 |
18.6.1999 |
- |
Regolamento (CE) n. 1/2003 |
25.01.2003 |
01.05.2004 |
4) disposizioni d'applicazione
5) altri lavori
Ultima modifica: 26.01.2003