EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Linee direttrici sulle restrizioni verticali

1) OBIETTIVO

Aiutare le imprese a valutare caso per caso la compatibilità degli accordi con le regole di concorrenza fornendo un quadro analitico delle restrizioni verticali.

2) ATTO

Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2000: Linee direttrici sulle restrizioni verticali [COM(2000/C 291/01). Gazzetta ufficiale C 291 del 13.10.2000].

3) SINTESI

DEFINIZIONE DI RESTRIZIONI VERTICALI

Le restrizioni verticali sono degli accordi o pratiche concertate conclusi tra due o più imprese. Ogni impresa opera, ai fini dell'accordo, ad uno stadio economico diverso, per quanto riguarda la fornitura, l'acquisto di beni destinati alla rivendita o alla trasformazione o la commercializzazione di servizi. L'accordo disciplina le condizioni a cui le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi. Le presenti linee direttrici espongono i principi di valutazione degli accordi verticali al fine di verificare se essi falsino la concorrenza tra Stati membri.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti linee direttrici descrivono gli accordi verticali che non rientrano generalmente nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1: gli accordi di importanza minore, gli accordi tra piccole e medie imprese e i contratti di agenzia.

QUADRO GENERALE DI ESAME CASO PER CASO

Le linee direttrici sulle restrizioni verticali descrivono anche il quadro generale d'analisi e la politica che la Commissione intende perseguire in materia.

Analisi degli effetti di una restrizione verticale sul mercato

Gli effetti negativi che le restrizioni verticali sono suscettibili di avere sul mercato e che le regole di concorrenza mirano ad evitare sono i seguenti:

  • esclusione degli altri fornitori o degli altri acquirenti mediante la creazione di barriere all'entrata;
  • riduzione della concorrenza tra marchi tra le imprese presenti su un mercato;
  • riduzione della concorrenza all'interno del marchio tra i distributori;
  • limitazione della libertà dei consumatori di acquistare un bene o un servizio in uno Stato membro.

Tuttavia, le restrizioni verticali hanno spesso effetti positivi, in particolare in quanto incoraggiano la concorrenza su aspetti diversi da quello del prezzo e spingono a migliorare la qualità dei servizi. Di conseguenza, l'applicazione di alcune restrizioni verticali è giustificabile per una durata limitata, in alcuni casi:

  • quando un distributore può avvantaggiarsi degli sforzi promozionali di un altro distributore;
  • qualora un produttore voglia entrare in un nuovo mercato geografico, ad esempio esportando per la prima volta in un altro paese. Il distributore dovrà effettuare specifici "investimenti iniziali" per affermare il marchio sul mercato;
  • quando alcuni dettaglianti di vari settori abbiano acquisito la reputazione di commercializzare unicamente prodotti di qualità;
  • qualora vi siano investimenti specifici alla relazione contrattuale che devono essere realizzati o dal fornitore o dall'acquirente, come nel caso di attrezzature speciali o di formazioni specifiche;
  • qualora, non potendo il know-how trasferito essere recuperato, il fornitore del know-how voglia evitare che sia utilizzato per o dai suoi concorrenti;
  • qualora il produttore, per sfruttare le economie di scala e garantirsi pertanto un prezzo al dettaglio inferiore per il proprio prodotto, decida di concentrarne la rivendita presso un numero limitato di distributori;
  • nei casi in cui i normali fornitori di capitali (banche, mercati azionari) concedano prestiti in modo subottimale quando dispongono di informazioni imperfette sulla solvibilità del mutuatario o vi è una base inadeguata per garantire il prestito;
  • qualora un produttore possa aumentare le sue vendite imponendo una certa uniformità e delle norme di qualità ai suoi distributori. Ciò potrebbe permettergli di acquisire una buona immagine di marchio e di accrescere l'interesse del consumatore. La distribuzione selettiva e il franchising ne sono esempi.

Metodo di analisi di una restrizione verticale

La valutazione di una restrizione verticale di solito comprende le quattro tappe seguenti:

  • le imprese interessate devono definire il mercato rilevante al fine di determinare la quota di mercato del fornitore o dell'acquirente, in funzione dell'accordo. La quota di mercato si calcola considerando il mercato del prodotto rilevante (che comprende tutti i prodotti o servizi considerati come equivalenti) ed il mercato geografico rilevante (che comprende il territorio su cui le imprese interessate operano nell'offerta o nella domanda dei beni e servizi rilevanti);
  • se la quota di mercato rilevante non supera la soglia del 30 %, l'accordo verticale beneficia dell'esenzione per categoria, purché soddisfi le condizioni fissate dal regolamento n 2790/1999;
  • se la quota di mercato rilevante supera la soglia del 30 %, si deve verificare se l'accordo verticale non falsi la concorrenza. In questo caso, i fattori da prendere in considerazione sono: posizione del fornitore, dei concorrenti, dell'acquirente sul mercato, barriere all'entrata, natura del prodotto, ecc.;
  • se l'accordo verticale rientra in tale disposizione, si deve esaminare se esso soddisfi le condizioni per l'esenzione. In questo caso, l'accordo deve contribuire a migliorare la produzione e/o la distribuzione dei prodotti, a promuovere il progresso tecnico o economico e riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. In ogni caso, l'accordo verticale non deve imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e non deve eliminare la concorrenza.

Le restrizioni verticali più ricorrenti

Le restrizioni verticali più frequenti sono le seguenti:

Monomarchismo

Quando una clausola contrattuale obbliga o incita l'acquirente a soddisfare praticamente tutto il suo fabbisogno in un certo mercato presso un solo ed unico fornitore, si parla di monomarchismo. Questo non significa che l'acquirente sia tenuto ad approvvigionarsi direttamente presso il fornitore, ma significa che non comprerà, né rivenderà, né inserirà tra i suoi prodotti beni o servizi concorrenti. Dal punto di vista della concorrenza, le clausole di questo tipo rischiano di precludere l'accesso al mercato dei fornitori concorrenti o potenziali, di facilitare la collusione tra fornitori in caso di uso cumulativo della clausola stessa e, quando l'acquirente è un dettagliante che vende ai consumatori finali, di indebolire la concorrenza tra marchi all'interno del punto vendita.

  • Distribuzione esclusiva

Nell'ambito di un accordo di distribuzione esclusiva, il fornitore accetta di vendere i suoi prodotti ad un unico distributore per la loro rivendita in un territorio determinato. Allo stesso tempo, il distributore è spesso limitato nelle sue vendite attive verso altri territori esclusivi. Dal punto di vista della concorrenza, questo sistema rischia di indebolire soprattutto la concorrenza all'interno del marchio e di precludere l'accesso al mercato, in modo tale che ne potrebbe risultare una differenziazione dei prezzi. Quando la maggioranza o la totalità dei fornitori applica la distribuzione esclusiva, ciò può facilitare le collusioni, sia al loro livello che al livello dei distributori.

  • Attribuzione dei clienti in esclusiva

In un accordo di attribuzione dei clienti in esclusiva, il fornitore accetta di limitare le vendite dei propri prodotti ad un unico distributore ai fini della rivendita ad una determinata categoria di clienti. Allo stesso tempo, il distributore è spesso limitato nelle sue vendite attive ad altri clienti attribuiti ad altri in via esclusiva. Dal punto di vista della concorrenza, questo sistema rischia soprattutto di indebolire la concorrenza all'interno del marchio e di precludere l'accesso al mercato, in modo tale che potrebbe derivarne una differenziazione dei prezzi. Quando la maggioranza o la totalità dei fornitori applicano l'attribuzione dei clienti in esclusiva, ciò può facilitare le collusioni, sia a livello dei fornitori stessi che al livello dei distributori.

  • Distribuzione selettiva

Come gli accordi di distribuzione esclusiva, gli accordi di distribuzione selettiva restringono da una parte il numero dei distributori autorizzati e d'altra parte le loro possibilità di rivendita. Contrariamente a quanto accade con la distribuzione esclusiva però, il numero dei rivenditori autorizzati non dipende dal numero dei territori, ma da criteri di selezione legati innanzitutto alla natura del prodotto. Un'altra differenza consiste nel fatto che la restrizione in materia di rivendita non concerne le vendite attive effettuate all'esterno di un territorio, ma tutte le vendite realizzate con dei distributori non autorizzati. Di conseguenza, solo i distributori designati ed i consumatori finali possono diventare acquirenti. Nella maggioranza dei casi, la distribuzione selettiva è utilizzata per la distribuzione di prodotti finali di marca. Dal punto di vista della concorrenza, questo tipo di distribuzione rischia di indebolire la concorrenza all'interno del marchio e, soprattutto se si ha un effetto cumulativo, di escludere uno o più tipi di distributori ed agevolare la collusione tra fornitori o acquirenti.

  • Franchising

Gli accordi di franchising comportano la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza di diritti di proprietà immateriale, l'affiliante fornisce inoltre all'affiliato, durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising. L'affiliante riceve generalmente dall'affiliato il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della specifica formula commerciale. Gli accordi di franchising possono offrire all'affiliante la possibilità di costituire, con investimenti limitati, una rete uniforme per la distribuzione dei suoi prodotti. Dal punto di vista della concorrenza, la concessione della formula commerciale e gli accordi di franchising contengono generalmente una combinazione di restrizioni verticali riguardanti i prodotti distribuiti, in particolare la distribuzione selettiva e/o obblighi di non concorrenza e/o la distribuzione esclusiva o forme più deboli di tali restrizioni.

  • Fornitura esclusiva

La fornitura esclusiva implica che il fornitore può vendere un determinato prodotto finale ad un unico acquirente all'interno della Comunità. Per i beni e servizi intermedi, l'accordo di fornitura esclusiva implica la designazione, all'interno della Comunità, di un unico acquirente in generale oppure di un unico acquirente ai fini di un'utilizzazione specifica. Nel caso di beni e servizi intermedi, la fornitura esclusiva è spesso designata come subfornitura industriale. Dal punto di vista della concorrenza, gli accordi di fornitura esclusiva rischiano soprattutto di comportare l'esclusione di altri acquirenti.

  • Vendita abbinata

Si ha vendita abbinata quando il fornitore subordina la vendita di un determinato prodotto all'acquisto, presso il fornitore stesso o da un terzo da questi designato, di un altro prodotto distinto. Il primo prodotto è chiamato il bene o servizio principale, e il secondo il prodotto abbinato. Quando le vendite abbinate non sono obiettivamente giustificate dalla natura dei prodotti o dagli usi commerciali, esse possono costituire un abuso di posizione dominante. Dal punto di vista della concorrenza, questo genere di accordo, che mira a subordinare la vendita di un prodotto all'acquisto di un altro prodotto distinto, può violare le regole di concorrenza.

  • Prezzi raccomandati e prezzi massimi di rivendita

La prassi consiste nel raccomandare un prezzo di rivendita a un rivenditore o nel richiedere al rivenditore di rispettare un prezzo massimo. Dal punto di vista della concorrenza, i prezzi massimi o raccomandati rischiano soprattutto di fungere da punto di convergenza per i rivenditori e di essere adottati dalla maggior parte dei rivenditori o da tutti. Inoltre rischiano facilitare la collusione tra fornitori.

4) disposizioni d'applicazione

5) altri lavori

Ultima modifica: 21.02.2007

Top