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L’aviazione civile e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 216/2008 – recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il suo scopo principale è stabilire le regole e i principi fondamentali che istituiscono e mantengono un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile in Europa, fra cui la creazione di un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

Le norme comuni di sicurezza offrono un livello uniforme di requisiti per gli operatori*, i produttori e il personale aeronautico. Ciò a sua volta consente la libera circolazione di prodotti, persone e servizi nel mercato interno dell’UE e permette il riconoscimento reciproco dei certificati* da parte dei paesi dell’Unione, riducendo così gli oneri amministrativi e il carico di lavoro delle autorità nazionali e dell’industria

Il regolamento mira inoltre a:

  • garantire un livello elevato di protezione ambientale;
  • facilitare la libera circolazione di merci, persone e servizi;
  • promuovere il rapporto costi-efficienza nei processi di regolamentazione e di certificazione*.

PUNTI CHIAVE

La presente normativa dell’UE si applica alla progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni che partecipano a tali attività.

Uno degli strumenti principali per conseguire gli obiettivi di cui sopra è attraverso la costituzione dell’AESA. La normativa stabilisce i compiti, la struttura interna, i metodi di lavoro e le disposizioni finanziarie dell’Agenzia.

I compiti principali dell’AESA comprendono:

  • esprimere pareri sulla sicurezza dell’aviazione civile in Europa;
  • assistere la Commissione europea nella preparazione delle misure da adottare per l’attuazione della normativa, comprese quelle riguardanti questioni tecniche quali la costruzione e la progettazione;
  • eseguire le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei suoi compiti.

Per quanto riguarda la struttura interna, la normativa stabilisce le norme principali dell’agenzia fra cui lo stato giuridico, i poteri e la composizione del Consiglio di amministrazione e i poteri e le funzioni del direttore esecutivo.

Oltre a quelle riguardanti l’AESA, la normativa stabilisce norme comuni per la sicurezza aerea, fra cui:

  • l’aeronavigabilità , che richiede agli aeromobili di avere un certificato di aeronavigabilità valido e certificati specifici riguardanti i prodotti, le parti e la progettazione dell’aeromobile;
  • la protezione ambientale, che richiede la conformità dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili alle disposizioni di protezione ambientale mondiali e dell’UE;
  • la certificazione degli equipaggi di condotta, che richiede ai piloti di essere in possesso di una licenza adeguata e di un certificato medico e alle organizzazioni di formazione di essere in possesso di certificati adeguati;
  • le procedure operative dell’aeroporto e il controllo del traffico aereo, che richiede certificati che garantiscono la sicurezza degli aeroporti* e il possesso di certificati adeguati da parte dei controllori del traffico aereo.

La normativa affronta inoltre un insieme di questioni correlate, fra cui la sorveglianza e il controllo dell’applicazione, il riconoscimento dei certificati e l’accettazione dei certificati di paesi terzi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore l’8 aprile 2008.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

* Operatore: qualsiasi persona giuridica o fisica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più aeromobili.

* Certificato: qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a seguito di certificazione.

* Certificazione: qualsiasi forma di riconoscimento attestante che un prodotto, una parte o una pertinenza, un’organizzazione o una persona soddisfa i requisiti applicabili. Si riferisce inoltre al rilascio del pertinente certificato che attesta tale conformità.

* Aeroporto: qualsiasi luogo dove possano essere effettuate operazioni di volo, dalle piste di atterraggio ai grandi aeroporti internazionali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1–49)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata è a solo scopo documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72-84).

Ultimo aggiornamento: 30.11.2015

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