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Certificazione ambientale degli aeromobili e relative parti e pertinenze

Il presente regolamento definisce le regole di aeronavigabilità e di certificazione ambientale degli aeromobili. Esso mira e stabilire un nuovo sistema di certificazione, posto sotto l'autorità dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Esso prevede tuttavia un regime transitorio per lasciare il tempo all'AESA di dotarsi delle definizioni e delle procedure appropriate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La «Parte 21» dell’allegato al presente regolamento specifica i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale degli aeromobili e relative parti e pertinenze. L’allegato contiene altresì le regole applicabili alle imprese che progettano e producono tali prodotti. Questo regolamento fissa le condizioni per:

  • il rilascio di certificati di omologazione, di certificati di omologazione ristretti, di certificati di omologazione supplementari e le relative modifiche;
  • il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di riammissione in servizio;
  • il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;
  • la dimostrazione dell'osservanza dei requisiti in materia di protezione ambientale;
  • il rilascio di certificati acustici;
  • l'identificazione di prodotti, parti e pertinenze;
  • la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
  • l'emissione di direttive di navigabilità.

Un’impresa responsabile della progettazione o produzione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità in linea con le disposizioni di cui alla parte 21 dell’allegato al regolamento. L’impresa di progettazione o produzione la cui principale sede di attività sia ubicata in un paese non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quel paese, relativamente al prodotto, parte o pertinenza interessato, a condizione che:

  • il paese sia il paese di progettazione o produzione;
  • l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) abbia stabilito che il sistema di questo paese prevede lo stesso livello indipendente di controllo di osservanza previsto dal presente regolamento.

Quanto segue continua ad essere considerato valido ai sensi del presente regolamento quando le condizioni specifiche ivi contenute sono soddisfatte:

  • i certificati di omologazione e i relativi certificati di aeronavigabilità, nonché i certificati di omologazione supplementari, rilasciati prima del 28 settembre 2003 da un paese dell’Unione europea (UE);
  • gli aeromobili iscritti nel registro di un paese dell’UE il 28 settembre 2003 e ancora iscritti a tale registro il 28 marzo 2007;
  • le parti e pertinenze approvate da un paese dell'UE e valide il 28 settembre 2003;
  • le imprese di progettazione e di produzione approvate o riconosciute da un paese dell’UE prima del 28 settembre 2003.

L’AESA è l’autorità responsabile del rilascio dei certificati di omologazione di aeromobili e componenti e delle relative modifiche, dell’approvazione di alcune modifiche e riparazioni, dell’approvazione delle imprese di progettazione, nonché dell’approvazione delle imprese di produzione di paesi terzi (o di un paese dell’UE su richiesta dell’autorità competente di tale paese).

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1702/2003.

28.9.2003

-

GU L 243 del 27.9.2003

Atti modificativi

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 706/2006.

10.5.2006

-

GU L 122 del 9.5.2006

Regolamento (CE) n. 375/2007.

5.4.2007

-

GU L 94 del 4.4.2007

Regolamento (CE) n. 287/2008

30.3.2008

-

GU L 87 del 29.3.2008

Regolamento (CE) n. 1194/2009

28.12.2009

-

GU L 321 dell’8.12.2009

Le modifiche e correzioni successive al Regolamento (CE) n. 1702/2003 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 24.01.2011

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