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Servizi aerei stipulati dai paesi dell’UE con i paesi extra-UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 847/2004: negoziazione e applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dai paesi dell’UE con i paesi extra-UE

QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Stabilisce una procedura per notificare e autorizzare i negoziati condotti dai paesi dell’Unione europea (UE) con i paesi extra-UE sugli accordi bilaterali in materia di servizi aerei (di seguito ASA).
  • Il suo scopo è garantire che gli accordi esistenti siano conformi al diritto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Competenza dell’UE

  • Nel novembre del 2002, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato il diritto esclusivo dell’UE di negoziare, firmare e concludere ASA internazionali con paesi extra-UE quando trattano di questioni che rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell’UE.
  • All’epoca in cui la Corte emise la sentenza, esistevano un gran numero di ASA non conformi al diritto dell’UE. Da allora, un gran numero di questi sono stati resi conformi al diritto dell’UE.

Obiettivo

Tutti gli ASA non conformi al diritto dell’UE devono essere modificati al fine di:

  • Assicurare la certezza del diritto in tali accordi per entrambe le parti;
  • garantire a tutte le compagnie aeree dell’UE il diritto di stabilimento all’interno dell’UE, compreso il diritto ad un accesso non discriminatorio al mercato per le rotte tra i paesi dell’UE e i paesi extra-UE nei quali esistevano degli ASA.

Modifica di un ASA

Esistono due modi di modificare un ASA:

  • Accordi orizzontali: operando per conto dei paesi dell’UE interessati che hanno degli ASA bilaterali con un paese extra-UE, la Commissione europea negozia un unico accordo con tale paese extra-UE.
  • Negoziati bilaterali: modificando o sostituendo ogni ASA singolarmente.

Norme e procedure per i negoziati bilaterali

  • Un paese dell’UE può avviare dei negoziati bilaterali per modificare o sostituire un ASA che rientra in parte nella competenza dell’UE, purché segua le norme e le procedure stabilite dal presente regolamento:
    • in tali negoziati sono incluse tutte le clausole tipo pertinenti, elaborate e sancite congiuntamente dai paesi dell’UE e dalla Commissione, ed è rispettata la procedura di notifica;
    • tale paese notifica per iscritto alla Commissione questa sua intenzione.
  • Se entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica la Commissione giunge alla conclusione che i negoziati potrebbero pregiudicare gli obiettivi di negoziati dell’UE già in corso con il paese extra-UE e/o sfociare in un accordo incompatibile con il diritto comunitario, deve informare di conseguenza il paese dell’UE.
  • Un paese dell’UE può non concludere alcun nuovo accordo con un paese extra-UE che riduca il numero dei vettori aerei comunitari autorizzati a fornire servizi tra il suo territorio e tale paese.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 30 maggio 2004.

CONTESTO

Politica estera in materia di aviazione — Accordi orizzontali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dai paesi UE con i paesi extra-UE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7-17)

Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dai paesi UE con i paesi extra-UE (GU L 157 del 30.4.2004) (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 3-6).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8-14)

Le modifiche successive al regolamento (CEE) n. 2408/92 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 13.10.2016

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