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Impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

SINTESI DI:

Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Migliora la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

Stabilisce inoltre un regime di attuazione che comprende un sistema relativo alle ispezioni e allo scambio di informazioni.

PUNTI CHIAVE

La direttiva riguarda:

  • tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, che arrivano al porto di un paese dell’UE, escluse le navi da guerra e quelle appartenenti a uno stato o da esso operate per fini governativi non commerciali;
  • tutti i porti dei paesi dell’UE normalmente usati da tali navi.

I paesi dell’UE devono far sì che gli impianti portuali di raccolta:

  • soddisfino le esigenze delle navi che utilizzano i porti senza causare ritardi eccessivi;
  • siano adatti alle dimensioni del porto e alle categorie di navi che vi approdano, poiché i porti di dimensioni superiori tendono ad avere un traffico maggiore e ad accogliere navi più grandi.

Raccolta e gestione dei rifiuti

È necessario predisporre un piano di raccolta e gestione dei rifiuti in ogni porto. Questi piani devono essere approvati e valutati dal paese dell’UE coinvolto. I piani devono essere nuovamente approvati a intervalli massimi di tre anni.

Notifica

I comandanti delle navi (diverse dalle navi da pesca e dalle imbarcazioni da diporto autorizzate a trasportare un massimo di 12 passeggeri) dirette verso un porto situato nell’UE devono notificare determinate informazioni, quali:

  • la data e l’ultimo porto in cui sono stati consegnati i rifiuti prodotti dalle navi;
  • tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o che rimangono a bordo e percentuale della capacità massima di stoccaggio.

Conferimento

I rifiuti prodotti dalle navi devono essere conferiti a un’autorità portuale di raccolta prima di lasciare un porto situato nell’UE, salvo laddove il comandante sia in grado di dimostrare che l’imbarcazione dispone di una capacità di stoccaggio sufficiente per raggiungere il porto di conferimento previsto. Tuttavia, in questo caso, un paese dell’UE può comunque richiedere alle navi di conferire i rifiuti prima di lasciare il porto, se ha fondati motivi di ritenere che:

  • il porto previsto non disponga di impianti adeguati;
  • il porto previsto non sia noto;
  • esista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare.

Controlli

È obbligatorio ispezionare almeno il 25 % delle navi che operano in un porto dell’UE. I paesi dell’UE devono prestare particolare attenzione alle navi che:

  • non hanno adempiuto agli obblighi di notifica;
  • sono sospettate di non avere conferito i rifiuti conformemente con la direttiva.

Regime tariffario applicabile ai rifiuti

I porti devono stabilire sistemi di recupero dei costi per incoraggiare il conferimento dei rifiuti sulla terraferma e scoraggiare lo scarico in mare. Tutte le navi che approdano in un porto dell’UE sosterranno una porzione significativa dei costi (fissata al 30 % dalla Commissione europea), indipendentemente dall’effettivo utilizzo degli impianti. Le tariffe possono variare in base alla categoria, al tipo e alla dimensione della nave. Le tariffe possono inoltre essere ridotte nel caso in cui il comandante della nave sia in grado di dimostrare che la gestione ambientale, le attrezzature e il funzionamento della nave producono quantità ridotte di rifiuti.

Attuazione

Uno studio di valutazione finale pubblicato nel 2015 dalla Commissione in merito all’attuazione della direttiva ha evidenziato un’efficacia, un’efficienza e un’uniformità parziali. Ha inoltre identificato una serie di problematiche che potrebbero essere affrontate rivedendo la direttiva.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 28 dicembre 2000. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 28 dicembre 2002.

CONTESTO

È possibile proteggere ulteriormente l’ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

  • Per maggiori informazioni, si veda la sezione sugli impianti portuali di raccolta sul sito Internet dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima

ATTO

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico — Dichiarazione della Commissione (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81-90)

Le modifiche successive alla direttiva 2000/59/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 24.02.2016

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