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Veicoli a motore e rimorchi: controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (fino al 2018)

L'aumento del traffico all'interno dell'Unione Europea (UE) pone problemi di sicurezza e ambientali di natura simile in tutti i paesi dell'UE. Nell'interesse della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e della concorrenza leale, l'Unione europea armonizza i controlli tecnici su strada dei veicoli a motore e dei loro rimorchi commerciali all'interno dell'UE, applicabili ai veicoli commerciali adibiti al trasporto di passeggeri o di merci.

ATTO

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

SINTESI

Questa direttiva stabilisce il quadro giuridico e integra le norme in materia di controlli annuali obbligatori presso i centri di controllo per i veicoli commerciali su strada, ai sensi della direttiva 2009/40/CE (che abrogava la direttiva 96/96/CE nel 2009 e che a sua volta è stata abrogata dalla direttiva 2014/45/UE, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2018).

I controlli su strada sono verifiche effettuate senza preavviso su un veicolo commerciale che viaggia all'interno di un paese dell'Unione europea (UE). Esse vengono effettuate dalle autorità sulle strade, nei porti o in qualsiasi luogo sia ritenuto appropriato.

La direttiva stabilisce che un controllo tecnico su strada preveda uno, due o tutti i seguenti aspetti:

un'ispezione visiva delle condizioni di manutenzione del veicolo in circolazione sulla rete stradale;

una verifica dei documenti attestanti la conformità del veicolo al controllo tecnico su strada e, eventualmente presentata dal conducente, una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente;

un'ispezione intesa a rivelare difetti di manutenzione (pneumatici, impianto di frenatura ecc.). L'ispettore dovrebbe prendere in considerazione i documenti più recenti e qualsiasi altro certificato di sicurezza.

La direttiva prevede l'introduzione da parte dei paesi dell'UE di regolari e adeguati controlli stradali da effettuare senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui è immatricolato il veicolo. Ogni anno questi dovrebbero coprire una parte significativa e rappresentativa dei veicoli commerciali di tutte le categorie.

Ogni due anni i paesi dell'UE comunicano alla Commissione i dati raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli commerciali controllati.

I controlli su strada disciplinati dalla direttiva dovranno essere effettuati sulla base di un elenco dei punti (allegato I). Un certificato contenente i risultati del controllo in loco deve essere consegnato al conducente del veicolo. Il conducente deve essere in grado di presentarlo su richiesta al fine di semplificare o evitare controlli successivi.

Se l'entità dei difetti di manutenzione richiede un esame più approfondito, il veicolo può essere sottoposto a un controllo più rigoroso presso un centro di collaudo autorizzato.

L'uso di un veicolo commerciale sulle strade pubbliche viene immediatamente vietato:

se i risultati di un controllo su strada dimostrano che non soddisfa i requisiti fissati dalla direttiva (allegato II: sistemi di frenatura, emissioni di scarico) o

se si è dimostrato che non è conforme alla direttiva 2009/40/CE, nel corso di un successivo controllo tecnico presso un centro di collaudo autorizzato e

se esso costituisce pertanto un grave rischio per gli occupanti e per gli altri utenti della strada.

I difetti gravi di un veicolo appartenente a un non residente devono essere denunciati alle autorità del paese dell'UE in cui il veicolo è immatricolato. Il paese in cui il difetto è stato riscontrato può chiedere l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori. Se del caso, il paese di immatricolazione informa il paese in cui sono stati riscontrati i difetti del veicolo commerciale dei provvedimenti adottati nei confronti del trasgressore.

La Commissione ha il potere di definire talune norme e metodi di controllo minimi nonché di adeguarli al progresso tecnico.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2000/30/CE

10.8.2000

9.8.2002

L 203 del 10.8.2000, pag. 1-8

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2000/30/CE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata è a solo scopo di riferimento.

Allegati I e II

Direttiva 2010/47/UE (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33-46).

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (Gazzetta ufficiale L 127 del 29.4.2014, pag. 134-218).

Raccomandazione 2010/379/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione di rischio delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici su strada (dei veicoli commerciali) conformemente alla direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 173 dell'8.7.2010, pag. 97-105).

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità - Periodo di dichiarazione 2009-2010 (COM(2013) 303 final del 24.5.2013).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità - Periodo di dichiarazione 2011-2012 (COM(2014) 569 final del 12.9.2014).

Ultima modifica: 13.08.2015

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