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Agenzia ferroviaria europea

L’Agenzia ferroviaria europea costituisce un elemento motore nella politica di modernizzazione del settore ferroviario europeo. La presenza nei ventotto Stati membri di regole tecniche e di regole di sicurezza nazionali incompatibili tra loro costituisce un ostacolo rilevante per lo sviluppo del settore ferroviario. L’agenzia ha il compito di ravvicinare progressivamente tali regole tecniche e di stabilire metodi e obiettivi comuni di sicurezza per tutto il sistema ferroviario europeo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea [atti modificativi].

SINTESI

L’istituzione progressiva di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un’azione comunitaria in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia pergli aspetti tecnici sia pergli aspetti legati alla sicurezza. Il perseguimento parallelo degli obiettivi di sicurezza e interoperabilità richiede un notevole lavoro tecnico che deve essere sottoposto alla direzione di un organismo specializzato: l’agenzia ferroviaria europea (AFE), in appresso definita l’Agenzia.

L’Agenzia ferroviaria europea annovera tra i suoi compiti principali:

  • rafforzare la sicurezza del sistema ferroviario europeo;
  • migliorare il suo livello di interoperabilità;
  • contribuire all’elaborazione di un sistema europeo di certificazione per la manutenzione dei veicoli;
  • contribuire alla realizzazione di un sistema comune di formazione e di riconoscimento dei macchinisti.

Sicurezza del sistema ferroviario

L’Agenzia deve apportare il necessario sostegno tecnico all’attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie europee. I principali compiti ad essa assegnati sono:

  • preparare e proporre i metodi e gli indicatori comuni di sicurezza e verificare, su base annuale, che gli obiettivi di sicurezza siano raggiunti dagli Stati membri;
  • appoggiarsi ai gruppi di esperti del settore posti sotto la sua responsabilità;
  • consultare le parti sociali e le organizzazioni che rappresentano a livello europeo i clienti del trasporto merci e i passeggeri;
  • assicurare una sorveglianza continua delle prestazioni di sicurezza;
  • elaborare una relazione pubblica ogni due anni;
  • tenere una banca dati relativa alla sicurezza ferroviaria;
  • provvedere alla messa in rete e alla cooperazione delle autorità nazionali di sicurezza ferroviaria e degli organismi d’inchiesta diretti a favorire gli scambi di esperienza e lo sviluppo di una cultura comune della sicurezza ferroviaria.

Interoperabilità del sistema ferroviario

L’interoperabilità del sistema ferroviario europeo mira a rendere compatibili i diversi sistemi ferroviari nazionali degli Stati membri, eliminando o riducendo gli ostacoli tecnici.

Al fine di migliorare il proprio livello di interoperabilità, l’Agenzia organizza e dirige lavori tesi a elaborare e aggiornare le specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Le STI sono volte a garantire l’ottemperanza ai requisiti minimi della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario europeo. L’Agenzia pubblica inoltre, ogni due anni, una relazione sui progressi compiuti in materia di interoperabilità.

Manutenzione dei veicoli

La manutenzione dei veicoli è un elemento importante per la sicurezza ferroviaria. A tal riguardo l’Agenzia è incaricata di formulare raccomandazioni, in particolare per quanto concerne il sistema di certificazione degli enti preposti alla manutenzione dei vagoni e degli altri veicoli ferroviari.

L’Agenzia deve parimenti redigere una relazione sull’attuazione di tale sistema di certificazione.

Personale ferroviario

La formazione e le competenze dei macchinisti costituiscono elementi cruciali sia per la sicurezza che per l’interoperabilità del sistema ferroviario europeo. L’Agenzia ha il compito di contribuire all’armonizzazione delle competenze professionali dei macchinisti, nel quadro della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti nell’UE.

Nello specifico, l’Agenzia deve cooperare con le autorità competenti al fine di garantire l’interoperabilità dei registri delle licenze e dei certificati rilasciati ai macchinisti, valutare l’evoluzione della certificazione degli stessi e redigere una relazione sui miglioramenti auspicabili.

Organizzazione

L’Agenzia è composta da un consiglio di amministrazione, che si riunisce almeno due volte all’anno. Tra le altre cose esso deve adottare il programma di lavoro annuale e la relazione generale dell’Agenzia. Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti di ogni Stato membro, della Commissione e di sei categorie professionali del settore: imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, industria ferroviaria, sindacati, passeggeri, clienti del trasporto merci.

Inoltre l’Agenzia è guidata da un direttore esecutivo nominato dal consiglio d’amministrazione. Il direttore ha soprattutto il compito di preparare e attuare il programma di lavoro. È altresì responsabile della gestione del bilancio dell’Agenzia.

L’Agenzia non dispone di poteri decisionali in quanto tali, ma è in grado di formulare pareri, raccomandazioni e proposte alla Commissione. È indipendente, ma lavora a stretto contatto con gli esperti in materia.

RIFERIMENTI

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 881/2004

1.5.2004

-

GU L 164, 30.4.2004

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1335/2008

1.1.2009

-

GU L 354, 31.12.2008

ATTI COLLEGATI

2014/89/UE : decisione di esecuzione della Commissione del 14 febbraio 2014 in merito al progetto pilota di attuazione degli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il sistema d’informazione del mercato interno [Gazzetta ufficiale L 4 del 15.02.2014].

L’Agenzia è responsabile del monitoraggio di un progetto pilota relativo all’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno (IMI) allo scopo di favorire lo scambio di informazioni tra i registri nazionali delle licenze e dei certificati dei macchinisti. Essa prepara altresì le relazioni sul funzionamento del progetto, al fine di permettere alla Commissione di valutare i risultati del progetto pilota.

Ultima modifica: 06.06.2014

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