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Sicurezza ed efficacia dei concimi sul mercato dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso raccoglie in un unico testo di legge tutte le norme dell’Unione europea che si applicano ai concimi, i composti chimici che forniscono gli elementi nutritivi alle piante.
  • Esso garantisce che tali requisiti altamente tecnici siano rispettati in modo uniforme in tutta l’UE.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento si applica solo ai concimi minerali composti da uno o più elementi nutritivi per la pianta. Gli altri concimi sono disciplinati dalla legislazione nazionale dei paesi dell’UE.
  • Nel suo allegato I, il regolamento elenca i tipi di concimi in base alle loro caratteristiche specifiche. Quando un concime risponde a tale denominazione del tipo, deve recare la dicitura «CE». Il concime può quindi essere venduto e utilizzato in tutta l’UE. La dicitura CE garantisce agli agricoltori che i concimi contengono un tenore minimo di elementi nutritivi e sono sicuri da usare.
  • Affinché una nuova denominazione del tipo sia elencata nell’allegato I del regolamento, il produttore di un concime corrispondente a tale designazione del tipo deve presentare una domanda a un’autorità nazionale competente. Tale richiesta viene inoltrata alla Commissione europea, che consulta gli altri paesi dell’UE e decide di accettare o respingere la domanda in base al parere di un comitato istituito dal regolamento.
  • Per raggiungere lo status CE, un concime deve fornire elementi nutritivi in modo efficace, non nuocere alla salute umana, animale o vegetale o all’ambiente e dimostrare che è stato oggetto di pertinenti metodi di campionamento, analisi e test.
  • I produttori devono tenere un registro che consente di tracciare un concime mentre è sul mercato e per i due anni successivi.
  • Alcune informazioni di base, come ad esempio le informazioni di contatto del produttore e le principali proprietà del concime, devono comparire sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.
  • Norme specifiche si applicano ai concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi principali*, ai concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi secondari*, ai concimi minerali* per l’apporto di microelementi* e ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d’azoto.
  • Alcuni tipi di prodotto sono stati aggiunti per i materiali di calcinazione (materiali che neutralizzano i suoli acidi) e per gli additivi agronomici, nonché per gli inibitori (come gli inibitori di azoto, ovvero materiali che rallentano o impediscono la nitrificazione*).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dall’11 dicembre 2003 fatta eccezione per gli articoli 8 e 26, paragrafo 3, che riguardano aspetti di tracciabilità e che sono applicati dall’11 giugno 2005.

CONTESTO

Nel marzo 2016, la Commissione ha adottato una proposta che mira a semplificare la legislazione esistente, per migliorare il modo in cui funziona il mercato dei concimi nell’UE ed estendere le norme ai prodotti non armonizzati, ovvero quei concimi disciplinati dalla legislazione nazionale dei paesi dell’UE. Per prepararsi a questa iniziativa, la Commissione ha condotto vari studi in settori come gli ingredienti dei concimi e la scienza dei bio-stimolanti delle piante.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

* TERMINI CHIAVE

Elementi nutritivi principali: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio.

Elementi nutritivi secondari: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo.

Concime minerale: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali.

Microelementi: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari.

Nitrificazione: un processo naturale nell’ambiente in cui batteri specializzati convertono l’ammoniaca presente nel terreno in nitriti e nitrati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1-194)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 2003/2003 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.09.2016

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