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Determinazione e gestione del rumore

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva sul rumore ambientale (END) mira a:

  • fornire una base comune per la lotta contro gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale * in tutto il territorio dell’UE;
  • introdurre gradualmente misure
    • che definiscano descrittori comuni del rumore * per quantificare l’esposizione a lungo termine dell’uomo al rumore ambientale durante il giorno e i disturbi del sonno
    • che obblighino gli Stati membri a tracciare una mappatura acustica strategica * che costituiscano la base per piani di azione * prevenire e ridurre il rumore
    • per l’attuazione dei piani d’azione nazionali
    • per l’informazione e la consultazione pubblica, in particolare sui piani d’azione nazionali.

PUNTI CHIAVE

La direttiva punta a limitare il rumore:

  • nelle zone edificate;
  • nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati;
  • nelle zone silenziose in aperta campagna;
  • nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore.

Essa non si applica al rumore generato:

  • dalla persona esposta stessa o dal vicinato;
  • dalle attività domestiche;
  • sul posto di lavoro;
  • a bordo dei mezzi di trasporto; e
  • dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

I descrittori acustici e i metodi di determinazione

  • vengono utilizzati due descrittori acustici per l’elaborazione della mappatura acustica strategica:
    • Lden è un descrittore del livello di rumore globale durante il giorno, la sera e la notte che viene utilizzato per descrivere il fastidio causato dall’esposizione al rumore;
    • Lnight è un descrittore acustico notturno utilizzato per descrivere i disturbi del sonno.

    I loro valori sono stabiliti secondo i metodi comuni per la determinazione definiti nell’allegato II alla direttiva.

  • Tali metodi comuni per la determinazione sono definiti dalla Commissione europea. Prima dell’adozione di tali metodi, gli Stati membri potevano usare metodi di determinazione propri, purché adeguati ai sensi dell’allegato II.
  • Per la pianificazione acustica e la delimitazione delle zone acustiche e nei casi speciali elencati nell’allegato II possono essere utilizzati altri descrittori acustici.
  • Le relazioni dose-effetto * verranno introdotte nell’allegato III in seguito a future revisioni della direttiva per consentire la valutazione dell’effetto del rumore sulle popolazioni.
  • Entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione e, se del caso, i valori Lday (descrittore acustico diurno) e Levening (descrittore acustico serale) per:
    • il rumore del traffico veicolare;
    • il rumore del traffico aereo;
    • il rumore del traffico ferroviario; e
    • il rumore industriale.

Mappatura acustica strategica

  • Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare i requisiti minimi definiti nell’allegato IV.
  • Gli Stati membri erano tenuti a:
    • informare il pubblico e gli organismi responsabili dell’elaborazione e dell’approvazione della mappatura acustica strategica entro il 18 luglio 2005;
    • notificare alla Commissione entro il 30 giugno 2005
      • gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno
      • gli assi ferroviari su cui transitano più di 60 000 convogli all’anno
      • gli aeroporti principali e
      • gli agglomerati con più di 250000 abitanti;
    • elaborare e approvare mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare nei pressi di tali infrastrutture e agglomerati entro il 30 giugno 2007;
    • notificare alla Commissione tutti gli agglomerati con più di 100.000 abitanti e gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio entro il 31 dicembre 2008;
    • elaborare e approvare mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali e ferroviari principali entro il 30 giugno 2012.
  • Le mappe acustiche devono essere riesaminate e, se del caso, riviste, ogni cinque anni.

Piani d’azione

  • I piani d’azione devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato V.
  • Le misure contenute nei piani d’azione devono:
    • affrontare le priorità individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri; e
    • essere applicate in particolare alle zone più importanti in base alla mappatura acustica strategica.
  • Gli Stati membri erano tenuti a:
    • informare il pubblico e gli organismi responsabili dell’elaborazione e dell’approvazione della mappatura acustica strategica entro il 18 luglio 2005;
    • elaborare piani d’azione:
      • entro il 18 luglio 2008, per
        • gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno
        • gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all’anno
        • gli aeroporti principali e
        • gli agglomerati con più di 250000 abitanti;
      • entro il 18 luglio 2013, per tutti gli agglomerati principali, gli aeroporti principali e gli assi ferroviari principali.
  • I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione, in base al regolamento di modifica (UE) 2019/1010.

Informazioni pubbliche

Gli Stati membri provvedono affinché:

  • il pubblico sia consultato i risultati siano tenuti in considerazione prima che i piani d’azione siano approvati;
  • le mappe acustiche strategiche e i piani d’azione siano resi disponibili e divulgati al pubblico secondo gli allegati IV e V e le regole dell’UE sull’accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale;
  • la Commissione riceva i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d’azione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 (Mappatura acustica strategica) e 8 (Piani d’azione) di cui all’allegato VI. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, deve sviluppare un meccanismo di scambio di informazioni digitali, mediante atti di esecuzione.

Le mappe acustiche e i piani d’azione degli Stati membri possono anche essere consultati nel sistema ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente. Secondo il regolamento di modifica (UE) 2019/1010, ReportNet è un «archivio di dati», un sistema informativo contenente informazioni sul rumore ambientale e dati resi disponibili dagli Stati membri.

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 18 luglio 2002 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 18 luglio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Rumore ambientale: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dal traffico veicolare, dal traffico ferroviario, dal traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali, quali quelle definite nella direttiva 96/61/CE.
Descrittore del rumore: una scala fisica per descrivere il rumore ambientale, che ha una relazione con un effetto dannoso.
Mappatura acustica strategica: mappe progettate per la determinazione globale dell’esposizione al rumore in una zona esposta a varie sorgenti di rumore e la definizione di previsioni generali per questa zona.
Piani di azione: piani progettati per gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.
Relazioni dose-effetto: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e un effetto nocivo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

Le successive modifiche alla direttiva 2002/49/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/49/CE [COM(2017) 151 final, del 30.3.2017].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/49/CE [COM(2017) 151 final, del 30.3.2017].

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 19.09.2019

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