EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – ex legislazione “terzo pilastro”

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sostituirà il sistema esistente introducendo nuove funzioni. È attualmente in fase di collaudo in stretta collaborazione con i paesi dell’Unione europea (UE) e i paesi associati che partecipano allo spazio Schengen.

La decisione SIS II rappresenta la base giuridica necessaria per regolamentare il SIS II nell’ambito delle questioni attinenti al titolo VI del trattato sull’Unione europea (ex terzo pilastro). Essa include disposizioni sugli aspetti tecnici e sull’esercizio del SIS II, sulle competenze dell’organo di gestione e dei paesi partecipanti, sul trattamento delle segnalazioni che saranno inserite nel sistema e sulle condizioni di accesso e di protezione dei dati. Più in particolare, la decisione definisce le segnalazioni di persone e oggetti che saranno inserite nel SIS II per agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Definisce inoltre le condizioni e le procedure per effettuare tali segnalazioni nonché le autorità che avranno diritto di accesso alle segnalazioni.

ATTO

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

SINTESI

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sarà un sistema informatico su larga scala contenente segnalazioni su persone e oggetti, destinato alle guardie di frontiera, ai funzionari doganali, alle autorità responsabili dei visti e alle forze di polizia in tutta l’area Schengen, il cui scopo è garantire un elevato livello di sicurezza. Questo nuovo sistema è attualmente in fase di collaudo in stretta collaborazione con i paesi dell’Unione europea (UE) e i paesi associati che partecipano allo spazio Schengen (di seguito denominati gli Stati membri) e sostituirà il sistema esistente introducendo nuove funzioni.

La base giuridica per SIS II è costituita da due atti complementari, la decisione SIS II e il regolamento SIS II. I due atti hanno alcuni articoli in comune e una serie di disposizioni specifiche sull’uso del sistema riguardanti il loro specifico campo di applicazione.

Le disposizioni specifiche della decisione SIS II regolamentano l’uso del sistema nell’ambito delle questioni previste dal titolo VI del trattato sull’Unione europea (ex terzo pilastro). In particolare, la decisione definisce le categorie di dati (segnalazioni su persone e oggetti) da inserire nel sistema per sostenere la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale, le finalità dell’inserimento dei dati, i criteri e le procedure per l’inserimento e il trattamento di tali dati, nonché le autorità con diritto di accesso a tali dati. La decisione comprende anche disposizioni specifiche sul trattamento e la protezione dei dati per le suddette categorie di dati.

Segnalazioni incluse nel SIS II

La decisione stabilisce che le seguenti categorie di segnalazione saranno incluse nel SIS II per sostenere la cooperazione operativa fra le autorità di polizia e giudiziarie in campo penale:

  • segnalazioni di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna, sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l’arresto a fini di estradizione;
  • dati relativi alle persone scomparse che devono essere poste sotto protezione e/o a quelle il cui luogo di soggiorno deve essere accertato;
  • segnalazioni di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario;
  • segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container per un controllo discreto o un controllo specifico ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica;
  • dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Quando il SIS II diventerà operativo, si applicheranno le disposizioni e le procedure seguenti in relazione alle segnalazioni:

  • nel caso di una persona ricercata, la segnalazione avrà la stessa valenza di un mandato d’arresto europeo o di una richiesta di arresto provvisorio (nei casi di estradizione); l’autorità competente agirà di conseguenza;
  • nel caso di una persona scomparsa, l’autorità comunicherà quando la persona è stata localizzata e l’azione intrapresa, come richiesto dalle autorità che effettuano la segnalazione;
  • nel caso di una persona ricercata in relazione ad un procedimento giudiziario, l’autorità procederà in base a quanto richiesto dall’ufficio SIRENE;
  • nel caso di segnalazioni riguardanti reati gravi o minacce alla sicurezza pubblica, l’autorità effettuerà un controllo discreto o specifico in base alla richiesta dell’autorità che effettua la segnalazione, se questo è consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si trova la persona;
  • se l'autorità competente di uno Stato membro rinviene un oggetto segnalato nel SIS II a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, essa dovrà sequestrare l'oggetto o prendere tutte le misure cautelari necessarie.

Accesso e trattamento dei dati del SIS II

Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II. Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.

Le regole di accesso ai dati SIS II previste dalla decisione sono uguali a quelle del regolamento. Tuttavia, la decisione prevede che anche il personale dell’Europol specificamente autorizzato, come pure i membri nazionali dell’Eurojust e i loro assistenti, possano accedere ai dati del SIS II. Questi organismi possono accedere solo ai dati specifici necessari per l’assolvimento dei loro compiti.

In generale, le segnalazioni di persone e oggetti devono essere conservate nel SIS II per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. Sia la decisione che il regolamento indicano che gli Stati membri dovrebbero riesaminare la necessità di conservare la segnalazione di una persona nel SIS II entro tre anni dall’inserimento nello stesso. La decisione aggiunge salvaguardie supplementari riducendo il periodo a un anno per le segnalazioni di persone a scopo di controllo discreto o specifico. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione nazionale. La decisione contiene inoltre disposizioni specifiche sui periodi massimi di conservazione delle segnalazioni di oggetti (5 o 10 anni a seconda del tipo di segnalazione).

Protezione dei dati

Le disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella decisione e nel regolamento sono ampiamente analoghe. Tuttavia, la decisione invoca la convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (EN), in base alla quale i dati personali nelle segnalazioni del SIS II, effettuate per sostenere la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale, devono essere protetti e il trattamento delle categorie di dati sensibili è vietato.

Disposizioni finali

La decisione SIS II si applica agli Stati membri partecipanti all’attuale sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) a partire dalla data che il Consiglio stabilirà (deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+) una volta conclusi tutti i preparativi tecnici necessari a livello centrale e di singolo Stato membro e una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione. Informazioni dettagliate in materia figurano nell’articolo 71 della decisione e negli strumenti giuridici che regolano la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Tre anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. La Commissione trasmetterà la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano ad aspetti del SIS II previsti dalla presente decisione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/533/GAI

28.8.2007

-

GU L 205 del 7.8.2007

ATTI COLLEGATI

Decisione della Commissione 2010/261/UE, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione [Gazzetta ufficiale L 112 del 5.5.2010]. La presente decisione prevede l’organizzazione della sicurezza per il SIS II centrale e la sua infrastruttura di comunicazione, e stabilisce per entrambi un piano di sicurezza. L’obiettivo è garantire la protezione dalle minacce alla disponibilità, all’integrità e alla riservatezza . La Commissione è responsabile dell’attuazione e del monitoraggio delle misure di sicurezza per l’infrastruttura di comunicazione e, nel periodo transitorio, per il SIS II centrale. Quando l’organo di gestione diventerà operativo esso dovrà adottare il proprio piano di sicurezza per il SIS II centrale.

Ai fini del monitoraggio dell’attuazione delle misure di sicurezza, la Commissione designa un responsabile della sicurezza del sistema. Per il SIS II centrale e per l’infrastruttura di comunicazione vengono designati dei responsabili locali della sicurezza. Essi sono responsabili rispettivamente dell’attuazione e del monitoraggio delle misure e procedure di sicurezza nel CS-SIS principale, incluso il CS-SIS di riserva, e dell’infrastruttura di comunicazione.

Il responsabile della sicurezza del sistema, in collaborazione con i responsabili locali della sicurezza, prepara una politica di sicurezza che prevede misure e procedure dettagliate di protezione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. Questa politica prevede tra l’altro misure intese a controllare:

  • l’accesso alle strutture di elaborazione dati;
  • i supporti rimovibili contenenti i dati e altri attivi importanti;
  • la conservazione dei dati;
  • le password;
  • l’accesso all’hardware e al software del SIS II;
  • le comunicazioni attraverso l’infrastruttura di comunicazione.

La politica di sicurezza definisce altresì le misure di sicurezza in relazione alle risorse umane, descrivendo ad esempio le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere al SIS II centrale.

Decisione della Commissione 2008/334/GAI, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [Gazzetta ufficiale L 123 dell’8.05.2008]. Le segnalazioni nel SIS II conterranno una serie di dati assolutamente necessari per identificare una persona o un oggetto ricercati. Nei casi in cui i futuri utenti finali (i funzionari delle autorità nazionali competenti) debbano intraprendere azioni dopo l’ottenimento di una segnalazione positiva, essi avranno bisogno di informazioni supplementari su questa segnalazione (informazioni non contenute nel SIS II, ma connesse alle segnalazioni SIS II).

Gli uffici nazionali, detti uffici SIRENE (acronimo di: Supplementary Information Request at the National Entries), sono stati istituiti in tutti i paesi Schengen con lo scopo di aiutare a reperire informazioni supplementari per il SIS fungendo da punti di contatto fra uno Stato membro che effettua la segnalazione e uno Stato membro che trova una segnalazione corrispondente. Gli stessi uffici saranno utilizzati per il SIS II.

Il manuale SIRENE è un insieme di istruzioni che descrive le procedure generali e specifiche che le autorità competenti dovranno seguire per lo scambio d’informazioni supplementari sulle seguenti categorie di segnalazioni:

  • segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno (primo pilastro);
  • segnalazioni per arresto per consegna o estradizione (questa categoria e le categorie seguenti rientrano nel terzo pilastro);
  • segnalazioni di persone scomparse;
  • segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario;
  • segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico;
  • segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova.

L’obiettivo sarà quello di assicurare la comunicazione tra gli Stati membri, soprattutto per quanto concerne l’inserimento di una segnalazione, l’azione su una segnalazione, il trattamento di segnalazioni multiple e con riguardo alla qualità dei dati SIS II o ai diritti di accesso.

Le disposizioni di attuazione riguardano aspetti del SIS II che, per la loro tecnicità, il loro livello di dettaglio e la necessità di aggiornamenti periodici, non sono trattati con esaustività dagli strumenti giuridici SIS II. Come accade per gli altri strumenti relativi al SIS II, esistono due strumenti giuridici (decisioni della Commissione) per il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione: uno per il primo pilastro (allegato della decisione 2008/333/GAI) e uno per il terzo pilastro (allegato della decisione 2008/334/GAI). Gli allegati delle due decisioni sono identici.

See also

  • Testi sul sistema d'informazione Schengen (SIS II) (EN) sul sito web della direzione generale Affari interni della Commissione europea
  • Voce di glossario “Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia” per informazioni sulle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona in seguito alla sua entrata in vigore nel dicembre 2009

Ultima modifica: 13.07.2010

Top