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Gli atti unilaterali

 

SINTESI DI:

Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUALI SONO GLI SCOPI DEGLI ARTICOLI 288 E 289 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)?

Descrivono i principali atti unilaterali dell’Unione europea (articolo 288) e, in particolare, gli atti giuridici unilaterali (articolo 299).

PUNTI CHIAVE

Che cosa sono gli atti unilaterali?

  • Tra le fonti del diritto dell’UE, gli atti unilaterali sono quella parte del diritto derivato dell’UE diversa da convenzioni e accordi.
  • Vengono adottati autonomamente dalle istituzioni dell’UE in conformità ai trattati istitutivi.

Quali sono i diversi tipi di atti unilaterali?

  • Essi sono principalmente gli atti compresi nella classificazione dell’articolo 288 del TFUE:
    • Regolamenti, direttive e decisioni che, come indicato nell’articolo 289, sono atti giuridici. Vengono adottati mediante procedura legislativa e sono vincolanti, con sfumature per quanto concerne l’ambito di applicazione e l’effetto obbligatorio.
    • Pareri e raccomandazioni, che non sono atti giuridici. Essi non conferiscono nessun diritto od obbligo ai destinatari da essi espressamente designati, ma possono fornire orientamenti sull’interpretazione e sul contenuto del diritto dell’UE.
  • Altri atti unilaterali non vincolanti, di carattere maggiormente politico, sono chiamati «atti atipici», non perché non sono frequentemente utilizzati ma perché non sono compresi nella classificazione dell’articolo 288. Tra essi vi sono risoluzioni, conclusioni, comunicazioni e libri verdi e bianchi. Sono previsti da altri articoli nei trattati dell’UE o sono creati dalla pratica delle istituzioni dell’UE.

Lo statuto giuridico degli atti unilaterali

  • Le istituzioni dell’UE sono libere di scegliere il tipo di atto che ritengono più pertinente per attuare la loro politica.
  • Tuttavia, dato che l’UE è dotata delle sole competenze a lei conferite dai trattati, qualsiasi atto deve indicare le basi giuridiche nel TFUE corrispondenti al settore in cui le istituzioni europee stanno intervenendo.
  • Inoltre, gli atti sono sottoposti all’obbligo di visto (il dispositivo è preceduto dalla parola «visto») e sono motivati (il dispositivo è preceduto dalla parola «considerando») con riferimento alla base giuridica su cui si fondano.
  • Gli atti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Possono entrare in vigore il giorno della loro pubblicazione, salvo diversa indicazione nel loro testo (come spesso avviene).
  • La loro legalità può essere contestata presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 289 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 172).

Ultimo aggiornamento: 21.03.2018

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