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Rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso mira a stabilire una cooperazione formale attraverso la creazione di reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (ILO)*.

PUNTI CHIAVE

Numerosi Paesi dell’ UE inviano i propri ILO presso le loro autorità consolari in Paesi non UE. Il ruolo degli ILO include il mantenimento di contatti diretti con le autorità del Paese ospitante al fine di agevolare lo scambio di informazioni riguardanti:

  • flussi di migranti clandestini* provenienti da o che transitano nel Paese ospitante;
  • le rotte seguite da quei flussi di migranti;
  • l’esistenza di organizzazioni criminali coinvolte nel contrabbando di migranti e loro metodi operativi;
  • possibili fattori che possono influenzare nuovi sviluppi e tendenze rispetto ai flussi irregolari di migranti;
  • i metodi impiegati per falsificare documenti di identità e di viaggio;
  • individuazione delle possibilità di assistenza alle autorità di Paesi terzi per prevenire i flussi migratori clandestini;
  • in che modo ottimizzare la facilitazione del rientro di migranti clandestini nei loro Paesi di origine.

I Paesi dell’UE devono informarsi reciprocamente oltre che dare le dovute comunicazioni al Consiglio e alla Commissione europea in merito all’eventuale trasferimento dei propri funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

Gli ILO di stanza nello stesso Paese costituiscono reti locali nell’ambito delle quali essi:

  • scambiano informazioni ed esperienza pratica, soprattutto attraverso riunioni periodiche;
  • coordinano le posizioni da adottare nei contatti con corrieri commerciali;
  • partecipano a corsi di formazione specializzati congiunti e organizzano sessioni di formazione per funzionari consolari di Paesi UE di stanza nel Paese ospitante;
  • adottano approcci comuni riguardanti i metodi di raccolta di informazioni;
  • stabiliscono dei contatti con reti analoghe nel paese ospitante e nei paesi terzi limitrofi.

Le riunioni si svolgono su iniziativa del Paese UE a cui spetta la presidenza del Consiglio o su iniziativa di altri Paesi UE. I rappresentanti della Commissione e della Guardia costiera e di frontiera europea vi partecipano, sempre che considerazioni operative richiedano che le riunioni si tengano in loro assenza.

I Paesi UE possono concordare bilateralmente o multilateralmente che gli ILO selezionati da un Paese UE si occupino anche degli interessi di un altro o più Paesi UE. Possono anche decidere di condividere determinati compiti.

Al termine di ogni semestre, il Paese UE a cui viene assegnata la presidenza del Consiglio dell’UE redige una relazione per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle attività degli ILO nei Paesi e nelle regioni di particolare interesse per l’UE in materia di immigrazione. La relazione è elaborata ai sensi di un modello dettagliato nella decisione della Commissione 2005/687/EC. Sulla base di tale relazione, la Commissione redige quindi una sintesi annuale dello sviluppo delle reti ILO.

Valutazione e proposta di rifusione del regolamento

La comunicazione della Commissione del 2017 sulla Consegna dell’agenda europea sulla migrazione ha confermato la necessità di rivedere il regolamento. Ciò ha dato seguito ad una valutazione effettuata da consulenti esterni, i quali hanno poi prodotto la propria relazione finale nell’agosto 2017. La valutazione ha concluso che:

  • Gli ILO hanno un ruolo rilevante in un contesto esterno rispetto all’approccio di scelta dell’UE per affrontare l’impatto della migrazione clandestina; tuttavia,
  • il regolamento ha avuto un impatto limitato e per lo più indiretto in termini di potenziamento delle reti tra gli ILO dei Paesi UE di stanza nello stesso luogo, e di miglioramento del coordinamento della posizione dell’UE nei confronti dei Paesi ospitanti.

Esso ha anche messo in evidenza che il valore aggiunto a livello europeo degli ILO di stanza in Paesi non UE non è stato pienamente realizzato.

Pertanto nel maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 5 gennaio 2004.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

PAROLE CHIAVE

funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione (ILO): si tratta di un rappresentante di un Paese UE inviato all’estero da un’autorità competente al fine di stabilire e mantenere contatti con le autorità del Paese ospitante, con lo scopo di contribuire a misure in materia di migrazione, compresa la prevenzione dell’immigrazione clandestina.
migranti clandestini: individui che si spostano verso un nuovo luogo di residenza o di transito con modalità al di fuori delle norme regolamentari dei Paesi di provenienza, di transito e di destinazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pagg. 1–4)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 377/2004 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione) (COM(2018) 303 final, 16.5.2018)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 558 final, 27.9.2017)

Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pagg. 1–76)

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato della relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione e alla situazione nel paese ospitante in materia di immigrazione clandestina (GU L 264 del 8.10.2005, pagg. 8–15)

Ultimo aggiornamento: 16.01.2019

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