Garantire un commercio di flora e fauna selvatiche che non ne minaccia la sopravvivenza
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Controlli sul commercio
- L’importazione di esemplari di specie minacciate di estinzione all’interno dell’Unione richiede un permesso rilasciato da un’autorità dello Stato membro di destinazione o una notifica di importazione.
- L’esportazione dall’Unione richiede un permesso di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciato da un’autorità dello Stato membro nel quale si trovano gli esemplari.
- Le categorie di specie sono definite negli allegati da A a D del regolamento, che prevedono diversi gradi di protezione a seconda del numero di specie minacciate di estinzione.
- Il commercio delle specie elencate nell’allegato A come, ad esempio, il ghepardo o determinate specie di cactus, è vietato, mentre lo spostamento di animali vivi di questa categoria all’interno dell’Unione richiede un’autorizzazione preventiva.
- Gli esemplari di una specie elencata negli allegati B e C, quali il cobra o la gran parte delle specie di orchidee, possono essere oggetto di commercio qualora siano stati ottenuti legalmente e il volume del commercio non ne condizioni negativamente le popolazioni selvatiche. Lo spostamento di animali vivi appartenenti a tali categorie è subordinato alle norme in materia di certificazione e alloggio e cura adeguati.
- In determinate circostanze possono essere imposte ulteriori restrizioni ed è possibile che in uno Stato membro vigano norme più severe.
- Si applicano norme speciali a esemplari nati e allevati in cattività o che siano il risultato di riproduzione artificiale, parte di effetti personali o destinati a istituzioni scientifiche.
Organizzazione e comunicazione
- Gli Stati membri devono:
- designare uffici doganali al fine di eseguire i controlli;
- designare autorità gestionali e scientifiche incaricate dell’attuazione;
- controllare l’ottemperanza alle norme e punire le infrazioni;
- redigere relazioni e scambiare informazioni sull’attuazione e su ogni rifiuto di richieste di permesso.
- A febbraio 2016, la Commissione europea ha adottato un piano d’azione contro il traffico di fauna e flora selvatiche, al fine di integrare e favorire l’attuazione delle normative sul commercio delle specie di flora e fauna selvatiche. Il piano d’azione dovrà essere revisionato nel 2022.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o giugno 1997.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 338/97 sono state inserite nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione, del 24 settembre 2019, che vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 5).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2016) 87 final del 26.2.2016].
Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 26.08.2021