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Merci che violano i diritti di proprietà intellettuale

Per proteggere meglio i consumatori e i titolari di diritti, il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento per combattere la contraffazione e la pirateria. Tale regolamento chiarisce i mezzi e le condizioni d'intervento da parte delle autorità doganali per quanto riguarda le merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

SINTESI

Il presente regolamento consente alle autorità doganali, in collaborazione con i titolari di diritti, di migliorare i controlli alle frontiere esterne.

Esso semplifica la procedura per la presentazione delle domande di intervento alle autorità doganali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), e per la distruzione dei prodotti fraudolenti.

Il presente regolamento istituisce un sistema più efficiente stabilendo, da un lato, le condizioni per l'intervento delle autorità doganali quando delle merci sono sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro, le misure da adottare quando viene stabilito che i prodotti violano i diritti di proprietà intellettuale.

Al fine di proteggere i consumatori garantendo la tutela dei prodotti alimentari, il regolamento estende il campo di applicazione dell'azione dell'Unione a nuovi tipi di diritti di proprietà intellettuale: i ritrovati vegetali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Ambito d'applicazione

Il regolamento si applica:

  • alle merci contraffatte *;
  • alle merci usurpative *;
  • ai brevetti;
  • ai certificati protettivi complementari;
  • ai disegni e modelli;
  • ai diritti d'autore e diritti connessi;
  • ai marchi;
  • alle denominazioni di origine;
  • ai ritrovati vegetali;
  • alle indicazioni geografiche;
  • agli stampi o alle matrici destinati o adattati alla fabbricazione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Domanda d'intervento delle autorità doganali

Quando delle merci sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il titolare del diritto può presentare una domanda scritta presso l'autorità doganale competente. Tale richiesta di intervento deve contenere una descrizione tecnica e dettagliata del prodotto in questione, informazioni sulla natura della frode e i dati di una persona da contattare designata dal titolare del diritto. Inoltre, il titolare del diritto può chiedere l'intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri se è il proprietario di un marchio, un disegno o un modello dell'Unione, una protezione dell'Unione, un ritrovato vegetale, una denominazione d'origine, un'indicazione o denominazione geografica protetta dell'Unione.

La violazione del diritto di proprietà intellettuale è determinata attraverso l'applicazione della legge in vigore nello Stato membro in cui la merce sospetta è stata trovata. In base alla legislazione nazionale e con il consenso del titolare del diritto, gli Stati membri possono ora fornire una procedura semplificata per consentire alle autorità doganali di garantire che le merci in questione siano distrutte. Se la violazione di un diritto di proprietà intellettuale non è determinata entro un termine previsto, lo svincolo e il blocco saranno revocati dopo l'espletamento delle formalità doganali necessarie. Tale termine è più breve per le merci deperibili.

Le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale non possono essere:

  • introdotte nel territorio doganale dell'Unione;
  • trasferite dal territorio doganale dell'Unione;
  • immesse in libera pratica;
  • esportate;
  • riesportate;
  • vincolate ad un regime sospensivo e collocate in zona franca o in deposito franco.

Se le autorità doganali hanno sufficienti motivi per sospettare che delle merci violano un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo delle merci o procedere al blocco delle merci per tre giorni lavorativi, durante i quali il titolare del diritto deve presentare una domanda d'intervento. In conformità con le norme in vigore nello Stato membro interessato, le autorità doganali possono chiedere informazioni al titolare del diritto per aiutarle nelle indagini.

Il servizio doganale competente stabilisce un periodo in cui l'intervento deve avvenire, questo periodo non può essere superiore a un anno. La decisione d'intervento è comunicata all'ufficio doganale dello Stato membro o degli Stati membri interessati, il quale può richiedere informazioni supplementari.

Il comitato del codice doganale è incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica a partire dal 1º luglio 2004 e abroga il regolamento (CE) n. 3295/94 a partire dalla stessa data.

Termini chiave dell'atto

  • Merci contraffatte: merci o segni distintivi o imballaggi presentati separatamente su cui è stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che viola i diritti del titolare del marchio in questione.
  • Merci usurpative: merci che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1383/2003

9.8.2003

-

 L 196 del 2.8.2003, pag. 7

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti [Gazzetta ufficiale L n. 328 del 30.10.2004]. Il presente regolamento chiarisce le disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio. Esso definisce le persone fisiche e giuridiche che possono rappresentare i titolari di diritti o altre persone autorizzate a usare tali diritti. Inoltre, è necessario determinare i mezzi di giustificazione del diritto di proprietà intellettuale.

Il regolamento stabilisce un modello di modulo e il regime linguistico applicabile alla richiesta di intervento per garantire l'armonizzazione e la coerenza in questo settore. Inoltre, ha voluto chiarire il tipo di informazioni da includere nella richiesta di intervento per consentire alle amministrazioni doganali di riconoscere più facilmente le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Il regolamento definisce inoltre il tipo di dichiarazione riguardante la responsabilità del titolare del diritto, che deve essere allegata alla richiesta di intervento.

Per garantire la certezza del diritto, il regolamento fissa l’inizio della decorrenza dei termini per la determinazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Infine, il regolamento stabilisce le procedure per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, onde consentire alla Commissione di monitorare l'effettiva applicazione della procedura e qualificare i fenomeni di frode, e agli Stati membri di eseguire un'analisi dei rischi pertinente.

See also

  • Il sito Internet della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale sulla lotta contro la contraffazione (DE) (EN) (FR)
  • Il sito Internet della direzione generale del Mercato interno e dei servici sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DE) (EN) (FR)

Ultima modifica: 04.05.2007

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