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Accesso al fascicolo istruttorio della Commissione europea nei casi di concentrazioni di imprese o di controllo anti-trust

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi di concentrazioni di imprese o di controllo anti-trust

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE?

Essa contiene le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione europea per le parti coinvolte nei casi di concentrazioni di imprese e di controllo anti-trust. La comunicazione mira ad aumentare la trasparenza dei procedimenti in materia di concorrenza e sottolinea l’impegno della Commissione nel diritto delle parti a un giusto processo e alla difesa.

PUNTI CHIAVE

L’accesso al fascicolo istruttorio è inteso a consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa contro qualsiasi obiezione della Commissione nei casi di cui all’articolo 101 e all’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nei casi previsti dal regolamento sulle concentrazioni tra imprese, che copre la procedura per il controllo di alcune operazioni di fusione tra società.

L’articolo 101 (ex articolo 81 del trattato CE) vieta gli accordi tra imprese e associazioni di imprese che limitano la concorrenza, come la fissazione dei prezzi o la ripartizione del mercato. L’articolo 102 (ex articolo 82 del trattato CE) vieta alle imprese di abusare di una posizione dominante sul mercato, ad esempio facendo pagare prezzi sleali, limitando la produzione o rifiutandosi di innovare.

Chi ha diritto di accedere al fascicolo istruttorio?

L’accesso al fascicolo istruttorio è concesso, su richiesta, alle persone, alle imprese o alle associazioni di imprese a cui la Commissione ha rivolto obiezioni. La comunicazione chiarisce chi ha il diritto di richiedere l’accesso al fascicolo e in quali circostanze. Le persone, imprese o associazioni di imprese alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti* hanno il diritto di vedere nel fascicolo istruttorio della Commissione tutte le prove, a prescindere se siano incriminate o scagionate.

La comunicazione riconosce un diritto separato, garantendo accesso limitato a documenti specifici del fascicolo istruttorio ai denuncianti nei casi di procedimenti anti-trust e alle altre parti coinvolte nei casi di concentrazione d’impresa. Tali diritti sono trattati separatamente in quanto il loro ambito, natura e tempistica sono diversi dal diritto di accesso al fascicolo istruttorio fornito ai destinatari di una comunicazione degli addebiti.

Il diritto di accesso al fascicolo nei casi di concorrenza è distinto dal diritto generale di accesso ai documenti stabilito nel regolamento n. 1049/2001. Il diritto di accesso ai documenti è soggetto a criteri ed eccezioni differenti e persegue uno scopo anch’esso differente.

Documenti accessibili e non accessibili

Il fascicolo della Commissione include tutti i documenti che fanno parte della procedura specifica su cui si basa la comunicazione degli addebiti. La comunicazione identifica i tipi di documenti che sono accessibili e quelli che non lo sono. Solo due tipi di informazioni non sono accessibili:

  • i documenti interni, identificati come comprendenti sia i documenti interni della Commissione che i documenti scambiati tra la Commissione e altre autorità pubbliche;
  • segreti aziendali e altre informazioni riservate, la cui divulgazione potrebbe causare un grave danno alle persone o all’impresa. Ove possibile, la Commissione accorda l’accesso alle versioni non riservate delle informazioni originali.

Responsibilità delle parti che trasmettono informazioni

Per garantire la protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate, qualsiasi persona che presenti informazioni alla Commissione deve:

  • identificare chiaramente qualsiasi materiale ritenuto riservato;
  • presentare una versione non riservata;
  • nei procedimenti antitrust, fornire una descrizione concisa di ciascuna informazione eliminata.

Richieste di riservatezza

La comunicazione descrive i criteri che la Commissione utilizza per la valutazione delle richieste di riservatezza. Prevede inoltre che la necessità di salvaguardare i diritti della difesa possa superare la preoccupazione di proteggere le informazioni riservate.

Conferma che la Commissione può concedere l’accesso in forma elettronica o su supporto cartaceo.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Comunicazione degli addebiti: la spiegazione della Commissione sulla sua opinione preliminare secondo cui i destinatari potrebbero aver violato le regole sulla concorrenza.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 325 del 22.12.2005, pag. 7).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 802/2004 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.04.2019

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