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Accordo sull’estradizione con gli Stati Uniti

 

SINTESI DI:

Accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

Decisione 2009/820/PESC relativa alla conclusione degli accordi di estradizione e dell’assistenza giudiziaria reciproca tra l’UE e gli Stati Uniti

Decisione 2003/516/CE relativa alla firma degli accordi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Gli accordi stabiliscono le condizioni per l’estradizione degli autori di reati tra l’UE e gli USA al fine di migliorare la cooperazione nell’ambito dei pertinenti rapporti in materia di estradizione.

La decisione stabilisce a nome dell’UE l’accordo con gli Stati Uniti relativo all’estradizione.

PUNTI CHIAVE

L’accordo integra i trattati bilaterali di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti e migliora la cooperazione nel contesto dei pertinenti rapporti in materia di estradizione.

Fatti che danno luogo a estradizione

I fatti che danno luogo a estradizione sono:

  • i fatti punibili dalla legge dello Stato richiedente e dalla legge dello Stato richiesto con una pena privativa della libertà superiore, nel massimo, a un anno o con pena più severa;
  • il tentativo di commettere o il concorso nel commettere uno dei fatti che danno luogo a estradizione.

Se lo Stato richiesto concede l’estradizione per un fatto che dà luogo a estradizione, detto Stato dovrà concedere l’estradizione anche per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta, che sia punibile con una pena privativa della libertà di un anno o meno, purché siano soddisfatti tutti gli altri presupposti per l’estradizione.

Richieste di estradizione

  • Lo Stato richiedente trasmette le sue richieste di estradizione e i relativi documenti giustificativi tramite i canali diplomatici. Tali documenti non richiedono ulteriori formalità di autenticazione se recano la certificazione o il sigillo del ministero della Giustizia dello Stato richiedente oppure del suo ministero o dipartimento competente per gli affari esteri.
  • Lo Stato richiedente può trasmettere le richieste di arresto provvisorio tramite i ministeri della Giustizia anziché attraverso i canali diplomatici. Tali richieste possono essere trasmesse anche tramite l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Quando lo Stato richiedente chiede l’estradizione di una persona che si trova già in stato di arresto provvisorio nello Stato richiesto, esso può trasmettere la sua richiesta direttamente all’ambasciata dello Stato richiesto situata nel suo territorio.
  • Lo Stato richiesto che reputa le informazioni fornite a sostegno della richiesta di estradizione insufficienti per la sua esecuzione può esigere dallo Stato richiedente la comunicazione di informazioni complementari. Dette informazioni complementari possono essere chieste e comunicate direttamente tramite i ministeri della Giustizia.

Procedure di estradizione

  • Lo Stato richiesto può consegnare temporaneamente allo Stato richiedente una persona nei cui confronti è in corso un’azione penale o che sta scontando una pena, ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
  • Se più paesi richiedono l’estradizione della stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l’autorità di esecuzione dello Stato richiesto decide a quale Stato la persona sarà consegnata. In modo analogo, se gli USA presentano una richiesta di estradizione per una persona, la cui consegna è stata richiesta anche in base a un mandato d’arresto europeo per lo stesso reato o per reati diversi, l’autorità competente del paese dell’UE richiesto decide a quale paese la persona sarà consegnata.
  • Tuttavia, quando la richiesta di estradizione dagli Stati Uniti è indirizzata a uno Stato membro che dispone di norme che garantiscono ai propri cittadini protezione contro l’estradizione e la richiesta riguarda un cittadino di un altro Stato membro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve informare lo Stato membro di cui il cittadino in questione è un cittadino e, se del caso, consegna la persona a tale paese ai sensi del MAE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/15 Petruhhin.
  • L’articolo 18 TFUE e l’articolo 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando uno Stato membro in cui un cittadino dell’UE, un cittadino di un altro Stato membro, si è trasferito, riceve una richiesta di estradizione da un paese terzo con cui il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, deve informare lo Stato membro di cui il cittadino in questione è cittadino e, qualora tale paese lo richieda, consegnare a tale paese quel cittadino, conformemente alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, a condizione che tale Stato membro abbia competenza, ai sensi della propria legislazione nazionale, per perseguire tale persona per reati commessi al di fuori del suo territorio nazionale.
  • Qualora uno Stato membro riceva una richiesta da un paese terzo che chiede l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, quel primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non pregiudichi i diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Pertanto, la Corte di giustizia ha chiarito nella propria sentenza relativa alla Causa C-191/16 Pisciotti che: «Nel caso in cui un cittadino dell’UE che sia stato oggetto di una richiesta di estradizione negli Stati Uniti ai sensi dell’accordo sull’estradizione tra l’UE e gli Stati Uniti sia stato arrestato in uno Stato membro diverso dal paese di cui è cittadino, ai fini dell’eventuale adesione a tale richiesta, gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che non preclude che il paese richiesto dell’UE distingua, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e conceda tale estradizione senza consentire l’estradizione dei propri cittadini, a condizione che lo Stato membro richiesto abbia già posto le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino è cittadino in grado di chiedere la consegna di tale cittadino per effetto di un MAE e quest’ultimo Stato membro non abbia intrapreso alcuna azione in tal senso.»
  • Inoltre, la Corte di giustizia ha affermato nella propria sentenza relativa alla Causa C-247/17 Raugevicius che: «Gli articoli 18 e 21 del TFUE devono essere interpretati nel senso che, qualora una richiesta di estradizione sia stata presentata da un paese terzo per un cittadino dell’UE che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, non ai fini di un’azione penale, ma per eseguire una pena detentiva, lo Stato membro richiesto, la cui legislazione nazionale vieta l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’UE per l’esecuzione di una pena e che prevede la possibilità che tale condanna pronunciata all’estero possa essere scontata sul suo territorio, è tenuto a garantire che il cittadino dell’UE, purché risieda permanentemente nel suo territorio, riceva, in relazione all’estradizione, lo stesso trattamento accordato ai propri cittadini.»
  • Lo Stato richiesto può ricorrere a procedure di estradizione semplificate, ovvero consegnare la persona nei tempi più brevi possibili senza ulteriori formalità, quando la persona interessata acconsente alla sua consegna.
  • Gli Stati membri e gli Stati Uniti possono consentire il transito nel loro territorio di una persona consegnata a o da uno o l’altro e un paese terzo. Le richieste di transito possono essere presentate tramite il canale diplomatico, direttamente tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e il Ministero della Giustizia dello Stato membro o tramite l’Interpol. L’autorizzazione non è necessaria quando la traduzione è effettuata per via aerea, purché non sia previsto lo scalo nel territorio dello Stato di transito. Qualora debba essere effettuato un atterraggio imprevisto, il paese in questione può esigere una richiesta di transito.
  • Lo Stato richiesto può concedere l’estradizione per un reato punibile con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente, ma non dalla propria legge, a patto che:
    • la persona non sia condannata a morte;
    • la condanna a morte, se inflitta, non sia eseguita.
  • La decisione 2009/933/PESC estende il campo d’applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione tra l’UE e gli USA alle Antille olandesi e ad Aruba.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27).

Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e l’accordo sull’assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40).

Decisione 2003/516 CE del Consiglio, del 6 giugno 2003, relativa alla firma degli accordi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione e assistenza giudiziaria relativa a questioni di natura penale (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2009/933/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa all’estensione, a nome dell’Unione europea, del campo di applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 4).

Informazioni sulla data di entrata in vigore degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria reciproca tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 11).

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione 2002/584/GAI sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 05.12.2019

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