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Accordo con gli Stati Uniti sulla mutua assistenza giudiziaria

 

SINTESI DI:

Accordo sull’assistenza giudiziaria tra l’UE e gli Stati Uniti

Decisione 2009/820/PESC relativa alla conclusione a nome dell’UE degli accordi di estradizione e dell’assistenza giudiziaria reciproca tra l’UE e gli Stati Uniti

Decisione 2003/516/CE relativa alla firma degli accordi tra l’UE e gli Stati Uniti in materia di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

  • L’accordo stabilisce le condizioni relative alla fornitura di assistenza giudiziaria in materia penale tra l’UE e gli Stati Uniti.
  • Mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’UE e gli Stati Uniti, a complemento dei trattati bilaterali conclusi tra gli stessi e gli Stati Uniti.
  • La decisione stabilisce a nome dell’UE l’accordo con gli Stati Uniti relativo all’assistenza giudiziaria reciproca.

PUNTI CHIAVE

I Paesi dell’UE e gli Stati Uniti applicano le condizioni di questo accordo quadro ai loro trattati bilaterali di assistenza giudiziaria reciproca. In mancanza di un simile trattato, l’UE e gli Stati Uniti si impegnano a garantire l’applicazione dell’accordo.

Nel caso in cui i trattati bilaterali esistenti tra i Paesi dell’UE e gli Stati Uniti non siano compatibili con l’accordo, il quadro dell’UE trova applicazione.

Assistenza legale reciproca

  • Per quanto riguarda le informazioni bancarie, se richieste da un determinato Paese, il Paese interpellato deve prontamente identificare e comunicare informazioni in tal riguardo:
    • se una persona fisica o giuridica, sospettata o accusata di un reato, ha uno o più conti bancari;
    • Se vi sono persone fisiche o giuridiche condannate o coinvolte in un reato;
    • informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche;
    • transazioni finanziarie non connesse a conti bancari.
  • Le richieste di assistenza dei Paesi dell’UE sono trasmesse dalle autorità centrali responsabili dell’assistenza giudiziaria o dalle autorità nazionali incaricate di indagare o perseguire i reati. Gli Stati Uniti trasmettono le proprie richieste di assistenza tramite le proprie autorità nazionali incaricate di indagare o perseguire i reati e che sono specificamente designate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2 dell’accordo.
  • Il Paese richiedente può utilizzare un mezzo di comunicazione accelerato, come fax o email, per la trasmissione della richiesta di assistenza e le relative comunicazioni, seguita da conferma formale se richiesta dal Paese interpellato.
  • Il Paese richiedente può richiedere al Paese interpellato di tenere una richiesta di assistenza e il suo contenuto riservati. L’autorità centrale del Paese interpellato deve informare il Paese richiedente se non può dare seguito alla richiesta di assistenza senza violare la riservatezza. Il Paese richiedente deve quindi decidere se la richiesta di assistenza possa essere evasa o meno.
  • L’UE e gli Stati Uniti devono consentire la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni per facilitare indagini o azioni penali tra uno o più Paesi dell’UE e gli Stati Uniti.
  • L’UE e gli Stati Uniti devono inoltre abilitare le videoconferenze tra i Paesi dell’UE e gli Stati Uniti per inviare testimonianze di testimoni o esperti nei procedimenti.

Assistenza alle autorità amministrative

  • L’assistenza giudiziaria deve essere fornita anche alle autorità nazionali e ad altre autorità amministrative, ma solo quando la condotta oggetto dell’inchiesta porta ad un procedimento penale o ad un deferimento ad autorità investigative o giudiziarie.
  • L’assistenza non sarà disponibile per le questioni in cui l’autorità amministrativa anticipa che non si procederà ad alcuna azione giudiziaria o rinvio, come richiesto dal caso.
  • Le autorità responsabili della trasmissione di richieste di assistenza sono designate conformemente ai trattati bilaterali di assistenza giudiziaria reciproca tra i Paesi interessati. Laddove tale trattato non esiste, le richieste vengono trasmesse tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Ministero della Giustizia del Paese dell’UE o un altro ministero equivalente che è responsabile della trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca.
  • L’assistenza non può essere rifiutata in nome del segreto bancario.

Protezione dei dati personali

  • Il Paese richiedente può utilizzare esclusivamente i mezzi di prova o le informazioni trasmesse dal paese interpellato in relazione a:
    • sue indagini e procedimenti penali;
    • protezione della sua sicurezza pubblica rispetto a una minaccia immediata e grave;
    • suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini penali o i procedimenti;
    • altri fini, a condizione che le informazioni o i mezzi di prova siano stati resi pubblici o il Paese interpellato abbia fornito l’autorizzazione preventiva.
  • Il Paese interpellato può imporre condizioni supplementari che limitano l’uso delle prove o delle informazioni in un caso particolare se, a causa dell’assenza di tali condizioni, non fosse in grado di soddisfare la particolare richiesta di assistenza. In tal caso, il Paese interpellato può richiedere al Paese richiedente di fornire informazioni sull’uso che intende fare di prove o informazioni.
  • Oltre alle limitazioni d’uso sopra menzionate ai fini della protezione di dati personali e di altro tipo, l’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali relative alla prevenzione, all’indagine, all’individuazione e al perseguimento di reati (Accordo UE-Stati Uniti d’America) integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contenute nell’accordo.

Revisione dell’Accordo

In linea con l’articolo 17 dell’accordo, l’UE e gli Stati Uniti hanno portato a termine una revisione del funzionamento dell’accordo nel 2015-2016. La conclusione della revisione ha confermato che, in termini generali, l’accordo ha avuto successo. Il processo di revisione ha generato anche raccomandazioni per migliorare il funzionamento pratico della relazione di assistenza giudiziaria UE-USA, compresa una migliore condivisione delle conoscenze tra i professionisti sulle leggi e sui processi di terzi e per utilizzare meglio la tecnologia al fine di accelerare la trasmissione di richieste, prove e comunicazioni generali.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2010. È stato implementato nei Paesi dell’UE con strumenti bilaterali.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Accordo sull’assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34).

Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009 relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e l’accordo sull’assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40).

Decisione 2003/516 CE del Consiglio, del 6 giugno 2003 relativa alla firma degli accordi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione e assistenza giudiziaria relativa a questioni di natura penale (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali relative alla prevenzione, all’indagine, all’individuazione e al perseguimento di reati (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 3).

Informazioni sulla data di entrata in vigore degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria reciproca tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 11).

Ultimo aggiornamento: 16.04.2019

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