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Marchio comunitario di qualità ecologica (proposta)

L’obiettivo del marchio comunitario di qualità ecologica è di incoraggiare la produzione e il consumo di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale rispetto ad altri prodotti e servizi della stessa categoria.

ATTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 luglio 2008, relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) [COM(2008) 401 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

L'obiettivo di questa proposta di regolamento è la modifica del sistema di marchio comunitario di qualità ecologica esistente in modo da migliorarne l'efficacia e semplificarne il funzionamento. Si tratta di incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la prestazione e l'uso sostenibili dei servizi, definendo dei parametri di riferimento per valutarne le buone prestazioni ambientali considerando i prodotti/servizi migliori disponibili sul mercato.

La presente revisione mira soprattutto a:

  • diffondere ulteriormente il marchio di qualità ecologica all'interno dell’Unione europea (UE) e nel resto del mondo;
  • aumentare il numero di gruppi di prodotti che rientrano nel campo di applicabilità del marchio (dagli attuali 23 a 40-50 entro il 2015), in particolare i gruppi di prodotti che hanno un rilevante impatto ambientale;
  • aumentare il numero di prodotti muniti di marchio comunitario di qualità ecologica nei negozi tra i quali i consumatori possano scegliere (puntando ad una quota di mercato del 10% nei gruppi di prodotti ai quali si può assegnare il marchio);
  • armonizzare il marchio ecologico con gli altri marchi esistenti a livello europeo e mondiale;
  • rendere la documentazione relativa ai criteri più facilmente utilizzabile dagli acquirenti pubblici;
  • permettere alle aziende di ottenere il marchio di qualità ecologica con costi e sforzi limitati pur conservando la credibilità del marchio presso i consumatori e i gruppi ambientalisti.

Organismi competenti

Ogni Stato membro designa uno o più organismi neutri e indipendenti, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento. La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) e ne nomina i membri, che rappresentano gli organismi designati a livello degli Stati membri e le altre parti interessate. La Commissione garantisce che il CUEME operi assicurando una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, ad esempio organismi competenti, produttori, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori.

Il CUEME contribuisce alla definizione e alla revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica e all'esame della sua attuazione. Esso inoltre consiglia la Commissione formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale *.

Criteri

Il marchio può essere assegnato a qualsiasi bene o servizio fornito o distribuito sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito. Per gli alimenti esso si applica solo ai prodotti alimentari trasformati e ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

I criteri per il marchio di qualità ecologica devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti. Tale prestazione è determinata sulla base dei prodotti con le migliori prestazioni disponibili sul mercato comunitario in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.

A tale fine vengono presi in considerazione gli impatti ambientali * più significativi durante il ciclo di vita dei prodotti, in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose. I criteri per il marchio di qualità ecologica devono altresì tenere in considerazione i criteri eventualmente stabiliti per altri marchi ambientali per il gruppo di prodotti considerato.

La Commissione, previa consultazione con il CUEME, adotta provvedimenti per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica per ogni gruppo di prodotti. Stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio comunitario di qualità ecologica e determina il periodo di validità dei criteri impiegati.

Il regolamento introduce un nuovo logo per il marchio di qualità ecologica, illustrato nell'allegato II. Il logo riporta la formula “Una scelta per l’ambiente” e indica, se del caso, le tre caratteristiche ambientali principali del prodotto, determinate dalla Commissione.

Registrazione, sorveglianza e controllo

Le aziende che desiderano utilizzare il marchio di qualità ecologica devono registrarsi presso uno degli organismi competenti dello Stato membro di origine del prodotto o presso uno degli Stati membri nei quali il prodotto deve essere commercializzato.

L'organismo competente può richiedere il pagamento di diritti fino a 200 euro per la pratica di registrazione. La Commissione istituisce un registro comune delle registrazioni notificate dagli organismi nazionali e lo mette a disposizione del pubblico.

L'organismo competente nello Stato membro procederà a regolari verifiche presso gli utilizzatori del marchio comunitario di qualità ecologica. Qualora si verifichi che un utilizzatore non rispetti i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o non rispetti la procedura di registrazione, l'organismo competente vieta l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti interessati.

Contesto

L’importanza del sistema di marchio di qualità ecologico, creato nel 1992, è stata sottolineata nel quadro della strategia relativa alla politica integrata dei prodotti e del Sesto programma di azione per l’ambiente. Conformemente al regolamento (CE) n. 1980/2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, la Commissione ha riesaminato il sistema alla luce dell’esperienza acquisita. La presente proposta prevede l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1980/2000.

Termini chiave dell’atto

  • Prestazione ambientale: i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche del prodotto che hanno un impatto ambientale.
  • Impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita.

Riferimenti

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 401 definitivo

-

2008/0152 (COD)

See also

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina della DG Ambiente dedicata all'Ecolabel (EN) e sul Catalogo europeo dell'Ecolabel.

Ultima modifica: 03.09.2008

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